Decreto cautelare 17 gennaio 2023
Decreto cautelare 21 febbraio 2023
Ordinanza collegiale 27 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto cautelare 17/01/2023, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/01/2023
N. 00045/2023 REG.PROV.CAU.
N. 01477/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1477 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
ITALIA NOSTRA ONLUS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Sartore Caleca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MINISTERO DELLA CULTURA, SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA E LE PROVINCE - COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL VENETO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea);
nei confronti
-COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Calegari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-COMMISSARIO STRAORDINARIO ai sensi dell'art. 16, Comma 3-bis, del D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modifiche dalla L. 156/2021, non costituito in giudizio;
-SIMICO S.P.A., non costituita in giudizio;
*Per quanto riguarda il RICORSO INTRODUTTIVO:
per l'annullamento, previa sospensione e/o adozione delle idonee misure cautelari:
- del verbale della seduta del 14 settembre 2022 della Commissione regionale per il patrimonio culturale del Veneto, limitatamente alla parte avente ad oggetto “CORTINA D'AMPEZZO (Belluno) – località Ronco, Complesso immobiliare denominato «Sistema della Pista Olimpica di Bob ‘Eugenio Monti'» – AUTORIZZAZIONE ALLA DEMOLIZIONE PARZIALE” (PROT. MIC|SR-VEN_UO2|14/09/2022|0006689-P – doc. 1);
- dell'eventuale AUTORIZZAZIONE ALLA DEMOLIZIONE espressa dal Ministero della Cultura in sede di conferenza di servizi ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 42/2004 (atto non disponibile);
- di ogni altro atto presupposto e conseguente.
*Per quanto riguarda i MOTIVI AGGIUNTI presentati da Italia Nostra Onlus il 15/1/2023:
A)per l'annullamento, previa sospensione e/o adozione delle idonee misure cautelari:
- della nota del Segretario regionale del Ministero della Cultura del 4 novembre 2022 PROT. 8052 (doc. 8 dell'Avvocatura);
- della nota della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso dell'8 novembre 2022 PROT. 36591 (doc. 7 dell'Avvocatura);
- del Decreto del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale della Regione del Veneto n. 253 dell'11 novembre 2022 di autorizzazione paesaggistica del progetto di stralcio funzionale relativo allo STRIP-OUT della pista “Eugenio Monti”, adibita alle discipline del bob, parabob, slittino e skeleton, sita in Cortina d'Ampezzo (atto non disponibile);
- del Decreto del 16 novembre 2022 del commissario straordinario ex art. 16, comma 3-bis, del D.L. n. 121/2021, di determinazione motivata di conclusione della Conferenza di servizi decisoria per l'esame del progetto di stralcio funzionale relativo allo STRIP-OUT della pista “Eugenio Monti”, adibita alle discipline del bob, parabob, slittino e skeleton, sita in Cortina d'Ampezzo, nell'ambito degli interventi funzionali alla sostenibilità dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 (doc. 30);
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso;
B)per l'accertamento, previa adozione delle idonee misure cautelari, anche inaudita altera parte :
- dell' OBBLIGO DELLE AMMINISTRAZIONI RESISTENTI DI AMMETTERE la ricorrente ITALIA NOSTRA ONLUS alla CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN MODALITÀ SINCRONA PER L'ESAME E L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO (secondo stralcio funzionale) del 18 gennaio 2023 di “ Riqualificazione della pista «Eugenio Monti» adibita alle discipline di bob, parabob, skeleton e slittino sita in Cortina d'Ampezzo (BL)”, e alle eventuali successive conferenze di servizi aventi pari oggetto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.
Il Petitum oggetto della domanda cautelare monocratica (introdotta nel processo con i motivi aggiunti depositati il 15.1.2023) attiene alla richiesta urgente di “ ammissione ” di Italia Nostra alla Conferenza di servizi decisoria che risulta fissata dal Commissario al 18 gennaio 2023 per la trattazione dell’approvazione del progetto “ definitivo ” di < Riqualificazione della pista «Eugenio Monti» adibita alle discipline di bob, parabob, skeleton e slittino sita in Cortina d'Ampezzo> , dopo l’intervenuta decisione di demolizione parziale ( strip-out ) della pista “storica”.
Sul punto la Provincia di Belluno (Settore, Acque, Ambiente e Cultura) ha già espresso il proprio nulla osta all’accoglimento della domanda (cfr. nota del 13.1.2023, doc. 33).
Per contro il Commissario Straordinario (in relazione alle precedenti istanze, riferite alla parziale demolizione della preesistente pista con sostituzione della nuova) non ha consentito alla ricorrente di presenziare alle (due) Conferenze (preliminare e decisoria), rinviando alla facoltà per l’Associazione di presentare (solo) documenti ed osservazioni, apportando, con forme circoscritte, i contributi di tutela paesaggistica.
In riferimento a tale posizione si rammenta che lo stesso Consiglio di Stato si è espresso con parere definitivo della I Sez., n. 1233 del 24/06/2020 (in sede di esame di ricorso straordinario promosso da WWF), affermando un chiaro principio:
“Nonostante per i piani di prevenzione AIB non si rinvengano specifiche disposizioni nazionali e regionali che impongano la partecipazione al procedimento delle associazioni ambientaliste, DEVE ESSERE CONSENTITA LA LORO PARTECIPAZIONE SE CHIEDANO DI ESSERE SENTITE ed abbiano prodotto memorie e documenti, nel rispetto dei criteri generali e dei canoni di buona amministrazione sanciti dall'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e di quanto stabilito dagli artt. 9 e 10 della L. 7 agosto 1990 n. 241. ”
Anche in quel caso il tema in discussione era la mancata (negata) partecipazione delle associazioni di tutela ambientale al percorso elaborativo, soggetti che avevano più volte chiesto di essere ascoltati, in considerazione del rilevante impatto paesaggistico-ambientale dell’opera, e di poter contribuire al procedimento trattato dalla PA in sede di Conferenza.
La controversia è stata definita dal giudice d’appello in modo favorevole alle ricorrenti, che perseguivano, per Statuto e avvenuto riconoscimento, la tutela dell’ambiente, affermando che:
“ Se è vero che non si rinvengono nel panorama normativo (nazionale e regionale) specifiche previsioni che impongano tale partecipazione - sicché deve escludersi la sussistenza di puntuali vizi di violazione di legge sotto questo profilo - È ALTRETTANTO VERO CHE NON È CONFORME A CRITERI GENERALI DI BUONA AMMINISTRAZIONE NON PRENDERE IN CONSIDERAZIONE I POSSIBILI CONTRIBUTI DELLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE CHE ABBIANO CHIESTO DI ESSERE SENTITE o che abbiano prodotto memorie e documenti .
Si ricordi, a tale riguardo che, ai sensi dell’articolo 9 l. 7 agosto 1990, n. 241, qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento e che è loro riconosciuto, giusta il disposto del successivo articolo 10, il diritto di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
CIÒ PERALTRO RISPONDE AI CANONI DI BUONA AMMINISTRAZIONE SANCITI DALL’ARTICOLO 41 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA CHE, COME È NOTO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 6 TUE, HA LO STESSO VALORE GIURIDICO DEI TRATTATI.
Fermo restando che l’amministrazione ha il dovere di procedere, anche celermente quando necessario, in vicende come queste SAREBBE STATO UTILE GARANTIRE LA POSSIBILITÀ DI ASCOLTO E DI PRESA IN CONSIDERAZIONE DEI PUNTI DI VISTA DIVERSI DA QUELLI DELL’AMMINISTRAZIONE quando ciò non si traduce esclusivamente in ostacoli al compimento del procedimento amministrativo.”
E il richiamato articolo 41 della “ Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea Diritto ad una buona amministrazione” stabilisce che:
“1. Ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione.
2. Tale DIRITTO comprende in particolare:
a) IL DIRITTO DI OGNI PERSONA DI ESSERE ASCOLTATA prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio;
b) il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale;
c) l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.”
Lo scrivente è consapevole della sussistenza di un diverso orientamento espresso dal medesimo Consiglio di Stato, lo stesso anno (peraltro, allo stato attuale, solo in sede di delibazione sommaria, con ordinanza del 18.12.2020,), concernente il diniego della sospensione dell’efficacia della sentenza Tar Emilia Romagna, sez. Parma, n. 156 del 2 settembre 2020 che aveva escluso la sussistenza di un diritto a presenziare ai lavori della Conferenza, riconoscendo solo una “facoltà” (eventuale) di partecipazione fisica alle riunioni.
Si ritiene, in questa sede cautelare urgente, di privilegiare l’orientamento di maggior apertura, che consentirà la partecipazione dell’Associazione ambientalista Italia Nostra alla Conferenza decisoria di approvazione del nuovo progetto definitivo (nella sua versione finale).
Tale ammissione è funzionale anche a soddisfare il futuro sviluppo processuale (ed il connesso interesse pubblico), al fine di evitare il riverberarsi di illegittimità procedimentali sulla trattazione e approvazione della versione conclusiva dell’opera.
Consentire, in questa fase, all’Associazione ricorrente, di partecipare ai lavori per l’esame del “progetto definitivo” della nuova Pista, consentirà di evitare che il diniego e l’impedimento manifestato dalla PA possa riflettersi sulla correttezza della definizione del procedimento in corso, gestito dal Commissario .
L’art.14, comma 5, della legge n. 241/1990, richiamando l’art. 9 della stessa, autorizza i soggetti portatori di interessi pubblici o privati o di interessi diffusi, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, di intervenire alla Conferenza.
E lo stesso Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 31.12.2017, ha previsto che “i soggetti PORTATORI DI INTERESSI PUBBLICI O PRIVATI O DI INTERESSI DIFFUSI ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento in conferenza HANNO FACOLTÀ DI INTERVENIRE NELLA CONFERENZA STESSA RESTANDO PERÒ PRIVI DEL DIRITTO DI VOTO” (cfr. n. 35 delle FAQ per “La Nuova Conferenza Di Servizi”).
Si consideri, inoltre, che l’art. 16 del D.L. 10/09/2021 n. 121 recante “ Disposizioni urgenti in materia di Commissari straordinari ” ha previsto al comma 3 bis che < al fine di assicurare la tempestiva realizzazione, entro il 31 dicembre 2024, degli interventi di ADEGUAMENTO DELLA PISTA OLIMPICA DI BOB E SLITTINO "EUGENIO MONTI" DI CORTINA D'AMPEZZO l' AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETÀ di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, È NOMINATO COMMISSARIO STRAORDINARIO ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55>.
L’ importanza della valutazione, in sede di Conferenza, anche dell’apporto delle Associazioni ambientaliste emerge dalle peculiarità che caratterizzano l’intervento nella fattispecie concreta:
-preliminare strip- out con demolizione parziale della pista “storica”;
- creazione di un nuovo tracciato (solo in parte coincidente).
L’ impatto dell’opera globale, a livello paesaggistico-ambientale, è stato ipotizzato (ma non ancora valutato) dalla Sovrintendenza (che, evidentemente, non ancora in possesso del nuovo progetto), la quale nella nota del 10 agosto 2022 (doc. 15) si è così espressa:
“ Anche dal punto di vista paesaggistico, la mera demolizione dell’infrastruttura esistente è operazione che non consente a questa Soprintendenza l’espressione del parere di competenza, NECESSARIAMENTE LEGATO AGLI IMPATTI CHE IL NUOVO PROGETTO (e non la demolizione dell’esistente tracciato) HA NEI CONFRONTI DEL PAESAGGIO OGGETTO DI TUTELA, di cui la demolizione risulta, come espresso in relazione, il primo stralcio funzionale.
SOLO L’ESAME DEL PROGETTO DELL’INFRASTRUTTURA SPORTIVA FINALE POTRÀ CONSENTIRE DI VALUTARE APPIENO I SUOI IMPATTI sulle pendici del Col Druscié e sul crinale della montagna (nord-est Tofane), COME PURE LE SUE CONSEGUENZE SULLA PERCEZIONE E SULLA FRUIZIONE DI QUELLO CHE RIMANE DEL BENE CULTURALE TUTELATO.
E’ evidente che la realizzanda opera pubblica deve essere valutata in modo complessivo, al termine di tutte le modifiche ed integrazioni proposte, sussistendo, come emerge dalla Relazione depositata sub doc. 12, due diverse opzioni (rispetto alle quali risultano espresse, nel progetto, una “ valutazione paesaggistica ” a pag. 72 e ss; e le “ considerazioni di compatibilità paesaggistica ”, a pag. 97 e ss.).
L’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 comma 3 prevede che “La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato”, con necessaria valutazione dell’intervento progettato nelle forme e negli impatti finali.
In conclusione si ritiene di dover accogliere la domanda monocratica urgente (presentata in sede giudiziaria il 15.1.2023) finalizzata alla tutela della posizione della ricorrente Associazione, che verrà assicurata tramite la partecipazione alla Conferenza di servizi decisoria, che si terrà il 18.1.2023, con un proprio rappresentante, con facoltà di assistere e partecipare alla discussione (senza diritto di voto).
Parte ricorrente ha formulato in giudizio la richiesta di ammissione di “ due ” rappresentanti (presumibilmente un soggetto tecnico ed uno giuridico), ma questa istanza non può essere accolta in quanto prevalgono esigenze di snellezza e di concentrazione del procedimento, che esigono la riduzione al minimo delle unità che possono partecipare ed interloquire alla Conferenza.
E la posizione dell’Associazione Italia Nostra è sufficientemente tutelata garantendo la presenza di “un” soggetto, titolare di idonei poteri rappresentativi.
P.Q.M.
Accoglie la domanda cautelare urgente, ex art. 56 del cpa, come da motivazione, con riconoscimento della partecipazione dell’Associazione ricorrente Italia Nostra alla Conferenza decisoria del 18.1.2023, tramite un proprio rappresentante.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 9 febbraio 2023.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia il giorno 17 gennaio 2023.
| Il Presidente |
| Grazia Flaim |
IL SEGRETARIO