Cass. civ., sez. I, sentenza 25/10/1968, n. 3498
CASS
Sentenza 25 ottobre 1968

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Anche i pagamenti i quali costituiscano adempimento di obbligazioni di natura pubblicistica nascenti da particolari norme di legge e che la pa e tenuta ad accertare, se regolarmente eseguiti, come quelli delle pene pecuniarie, sono soggetti alla revocatoria fallimentare, in quanto anche con essi viene alterata quella par condicio creditorum, che tale Azione tende a mantenere. La legge fallimentare, tra gli Atti revocabili, prevede genericamente i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, senza alcuna distinzione, considerandoli negozi autonomi, svincolati dal rapporto che ne costituisce la causa, in quanto colpisce l'obiettivo verificarsi di essi come Atti perturbatori della par condicio.*

La conoscenza dello stato d'insolvenza del debitore e configurabile anche nei confronti della pa creditrice, in quanto, per il rapporto organico che intercorre tra essa ed i propri funzionari, la conoscenza che, nei limiti dell'Esercizio delle loro funzioni, gli stessi abbiano dei fatti dai quali si desume lo stato d'insolvenza del debitore, che ha ad essi eseguito un pagamento, e riferibile alla pa. Il convincimento dei giudici di merito sulla sussistenza o non sussistenza in concreto della detta conoscenza da parte dei funzionari che hanno ricevuto il pagamento involge un apprezzamento di fatto, il quale, se immune da vizi logici e giuridici,si sottrae a Sindacato in Sede di legittimita.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 25/10/1968, n. 3498
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3498
    Data del deposito : 25 ottobre 1968

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