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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 241/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente
TACCARDI MARIA EVANGELISTA, Relatore
GIOIA GIOVANNA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1017/2024 depositato il 19/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300545/2023 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 , in qualità di socio della società Società_1 srl, impugna l'avviso di accertamento n. TDY01T300545/2023 notificato il 13.10.2023 volto al recupero a tassazione per l'anno 2017 di una maggiore IRPEF per un totale di euro 48.831,00 comprensivo di sanzioni ed interessi. Evidenzia che l'avviso di accertamento nasce da processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza a carico della società Società_1 srl, società nella quale risulta essere socio nella misura del 34% ; rileva che l'Agenzia delle Entrate di Catanzaro sostiene che vengono imputati al socio maggiori utili extracontabili accertati alla società Società_1 srl, e che sono stati considerati dividendi dei prestiti infruttiferi che la società ha concesso al singolo socio per operazioni inesistenti, sulla base della presunzione giurisprudenziale della ristretta base sociale. Eccepisce che non possono considerarsi dividendi dei prelievi sui conti correnti , in quanto dalle scritture contabili risulta che la società ha concesso ai soci dei prestiti personali documentati, regolarmente riconosciuti come debiti e giustificati. Chiede l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate- di Catanzaro che rileva quanto segue : 1 )l'Ufficio ha rettificato la posizione fiscale della società “Società_1 SRL” , contestando l'infedele dichiarazione dei redditi e accertando maggiori redditi di impresa;
2 )il predetto avviso di accertamento si è reso definitivo per mancata impugnazione;
3 ) tenendo conto della ristretta base partecipativa di tale società e facendo riferimento alla giurisprudenza prevalente di legittimità, l'utile extra bilancio realizzato dalla società si presume distribuito occultamente nei confronti dei soci nella misura di quanto disposto dall'art. 2263, comma 1, del codice civile in base al quale “le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti”;3 ) sulla base dell'accertamento alla società, l'Ufficio ha notificato l'avviso di accertamento al ricorrente titolare di partecipazione qualificata, quantificando il reddito di capitale;
4) in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria, ove siano accertati utili non contabilizzati, opera la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili stessi, salva la prova contraria che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti;
5 ) il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, salva in ogni caso la prova contraria, gravante sul contribuente, del mancato conseguimento o della diversa destinazione degli utili;
6) l'eccezione della mancanza di prova e violazione dell'articolo 7, comma
5-bis del D.lgs. 546/92, è infondata ,atteso che dalla ricostruzione dell'intero iter procedimentale e dagli atti notificati, tanto nella fase ispettiva di controllo della Guardia di Finanza quanto nell'atto impositivo impugnato, sono indicate in maniera chiara ed esaustiva le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa posta in essere.
Chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza del 17.12.2025, la Corte di Giustizia trattiene la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva che le società a ristretta base azionaria, sono società di capitali composte da un numero limitato di soci, spesso legati da vincoli di parentela e/o affinità. In tali società, secondo l'orientamento tradizionale della giurisprudenza, se vengono accertati utili extra-bilancio non dichiarati dalla società, si presume che tali utili siano stati distribuiti ai soci e quindi debbano essere tassati direttamente a loro carico.
Questa presunzione si basa sul fatto che le società di capitali a ristretta base azionaria sono caratterizzate da un piccolo numero di soci, da un vincolo di solidarietà tra di loro ,anche di natura familiare, dalla possibilità che ciascuno di essi abbia conoscenza degli affari societari e dal controllo reciproco tra i soci.
I soci hanno la possibilità di superare questa presunzione, dimostrando che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma sono stati accantonati dalla società o reinvestiti da essa;
i soci possono superare la presunzione di distribuzione degli utili extra-bilancio fornendo la prova della loro estraneità alla gestione e alla conduzione societaria, in particolare se sono soci di minoranza. Nel caso di specie ,la società ha concesso un prestito a ciascun socio, con prelievo dai conti correnti della società.
Una tale operazione va considerata munita dei caratteri di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni, e l'Agenzia delle Entrate ha dimostrato, oltre al requisito della ristretta base, l'esistenza di ulteriori indizi dai quali si possa dedurre la percezione e distribuzione di extra utili societari, dal momento che è lo stesso ricorrente che dichiara di aver effettuato detta operazione . Certamente non si può sostenere che la società di trasporti operi alla stregua di una banca nei confronti dei soci;
né il ricorrente su cui incombe l'onere della prova contraria ha fornito alcuna giustificazione o prova (Cass. n. 18016/2005-Cass.
26/01/2021, n. 1574),
-ex plurimis, Cass. 20/12/2018, n. 32959, Cass. 07/12/2017, n. 29412).
Una volta accertato il maggior reddito di una società a base partecipativa ristretta, lo stesso reddito si presume quindi distribuito pro quota ai soci in forma di utili extracontabili, poiché la ristrettezza dell'assetto societario implica, normalmente, reciproco controllo e solidarietà tra i soci e può essere superata dimostrando l'estraneità del socio alla gestione societaria. (così Cass. 24/01/2019, n. 1947, Cass. 29/07/2016, n. 15824,
Cass. 28/11/2014, n. 25271- Cass., n. 39285 del 2021- n.6202/2023 –n.2752/2024).
Nel caso di specie, l'accertamento in capo alla società non risulta impugnato per cui la pretesa dell'amministrazione finanziaria è giustificata.Il ricorso va rigettato.
Ogni altra eccezione rimane assorbita.
Le spese di giudizio , sono da liquidarsi come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €.2.020,00, in favore della
Agenzia delle Entrate di Catanzaro, oltre il rimborso forfettario del 15% e gli accessori di legge.
Catanzaro, 17 dicembre 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
(dott.ssa Maria Eva Taccardi) (dott.Giuseppe Alcaro)
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente
TACCARDI MARIA EVANGELISTA, Relatore
GIOIA GIOVANNA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1017/2024 depositato il 19/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300545/2023 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 , in qualità di socio della società Società_1 srl, impugna l'avviso di accertamento n. TDY01T300545/2023 notificato il 13.10.2023 volto al recupero a tassazione per l'anno 2017 di una maggiore IRPEF per un totale di euro 48.831,00 comprensivo di sanzioni ed interessi. Evidenzia che l'avviso di accertamento nasce da processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza a carico della società Società_1 srl, società nella quale risulta essere socio nella misura del 34% ; rileva che l'Agenzia delle Entrate di Catanzaro sostiene che vengono imputati al socio maggiori utili extracontabili accertati alla società Società_1 srl, e che sono stati considerati dividendi dei prestiti infruttiferi che la società ha concesso al singolo socio per operazioni inesistenti, sulla base della presunzione giurisprudenziale della ristretta base sociale. Eccepisce che non possono considerarsi dividendi dei prelievi sui conti correnti , in quanto dalle scritture contabili risulta che la società ha concesso ai soci dei prestiti personali documentati, regolarmente riconosciuti come debiti e giustificati. Chiede l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate- di Catanzaro che rileva quanto segue : 1 )l'Ufficio ha rettificato la posizione fiscale della società “Società_1 SRL” , contestando l'infedele dichiarazione dei redditi e accertando maggiori redditi di impresa;
2 )il predetto avviso di accertamento si è reso definitivo per mancata impugnazione;
3 ) tenendo conto della ristretta base partecipativa di tale società e facendo riferimento alla giurisprudenza prevalente di legittimità, l'utile extra bilancio realizzato dalla società si presume distribuito occultamente nei confronti dei soci nella misura di quanto disposto dall'art. 2263, comma 1, del codice civile in base al quale “le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti”;3 ) sulla base dell'accertamento alla società, l'Ufficio ha notificato l'avviso di accertamento al ricorrente titolare di partecipazione qualificata, quantificando il reddito di capitale;
4) in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria, ove siano accertati utili non contabilizzati, opera la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili stessi, salva la prova contraria che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti;
5 ) il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, salva in ogni caso la prova contraria, gravante sul contribuente, del mancato conseguimento o della diversa destinazione degli utili;
6) l'eccezione della mancanza di prova e violazione dell'articolo 7, comma
5-bis del D.lgs. 546/92, è infondata ,atteso che dalla ricostruzione dell'intero iter procedimentale e dagli atti notificati, tanto nella fase ispettiva di controllo della Guardia di Finanza quanto nell'atto impositivo impugnato, sono indicate in maniera chiara ed esaustiva le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa posta in essere.
Chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza del 17.12.2025, la Corte di Giustizia trattiene la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva che le società a ristretta base azionaria, sono società di capitali composte da un numero limitato di soci, spesso legati da vincoli di parentela e/o affinità. In tali società, secondo l'orientamento tradizionale della giurisprudenza, se vengono accertati utili extra-bilancio non dichiarati dalla società, si presume che tali utili siano stati distribuiti ai soci e quindi debbano essere tassati direttamente a loro carico.
Questa presunzione si basa sul fatto che le società di capitali a ristretta base azionaria sono caratterizzate da un piccolo numero di soci, da un vincolo di solidarietà tra di loro ,anche di natura familiare, dalla possibilità che ciascuno di essi abbia conoscenza degli affari societari e dal controllo reciproco tra i soci.
I soci hanno la possibilità di superare questa presunzione, dimostrando che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma sono stati accantonati dalla società o reinvestiti da essa;
i soci possono superare la presunzione di distribuzione degli utili extra-bilancio fornendo la prova della loro estraneità alla gestione e alla conduzione societaria, in particolare se sono soci di minoranza. Nel caso di specie ,la società ha concesso un prestito a ciascun socio, con prelievo dai conti correnti della società.
Una tale operazione va considerata munita dei caratteri di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni, e l'Agenzia delle Entrate ha dimostrato, oltre al requisito della ristretta base, l'esistenza di ulteriori indizi dai quali si possa dedurre la percezione e distribuzione di extra utili societari, dal momento che è lo stesso ricorrente che dichiara di aver effettuato detta operazione . Certamente non si può sostenere che la società di trasporti operi alla stregua di una banca nei confronti dei soci;
né il ricorrente su cui incombe l'onere della prova contraria ha fornito alcuna giustificazione o prova (Cass. n. 18016/2005-Cass.
26/01/2021, n. 1574),
-ex plurimis, Cass. 20/12/2018, n. 32959, Cass. 07/12/2017, n. 29412).
Una volta accertato il maggior reddito di una società a base partecipativa ristretta, lo stesso reddito si presume quindi distribuito pro quota ai soci in forma di utili extracontabili, poiché la ristrettezza dell'assetto societario implica, normalmente, reciproco controllo e solidarietà tra i soci e può essere superata dimostrando l'estraneità del socio alla gestione societaria. (così Cass. 24/01/2019, n. 1947, Cass. 29/07/2016, n. 15824,
Cass. 28/11/2014, n. 25271- Cass., n. 39285 del 2021- n.6202/2023 –n.2752/2024).
Nel caso di specie, l'accertamento in capo alla società non risulta impugnato per cui la pretesa dell'amministrazione finanziaria è giustificata.Il ricorso va rigettato.
Ogni altra eccezione rimane assorbita.
Le spese di giudizio , sono da liquidarsi come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €.2.020,00, in favore della
Agenzia delle Entrate di Catanzaro, oltre il rimborso forfettario del 15% e gli accessori di legge.
Catanzaro, 17 dicembre 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
(dott.ssa Maria Eva Taccardi) (dott.Giuseppe Alcaro)