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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 17/09/2025, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRINDISI
Il Tribunale di Brindisi - Sezione Civile -,in persona del Dr. Giuseppe D'Amicis, in funzione di Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2721 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto “ opposizione a precetto ( art.615, I° comma c.p.c.) “ riservata per la decisione all'udienza del 16.05.2025 con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. e promossa DA
( CF/P.IVA ), rappresentata e difesa dall' Parte_1 C.F._1
Avv.to ELIA MARCO
- Attore -
CONTRO
( CF ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.to GIAMPIERO LEOMANNI
- Convenuto –
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, n.4, cpc e 118 disp. att. Cpc.
Pertanto, devono all'uopo considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo che la comparsa ed ogni altro atto del giudizio nonché le istanze di cui ai verbali di causa ed ogni altra attività ivi verbalizzata.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 proponendo opposizione all'esecuzione ex art. 615, 1° comma, c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 0242023001673384000 di € 8.161,82 emessa a seguito del mancato pagamento di fitti, oneri, accessori ed interessi riferiti all'anno 2020 e di titolarità dell'Ente creditore CP_2
L'opponente esponeva di non essere debitore della somma precettata deducendo l'inesistenza della notifica della cartella ( in violazione dell'art. 26 DPR 602/73 e dell'art. 60 DPR 600/73 nonché degli art. 137 e ss. C.p.c.), l'omessa notifica degli atti presupposti nonchè la decorrenza del termine di prescrizione del credito.
Pertanto concludeva chiedendo l'accoglimento dell'opposizone, previa sospensione, inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del titolo, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva la convenuta che eccepiva Controparte_3 preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione per violazione dell'art. 617 c.p.c. non avendo l'opponente notificato l'atto di citazione nel temine prescritto dalla prefata norma, il difetto di sua legittimazione passiva per tutte le questioni attinenti al merito della controversia poichè di competenza dell'ente impositore e nel merito contestava la doglianza di cui al ricorso introduttivo e relativa all' inesistenza giuridica della notifica dell'atto impugnato deducendo la regolarità del relativo procedimento anche per raggiungimento dello scopo ( avendo l'opponente ricevuto regolare conoscenza dell'atto poi opposto come dallo stesso affermato nell'atto introduttivo ). Pertanto, chiedeva, previo rigetto dell'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva del titolo, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e competenze di lite.
All'esito del procedimento cautelare, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 15.01.2024, rigettava l'istanza di sospensione della cartella impugnata formulata da parte opponente.
Sulla inammissibilità dell'opposizione perchè tardiva.
L' opposizione appare tempestiva e, pertanto, deve rigettarsi la relativa eccezione formulata da parte opposta. Difatti, con il ricorso viene, tra l'altro, dedotta l'avvenuta prescrizione del credito oggetto di intimazione e, dunque, l'insussistenza del diritto dell'opposto di procedere ad esecuzione forzata. Pertanto, trattasi di censura inquadrabile nell'ambito dell'art. 615 c.p.c. non soggetta a termini di decadenza.
Sulla nullità degli atti impugnati per inesistenza giuridica della notifica. Nel caso di specie, la notifica della cartella di pagamento è avvenuta regolarmente in quanto effettuata a mezzo posta con consegna del plico al domicilio del destinatario opponente. Pertanto nessun altro adempimento era richiesto all' ufficiale postale ( sul punto cfr. Cass., VI° Sez. Civ., Ord. n°25138).
Peraltro, sul punto va rilevato che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità e di merito l'irritualità della notifica di un atto non ne comporta la nullità se la consegna al destinatario ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale ai sensi dell'art. 156, comma 3° c.p.c. ( Cfr. Cass. Sez. Un. Sentenza n. 7665 del 18/4/2016; Cass. Sez. Un. Sentenza n. 11383 del 31/05/2016; Cass. Civ. Sez. V Ord. n. 30948 del 27/11/2019 ).
Ed ancora che il raggiungimento dello scopo della notifica, vale a dire la produzione del risultato della conoscenza dell'atto notificato priva di significativo rilievo la presenza di meri vizi di natura procedimentale ove l'erronea applicazione della regola processuale non abbia comportato ovvero, come nel caso di specie non sia stata neppura prospettata, una lesione del diritto di difesa, oppure altro pregiudizio per la decisione ( Cfr. Cass. Civ. Sez. Un. sentenza n.23620 del 28.09.2018 ).
Pertanto, essendosi tale scopo senz'altro raggiunto, posto che l'attore si è ampiamente difeso con l'opposizione, il motivo relativo alla inesitenza giuridica della notifica della cartella dedotto dal predetto non può trovare accoglimento.
Sulla legittimità della motivazione della intimazione di pagamento.
Relativamente alla doglianza di cui al punto 4 dell'atto introduttivo va rilevato che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale è sufficiente che la cartella di pagamento, come nel caso di specie, faccia riferimento al precedente atto impositivo portato a conoscenza del destinatario di cui non è necessario indicarne gli estremi, purché si faccia riferimento a circostanze univoche che permettano al destinatario di individuarlo con sicurezza.( cfr. sul punto Cass. 11466/11).
Ed ancora va rilevato che l'allegazione degli gli atti precedenti alla cartella di pagamento può avvenire mediante semplice richiamo agli stessi. ( cfr. sul punto Cass. Sez. Un. 11722/10).
Inoltre, la stessa Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, come ha correttamente rilevato l'opposto, ha stabilito che “..anche qualora il riferimento all'atto precedente non sia sufficientemente chiaro ed univoco, la cartella di pagamento non può essere annullata se il contribuente l'abbia comunque impugnata, dimostrando in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati, ma abbia omesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa”. (Cass. Sez. Unite 11722/10).
Deve pertanto rigettarsi il relativo motivo di ricorso dovendosi ritenere che, nel caso di specie, il contribuente/ opponente sia stato posto nella condizione di conoscere le ragioni della pretesa creditoria.
Sulla prescrizione del credito.
Alla luce della corretta e valida notifica dell'atto impugnato e di quelli presupposti deve parimenti rigettarsi l'eccezione di intervenuta prescrizione del credito azionato ( prescrizione decennale trattandosi di tributi erariali ) tenuto conto degli atti interruttivi e delle relative disposizioni contenute nel D. L. 18/2020, che all'art.67 statuisce che “Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”, e all'art.68, comma 4 bis che “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020,convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”( nel caso di specie trattasi di ruoli per i quali sussiste la proroga per l'emissione della cartella di pagamento di mesi 24).
Regolamento delle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza.
In applicazione dei principi di cui all'art.4 del D.M. n.55/14 e succ. mod., tenendo conto delle peculiarità del caso, del valore della causa, delle attività difensionali effettivamente espletate, della loro qualità, pregio e completezza, del numero di udienze al netto di quelle di mero rinvio, dell'assenza di attività istruttoria, si ritiene congruo liquidare le spese per questa fase, applicando i minimi tariffari avuto riguardo allo scaglione di riferimento da Euro 5.201 a Euro 26.000 ( procedimenti di cognizione innanzi al tribunale ) e per quella sommaria applicando i minimi tariffari ( procedimenti cautelari ), avuto riguardo allo stesso scaglione, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in persona del G.O. Dr. Giuseppe D'Amicis, definitivamente pronunciando nella causa n. 2721/2023 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto, dichiara il diritto Controparte_3
a procedere ad esecuzione forzata.
[...]
- Condanna , al pagamento delle spese processuali, per questa fase, Parte_1 in favore di , che liquida, ai sensi del D.M. 55/2014 Controparte_1 come modificato dal D.M. 37/2018, in Euro 1.700,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CAP come per legge se dovute.
- Condanna , al pagamento delle spese processuali, per la fase Parte_1 cautelare, in favore di che liquida, ai sensi Controparte_3 del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018, in Euro 1.150,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CAP come per legge se dovute.
- Rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti.
Brindisi, 16.09.2025
IL GIUDICE
Dr. Giuseppe D'Amicis
Il Tribunale di Brindisi - Sezione Civile -,in persona del Dr. Giuseppe D'Amicis, in funzione di Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2721 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto “ opposizione a precetto ( art.615, I° comma c.p.c.) “ riservata per la decisione all'udienza del 16.05.2025 con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. e promossa DA
( CF/P.IVA ), rappresentata e difesa dall' Parte_1 C.F._1
Avv.to ELIA MARCO
- Attore -
CONTRO
( CF ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.to GIAMPIERO LEOMANNI
- Convenuto –
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, n.4, cpc e 118 disp. att. Cpc.
Pertanto, devono all'uopo considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo che la comparsa ed ogni altro atto del giudizio nonché le istanze di cui ai verbali di causa ed ogni altra attività ivi verbalizzata.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 proponendo opposizione all'esecuzione ex art. 615, 1° comma, c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 0242023001673384000 di € 8.161,82 emessa a seguito del mancato pagamento di fitti, oneri, accessori ed interessi riferiti all'anno 2020 e di titolarità dell'Ente creditore CP_2
L'opponente esponeva di non essere debitore della somma precettata deducendo l'inesistenza della notifica della cartella ( in violazione dell'art. 26 DPR 602/73 e dell'art. 60 DPR 600/73 nonché degli art. 137 e ss. C.p.c.), l'omessa notifica degli atti presupposti nonchè la decorrenza del termine di prescrizione del credito.
Pertanto concludeva chiedendo l'accoglimento dell'opposizone, previa sospensione, inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del titolo, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva la convenuta che eccepiva Controparte_3 preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione per violazione dell'art. 617 c.p.c. non avendo l'opponente notificato l'atto di citazione nel temine prescritto dalla prefata norma, il difetto di sua legittimazione passiva per tutte le questioni attinenti al merito della controversia poichè di competenza dell'ente impositore e nel merito contestava la doglianza di cui al ricorso introduttivo e relativa all' inesistenza giuridica della notifica dell'atto impugnato deducendo la regolarità del relativo procedimento anche per raggiungimento dello scopo ( avendo l'opponente ricevuto regolare conoscenza dell'atto poi opposto come dallo stesso affermato nell'atto introduttivo ). Pertanto, chiedeva, previo rigetto dell'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva del titolo, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e competenze di lite.
All'esito del procedimento cautelare, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 15.01.2024, rigettava l'istanza di sospensione della cartella impugnata formulata da parte opponente.
Sulla inammissibilità dell'opposizione perchè tardiva.
L' opposizione appare tempestiva e, pertanto, deve rigettarsi la relativa eccezione formulata da parte opposta. Difatti, con il ricorso viene, tra l'altro, dedotta l'avvenuta prescrizione del credito oggetto di intimazione e, dunque, l'insussistenza del diritto dell'opposto di procedere ad esecuzione forzata. Pertanto, trattasi di censura inquadrabile nell'ambito dell'art. 615 c.p.c. non soggetta a termini di decadenza.
Sulla nullità degli atti impugnati per inesistenza giuridica della notifica. Nel caso di specie, la notifica della cartella di pagamento è avvenuta regolarmente in quanto effettuata a mezzo posta con consegna del plico al domicilio del destinatario opponente. Pertanto nessun altro adempimento era richiesto all' ufficiale postale ( sul punto cfr. Cass., VI° Sez. Civ., Ord. n°25138).
Peraltro, sul punto va rilevato che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità e di merito l'irritualità della notifica di un atto non ne comporta la nullità se la consegna al destinatario ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale ai sensi dell'art. 156, comma 3° c.p.c. ( Cfr. Cass. Sez. Un. Sentenza n. 7665 del 18/4/2016; Cass. Sez. Un. Sentenza n. 11383 del 31/05/2016; Cass. Civ. Sez. V Ord. n. 30948 del 27/11/2019 ).
Ed ancora che il raggiungimento dello scopo della notifica, vale a dire la produzione del risultato della conoscenza dell'atto notificato priva di significativo rilievo la presenza di meri vizi di natura procedimentale ove l'erronea applicazione della regola processuale non abbia comportato ovvero, come nel caso di specie non sia stata neppura prospettata, una lesione del diritto di difesa, oppure altro pregiudizio per la decisione ( Cfr. Cass. Civ. Sez. Un. sentenza n.23620 del 28.09.2018 ).
Pertanto, essendosi tale scopo senz'altro raggiunto, posto che l'attore si è ampiamente difeso con l'opposizione, il motivo relativo alla inesitenza giuridica della notifica della cartella dedotto dal predetto non può trovare accoglimento.
Sulla legittimità della motivazione della intimazione di pagamento.
Relativamente alla doglianza di cui al punto 4 dell'atto introduttivo va rilevato che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale è sufficiente che la cartella di pagamento, come nel caso di specie, faccia riferimento al precedente atto impositivo portato a conoscenza del destinatario di cui non è necessario indicarne gli estremi, purché si faccia riferimento a circostanze univoche che permettano al destinatario di individuarlo con sicurezza.( cfr. sul punto Cass. 11466/11).
Ed ancora va rilevato che l'allegazione degli gli atti precedenti alla cartella di pagamento può avvenire mediante semplice richiamo agli stessi. ( cfr. sul punto Cass. Sez. Un. 11722/10).
Inoltre, la stessa Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, come ha correttamente rilevato l'opposto, ha stabilito che “..anche qualora il riferimento all'atto precedente non sia sufficientemente chiaro ed univoco, la cartella di pagamento non può essere annullata se il contribuente l'abbia comunque impugnata, dimostrando in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati, ma abbia omesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa”. (Cass. Sez. Unite 11722/10).
Deve pertanto rigettarsi il relativo motivo di ricorso dovendosi ritenere che, nel caso di specie, il contribuente/ opponente sia stato posto nella condizione di conoscere le ragioni della pretesa creditoria.
Sulla prescrizione del credito.
Alla luce della corretta e valida notifica dell'atto impugnato e di quelli presupposti deve parimenti rigettarsi l'eccezione di intervenuta prescrizione del credito azionato ( prescrizione decennale trattandosi di tributi erariali ) tenuto conto degli atti interruttivi e delle relative disposizioni contenute nel D. L. 18/2020, che all'art.67 statuisce che “Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”, e all'art.68, comma 4 bis che “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020,convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”( nel caso di specie trattasi di ruoli per i quali sussiste la proroga per l'emissione della cartella di pagamento di mesi 24).
Regolamento delle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza.
In applicazione dei principi di cui all'art.4 del D.M. n.55/14 e succ. mod., tenendo conto delle peculiarità del caso, del valore della causa, delle attività difensionali effettivamente espletate, della loro qualità, pregio e completezza, del numero di udienze al netto di quelle di mero rinvio, dell'assenza di attività istruttoria, si ritiene congruo liquidare le spese per questa fase, applicando i minimi tariffari avuto riguardo allo scaglione di riferimento da Euro 5.201 a Euro 26.000 ( procedimenti di cognizione innanzi al tribunale ) e per quella sommaria applicando i minimi tariffari ( procedimenti cautelari ), avuto riguardo allo stesso scaglione, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in persona del G.O. Dr. Giuseppe D'Amicis, definitivamente pronunciando nella causa n. 2721/2023 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto, dichiara il diritto Controparte_3
a procedere ad esecuzione forzata.
[...]
- Condanna , al pagamento delle spese processuali, per questa fase, Parte_1 in favore di , che liquida, ai sensi del D.M. 55/2014 Controparte_1 come modificato dal D.M. 37/2018, in Euro 1.700,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CAP come per legge se dovute.
- Condanna , al pagamento delle spese processuali, per la fase Parte_1 cautelare, in favore di che liquida, ai sensi Controparte_3 del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018, in Euro 1.150,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CAP come per legge se dovute.
- Rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti.
Brindisi, 16.09.2025
IL GIUDICE
Dr. Giuseppe D'Amicis