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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 10/11/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
RG. N. 1808/ 2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo, sezione civile, in persona del G.U. dott. NI AR RC, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al R.G.N. 1808/2023 avente ad oggetto: risarcimento danni e pendente TRA ( Parte_1 C.F._1
( ) rappresentati e difesi dagli Parte_2 C.F._2
Avv. ti FRANCO ROSSI e MARIA CRITINA MINCIOTTI come da procura in atti ATTORI E
) rappresentata e difesa dall'Avv. ELISA CAPRIO CP_1 P.IVA_1 come da procura in atti CONVENUTA
CONCLUSIONI: all'udienza del 19.10.2023 tenutasi in modalità telematica le parti hanno trasmesso note scritte contenenti le seguenti rispettive conclusioni: parte attrice:
“Voglia l'adìto Tribunale, contrariis reiectis, in accoglimento della domanda avanzata dagli attori nei confronti della , con Atto di Citazione in Riassunzione Parte_1 CP_1 datato 21 luglio 2023, dichiarare tenuta e condannare la medesima a risarcire CP_1 agli attori, anche ai sensi dell'art.2043 C.C., i danni loro inferti dalla convenuta in occasione e durante le occupazioni perpetrate a partire dal 1995 e nel 1998. Danni concretati: 1) nella notevole diminuzione di valore dal complesso artigianale/industriale/commerciale; 2) nell'eliminazione della continuità tra le due parti di cui era composta l'azienda; 3) nella soppressione/riduzione e frazionamento della vasta area di pertinenza dell'opificio; 4) nell'eliminazione sulla particella n.175 dell'unico accesso carraio che metteva in comunicazione la parte anteriore dell'officina ed il suo retro, nonché il nucleo centrale dell'azienda e il magazzino al piano terra ubicato sulla particella 432; 5) nell'assoluta interclusione di un vasto edificio ubicato sulla particella 432; 6) nell'abbattimento di numerose piante di alto fusto;
7) nella demolizione della recinzione esistente;
8) nella demolizione del muro di recinzione in tufo e copertina di cemento armato – particelle 175 e 177; 9) nella demolizione del piano di carico di tufo insistente sulla particella 434; 10) nello smontaggio e rimozione, previo svuotamento, di una baracca metallica di mq.36, adibita a magazzino ubicata sulla particella 177; 11) nello spostamento, sollevamento e nuova insufficiente ed inadeguata collocazione di numerosissime (oltre cento) macchine e mezzi agricoli”. Danni indicati al paragrafo VII dell'atto introduttivo del giudizio e nella Sentenza del TAR del Lazio n.5200/2020, pronunziata nella causa qui riassunta (Sentenza indicata con il n.20 nell'elenco dei documenti prodotti in giudizio). Liquidare i danni stessi nella misura di € 432.000,00 indicata nella CTP del 30 giungo 2021 del Geom. di cui € Persona_1
244.806,02 per il totale del capitale relativo alle singole voci ed € 187.150,51 per interessi, oppure in quella diversa somma, maggiore e/o minore (con riserva di gravame) che sarà ritenuta dal Tribunale con l'emananda Sentenza. Condannare conseguentemente la CP_1
al pagamento della somma di € 244.806,02 per capitale, o quella diversa somma
[...] maggiore o minore (con riserva di gravame) con l'aggiunta degli interessi e rivalutazione già conteggiati in € 187.150,51 nella perizia di parte prodotta in giudizio (doc.5), con l'aggiunta della rivalutazione degli interessi maturati dal dì della redazione della detta perizia al saldo. Con vittoria delle spese e dei compensi da distrarsi, questi ultimi, a favore dei procuratori e difensori avv.ti Franco Rossi, Cristina Minciotti e Roberto Rossi, antistatari. Parte convenuta: “Voglia l'adito Tribunale, contrariis reiectis, rigettare la domanda di risarcimento danni avanzata dagli attori nei confronti della Parte_1
, con Atto di Citazione in riassunzione del 21 luglio 2023, per i presunti danni, CP_1
a loro dire, inferti in occasione e durante le occupazioni di alcune aeree di proprietà a partire dal 1995 e nel 1998. Si contesta: 1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario in materia di risarcimento danni conseguenti all'esercizio dei poteri espropriativi strumentali alla realizzazione di opere dichiarate di pubblica utilità; 2) difetto di competenza funzionale del Tribunale adito;
3) improcedibilità e/o inammissibilità della domanda di risarcimento per occupazione illegittima;
4) errato riconoscimento del risarcimento del danno e delle relative voci;
5) necessità corretta applicazione del principio generale stabilito dall'art. 33 del D.P.R. n. 327/2001, anche in applicazione dell'art. 42 bis DPR n. 327/2001; 6) nullità della perizia del CTU;
7) in subordine necessità di modifica/integrazione delle conclusioni della CTU con riconvocazione del CTU per il rinnovo e/o le integrazioni della perizia;
8) erroneità e superamento della perizia dei limiti della domanda ossia rispetto ai quesiti posti e mancanza di documentazione comprovante la stima indicata e mancato esame della documentazione depositata in atti, con duplicazione voci di risarcimento rispetto a quanto già liquidato;
9) mancato esame/osservazioni alle deduzioni della perizia del CTP della;
10) CP_1 erroneità della perizia e delle deduzioni di parte attrice su interclusione fondo (erronea valutazione su interclusione particelle 432 e 629) ai fini del risarcimento e di accesso alle strutture dell'azienda e del magazzino;
11) errata quantificazione del valore delle aree pertinenziali e delle qualificazioni delle voci di danno complessive nella perizia del CTU, sia in ordine alle attività dell'azienda che in ordine alla diminuzione di valore dei beni;
12) oggettiva presenza delle recinzioni, inserite erroneamente nelle voci di danno dal CTU;
13) in subordine sovrastima del valore delle aree pertinenziali acquisite dal Controparte_2 nella misura di Euro 50,00 al mq;
14) erroneità della perizia nella valutazione delle eventuali opere da eseguire per accesso alla particella 432, in contrasto con la normativa di settore e delle opere già eseguite dalla da escludere dal risarcimento;
15) conseguente CP_1 erronea sproporzionata ed irrealistica quantificazione dei danni e delle voci di danno nella misura di richiesta dagli attori nonché degli interessi (Euro 432.000,00 di cui Euro 244.806,02 per danni ed Euro 187.150,51 per interessi e rivalutazione); 16) in caso di mancato riconoscimento delle eccezioni preliminari dei sopracitati punti, le voci di danno risarcibili ammonterebbero, come da relazione del CTP regionale a: diminuzione di valore della proprietà quantificabile: - Valore area espropriata 34.809,60 euro;
- Abbattimento piante 4.000,00 euro;
- Demolizione piano carico in tufo: 4.000,00. Ricostruzione strada di accesso 10.800,00 euro;
si aderisce alla stima oneri di servitù nella perizia, il tutto con il ricalcolo in ogni caso degli interessi per il solo periodo di occupazione illegittima. In conclusione, la insite nel far dichiarare il difetto di competenza funzionale del CP_1 giudice adito nonché sulla improcedibilità e/o inammissibilità della domanda, anche per violazione del ne bis in idem e nel rigetto della domanda e di ogni avversa pretesa, in quanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, non sufficientemente provata. Il tutto con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre oneri riflessi come dovuti per legge alle avvocature pubbliche”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione a seguito dell'emissione della sentenza emessa dal TAR del Lazio (in RG n.7102/2021) n. 9677/2023, i Sig.ri Parte_1
e convenivano in giudizio la al fine di ottenere, ex art. 2043 cc, Pt_2 CP_1 il risarcimento del danno da illegittima occupazione e trasformazione delle aree di loro proprietà, site in , identificate al foglio 143, particelle 177, 396, 623, 433, 434, CP_2
629 e 175 e destinate integralmente ad attività artigianale e commerciale. A fondamento della domanda gli istanti premettevano: a) che in data 10.4.1995 e 28.07.1998 la , a seguito a dichiarazione di CP_1 pubblica utilità per la realizzazione dell'opera pubblica denominata “Semianello Tangenziale di Viterbo” aveva emesso due decreti di occupazione d'urgenza, l'uno avente n. 716/95 e l'altro n.914/98 in forza dei quali l'ente regionale aveva occupato alcune aree di proprietà degli odierni attori, facenti parte di un unico e vasto complesso di maggior superficie composto da mq 10.300 scoperti e 2.500 coperti, destinati integralmente ad attività artigianale e commerciale;
b) che agli indicati decreti d'occupazione d'urgenza non aveva fatto seguito, nel quinquennio, la emissione dei necessari decreti di esproprio e che, inoltre, per effetto delle occupazioni operate, i terreni degli attori avevano subito mutilazioni, restrizioni e danni che venivano in maniera specifica riportati nell'atto introduttivo1; 1 “a) perdita della proprietà per effetto della accessione invertita (…); b) nella notevole diminuzione del valore del complesso industriale(commerciale/artigianale(…)dovuta alla generale diminuzione della funzionalità, alle riduzioni e mutilazione di superfici, al restringimento degli spazi, alla soppressione di accessi ed uscite, allo svilimento del complesso dapprima contraddistinto da grandi spazi, alla soppressione di accessi ed uscite, allo svilimento del complesso dapprima contraddistinto da grandi spazi ed ora inglobato ed ingabbiato tra un viadotti, muri di cemento armato ,guard-rail
,aree dismesse, spazi morti, ricettacolo di rifiuto di ogni genere;
il tutto condito da un'alta rumorosità e da un notevole inquinamento derivanti dalla circolazione di un gran numero di autoveicoli, dagli scarichi, dalle polveri anche sottili della zona;
c) nella eliminazione della continuità tra le due parti di cui era composta l'azienda (…); d) nella soppressione, riduzione e frazionamento della vasta area di pertinenza dell'opificio(…); e) eliminazione, sulla particella n. 175, dell'unico accesso carraio che metteva in comunicazione la parte anteriore dell'officina ed il suo retro, nonché il nucleo centrale dell'azienda ed il magazzino al piano terra ubicato sulla particella 432, con conseguente impossibilità per i mezzi agricoli di accedere dalla parte sud (anteriore) dell'azienda, alle parti posteriore (nord); f) l'assoluta interclusione di un vasto edificio, ubicato sulla particella 432,00 della superficie di mq 600 circa (…); g)creazione di scarpate con conseguente convogliamento delle di acque meteoriche nella proprietà attrice, nonché creazione di servitù di scolo derivata dallo spostamento della condotta del Fosso Madonna degli Occhi Bianchi;
h) l'abbattimento di numerose piante di alto fusto(…); i) demolizione della recinzione esistente con pali di legno e rete metallica (…) l) demolizione del muro di recinzione in tufo e copertina in cemento armato, esistente sul retro del fabbricato ed insistente sulle particelle n. 175 e 177 (…) m) demolizione del piano di carico in tufo insistente sulla particella 434 (…) n) smontaggio e rimozione, previo svuotamento, di una baracca metallica di mq 36 (…); o) spostamento, sollevamento e nuova insufficiente ed c) che alla luce di tali eventi, nel 2005 gli attori avevano convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Viterbo la e la CP_1 Controparte_3
chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, al pagamento sia
[...] dell'indennità di occupazione legittima che di quella da occupazione illegittima per le porzioni di aree non soggette ad esproprio;
d) che poiché il Tribunale di Viterbo (sentenza n.1132/2008) aveva declinato la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo, i Sig.ri avevano Parte_1 riproposto le medesime domande con ricorso in riassunzione (RG n. 1463/2009) dinanzi al Tar per il , giudizio all'esito del quale, con sentenza non definitiva CP_1
n.671/2018, veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti del
, quale ente utilizzatore dell'opera pubblica alla luce della nuova Controparte_2 disciplina di cui all'art. 42bis TU D.P.R. n. 327/2001 riguardante la cd. acquisizione sanante;
e) che il si era costituito nell'indicato giudizio n. 1463/2009, Controparte_2 contestando la domanda di parte istante ed aveva, inoltre, presentato, separato ricorso di opposizione di terzo (n. 3313/2018) avverso la citata sentenza non definitiva n. 671/2018, chiedendo l'accertamento della propria estraneità rispetto alla causa n.r.g. 1463/20092. Tale ricorso era stato, poi, dichiarato inammissibile con sentenza del Tar n. 5202/2020 poi confermata dal Consiglio di Stato;
f) che successivamente il Tar per il Lazio, con sentenza n. 5200/20203, emessa nel procedimento n. 1463/2009, instaurato a seguito di riassunzione dell'originario procedimento risarcitorio ove erano state riproposte le domande di danno a suo tempo avanzate dinanzi al Tribunale di Viterbo, aveva rigettato la domanda risarcitoria degli attori e allo stesso tempo aveva posto l'obbligo, in capo al , di Controparte_2 determinarsi in merito alle aree occupate e, dunque, di decidere “se procedere alla restituzione del bene previa riduzione in pristino oppure all'acquisizione del bene nel rispetto di tutti i presupposti richiesti dall'articolo 42 bis e con la corresponsione di un'indennità pari al valore del bene maggiorato del 10 per cento”; g) che poiché il , formalmente diffidato ad adottare le necessarie Controparte_2 determinazioni al riguardo, era rimasto inerte in merito al deliberato del giudice amministrativo, i Sig.ri avevano proposto ulteriore ricorso con il quale Parte_1
inadeguata collocazione di numerosissime (oltre cento) pesanti ed ingombranti macchine e mezzi agricoli in precedenza parcheggiate sulle aree di cui alle particelle 175,177,433 e 434 oggetto di esproprio;
(…) nel lucro cessante, derivato dalla difficoltà di svolgere le attività lavorative in spazi più angusti, di riorganizzare le dette attività, dai maggiori oneri di lavoro in genere nonché dalle spese di trasporto;
a seguito della difficoltà di svolgere le attività lavorative in spazi più angusti;
della riorganizzazione delle dette attività imprenditoriali”; 2 L'ente comunale nel costituirsi in giudizio aveva chiesto il rigetto del ricorso deducendo che : “pur essendo il
[...]
l'attuale utilizzatore dell'opera pubblica – consegnatagli dalla – in via preliminare occorre CP_2 CP_1 precisare come la detta Amministrazione comunale rimanga estranea ai fatti di causa e all'oggetto della domanda meramente risarcitoria proposta dai ricorrenti, non avendo partecipato alla fase di ablazione/occupazione del terreno, né, tantomeno, avendo preso parte al procedimento di realizzazione dell'opera pubblica” e che, in virtù dell'istituto giurisprudenziale della “rinuncia abdicativa” il potere ablatorio ai sensi dell'art. 42-bis del d.p.r. n. 327/2001 “non potrebbe essere esercitato nei loro confronti, ma, semmai, nei confronti dell'attuale proprietario (la Regione ovvero lo Stato, ai sensi dell'art. 827 c.c., in tema di beni immobili vacanti)”. 3 confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 7484/2021 avevano richiesto di dichiarare l'illegittimità del silenzio dell'amministrazione, riproponendo le domande risarcitorie per i danni subiti in conseguenza delle modalità di espropriazione;
h) che in relazione a tali domande, il Tar per il Lazio con sentenza non definitiva n. 13356/2021 aveva condannato il a pronunciarsi sull'istanza dei Controparte_2 ricorrenti del 30.09.2020, nominando in via sostitutiva, per il caso di inerzia, il Commissario ad acta nella persona del Prefetto di , disponendo, con riguardo CP_2 alla domanda risarcitoria, il rinvio della trattazione in attesa dell'assunzione delle indicate determinazioni da parte dell'ente comunale in merito all'istanza dei ricorrenti;
i) che in ottemperanza a quanto disposto dall'autorità giudiziaria amministrativa, il Commissario ad acta per il aveva emesso il provvedimento di Controparte_2 acquisizione sanante e provveduto alla liquidazione dell'indennizzo di legge secondo quanto stabilito dall'art. 42-bis, (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, di seguito TU Espropri), atto, questo, poi impugnato dinanzi la Corte d'Appello di Roma in ragione della ritenuta inadeguatezza della operata liquidazione;
l) che il Tar per il Lazio, con sentenza n. 9677/2023, sul presupposto che la residua questione risarcitoria da valutare riguardava la sola “contestazione della misura dell'indennità d'esproprio e l'accertamento delle pretese risarcitorie”, aveva stabilito che la competenza a decidere la causa apparteneva all'autorità giudiziaria ordinaria presso la quale il processo doveva essere riassunto.
Sulla base di tali premesse, gli odierni istanti, riassumendo tale ultimo processo, hanno riproposto la domanda risarcitoria - oggi avanzata ex art. 2043 cc - in relazione ai dedotti danni causati in conseguenza ed in occasione delle indicate legittime occupazioni, chiedendo la condanna della al pagamento della somma di CP_1
€ 432.000,00 oppure di quella diversa somma, maggiore e/o minore ritenuta dal Tribunale. Nel contempo, formulava per il formale acquiescenza alla CP_2 pronunzia del Tar per il n.9677/2023. CP_1
Costituendosi in giudizio la contestava la domanda formulata da parte CP_1 attrice ritenuta inammissibile oltre che infondata, eccependo, in via preliminare: a) l'improcedibilità della domanda di parte attrice, dovendosi considerare che l'indennizzo previsto dall'art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001 e percepito dagli istanti a seguito del provvedimento di acquisizione sanante del di emesso in CP_2 CP_2 data 13.09.2022, costituiva un integrale ristoro di tutti i possibili pregiudizi subiti dagli attori;
tanto alla luce dei principi espressi sul punto da autorevole giurisprudenza che veniva richiamata (SS.UU. n. 20691/2021); b) il difetto di competenza funzionale dell'adito Tribunale di Viterbo, risultando la Corte di Appello di Roma l'organo funzionalmente compente in relazione agli indennizzi e per l'ulteriore pregiudizio lamentato dagli attori (lucro cessante e danno emergente); c) il difetto di legittimazione passiva della , investendo la questione, il CP_1 solo quale ente beneficiario dell'opera pubblica;
Controparte_2 d) la violazione del ne bis in idem in relazione alle sentenze Tar Lazio 5200/2020 e 5202/2020 - confermate dal Consiglio di Stato con sentenza n. 7484/2021- con le quali era stata già respinta la domanda risarcitoria oggi ripresentata dagli odierni attori. Con riguardo al merito della vicenda, parte convenuta chiedeva il rigetto della domanda in quanto ritenuta infondata, ribadendo, non solo che i danni lamentati dagli attori erano già stati integralmente risarciti dal ma che, anche ad ammettere l'esistenza di CP_2 ulteriori danni, ferma la competenza funzionale della Corte di Appello, gli stessi non erano stati provati. In merito alla quantificazione del danno operata dagli attori (432.000,00 di cui € 244.806,02 per danni ed € 187.150,51 per interessi) la stessa era da ritenere sproporzionata ed irrealistica, considerando le valutazioni tecniche e la quantificazione effettuata dal con il decreto di acquisizione sanante Controparte_2
n.
1. del 13.9.2022 nella misura di euro € 75.419,46, importo da ritenere congruo. Concludeva pertanto per il rigetto della domanda.
Nel corso del processo, ammessa ed espletata CTU, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 18.9.2025.
Nel caso in esame si rileva la incompetenza (funzionale) di questo Tribunale. In via preliminare, appare opportuno rilevare come l'oggetto della domanda oggi proposta, abbia il medesimo contenuto di quella inizialmente introdotta presso questo Tribunale in Rg 1949/2005 (cfr all. 11 istante) e decisa con sentenza n. 1132/2008 (domanda a sua volta preceduta da ATP in data 21.10.98, cfr all.9 istante). Infatti, in tale procedimento gli odierni istanti, alla pari di quanto oggi dedotto, avanzavano domanda di risarcimento per tutti i danni causati a seguito della illecita occupazione da parte della Regione delle aree di loro proprietà, oltre che “..per le mutilazioni, restrizioni dedotte in citazione e riportate nelle pagine 8, 9, 10, 11 e 12)”. Ora, confrontando le voci di danno dedotti con la odierna domanda (e poi singolarmente esaminati nella CTU espletata nel presente giudizio4) con quelli oggetto dell'originaria domanda del 2005 può certamente ammettersi la presenza delle medesime circostanze di fatto poste a base della domanda risarcitoria. Tale elemento, inoltre, si ricava dal medesimo atto introduttivo del presente giudizio ove a pag. 3 si legge: “Le aree sono state sottoposte, a seguito delle occupazioni, ad effetti devastanti, prolungati e reiterati, estesi anche agli edifici ed alle pertinenze, come più esaustivamente indicata nella consulenza (sopra citata, doc.5). Ai decreti d'occupazione d'urgenza non hanno fatto seguito, nei relativi quinquenni, la emissione dei decreti di esproprio da parte della . Ne è seguita una lunga serie di CP_1 contenziosi in sede giudiziale civile e amministrativa, dei quali si dirà più avanti” procedimenti, questi, che venivano, infatti, riepilogati e che riguardavano i medesimi fatti per i quali era stata avanzata domanda di risarcimento per il pregiudizio sofferto. Tali considerazioni, basate su dati oggettivamente emergenti dagli atti, conducono ad una prima rilevante conclusione: in merito ai fatti oggi in esame le pronunce di cui si è finora detto in più occasioni avevano stabilito che la decisione sugli stessi dovesse avvenire attraverso la disciplina prevista dall'art. 42-bis del D.P.R. n. 327 del 2001 devoluta alla giurisdizione dell'A.G.O. e assegnata alla competenza in unico grado della Corte d'Appello Risulta, infatti, che il Tar per il con la sentenza non definitiva n. 671/20185 (in CP_1
RG ric n. 1463/2005 procedimento instaurato a seguito della dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Viterbo dinanzi al quale, nel 2005, era stata inizialmente proposta la medesima domanda risarcitoria) aveva operato un diretto riferimento alla normativa da applicare al caso in esame individuandola in quella di all'art. 42-bis TU cit, disposizione alla quale il Tar attribuiva un “rilievo determinante”6. Difatti con la indicata decisione, in merito alla domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente, si stabiliva che “ il Collegio, oltre a rilevare che il giudice civile (il Tribunale di Viterbo ndr), con sentenza n. 1132/08, ha declinato la propria cognizione sulla medesima istanza di accertamento oggetto della presente controversia (peraltro, anche in accoglimento di specifica eccezione di parte resistente), ritiene che le controversie concernenti la determinazione e la corresponsione di tutte le indennità previste dall'art. 42-bis del D.P.R. n. 327 del 2001 sono senz'altro devolute alla giurisdizione dell'A.G.O. e alla competenza in unico grado della Corte d'Appello..” Di conseguenza, proprio in vista delle determinazioni che il avrebbe dovuto CP_2 adottare in merito all'area in esame, con la indicata decisione, il Tar per il aveva CP_1 disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tale ente. Tale procedimento (n.671/2018) era stato poi definito dal medesimo giudice amministrativo con sentenza n.5202/2020, che aveva rigettato la domanda di risarcimento stabilendo in ogni caso l'obbligo per la pa di concludere il procedimento di cui all'art. 42 bis cit.. Anche in tale decisione si ribadiva la particolare rilevanza della disciplina ex art. 42bis cit. in relazione alla domanda proposta stabilendosi, infatti, che “..a tale accertamento consegue, in luogo della condanna al risarcimento del danno, l'obbligo per l'Amministrazione che utilizza l'opera pubblica ( CP_2
), di concludere il procedimento di cui all'art. 42 bis.…”.
[...]
La sentenza del Tar n. 5202/2020 è stata poi confermata dal Consiglio di Stato con decisione n.7484/2021 e divenuta definitiva. 5 decisione impugnata dal solo e non dagli odierni istanti Controparte_2 6 “si deve pure rilevare come, nella vicenda che ne occupa, assume comunque un rilievo determinante la novella introdotta nel 2001 con il citato art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001, secondo cui “Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene.” Con la successiva decisione (la n. 9677/2023 dal quale è scaturito il presente giudizio), il Tar Lazio, con riguardo alla domanda risarcitoria aveva, inoltre, stabilito che
“..l'oggetto del giudizio deve essere ricondotto alla quantificazione delle indennità d'esproprio nonché alle pretese risarcitorie avanzate da parte ricorrente per i danni inferti dall'occupante - aggiungendo al riguardo che "A questo CP_1 proposito, però, bisogna considerare che, come recentemente ribadito dalla giurisprudenza a cui si intende aderire, "sono devolute al giudice ordinario e alla Corte di Appello, in unico grado,.. trattandosi di un unicum non scomponibile nelle diverse voci..” concludendo, che “..la controversia ricondotta appunto ormai alla contestazione della misura dell'indennità d'esproprio e all'accertamento delle pretese risarcitorie - deve essere devoluta alla competente autorità giudiziaria ordinaria presso la quale il processo può essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi previsto dall'art. 11 c.p.a., facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda già presentata” Secondo parte attrice in tale decisione il Tar per il “aveva confuso l'azione CP_1 risarcitoria…promossa dai del tutto al di fuori della fattispecie Parte_1 dell'acquisizione sanante (art. 42 Bis T.U.), con la domanda risarcitoria (art.2043 C.C.) fondata sul principio del neminem laedere che deve esser osservato dalla P.A. anche quando il danno è inferto dalle attività della medesima P.A. in occasione dell'esercizio del potere pubblico, previa declaratoria di Pubblica Utilità, come nella fattispecie concreta in discussione. La citata Sentenza n.26691/21 della Corte Suprema è, invece, chiaramente riferita alla sola natura indennitaria e non risarcitoria dell'erogazione sancita dall'art. 42 Bis.” Al contrario, si ritiene che decidendo nel modo descritto, il Tar per Lazio abbia voluto ribadire l'indirizzo espresso, su tale argomento, dalla Corte di Cassazione (SSUU n. 20691/2021). Con tale decisione, infatti, la Corte aveva stabilito che gli indennizzi previsti dall'art. 42 bis cit. costituivano una forma di integrale di ristoro per i proprietari che subivano una illecita occupazione dei loro beni, in quanto coprivano tutti i possibili pregiudizi risarcibili, patrimoniali (lucro cessante e danno emergente) e non patrimoniali, riconducibili alla perdita della proprietà del fondo ed ai pregressi periodi durante i quali era venuto meno il godimento del fondo, non potendosi scomporre i lamentati danni in una pluralità di pregiudizi, costituendo essi stessi “un unicum” tale da essere unitariamente considerato7. Appare opportuno riportare la parte di tale decisione relativa alla enunciazione dei principi:
“1) sono devolute al giudice ordinario e alla corte di appello, in unico grado, secondo una regola generale dell'ordinamento di settore per la determinazione giudiziale delle indennità espropriative, le controversie sulla determinazione e corresponsione dell'indennizzo dovuto per l'acquisizione del bene utilizzato dall'autorità amministrativa per scopi di pubblica utilità ex art. 42 bis T.U. del 2001, in considerazione della natura intrinsecamente indennitaria del credito vantato dal proprietario del bene e globalmente inteso dal legislatore come un “un unicum” non scomponibile nelle diverse voci, con l'effetto non consentito di attribuire una diversa e autonoma natura e funzione a ciascuna di esse;
di conseguenza, l'attribuzione di una somma forfettariamente determinata a “titolo risarcitorio” pari all'interesse del 5% annuo sul valore venale del bene a norma del terzo comma dell'art. 42bis) vale unicamente a far luce sulla genesi di uno degli elementi Il mancato godimento del bene per essere il cespite occupato senza titolo dall'amministrazione) che vengono in considerazione per la determinazione dell'indennizzo in favore del proprietario, il quale non fa valere una duplice legittimazione, cioè di soggetto avente titolo ora a un “indennizzo” (quando agisce per il pregiudizio patrimoniale, e non patrimoniale, conseguente alla perdita della proprietà del bene), ora a un “risarcimento” di un danno scaturito da un comportamento originariamente contra ius dell'amministrazione; appartengono invece alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie nelle quali sia dedotta la illegittimità in sé del provvedimento di acquisizione, per insussistenza dei requisiti previsti dalla legge….8.2) La ricostruzione in termini indennitari e le modalità di determinazione dell'indennizzo, anche per la pregressa occupazione illegittima del bene, nel procedimento di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29, dinanzi alla corte d'appello in unico grado di merito, non sono suscettibili di arrecare un deficit di tutela, né per l'amministrazione, per esserle preclusa la introduzione di azioni di rivalsa nei confronti di terzi, nell'ipotesi di concorso di più enti nella realizzazione dell'opera pubblica, trattandosi di una limitazione coerente con la natura del procedimento, ferma restando la facoltà di rivalersi in separato giudizio ordinario sul soggetto corresponsabile della pregressa occupazione illegittima;
né per il privato, per essergli consentito di agire nei confronti della sola autorità che utilizza il bene immobile per scopi di interesse pubblico, essendo tale autorità, cui è affidato il pagamento dell'indennità, il suo creditore, né essendo precluso al privato di avviare un autonomo giudizio di danno, a tutela dei suoi diritti, per il periodo di occupazione illegittima, prima dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 42 bis, da parte della pubblica amministrazione”. Alla luce di tale orientamento, può quindi ritenersi che gli indennizzi ex art. 42 bis cit., proprio in considerazione del carattere di unitarietà indicato dalla Suprema Corte, racchiudano tutte le tipologie di danno eventualmente subiti dai proprietari in conseguenza - come nel caso in esame - di una illegittima occupazione. In merito a tale aspetto giova, inoltre, rilevare come la procedura ex art. 42-bis, co. 3 cit. per i casi di maggior danno, abbia previsto la possibilità di prova in merito ad una diversa entità del denunciato danno, potendo, in tal modo, tali domande ottenere più adeguata forma di ristoro. Alla luce di tali considerazione può, quindi, ritersi che nel caso di una forma di pregiudizio sofferto in conseguenza di una illegittima occupazione, le valutazioni riguardanti sia le determinazioni delle indennità, che le domande risarcitorie derivanti anche da condotte contra ius della pa dovranno essere affidate alla competenza funzionale della Corte di Appello. Ciò con esclusione di quei danni, come espressamente indicato dalla Corte, prodotti prima dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 42 bis cit. e rientranti nella disciplina dell'art. 2043 cc per i quali viene riconosciuto il potere di agire in via ordinaria (..né essendo precluso al privato di avviare un autonomo giudizio di danno, a tutela dei suoi diritti, per il periodo di occupazione illegittima, prima dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 42 bis, da parte della pubblica amministrazione”). Tale ultima tipologia di danno, giova però rilevare, non dovrà riguardare quelle ipotesi di pregiudizio sofferto in conseguenza delle attività svolte dalla pa - come per il caso in esame – derivante dall'acquisizione di beni per pubblica utilità e direttamente collegata all'esercizio di un siffatto pubblico potere;
al contrario, dovrà riguardare unicamente quelle attività poste in essere dalla pa del tutto slegate da tali attività e per le quali dovrà valere il principio del neminen ledere la cui violazione determina la sanzione risarcitoria ex art. 2043 CC. In merito a tale aspetto, come si è avuto modo di osservare, il contenuto della domanda risarcitoria presente in tutti gli atti introduttivi di cui si è fatto finora cenno (sia quelli proposti dinanzi al Tribunale di che al Tar per il ) è stata sempre collegata CP_2 CP_1 Co a quella posta in essere dalla in relazione alla propria attività diretta alla acquisizione di aree del privato per pubblico interesse. Per tali ragioni, le determinazioni da assumere con riguardo al ristoro subito dagli istanti, come più volte già stabilito dai giudici amministrativi, dovrà essere affidata alla cognizione della Corte di Appello, che quale giudice unico di merito, ha una competenza funzionale al riguardo. Alla luce di tali considerazioni, in ragione della incompetenza (funzionale) di questo Tribunale la domanda non può essere accolta. Considerata la particolare complessità della questione sussistono legittimi motivi per compensare le spese processuali (Corte Cost. n.77/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara la propria incompetenza funzionale
2. Spese processuali compensate Viterbo, 10.11.2025
Il Giudice
NI AR RC 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 CTU svolta nel presente giudizio: a) diminuzione del valore degli immobili;
b) abbattimento piante d'alto fusto, demolizione di una recinzione esistente e di un muro in tufo e copertina in c.a., demolizione del piano di carico in tufo insistente sulla particella 434, necessità di svuotamento, rimozione, rimontaggio in altro sito con successivo riempimento, della baracca metallica esistente sul retro del fabbricato 177; necessità di effettuare lo spostamento di macchine agricole;
realizzazione di un muro in calcestruzzo per delimitare la proprietà a confine con il tracciato del Semianello;
costruzione di una strada di accesso all'edificio intercluso..) 7 In ragione del rilievo svolto su tale tema da parte attrice, si segnala che la sentenza della Corte EDU, Sez.I, Sorasio e a. c. Italia, del 5 dicembre 2023 èha risolto in senso positivo il problema della compatibilità dell'art. 42-bis del DPR n. 327/2001 (Testo unico degli espropri) con il Prot.1 della Convenzione.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo, sezione civile, in persona del G.U. dott. NI AR RC, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al R.G.N. 1808/2023 avente ad oggetto: risarcimento danni e pendente TRA ( Parte_1 C.F._1
( ) rappresentati e difesi dagli Parte_2 C.F._2
Avv. ti FRANCO ROSSI e MARIA CRITINA MINCIOTTI come da procura in atti ATTORI E
) rappresentata e difesa dall'Avv. ELISA CAPRIO CP_1 P.IVA_1 come da procura in atti CONVENUTA
CONCLUSIONI: all'udienza del 19.10.2023 tenutasi in modalità telematica le parti hanno trasmesso note scritte contenenti le seguenti rispettive conclusioni: parte attrice:
“Voglia l'adìto Tribunale, contrariis reiectis, in accoglimento della domanda avanzata dagli attori nei confronti della , con Atto di Citazione in Riassunzione Parte_1 CP_1 datato 21 luglio 2023, dichiarare tenuta e condannare la medesima a risarcire CP_1 agli attori, anche ai sensi dell'art.2043 C.C., i danni loro inferti dalla convenuta in occasione e durante le occupazioni perpetrate a partire dal 1995 e nel 1998. Danni concretati: 1) nella notevole diminuzione di valore dal complesso artigianale/industriale/commerciale; 2) nell'eliminazione della continuità tra le due parti di cui era composta l'azienda; 3) nella soppressione/riduzione e frazionamento della vasta area di pertinenza dell'opificio; 4) nell'eliminazione sulla particella n.175 dell'unico accesso carraio che metteva in comunicazione la parte anteriore dell'officina ed il suo retro, nonché il nucleo centrale dell'azienda e il magazzino al piano terra ubicato sulla particella 432; 5) nell'assoluta interclusione di un vasto edificio ubicato sulla particella 432; 6) nell'abbattimento di numerose piante di alto fusto;
7) nella demolizione della recinzione esistente;
8) nella demolizione del muro di recinzione in tufo e copertina di cemento armato – particelle 175 e 177; 9) nella demolizione del piano di carico di tufo insistente sulla particella 434; 10) nello smontaggio e rimozione, previo svuotamento, di una baracca metallica di mq.36, adibita a magazzino ubicata sulla particella 177; 11) nello spostamento, sollevamento e nuova insufficiente ed inadeguata collocazione di numerosissime (oltre cento) macchine e mezzi agricoli”. Danni indicati al paragrafo VII dell'atto introduttivo del giudizio e nella Sentenza del TAR del Lazio n.5200/2020, pronunziata nella causa qui riassunta (Sentenza indicata con il n.20 nell'elenco dei documenti prodotti in giudizio). Liquidare i danni stessi nella misura di € 432.000,00 indicata nella CTP del 30 giungo 2021 del Geom. di cui € Persona_1
244.806,02 per il totale del capitale relativo alle singole voci ed € 187.150,51 per interessi, oppure in quella diversa somma, maggiore e/o minore (con riserva di gravame) che sarà ritenuta dal Tribunale con l'emananda Sentenza. Condannare conseguentemente la CP_1
al pagamento della somma di € 244.806,02 per capitale, o quella diversa somma
[...] maggiore o minore (con riserva di gravame) con l'aggiunta degli interessi e rivalutazione già conteggiati in € 187.150,51 nella perizia di parte prodotta in giudizio (doc.5), con l'aggiunta della rivalutazione degli interessi maturati dal dì della redazione della detta perizia al saldo. Con vittoria delle spese e dei compensi da distrarsi, questi ultimi, a favore dei procuratori e difensori avv.ti Franco Rossi, Cristina Minciotti e Roberto Rossi, antistatari. Parte convenuta: “Voglia l'adito Tribunale, contrariis reiectis, rigettare la domanda di risarcimento danni avanzata dagli attori nei confronti della Parte_1
, con Atto di Citazione in riassunzione del 21 luglio 2023, per i presunti danni, CP_1
a loro dire, inferti in occasione e durante le occupazioni di alcune aeree di proprietà a partire dal 1995 e nel 1998. Si contesta: 1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario in materia di risarcimento danni conseguenti all'esercizio dei poteri espropriativi strumentali alla realizzazione di opere dichiarate di pubblica utilità; 2) difetto di competenza funzionale del Tribunale adito;
3) improcedibilità e/o inammissibilità della domanda di risarcimento per occupazione illegittima;
4) errato riconoscimento del risarcimento del danno e delle relative voci;
5) necessità corretta applicazione del principio generale stabilito dall'art. 33 del D.P.R. n. 327/2001, anche in applicazione dell'art. 42 bis DPR n. 327/2001; 6) nullità della perizia del CTU;
7) in subordine necessità di modifica/integrazione delle conclusioni della CTU con riconvocazione del CTU per il rinnovo e/o le integrazioni della perizia;
8) erroneità e superamento della perizia dei limiti della domanda ossia rispetto ai quesiti posti e mancanza di documentazione comprovante la stima indicata e mancato esame della documentazione depositata in atti, con duplicazione voci di risarcimento rispetto a quanto già liquidato;
9) mancato esame/osservazioni alle deduzioni della perizia del CTP della;
10) CP_1 erroneità della perizia e delle deduzioni di parte attrice su interclusione fondo (erronea valutazione su interclusione particelle 432 e 629) ai fini del risarcimento e di accesso alle strutture dell'azienda e del magazzino;
11) errata quantificazione del valore delle aree pertinenziali e delle qualificazioni delle voci di danno complessive nella perizia del CTU, sia in ordine alle attività dell'azienda che in ordine alla diminuzione di valore dei beni;
12) oggettiva presenza delle recinzioni, inserite erroneamente nelle voci di danno dal CTU;
13) in subordine sovrastima del valore delle aree pertinenziali acquisite dal Controparte_2 nella misura di Euro 50,00 al mq;
14) erroneità della perizia nella valutazione delle eventuali opere da eseguire per accesso alla particella 432, in contrasto con la normativa di settore e delle opere già eseguite dalla da escludere dal risarcimento;
15) conseguente CP_1 erronea sproporzionata ed irrealistica quantificazione dei danni e delle voci di danno nella misura di richiesta dagli attori nonché degli interessi (Euro 432.000,00 di cui Euro 244.806,02 per danni ed Euro 187.150,51 per interessi e rivalutazione); 16) in caso di mancato riconoscimento delle eccezioni preliminari dei sopracitati punti, le voci di danno risarcibili ammonterebbero, come da relazione del CTP regionale a: diminuzione di valore della proprietà quantificabile: - Valore area espropriata 34.809,60 euro;
- Abbattimento piante 4.000,00 euro;
- Demolizione piano carico in tufo: 4.000,00. Ricostruzione strada di accesso 10.800,00 euro;
si aderisce alla stima oneri di servitù nella perizia, il tutto con il ricalcolo in ogni caso degli interessi per il solo periodo di occupazione illegittima. In conclusione, la insite nel far dichiarare il difetto di competenza funzionale del CP_1 giudice adito nonché sulla improcedibilità e/o inammissibilità della domanda, anche per violazione del ne bis in idem e nel rigetto della domanda e di ogni avversa pretesa, in quanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, non sufficientemente provata. Il tutto con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre oneri riflessi come dovuti per legge alle avvocature pubbliche”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione a seguito dell'emissione della sentenza emessa dal TAR del Lazio (in RG n.7102/2021) n. 9677/2023, i Sig.ri Parte_1
e convenivano in giudizio la al fine di ottenere, ex art. 2043 cc, Pt_2 CP_1 il risarcimento del danno da illegittima occupazione e trasformazione delle aree di loro proprietà, site in , identificate al foglio 143, particelle 177, 396, 623, 433, 434, CP_2
629 e 175 e destinate integralmente ad attività artigianale e commerciale. A fondamento della domanda gli istanti premettevano: a) che in data 10.4.1995 e 28.07.1998 la , a seguito a dichiarazione di CP_1 pubblica utilità per la realizzazione dell'opera pubblica denominata “Semianello Tangenziale di Viterbo” aveva emesso due decreti di occupazione d'urgenza, l'uno avente n. 716/95 e l'altro n.914/98 in forza dei quali l'ente regionale aveva occupato alcune aree di proprietà degli odierni attori, facenti parte di un unico e vasto complesso di maggior superficie composto da mq 10.300 scoperti e 2.500 coperti, destinati integralmente ad attività artigianale e commerciale;
b) che agli indicati decreti d'occupazione d'urgenza non aveva fatto seguito, nel quinquennio, la emissione dei necessari decreti di esproprio e che, inoltre, per effetto delle occupazioni operate, i terreni degli attori avevano subito mutilazioni, restrizioni e danni che venivano in maniera specifica riportati nell'atto introduttivo1; 1 “a) perdita della proprietà per effetto della accessione invertita (…); b) nella notevole diminuzione del valore del complesso industriale(commerciale/artigianale(…)dovuta alla generale diminuzione della funzionalità, alle riduzioni e mutilazione di superfici, al restringimento degli spazi, alla soppressione di accessi ed uscite, allo svilimento del complesso dapprima contraddistinto da grandi spazi, alla soppressione di accessi ed uscite, allo svilimento del complesso dapprima contraddistinto da grandi spazi ed ora inglobato ed ingabbiato tra un viadotti, muri di cemento armato ,guard-rail
,aree dismesse, spazi morti, ricettacolo di rifiuto di ogni genere;
il tutto condito da un'alta rumorosità e da un notevole inquinamento derivanti dalla circolazione di un gran numero di autoveicoli, dagli scarichi, dalle polveri anche sottili della zona;
c) nella eliminazione della continuità tra le due parti di cui era composta l'azienda (…); d) nella soppressione, riduzione e frazionamento della vasta area di pertinenza dell'opificio(…); e) eliminazione, sulla particella n. 175, dell'unico accesso carraio che metteva in comunicazione la parte anteriore dell'officina ed il suo retro, nonché il nucleo centrale dell'azienda ed il magazzino al piano terra ubicato sulla particella 432, con conseguente impossibilità per i mezzi agricoli di accedere dalla parte sud (anteriore) dell'azienda, alle parti posteriore (nord); f) l'assoluta interclusione di un vasto edificio, ubicato sulla particella 432,00 della superficie di mq 600 circa (…); g)creazione di scarpate con conseguente convogliamento delle di acque meteoriche nella proprietà attrice, nonché creazione di servitù di scolo derivata dallo spostamento della condotta del Fosso Madonna degli Occhi Bianchi;
h) l'abbattimento di numerose piante di alto fusto(…); i) demolizione della recinzione esistente con pali di legno e rete metallica (…) l) demolizione del muro di recinzione in tufo e copertina in cemento armato, esistente sul retro del fabbricato ed insistente sulle particelle n. 175 e 177 (…) m) demolizione del piano di carico in tufo insistente sulla particella 434 (…) n) smontaggio e rimozione, previo svuotamento, di una baracca metallica di mq 36 (…); o) spostamento, sollevamento e nuova insufficiente ed c) che alla luce di tali eventi, nel 2005 gli attori avevano convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Viterbo la e la CP_1 Controparte_3
chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, al pagamento sia
[...] dell'indennità di occupazione legittima che di quella da occupazione illegittima per le porzioni di aree non soggette ad esproprio;
d) che poiché il Tribunale di Viterbo (sentenza n.1132/2008) aveva declinato la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo, i Sig.ri avevano Parte_1 riproposto le medesime domande con ricorso in riassunzione (RG n. 1463/2009) dinanzi al Tar per il , giudizio all'esito del quale, con sentenza non definitiva CP_1
n.671/2018, veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti del
, quale ente utilizzatore dell'opera pubblica alla luce della nuova Controparte_2 disciplina di cui all'art. 42bis TU D.P.R. n. 327/2001 riguardante la cd. acquisizione sanante;
e) che il si era costituito nell'indicato giudizio n. 1463/2009, Controparte_2 contestando la domanda di parte istante ed aveva, inoltre, presentato, separato ricorso di opposizione di terzo (n. 3313/2018) avverso la citata sentenza non definitiva n. 671/2018, chiedendo l'accertamento della propria estraneità rispetto alla causa n.r.g. 1463/20092. Tale ricorso era stato, poi, dichiarato inammissibile con sentenza del Tar n. 5202/2020 poi confermata dal Consiglio di Stato;
f) che successivamente il Tar per il Lazio, con sentenza n. 5200/20203, emessa nel procedimento n. 1463/2009, instaurato a seguito di riassunzione dell'originario procedimento risarcitorio ove erano state riproposte le domande di danno a suo tempo avanzate dinanzi al Tribunale di Viterbo, aveva rigettato la domanda risarcitoria degli attori e allo stesso tempo aveva posto l'obbligo, in capo al , di Controparte_2 determinarsi in merito alle aree occupate e, dunque, di decidere “se procedere alla restituzione del bene previa riduzione in pristino oppure all'acquisizione del bene nel rispetto di tutti i presupposti richiesti dall'articolo 42 bis e con la corresponsione di un'indennità pari al valore del bene maggiorato del 10 per cento”; g) che poiché il , formalmente diffidato ad adottare le necessarie Controparte_2 determinazioni al riguardo, era rimasto inerte in merito al deliberato del giudice amministrativo, i Sig.ri avevano proposto ulteriore ricorso con il quale Parte_1
inadeguata collocazione di numerosissime (oltre cento) pesanti ed ingombranti macchine e mezzi agricoli in precedenza parcheggiate sulle aree di cui alle particelle 175,177,433 e 434 oggetto di esproprio;
(…) nel lucro cessante, derivato dalla difficoltà di svolgere le attività lavorative in spazi più angusti, di riorganizzare le dette attività, dai maggiori oneri di lavoro in genere nonché dalle spese di trasporto;
a seguito della difficoltà di svolgere le attività lavorative in spazi più angusti;
della riorganizzazione delle dette attività imprenditoriali”; 2 L'ente comunale nel costituirsi in giudizio aveva chiesto il rigetto del ricorso deducendo che : “pur essendo il
[...]
l'attuale utilizzatore dell'opera pubblica – consegnatagli dalla – in via preliminare occorre CP_2 CP_1 precisare come la detta Amministrazione comunale rimanga estranea ai fatti di causa e all'oggetto della domanda meramente risarcitoria proposta dai ricorrenti, non avendo partecipato alla fase di ablazione/occupazione del terreno, né, tantomeno, avendo preso parte al procedimento di realizzazione dell'opera pubblica” e che, in virtù dell'istituto giurisprudenziale della “rinuncia abdicativa” il potere ablatorio ai sensi dell'art. 42-bis del d.p.r. n. 327/2001 “non potrebbe essere esercitato nei loro confronti, ma, semmai, nei confronti dell'attuale proprietario (la Regione ovvero lo Stato, ai sensi dell'art. 827 c.c., in tema di beni immobili vacanti)”. 3 confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 7484/2021 avevano richiesto di dichiarare l'illegittimità del silenzio dell'amministrazione, riproponendo le domande risarcitorie per i danni subiti in conseguenza delle modalità di espropriazione;
h) che in relazione a tali domande, il Tar per il Lazio con sentenza non definitiva n. 13356/2021 aveva condannato il a pronunciarsi sull'istanza dei Controparte_2 ricorrenti del 30.09.2020, nominando in via sostitutiva, per il caso di inerzia, il Commissario ad acta nella persona del Prefetto di , disponendo, con riguardo CP_2 alla domanda risarcitoria, il rinvio della trattazione in attesa dell'assunzione delle indicate determinazioni da parte dell'ente comunale in merito all'istanza dei ricorrenti;
i) che in ottemperanza a quanto disposto dall'autorità giudiziaria amministrativa, il Commissario ad acta per il aveva emesso il provvedimento di Controparte_2 acquisizione sanante e provveduto alla liquidazione dell'indennizzo di legge secondo quanto stabilito dall'art. 42-bis, (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, di seguito TU Espropri), atto, questo, poi impugnato dinanzi la Corte d'Appello di Roma in ragione della ritenuta inadeguatezza della operata liquidazione;
l) che il Tar per il Lazio, con sentenza n. 9677/2023, sul presupposto che la residua questione risarcitoria da valutare riguardava la sola “contestazione della misura dell'indennità d'esproprio e l'accertamento delle pretese risarcitorie”, aveva stabilito che la competenza a decidere la causa apparteneva all'autorità giudiziaria ordinaria presso la quale il processo doveva essere riassunto.
Sulla base di tali premesse, gli odierni istanti, riassumendo tale ultimo processo, hanno riproposto la domanda risarcitoria - oggi avanzata ex art. 2043 cc - in relazione ai dedotti danni causati in conseguenza ed in occasione delle indicate legittime occupazioni, chiedendo la condanna della al pagamento della somma di CP_1
€ 432.000,00 oppure di quella diversa somma, maggiore e/o minore ritenuta dal Tribunale. Nel contempo, formulava per il formale acquiescenza alla CP_2 pronunzia del Tar per il n.9677/2023. CP_1
Costituendosi in giudizio la contestava la domanda formulata da parte CP_1 attrice ritenuta inammissibile oltre che infondata, eccependo, in via preliminare: a) l'improcedibilità della domanda di parte attrice, dovendosi considerare che l'indennizzo previsto dall'art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001 e percepito dagli istanti a seguito del provvedimento di acquisizione sanante del di emesso in CP_2 CP_2 data 13.09.2022, costituiva un integrale ristoro di tutti i possibili pregiudizi subiti dagli attori;
tanto alla luce dei principi espressi sul punto da autorevole giurisprudenza che veniva richiamata (SS.UU. n. 20691/2021); b) il difetto di competenza funzionale dell'adito Tribunale di Viterbo, risultando la Corte di Appello di Roma l'organo funzionalmente compente in relazione agli indennizzi e per l'ulteriore pregiudizio lamentato dagli attori (lucro cessante e danno emergente); c) il difetto di legittimazione passiva della , investendo la questione, il CP_1 solo quale ente beneficiario dell'opera pubblica;
Controparte_2 d) la violazione del ne bis in idem in relazione alle sentenze Tar Lazio 5200/2020 e 5202/2020 - confermate dal Consiglio di Stato con sentenza n. 7484/2021- con le quali era stata già respinta la domanda risarcitoria oggi ripresentata dagli odierni attori. Con riguardo al merito della vicenda, parte convenuta chiedeva il rigetto della domanda in quanto ritenuta infondata, ribadendo, non solo che i danni lamentati dagli attori erano già stati integralmente risarciti dal ma che, anche ad ammettere l'esistenza di CP_2 ulteriori danni, ferma la competenza funzionale della Corte di Appello, gli stessi non erano stati provati. In merito alla quantificazione del danno operata dagli attori (432.000,00 di cui € 244.806,02 per danni ed € 187.150,51 per interessi) la stessa era da ritenere sproporzionata ed irrealistica, considerando le valutazioni tecniche e la quantificazione effettuata dal con il decreto di acquisizione sanante Controparte_2
n.
1. del 13.9.2022 nella misura di euro € 75.419,46, importo da ritenere congruo. Concludeva pertanto per il rigetto della domanda.
Nel corso del processo, ammessa ed espletata CTU, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 18.9.2025.
Nel caso in esame si rileva la incompetenza (funzionale) di questo Tribunale. In via preliminare, appare opportuno rilevare come l'oggetto della domanda oggi proposta, abbia il medesimo contenuto di quella inizialmente introdotta presso questo Tribunale in Rg 1949/2005 (cfr all. 11 istante) e decisa con sentenza n. 1132/2008 (domanda a sua volta preceduta da ATP in data 21.10.98, cfr all.9 istante). Infatti, in tale procedimento gli odierni istanti, alla pari di quanto oggi dedotto, avanzavano domanda di risarcimento per tutti i danni causati a seguito della illecita occupazione da parte della Regione delle aree di loro proprietà, oltre che “..per le mutilazioni, restrizioni dedotte in citazione e riportate nelle pagine 8, 9, 10, 11 e 12)”. Ora, confrontando le voci di danno dedotti con la odierna domanda (e poi singolarmente esaminati nella CTU espletata nel presente giudizio4) con quelli oggetto dell'originaria domanda del 2005 può certamente ammettersi la presenza delle medesime circostanze di fatto poste a base della domanda risarcitoria. Tale elemento, inoltre, si ricava dal medesimo atto introduttivo del presente giudizio ove a pag. 3 si legge: “Le aree sono state sottoposte, a seguito delle occupazioni, ad effetti devastanti, prolungati e reiterati, estesi anche agli edifici ed alle pertinenze, come più esaustivamente indicata nella consulenza (sopra citata, doc.5). Ai decreti d'occupazione d'urgenza non hanno fatto seguito, nei relativi quinquenni, la emissione dei decreti di esproprio da parte della . Ne è seguita una lunga serie di CP_1 contenziosi in sede giudiziale civile e amministrativa, dei quali si dirà più avanti” procedimenti, questi, che venivano, infatti, riepilogati e che riguardavano i medesimi fatti per i quali era stata avanzata domanda di risarcimento per il pregiudizio sofferto. Tali considerazioni, basate su dati oggettivamente emergenti dagli atti, conducono ad una prima rilevante conclusione: in merito ai fatti oggi in esame le pronunce di cui si è finora detto in più occasioni avevano stabilito che la decisione sugli stessi dovesse avvenire attraverso la disciplina prevista dall'art. 42-bis del D.P.R. n. 327 del 2001 devoluta alla giurisdizione dell'A.G.O. e assegnata alla competenza in unico grado della Corte d'Appello Risulta, infatti, che il Tar per il con la sentenza non definitiva n. 671/20185 (in CP_1
RG ric n. 1463/2005 procedimento instaurato a seguito della dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Viterbo dinanzi al quale, nel 2005, era stata inizialmente proposta la medesima domanda risarcitoria) aveva operato un diretto riferimento alla normativa da applicare al caso in esame individuandola in quella di all'art. 42-bis TU cit, disposizione alla quale il Tar attribuiva un “rilievo determinante”6. Difatti con la indicata decisione, in merito alla domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente, si stabiliva che “ il Collegio, oltre a rilevare che il giudice civile (il Tribunale di Viterbo ndr), con sentenza n. 1132/08, ha declinato la propria cognizione sulla medesima istanza di accertamento oggetto della presente controversia (peraltro, anche in accoglimento di specifica eccezione di parte resistente), ritiene che le controversie concernenti la determinazione e la corresponsione di tutte le indennità previste dall'art. 42-bis del D.P.R. n. 327 del 2001 sono senz'altro devolute alla giurisdizione dell'A.G.O. e alla competenza in unico grado della Corte d'Appello..” Di conseguenza, proprio in vista delle determinazioni che il avrebbe dovuto CP_2 adottare in merito all'area in esame, con la indicata decisione, il Tar per il aveva CP_1 disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tale ente. Tale procedimento (n.671/2018) era stato poi definito dal medesimo giudice amministrativo con sentenza n.5202/2020, che aveva rigettato la domanda di risarcimento stabilendo in ogni caso l'obbligo per la pa di concludere il procedimento di cui all'art. 42 bis cit.. Anche in tale decisione si ribadiva la particolare rilevanza della disciplina ex art. 42bis cit. in relazione alla domanda proposta stabilendosi, infatti, che “..a tale accertamento consegue, in luogo della condanna al risarcimento del danno, l'obbligo per l'Amministrazione che utilizza l'opera pubblica ( CP_2
), di concludere il procedimento di cui all'art. 42 bis.…”.
[...]
La sentenza del Tar n. 5202/2020 è stata poi confermata dal Consiglio di Stato con decisione n.7484/2021 e divenuta definitiva. 5 decisione impugnata dal solo e non dagli odierni istanti Controparte_2 6 “si deve pure rilevare come, nella vicenda che ne occupa, assume comunque un rilievo determinante la novella introdotta nel 2001 con il citato art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001, secondo cui “Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene.” Con la successiva decisione (la n. 9677/2023 dal quale è scaturito il presente giudizio), il Tar Lazio, con riguardo alla domanda risarcitoria aveva, inoltre, stabilito che
“..l'oggetto del giudizio deve essere ricondotto alla quantificazione delle indennità d'esproprio nonché alle pretese risarcitorie avanzate da parte ricorrente per i danni inferti dall'occupante - aggiungendo al riguardo che "A questo CP_1 proposito, però, bisogna considerare che, come recentemente ribadito dalla giurisprudenza a cui si intende aderire, "sono devolute al giudice ordinario e alla Corte di Appello, in unico grado,.. trattandosi di un unicum non scomponibile nelle diverse voci..” concludendo, che “..la controversia ricondotta appunto ormai alla contestazione della misura dell'indennità d'esproprio e all'accertamento delle pretese risarcitorie - deve essere devoluta alla competente autorità giudiziaria ordinaria presso la quale il processo può essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi previsto dall'art. 11 c.p.a., facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda già presentata” Secondo parte attrice in tale decisione il Tar per il “aveva confuso l'azione CP_1 risarcitoria…promossa dai del tutto al di fuori della fattispecie Parte_1 dell'acquisizione sanante (art. 42 Bis T.U.), con la domanda risarcitoria (art.2043 C.C.) fondata sul principio del neminem laedere che deve esser osservato dalla P.A. anche quando il danno è inferto dalle attività della medesima P.A. in occasione dell'esercizio del potere pubblico, previa declaratoria di Pubblica Utilità, come nella fattispecie concreta in discussione. La citata Sentenza n.26691/21 della Corte Suprema è, invece, chiaramente riferita alla sola natura indennitaria e non risarcitoria dell'erogazione sancita dall'art. 42 Bis.” Al contrario, si ritiene che decidendo nel modo descritto, il Tar per Lazio abbia voluto ribadire l'indirizzo espresso, su tale argomento, dalla Corte di Cassazione (SSUU n. 20691/2021). Con tale decisione, infatti, la Corte aveva stabilito che gli indennizzi previsti dall'art. 42 bis cit. costituivano una forma di integrale di ristoro per i proprietari che subivano una illecita occupazione dei loro beni, in quanto coprivano tutti i possibili pregiudizi risarcibili, patrimoniali (lucro cessante e danno emergente) e non patrimoniali, riconducibili alla perdita della proprietà del fondo ed ai pregressi periodi durante i quali era venuto meno il godimento del fondo, non potendosi scomporre i lamentati danni in una pluralità di pregiudizi, costituendo essi stessi “un unicum” tale da essere unitariamente considerato7. Appare opportuno riportare la parte di tale decisione relativa alla enunciazione dei principi:
“1) sono devolute al giudice ordinario e alla corte di appello, in unico grado, secondo una regola generale dell'ordinamento di settore per la determinazione giudiziale delle indennità espropriative, le controversie sulla determinazione e corresponsione dell'indennizzo dovuto per l'acquisizione del bene utilizzato dall'autorità amministrativa per scopi di pubblica utilità ex art. 42 bis T.U. del 2001, in considerazione della natura intrinsecamente indennitaria del credito vantato dal proprietario del bene e globalmente inteso dal legislatore come un “un unicum” non scomponibile nelle diverse voci, con l'effetto non consentito di attribuire una diversa e autonoma natura e funzione a ciascuna di esse;
di conseguenza, l'attribuzione di una somma forfettariamente determinata a “titolo risarcitorio” pari all'interesse del 5% annuo sul valore venale del bene a norma del terzo comma dell'art. 42bis) vale unicamente a far luce sulla genesi di uno degli elementi Il mancato godimento del bene per essere il cespite occupato senza titolo dall'amministrazione) che vengono in considerazione per la determinazione dell'indennizzo in favore del proprietario, il quale non fa valere una duplice legittimazione, cioè di soggetto avente titolo ora a un “indennizzo” (quando agisce per il pregiudizio patrimoniale, e non patrimoniale, conseguente alla perdita della proprietà del bene), ora a un “risarcimento” di un danno scaturito da un comportamento originariamente contra ius dell'amministrazione; appartengono invece alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie nelle quali sia dedotta la illegittimità in sé del provvedimento di acquisizione, per insussistenza dei requisiti previsti dalla legge….8.2) La ricostruzione in termini indennitari e le modalità di determinazione dell'indennizzo, anche per la pregressa occupazione illegittima del bene, nel procedimento di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29, dinanzi alla corte d'appello in unico grado di merito, non sono suscettibili di arrecare un deficit di tutela, né per l'amministrazione, per esserle preclusa la introduzione di azioni di rivalsa nei confronti di terzi, nell'ipotesi di concorso di più enti nella realizzazione dell'opera pubblica, trattandosi di una limitazione coerente con la natura del procedimento, ferma restando la facoltà di rivalersi in separato giudizio ordinario sul soggetto corresponsabile della pregressa occupazione illegittima;
né per il privato, per essergli consentito di agire nei confronti della sola autorità che utilizza il bene immobile per scopi di interesse pubblico, essendo tale autorità, cui è affidato il pagamento dell'indennità, il suo creditore, né essendo precluso al privato di avviare un autonomo giudizio di danno, a tutela dei suoi diritti, per il periodo di occupazione illegittima, prima dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 42 bis, da parte della pubblica amministrazione”. Alla luce di tale orientamento, può quindi ritenersi che gli indennizzi ex art. 42 bis cit., proprio in considerazione del carattere di unitarietà indicato dalla Suprema Corte, racchiudano tutte le tipologie di danno eventualmente subiti dai proprietari in conseguenza - come nel caso in esame - di una illegittima occupazione. In merito a tale aspetto giova, inoltre, rilevare come la procedura ex art. 42-bis, co. 3 cit. per i casi di maggior danno, abbia previsto la possibilità di prova in merito ad una diversa entità del denunciato danno, potendo, in tal modo, tali domande ottenere più adeguata forma di ristoro. Alla luce di tali considerazione può, quindi, ritersi che nel caso di una forma di pregiudizio sofferto in conseguenza di una illegittima occupazione, le valutazioni riguardanti sia le determinazioni delle indennità, che le domande risarcitorie derivanti anche da condotte contra ius della pa dovranno essere affidate alla competenza funzionale della Corte di Appello. Ciò con esclusione di quei danni, come espressamente indicato dalla Corte, prodotti prima dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 42 bis cit. e rientranti nella disciplina dell'art. 2043 cc per i quali viene riconosciuto il potere di agire in via ordinaria (..né essendo precluso al privato di avviare un autonomo giudizio di danno, a tutela dei suoi diritti, per il periodo di occupazione illegittima, prima dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 42 bis, da parte della pubblica amministrazione”). Tale ultima tipologia di danno, giova però rilevare, non dovrà riguardare quelle ipotesi di pregiudizio sofferto in conseguenza delle attività svolte dalla pa - come per il caso in esame – derivante dall'acquisizione di beni per pubblica utilità e direttamente collegata all'esercizio di un siffatto pubblico potere;
al contrario, dovrà riguardare unicamente quelle attività poste in essere dalla pa del tutto slegate da tali attività e per le quali dovrà valere il principio del neminen ledere la cui violazione determina la sanzione risarcitoria ex art. 2043 CC. In merito a tale aspetto, come si è avuto modo di osservare, il contenuto della domanda risarcitoria presente in tutti gli atti introduttivi di cui si è fatto finora cenno (sia quelli proposti dinanzi al Tribunale di che al Tar per il ) è stata sempre collegata CP_2 CP_1 Co a quella posta in essere dalla in relazione alla propria attività diretta alla acquisizione di aree del privato per pubblico interesse. Per tali ragioni, le determinazioni da assumere con riguardo al ristoro subito dagli istanti, come più volte già stabilito dai giudici amministrativi, dovrà essere affidata alla cognizione della Corte di Appello, che quale giudice unico di merito, ha una competenza funzionale al riguardo. Alla luce di tali considerazioni, in ragione della incompetenza (funzionale) di questo Tribunale la domanda non può essere accolta. Considerata la particolare complessità della questione sussistono legittimi motivi per compensare le spese processuali (Corte Cost. n.77/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara la propria incompetenza funzionale
2. Spese processuali compensate Viterbo, 10.11.2025
Il Giudice
NI AR RC 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 CTU svolta nel presente giudizio: a) diminuzione del valore degli immobili;
b) abbattimento piante d'alto fusto, demolizione di una recinzione esistente e di un muro in tufo e copertina in c.a., demolizione del piano di carico in tufo insistente sulla particella 434, necessità di svuotamento, rimozione, rimontaggio in altro sito con successivo riempimento, della baracca metallica esistente sul retro del fabbricato 177; necessità di effettuare lo spostamento di macchine agricole;
realizzazione di un muro in calcestruzzo per delimitare la proprietà a confine con il tracciato del Semianello;
costruzione di una strada di accesso all'edificio intercluso..) 7 In ragione del rilievo svolto su tale tema da parte attrice, si segnala che la sentenza della Corte EDU, Sez.I, Sorasio e a. c. Italia, del 5 dicembre 2023 èha risolto in senso positivo il problema della compatibilità dell'art. 42-bis del DPR n. 327/2001 (Testo unico degli espropri) con il Prot.1 della Convenzione.