Decreto cautelare 11 novembre 2025
Sentenza breve 4 dicembre 2025
Decreto collegiale 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 04/12/2025, n. 1516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 1516 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01516/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01583/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1583 del 2025, proposto da
NP IN, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Camilloni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento di rigetto P-BO/L/N/2025/100338 del 11 settembre2025, notificato l’11 settembre 2025 di diniego della conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa MA ER, lette le note d’udienza con cui parte ricorrente ha chiesto la decisione sulla scorta degli scritti e udita la difesa erariale, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e ravvisati i presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata;
L’odierno ricorrente è entrato in Italia in forza di un visto di ingresso per lavoro subordinato stagionale e ha conseguentemente chiesto e ottenuto il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale della durata di soli tre mesi. Poiché il visto permetteva il soggiorno sul territorio italiano fino a febbraio 2025, lo straniero ha ottenuto il rilasciato di un altro permesso di soggiorno per lavoro stagionale.
Due mesi prima della scadenza del titolo posseduto, in data 30 gennaio 2025, per il tramite del datore di lavoro, il Sig. IN NP ha inoltrato una domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di cui era titolare in permesso di soggiorno per lavoro subordinato ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato presso la società agricola TO RI.
In data 2 aprile 2025, lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Bologna ha emesso un preavviso di rigetto rilevando che “non è stata prodotta la seguente documentazione: proposta di contratto redatta su apposito Mod. Q (scaricabile dal portale ALI), compilata in ogni sua parte e firmata dal datore di lavoro”. Conseguentemente è stato depositato sul portale Ali il contratto redatto su apposito Modello Q e, in data 8 maggio 2025, lo Sportello Unico Immigrazione di Bologna ha dato comunicazione di star riesaminando la domanda.
In data 11 settembre 2025, però, lo Sportello Unico Immigrazione di Bologna ha rigettato l’istanza P-BO/L/N/2025/100338 con la seguente motivazione “Si conferma parere negativo in quanto la documentazione fornita nell’integrazione non corrisponde a quanto richiesto. Pertanto, rimangono indimostrate le n. 13 giornate di lavoro agricolo medie mensili per un totale di 39 giornate da agosto a dicembre 2024”.
Avverso tale provvedimento il lavoratore straniero, che risulta aver effettuato 51 giornate di lavoro, ha proposto ricorso evidenziando come non solo mancasse il presupposto di fatto del diniego, avendo il ricorrente prodotto documentazione (buste paga) a comprova dell’avvenuto svolgimento di 51 giornate di lavoro (superiori alle 39 richieste), ma la motivazione del diniego fosse completamente differente dalle ragioni rappresentate nel preavviso di rigetto. Il lavoratore, dunque, non sarebbe mai stato messo nelle condizioni di dimostrare il possesso del requisito, poiché non gli è stata mai formalmente contestata la mancanza dello stesso. Ciò in palese violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990.
Quest’ultima censura non può, invero, trovare positivo apprezzamento.
Come evidenziato nella relazione dell’Amministrazione depositata in atti, la Prefettura, dopo aver ricevuto la documentazione essenziale per la completezza della domanda e il conseguente avvio dello svolgimento dell’attività istruttoria, ha inviato agli interessati un secondo preavviso di rigetto, evidenziando che l’Ispettorato del lavoro ha ravvisato la carenza del presupposto necessario, ovvero lo svolgimento di almeno 39 giornate nel trimestre.
Tale comunicazione è stata senz’altro ricevuta, atteso che risulta essere stata prodotta documentazione volta a dimostrare il possesso dei requisiti di legge.
Secondo l’Amministrazione, però, tale onere non sarebbe stato assolto.
Al contrario, secondo il lavoratore le buste paga relative al periodo lavorato dimostrerebbero lo svolgimento di un numero di giornate lavorative superiore al minimo di legge, seppur non risulti rispettata la media mensile di 13 giornate.
Tutto ciò premesso, la risoluzione della controversia pone, preliminarmente, un problema di ricostruzione della normativa applicabile. Il comma 10 dell’art. 24 del d.lgs. n. 286 del 1998, così recita: “10. Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato .”.
Tale disposizione non si attaglia pienamente alla fattispecie del lavoro agricolo, per cui, con una circolare congiunta, il Ministero dell’Interno, del Lavoro, dell’Agricoltura e del Turismo (datata 27.10.2023) hanno chiarito che ...” Con riferimento al settore agricolo, le cui prestazioni lavorative dei lavoratori stagionali sono effettuate “a giornate” e non a mesi, ai fini della conversione dovrà risultare una prestazione lavorativa di almeno 13 giorni mensili, nei tre mesi lavorativi (per un totale di 39 giornate), coperti da regolare contribuzione previdenziale …” .
In senso analogo, la giurisprudenza - tra cui, da ultimo, anche quella di questo Tribunale - ha chiarito che la disposizione normativa di cui all’art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286 del 1998, subordina la conversione del permesso di lavoro stagionale ai seguenti requisiti di natura sostanziale: “1) capienza delle quote fissate dal Decreto Flussi annuale [requisito oggi non più necessario in forza della modifica introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 6), del D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito con modificazioni dalla Legge 9 dicembre 2024, n. 187, n.d.r.]; 2) presenza di un'offerta di lavoro subordinato; 3) svolgimento di regolare attività lavorativa per almeno tre mesi (corrispondenti, nel settore dell'agricoltura, a 39 giornate nel trimestre, con una media di 13 giorni per ogni mese) dopo il primo ingresso in Italia. I suddetti presupposti devono tutti essere presenti al tempo in cui viene proposta la domanda di conversione. (così, da ultimo, la sentenza del T.A.R. Calabria, Reggio Calabria n. 319/2025, che richiama, a sua volta, T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 854/2018 e n. 40/2020).” (cfr. TAR Bologna, sentenza n. 653/2025).
Ciononostante, la fattispecie in esame richiede alcune precisazioni.
In primo luogo, essa è peculiare, in quanto il ricorrente ha ottenuto il rilascio di due permessi di soggiorno, il primo valido fino a settembre 2024 e il secondo, di sei mesi, valido sino al 30 marzo 2025.
La domanda di conversione è stata presentata il 30 gennaio 2025, quindi, due mesi prima della scadenza del permesso di soggiorno. Ciononostante la Prefettura ha analizzato la sussistenza dei presupposti assumendo a riferimento i primi tre mesi di validità del permesso stesso, valutandoli con una rigidità che non trova giustificazione in assenza di una chiara disposizione di legge sul punto.
Proprio tale carenza normativa impone di considerare la ratio della specificazione di cui alla circolare ministeriale - da individuarsi nell’obiettivo di evitare fenomeni di abuso dell'istituto della conversione del permesso di soggiorno da parte di soggetti che potrebbero altrimenti beneficiarne senza aver svolto neppure per un breve periodo l'attività lavorativa per la quale il contratto era stato stipulato (v. TAR Marche 3 settembre 2018 n. 580; TAR Lombardia - Milano, Sez. II, 27 giugno 2019 n. 1505) - e di valutare in concreto la situazione.
Nel caso di specie, il ricorrente (cui ad aprile 2025 è stato proposto un contratto a tempo determinato per 12 mesi) ha lavorato con costanza dalla sua assunzione non solo fino alla fine dell’anno 2024 (8 giorni in agosto, 13 in settembre, 10 in ottobre, novembre e dicembre), ma, ancor più, nel 2025, quando ha prestato 12 giornate lavorative nel gennaio, 14 nel febbraio, 13 a marzo e nei mesi successivi fino a settembre, percependo poco più di 800 euro mensili.
Considerando l’ultimo trimestre di validità del permesso di soggiorno di cui è stata chiesta la conversione, il numero minimo di giornate lavorative svolte risulta puntualmente rispettato, essendo la media pari a tredici giornate. Numero che risulta caratterizzare anche tutti i successivi mesi di lavoro del 2025.
Appare chiaro, dunque, che, nel caso di specie, l’avversato provvedimento risulti essere viziato in ragione della carenza di motivazione e dell’erronea sottovalutazione dei presupposti di legge. Lo stesso deve, dunque, essere annullato, rimettendo all’Amministrazione la valutazione della documentazione prodotta in giudizio, che ben mette in evidenza come, in conformità alla ratio della disposizione, l’impegno lavorativo dello straniero sia costante e adeguato a garantirgli un’idonea fonte di sussistenza e pienamente rispettoso del parametro di riferimento considerando l’ultimo trimestre prima della scadenza del titolo di soggiorno.
Così accolto il ricorso, le spese del giudizio possono trovare compensazione tra le parti in causa, attesa la natura prettamente interpretativa della questione dedotta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione intenderà adottare.
Dispone la compensazione delle spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AO IE, Presidente
MA ER, Consigliere, Estensore
AO Nasini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA ER | AO IE |
IL SEGRETARIO