Art. 6.
Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge sara' provveduto con lo stanziamento del capitolo n. 40 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951.
Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge sara' provveduto con lo stanziamento del capitolo n. 40 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951.