Sentenza 25 maggio 1999
Massime • 1
Diviene inammissibile, per carenza di interesse ed eliminazione del Conflitto, la richiesta del giudice di regolamento di competenza d'ufficio se prima della decisione della Corte di Cassazione egli emette il provvedimento per il quale si era ritenuto invece incompetente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/05/1999, n. 5063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5063 |
| Data del deposito : | 25 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Aldo VESSIA - Presidente -
Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. Francesco Maria FIORETTI - rel. Consigliere -
Dott. Salvatore DI PALMA - Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sulla istanza di REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio dal Tribunale di NAPOLI, con ordinanza del 28/04/98, nella causa iscritta al n. 602/98 vertente tra
TE IO per omologa NEW EDIL.CO. Srl;
e
P.M. PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI;
- intimato -
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 18/02/99 dal Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mario DELLI PRISCOLI con le quali si chiede che la Corte di Cassazione dichiari la competenza per territorio del Tribunale di Napoli. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con provvedimento del 26-28 novembre 1997 il Tribunale di Nola dichiarava la propria incompetenza territoriale in ordine all'istanza di omologazione di un verbale assembleare della New Edil Co. s.r.l., iscritta nel registro delle imprese di Napoli, ma avente sede in Mariglianella, che rientra nel circondario del Tribunale di Nola. Osservava il tribunale che il giudice competente a provvedere all'omologazione degli atti societari era quello nel cui circondario era ubicato l'Ufficio del registro delle imprese presso cui l'atto doveva essere depositato ed iscritto e non quello della sede sociale, ciò in conformità dell'orientamento interpretativo espresso dalla Corte di Cassazione in ordine all'applicazione della disciplina introdotta dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, istitutiva del registro delle imprese, e dal relativo regolamento di attuazione. A seguito di tale pronuncia la domanda di omologazione veniva ripresentata al Tribunale di Napoli, il quale, con ordinanza del 16 febbraio 1998, depositata in cancelleria il 28 aprile 1998, contestava la propria competenza richiedendo il regolamento d'ufficio.
La società summenzionata non ha depositato memoria. Il Pubblico Ministero ha depositato le sue conclusioni in data 7 ottobre 1998.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Secondo l'orientamento recentemente espresso da questa Corte con le sentenze 9 agosto 1997, n. 7445, 5 giugno 1998 n. 5535 e n. 5536, che individua il giudice competente per l'omologazione nel tribunale nel cui circondario è ubicato l'ufficio del registro delle imprese presso cui l'atto deve essere depositato ed iscritto - orientamento che questo collegio condivide, non ravvisando validi motivi per discostarsene - per l'omologazione della delibera assembleare di cui in narrativa dovrebbe essere dichiarata la competenza del Tribunale di Napoli.
Devesi rilevare, però, che con provvedimento in data 14 gennaio 1999, depositato in cancelleria il 19 gennaio 1999, il Tribunale di Napoli ha revocato quello in data 16 febbraio 1998, con il quale aveva richiesto d'ufficio il regolamento di competenza, ordinando l'iscrizione nel registro delle imprese del verbale assembleare di cui sopra e disponendo la immediata efficacia del provvedimento. È indubbio che detto provvedimento ha fatto venir meno il conflitto di competenza esistente tra il Tribunale di Nola e quello di Napoli e, quindi, l'interesse ad una pronuncia di questa corte sulla competenza, con la conseguenza che la richiesta di ufficio di regolamento di competenza deve essere dichiarata, per il sopravvenuto difetto di interesse, inammissibile.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile la richiesta di regolamento di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 febbraio 1999. Depositato in Cancelleria il 25 maggio 1999