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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 23/12/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.V.G. 1823/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1823/2025 promossa da: nato a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Carla Pitoni del Foro di Rieti ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Rieti (RI) alla Via Potenziani n. 10, giusta procura allegata al ricorso e
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Barbesin ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo Studio in Aprilia (LT) alla Via U. Foscolo n. 6, giusta procura allegata al ricorso ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Domanda congiunta di separazione e scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte:
“conclusioni relative alla separazione
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
151, 1° comma, cod. civ.;
• ordinare al Comune di Montasola (RI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte
1 OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) I coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) I coniugi rinunciano al reciproco mantenimento essendo entrambi economicamente autonomi;
3) Nessuna forma di mantenimento viene prevista per i figli, entrambi economicamente indipendenti;
Chiedono inoltre che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice
Relatore affinché:
- fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione, con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare;
- all'esito rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti conclusioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto a Montasola (RI) il 21.12.2002 iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Montasola al n. 1 Parte I Serie
Anno 2002;
• ordinare al Comune di Montasola di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) I coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) I coniugi rinunciano al reciproco mantenimento essendo entrambi economicamente autonomi;
3) Nessuna forma di mantenimento viene prevista per i figli, entrambi economicamente indipendenti”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e la successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto in data 21.12.2002 in Montasola (RI), trascritto nei registri dello Stato Civile del detto Comune (atto n°
1, Parte I, Serie, Anno 2002), e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n.
11906/2023 pubblicata il 16.10.2023.
A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che: dalla loro unione coniugale sono nati il Persona_1
26.06.1994, e , il 13.12.2004; il regime patrimoniale della famiglia è quello della Persona_2 separazione dei beni;
fra i coniugi sono sorti contrasti che hanno determinato ormai da anni la
2 cessazione della convivenza matrimoniale;
sono sorte nel tempo incomprensioni che hanno reso intollerabile la convivenza.
Il ha dichiarato di essere invalido civile al 100% e di percepire a tale titolo da quattro Parte_1 anni una pensione mensile, comprensiva di quella erogata dall'Inail, di circa € 1.000,00; di non essere titolare di diritti reali su beni immobili o mobili registrati e di intrattenere un unico rapporto con le essendo titolare del libretto postale n. 000042725231 in essere presso Ufficio CP_1
Postale di Montasola, ove gli viene accreditata la pensione, e di non avere mutui o finanziamenti in corso.
La ha dichiarato di essere attualmente disoccupata e che il suo reddito deriva soltanto Pt_2 dall'accredito della pensione di invalidità pari ad € 346,33 mensili e di non essere pertanto soggetta alla compilazione del modello 730; è titolare di c/c postale sul quale viene accreditata la pensione di invalidità; è proprietaria di due autovetture.
All'udienza del 27 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno confermato la volontà di volersi separare alle condizioni riportate in epigrafe.
Il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM ex art. 70 e 71 c.p.c.
***
Nel merito, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Invero, la separazione dei coniugi deve trovare causa in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione anche di una sola delle parti.
Per cui, considerando l'oggettiva evidenza di tale stato di fatto, la domanda di separazione deve essere accolta.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento del matrimonio.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
3 Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
p.q.m.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da e da Parte_1 Parte_2
:
[...]
- dichiara la separazione personale tra i detti coniugi per matrimonio civile contratto in data
21.12.2002 in Montasola (RI) alle condizioni di cui al ricorso;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Montasola ove l'atto risulta trascritto (Atto n° 1, Parte I, Serie, Anno 2002);
- rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna.
Così deciso in Rieti, il 18.12.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1823/2025 promossa da: nato a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Carla Pitoni del Foro di Rieti ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Rieti (RI) alla Via Potenziani n. 10, giusta procura allegata al ricorso e
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Barbesin ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo Studio in Aprilia (LT) alla Via U. Foscolo n. 6, giusta procura allegata al ricorso ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Domanda congiunta di separazione e scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte:
“conclusioni relative alla separazione
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
151, 1° comma, cod. civ.;
• ordinare al Comune di Montasola (RI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte
1 OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) I coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) I coniugi rinunciano al reciproco mantenimento essendo entrambi economicamente autonomi;
3) Nessuna forma di mantenimento viene prevista per i figli, entrambi economicamente indipendenti;
Chiedono inoltre che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice
Relatore affinché:
- fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione, con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare;
- all'esito rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti conclusioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto a Montasola (RI) il 21.12.2002 iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Montasola al n. 1 Parte I Serie
Anno 2002;
• ordinare al Comune di Montasola di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) I coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) I coniugi rinunciano al reciproco mantenimento essendo entrambi economicamente autonomi;
3) Nessuna forma di mantenimento viene prevista per i figli, entrambi economicamente indipendenti”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e la successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto in data 21.12.2002 in Montasola (RI), trascritto nei registri dello Stato Civile del detto Comune (atto n°
1, Parte I, Serie, Anno 2002), e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n.
11906/2023 pubblicata il 16.10.2023.
A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che: dalla loro unione coniugale sono nati il Persona_1
26.06.1994, e , il 13.12.2004; il regime patrimoniale della famiglia è quello della Persona_2 separazione dei beni;
fra i coniugi sono sorti contrasti che hanno determinato ormai da anni la
2 cessazione della convivenza matrimoniale;
sono sorte nel tempo incomprensioni che hanno reso intollerabile la convivenza.
Il ha dichiarato di essere invalido civile al 100% e di percepire a tale titolo da quattro Parte_1 anni una pensione mensile, comprensiva di quella erogata dall'Inail, di circa € 1.000,00; di non essere titolare di diritti reali su beni immobili o mobili registrati e di intrattenere un unico rapporto con le essendo titolare del libretto postale n. 000042725231 in essere presso Ufficio CP_1
Postale di Montasola, ove gli viene accreditata la pensione, e di non avere mutui o finanziamenti in corso.
La ha dichiarato di essere attualmente disoccupata e che il suo reddito deriva soltanto Pt_2 dall'accredito della pensione di invalidità pari ad € 346,33 mensili e di non essere pertanto soggetta alla compilazione del modello 730; è titolare di c/c postale sul quale viene accreditata la pensione di invalidità; è proprietaria di due autovetture.
All'udienza del 27 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno confermato la volontà di volersi separare alle condizioni riportate in epigrafe.
Il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM ex art. 70 e 71 c.p.c.
***
Nel merito, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Invero, la separazione dei coniugi deve trovare causa in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione anche di una sola delle parti.
Per cui, considerando l'oggettiva evidenza di tale stato di fatto, la domanda di separazione deve essere accolta.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento del matrimonio.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
3 Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
p.q.m.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da e da Parte_1 Parte_2
:
[...]
- dichiara la separazione personale tra i detti coniugi per matrimonio civile contratto in data
21.12.2002 in Montasola (RI) alle condizioni di cui al ricorso;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Montasola ove l'atto risulta trascritto (Atto n° 1, Parte I, Serie, Anno 2002);
- rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna.
Così deciso in Rieti, il 18.12.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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