TRIB
Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/01/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 16/01/2025 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 484 /2020 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in VIA GABRIELE C.F._1
D'ANNUNZIO 1/A 98061 BROLO presso lo studio dell'Avv. RICCIARDI
ANNA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA CP_1 P.IVA_1
(UFFICIO LEGALE ) 98100 MESSINA presso lo studio dell'Avv. AIME CP_1
ROBERTO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
Fascicolo riunito con il 119 del 2021
FATTO E DIRITTO
La sig.ra ha chiesto l'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi Pt_1 dei lavoratori agricoli per gli anni 2017 e 2018 e la condanna dell' CP_1 all'accredito previdenziale delle giornate lavorative dichiarate. La parte resistente ha eccepito l'intervenuta decadenza dell'azione giudiziaria e ha contestato nel merito la sussistenza dei presupposti richiesti per l'iscrizione negli elenchi.
La questione della decadenza riveste carattere preliminare e assorbente rispetto al merito della controversia, pertanto deve essere affrontata prioritariamente.
Dalla documentazione emerge che la sig.ra non ha presentato alcun Pt_1
ricorso amministrativo avverso la cancellazione delle giornate lavorative per l'anno 2017, come previsto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 375/1993. Tale norma prevede che i lavoratori agricoli, entro 30 giorni dalla pubblicazione degli elenchi o dalla notifica del provvedimento di cancellazione, possono proporre ricorso alla
Commissione Provinciale per la Manodopera Agricola. L'assenza di tale ricorso determina l'inoppugnabilità del provvedimento amministrativo e preclude la possibilità di proporre successivamente un'azione giudiziaria.
Ne consegue che la mancata attivazione del rimedio amministrativo ha comportato la decadenza del diritto della sig.ra di agire in giudizio per Pt_1
l'anno 2017.
Con riferimento all'anno 2018, la ricorrente ha presentato ricorso amministrativo alla Commissione CISOA in data 11 luglio 2019, in seguito alla pubblicazione degli elenchi di variazione avvenuta il 15 giugno 2019. La Commissione CISOA ha rigettato il ricorso con deliberazione del 23 settembre 2019, notificata alla ricorrente a mezzo PEC il 15 ottobre 2019. Come previsto dall'art. 22 del D.L. n.
7/1970, il termine di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria è pari a
120 giorni dalla data di consolidamento del rigetto amministrativo. Tale termine, nel caso di specie, ha iniziato a decorrere il 10 novembre 2019 ed è spirato il 9 marzo 2020.
Il ricorso della sig.ra è stato iscritto a ruolo in data 6 febbraio 2020, Pt_1
quindi entro il termine di decadenza previsto dalla normativa. Tuttavia, come evidenziato dall' , l'effettiva prova del rapporto di lavoro subordinato resta CP_1
elemento imprescindibile ai fini della fondatezza della domanda, che tuttavia non necessita di essere esaminata in quanto la questione della decadenza è assorbente.
Come correttamente eccepito dall' e rilevato dal Tribunale, la questione CP_1
relativa alla decadenza riveste carattere assorbente rispetto al merito della controversia. In virtù di ciò, non è necessario procedere all'esame delle pretese avanzate dalla parte ricorrente, essendo preclusa in radice la possibilità di accertare il diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno
2017 e irrilevante la valutazione nel merito per il 2018, stante la mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile.
Considerata la complessità della vicenda, sia per gli aspetti normativi sia per le incertezze interpretative che potrebbero aver indotto la parte ricorrente a proporre il presente giudizio, si ritiene opportuno disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., applicabile ratione temporis.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara l'intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria proposta dalla sig.ra per gli anni 2017 e 2018. Parte_1
2. Rigetta il ricorso per i motivi sopra esposti.
3. Dispone la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
Così deciso in Patti 16/01/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo