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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/12/2025, n. 6510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6510 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 301/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Michele Caccese Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 301/2020 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AE NE (C.F.: ) per procura alle liti a margine dell'atto di C.F._2
citazione in appello
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
MA AN (C.F.: ) e dall'Avv. Alfredo Fenizia (C.F.: C.F._4
per procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione in appello C.F._5
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli depositata in data 19.12.2019, che ha definito il giudizio n. 32412/2018 r.g.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata in data 17.1.2020 ed iscritta a ruolo il 24.1.2020, Parte_1
proponeva appello avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. depositata il 19.12.2019, con cui il
Tribunale di Napoli, definendo il giudizio n. 32412/2018 r.g., introdotto con il ricorso ex art. 702-
bis c.p.c. depositato il 26.11.2018, aveva così deciso: “dichiara improcedibile la domanda oltre che
infondata; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente Parte_1
procedimento in favore di che liquida in euro 1615,00 per compensi Controparte_1
professionali oltre i.v.a., c.p.a. e rimb. forf. come per legge”.
L'appellante chiedeva, in sua riforma, di accogliere la domanda proposta in primo grado, con conseguente condanna dell'appellata al pagamento della somma di euro 25.000,00 a titolo di prezzo di vendita dell'immobile oggetto della compravendita per atto del Notaio oltre agli Persona_1
interessi legali dal 15.9.2016 ovvero dalla domanda giudiziale. Vinte le spese del doppio grado di giudizio.
L'appellata, costituendosi, chiedeva il rigetto del gravame, con il favore delle spese di lite.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 7.7.2021 il giudizio veniva dichiarato interrotto su istanza conforme del difensore dell'appellante, stante il decesso di quest'ultimo.
La causa non veniva riassunta nel termine di legge.
Con decreto presidenziale del 14.11.2025, ritualmente comunicato, veniva fissata l'udienza collegiale del 3.12.2025 al solo scopo di riscontrare il mancato interesse delle parti alla riassunzione e poter, così, dichiarare definitivamente estinto il giudizio, e, contestualmente, si disponeva che essa si svolgesse con la modalità prevista dall'art. 127-ter c.p.c., assegnando termine per il deposito di note di udienza fino alle ore 9.00 del 3.12.2025.
Stante l'omesso deposito delle suddette note, con ordinanza comunicata il 5.12.2025 la causa veniva rinviata al 10.12.2025 ex art. 309 c.p.c., con relativa comunicazione alle parti. All'udienza di rinvio, a cui nessuno compariva, la causa era riservata in decisione.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Invero, trattandosi di giudizio introdotto con ricorso depositato in data 26.11.2018, si applica l'art. 181 comma 1 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con modif. dalla
L. 6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto - e, quindi, a far data dal 25.6.2008 - che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi,
carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese atteso che, a norma dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
b) nulla per le spese di lite.
Napoli, 12.12.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Michele Caccese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Michele Caccese Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 301/2020 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AE NE (C.F.: ) per procura alle liti a margine dell'atto di C.F._2
citazione in appello
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
MA AN (C.F.: ) e dall'Avv. Alfredo Fenizia (C.F.: C.F._4
per procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione in appello C.F._5
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli depositata in data 19.12.2019, che ha definito il giudizio n. 32412/2018 r.g.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata in data 17.1.2020 ed iscritta a ruolo il 24.1.2020, Parte_1
proponeva appello avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. depositata il 19.12.2019, con cui il
Tribunale di Napoli, definendo il giudizio n. 32412/2018 r.g., introdotto con il ricorso ex art. 702-
bis c.p.c. depositato il 26.11.2018, aveva così deciso: “dichiara improcedibile la domanda oltre che
infondata; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente Parte_1
procedimento in favore di che liquida in euro 1615,00 per compensi Controparte_1
professionali oltre i.v.a., c.p.a. e rimb. forf. come per legge”.
L'appellante chiedeva, in sua riforma, di accogliere la domanda proposta in primo grado, con conseguente condanna dell'appellata al pagamento della somma di euro 25.000,00 a titolo di prezzo di vendita dell'immobile oggetto della compravendita per atto del Notaio oltre agli Persona_1
interessi legali dal 15.9.2016 ovvero dalla domanda giudiziale. Vinte le spese del doppio grado di giudizio.
L'appellata, costituendosi, chiedeva il rigetto del gravame, con il favore delle spese di lite.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 7.7.2021 il giudizio veniva dichiarato interrotto su istanza conforme del difensore dell'appellante, stante il decesso di quest'ultimo.
La causa non veniva riassunta nel termine di legge.
Con decreto presidenziale del 14.11.2025, ritualmente comunicato, veniva fissata l'udienza collegiale del 3.12.2025 al solo scopo di riscontrare il mancato interesse delle parti alla riassunzione e poter, così, dichiarare definitivamente estinto il giudizio, e, contestualmente, si disponeva che essa si svolgesse con la modalità prevista dall'art. 127-ter c.p.c., assegnando termine per il deposito di note di udienza fino alle ore 9.00 del 3.12.2025.
Stante l'omesso deposito delle suddette note, con ordinanza comunicata il 5.12.2025 la causa veniva rinviata al 10.12.2025 ex art. 309 c.p.c., con relativa comunicazione alle parti. All'udienza di rinvio, a cui nessuno compariva, la causa era riservata in decisione.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Invero, trattandosi di giudizio introdotto con ricorso depositato in data 26.11.2018, si applica l'art. 181 comma 1 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con modif. dalla
L. 6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto - e, quindi, a far data dal 25.6.2008 - che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi,
carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese atteso che, a norma dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
b) nulla per le spese di lite.
Napoli, 12.12.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Michele Caccese