Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
Addì _____________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma TRIBUNALE DI PALERMO esecutiva all'Avv.
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in ________________________
persona del Giudice Dr. Fabio Civiletti, ha pronunciato la seguente Per ___________________
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 8025 R.G.L. 2023, promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Parte_1
Walter GULOTTA, giusta procura in atti, ed elettivamente
domiciliata presso lo studio di questi, in Palermo, Via NICOLO' Il Cancelliere ; CP_1
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia CERNIGLIARO, giusta CP_2
procura generale richiamata in memoria di costituzione, ed
elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell'Ente,
in Palermo, Via Laurana 59;
Resistente
OGGETTO : RIPETIZIONE DI INDEBITO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
4/12/2024, ha pronunciato SENTENZA, avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara non dovuto l'importo di Euro 2.169,93,
richiesto dall' a titolo di somme erogate per incremento della maggiorazione CP_2
sociale nel periodo da Novembre 2019 ad Ottobre 2020 e conseguentemente l'illegittimità dei provvedimenti dell' emessi in data 12/10/2022, nella parte CP_2
in cui hanno contestato a un indebito di Euro 6.821,59, anzicchè di Parte_1
Euro 4.651,66.
Dichiara conseguentemente l'obbligo dell di corrispondere a titolo di CP_3
arretrati, di cui al provvedimento dell'11/04/2023, l'importo di Euro 11.270,29, oltre gli accessori come per legge e condanna l' al pagamento delle correlative CP_2
differenze.
Rigetta nel resto il ricorso.
Dichiara interamente compensate fra le parti le spese di lite.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/06/2023, adì questo Parte_1
Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, e premesso che l' con provvedimento dell'11/04/2023, aveva disposto la ricostituzione CP_2
dell'assegno sociale n° 04921001, di cui era titolare, a decorrere dall'1/11/2019,
determinando un credito a suo favore di Euro 15.921,95, da cui aveva tuttavia detratto l'importo di un precedente indebito, relativo alla corresponsione non dovuta di importi a titolo di maggiorazione sociale, pari ad Euro 6.821,59,
limitandosi a liquidare soltanto la differenza pari a 9.100,36, lamentò che non fossero state in alcun modo specificate le ragioni dell'indebito che era stato oggetto di compensazione, nonché l'illegittimità di quest'ultima, anche in relazione all'affidamento incolpevole del percettore.
Chiese, pertanto, previa declaratoria di irripetibilità dell'indebito che l CP_2
venisse condannato al pagamento dell'intero importo del credito da lei vantato pari ad Euro 15.921,15, senza alcuna decurtazione.
2 L' ritualmente costituitosi con memoria, eccepiva la carenza di prova CP_2
dei requisiti per la maggiorazione sociale e l'avvenuta notifica dell'indebito, con raccomandata del 12/10/2022.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
All'esito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del 4/12/2024, sulle conclusioni delle parti richiamate dai rispettivi atti difensivi, la causa è stata posta in decisione.
Va preliminarmente rilevato che da un analitico raffronto del provvedimento del 12/11/2022, che ha quantificato l'indebito di Euro 6.821,59 e quello dell'11/04/2023 che ha attributo un credito di Euro 15.921,95 si evince che l a CP_2
seguito di ricalcolo della prestazione ha riconosciuto come spettante la maggiorazione sociale a partire dal Novembre 2020 e sino all'Ottobre 2022, mentre nel provvedimento di contestazione dell'indebito del 12/10/2022 l'aveva ridotta per il medesimo periodo ad Euro 12,92, avendola in precedenza corrisposta (come si rileva dalla tabella relativa agli importi dell'assegno antecedenti alla ricostituzione del medesimo provvedimento) nella medesima misura di Euro 191,23 e 192,79,
successivamente ripristinata.
E' evidente, quindi, che avendo l' già corrisposto la maggiorazione CP_3
sociale, a decorrere dal Novembre 2020 all'Ottobre 2022, nella stessa misura poi liquidata con il provvedimento dell'11/04/2023 e che ha dato luogo alla quantificazione di un credito a favore della ricorrente di Euro 15.921,95, se non avesse detratto i maggiori importi erogati in precedenza per il medesimo titolo ed intervallo temporale, avrebbe determinato una duplicazione di pagamento.
Tali importi, come si evince dal provvedimento dell'11/04/2023 sono pari a
534,93 per il 2020, 2.318,03 per il 2021, 1798,70 per il 2022, per un totale di Euro
4.651,66
Legittimamente, quindi, l' doveva procedere alla detrazione dagli CP_2
arretrati dell'importo di Euro 4.651,66 che risultava non dovuto, in quanto già in precedenza corrisposto, e ciò proprio al fine di evitare una duplicazione di pagamento.
3 Per quanto invece riguarda l'importo residuo pari ad Euro 2.169,93 (6.821,59 –
4.651,66) che si riferisce ad un indebito per incremento della maggiorazione sociale non dovuta per il periodo dall'1 Novembre 2019 all'Ottobre 2020, il ricorso è
fondato, nei sensi di cui alle seguenti considerazioni.
Ed infatti secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità "In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore,
l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall convenuto, ferma, CP_3
peraltro, la necessità che quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari
controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha rilevato che correttamente la corte territoriale aveva ritenuto incomprensibili le ragioni della pretesa restitutoria, non emergendo dalla richiesta dell indicazioni adeguate a porre in grado la pensionata di verificare se si trattasse CP_2
di un trattamento attribuito "sine titulo" ovvero di una erogazione conseguente ad un calcolo errato dell'ente)" (cfr. Sez. L. n. 198 del 5.1.2011).
Nel caso in esame l ha prodotto due provvedimenti di contestazione CP_2
dell'indebito, emessi in data 12/10/2022, il primo dei quali comunica la riliquidazione della prestazione, con rideterminazione dell'importo delle maggiorazioni sociali, affermando che dal ricalcolo è derivato un debito di Euro 6.821,59, ma senza in alcun modo specificare la ragioni dell'indebito, mentre il secondo contesta la percezione di un importo non dovuto per il periodo 1/11/2019 al 31/10/2022 con la causale “ incremento maggiorazione non dovuto per insussistenza requisito contributivo “, che appare assolutamente inconferente rispetto alla prestazione su cui era stato attribuito l'incremento della maggiorazione, che è costituita dall'assegno sociale, che viene riconosciuto a prescindere dal versamento di contribuzione.
Ed infatti se è vero che l'art. 38 L. 28/12/2001 n° 448 ha introdotto un ulteriore aumento della maggiorazione sociale a favore dei pensionati con età pari o
4 superiore a 70 anni, nonché dei pensionati con età inferiore (fino a 65 anni) in possesso di una determinata anzianità contributiva prevedendo che l'età viene ridotta, fino ad un massimo di 5 anni (da 70 a 65 anni), di un anno ogni 5 anni di contribuzione, o frazione pari o superiore a due anni e mezzo, tuttavia l' , CP_2
neppure nella memoria di costituzione nel presente giudizio ha chiarito le ragioni per cui tale disposizione potesse assumere rilievo nella fattispecie in esame, in ordine al disconoscimento dell'incremento della maggiorazione sociale.
Si tratta, quindi, di motivazione contraddittoria, mancante di dati certi, neppure indicati in giudizio, che ha precluso alla parte ricorrente di operare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa dell' . CP_3
Tale provvedimento per l'incertezza che ha determinato nel suo destinatario rende illegittima l'attività di recupero e preclude a quest'ultimo in radice la possibilità,
nell'azione di accertamento negativo della sussistenza dell'obbligo di restituzione, di assolvere in maniera certa e puntuale l'onere probatorio gravante sul ricorrente.
Il ricorso va pertanto parzialmente accolto entro tali limiti, dovendosi dichiarare l'insussistenza del diritto dell' di procedere al recupero, con conseguente CP_2
compensazione impropria, dell'importo di Euro 2.169,93, mentre va rigettato nel resto.
In conseguenza di ciò, va dichiarato l'obbligo dell' di corrispondere a titolo CP_3
di arretrati l'importo di Euro 11.270,29 (15.921,95 – 4.651,66 già corrisposti) oltre gli accessori di legge, con condanna dell' al pagamento delle correlative CP_2
differenze.
Avuto riguardo al complessivo atteggiarsi della vicenda, alla circostanza che l'importo di Euro 4.651,66, per ratei di incremento di maggiorazione sociale, era stato già ab origine corrisposto ed alla mancanza di chiarezza e trasparenza nelle comunicazioni dell' cui non è stato posto rimedio neppure in sede di CP_2
costituzione in giudizio, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc. civ. per compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
5 Così deciso in Palermo, in data 8/01/2025, all'esito del deposito di note di
trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 4/12/2024.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
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