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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 2989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2989 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente –
- dr. Paolo Celentano - Consigliere-
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere Relatore-
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nel processo d'appello avverso l'ordinanza emessa nell'ambito del giudizio RG 14445/2019 dal Tribunale di Napoli, Decima Sezione Civile, il 23 febbraio 2022 e depositata il 24 febbraio
2022, iscritto al n.1205/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, introitato in decisione all'udienza collegiale del 4 marzo 2025 e pendente
TRA
l' (codice fiscale , con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
alla Via Comunale del Principe n. 13/A, costituitasi in persona del suo direttore Pt_1
generale pro tempore, ing. , e rappresentata e difesa – in virtù della procura CP_1
generale alle liti conferita con l'atto pubblico rogato dal dr. Notaio in Persona_1
Frattaminore, il 5 settembre 2019, rep. n. 42728, racc. n. 16316 del 5 settembre 2019 – dall'avv. Giuseppe Iervolino (codice fiscale - APPELLANTE - C.F._1
ED
il (codice fiscale ), Controparte_2 P.IVA_2
con sede legale in alla Via Regina Margherita, 21, costituitasi in persona del dr. Pt_1 Per_1 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
, dichiaratosi suo legale rappresentante pro tempore, e rappresentata e difesa dagli CP_2
avv.ti Giovanni Terreri (codice fiscale ) e Vincenzo Cappello (codice CodiceFiscale_2
fiscale ) - APPELLATA - CodiceFiscale_3
FATTO
1.1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 13 maggio 2019, il
[...]
titolare di una struttura privata Controparte_2
accreditata ai fini dell'erogazione agli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale di prestazioni sanitarie specialistiche di laboratorio rientranti nella branca della patologia IC (nel prosieguo, per maggior comodità, anche solo il Centro), chiedeva al Tribunale di Napoli la condanna dell' (nel prosieguo, per maggior Parte_1
Part comodità, anche solo al pagamento in suo favore della somma di 6.464,87 € a titolo di saldo per le prestazioni di patologia IC erogate dal mese di gennaio al mese di settembre
2014, oltre interessi moratori previsti contrattualmente in virtù delle fatture nn.141 del 12 febbraio 2014, 256 dell'11 marzo 2014, 372 del 14 aprile 2014, 483 del 15 maggio 2014, 626 del 19 giugno 2014, 739 del 14 luglio 2014, 828 del 31 luglio 2014 e del contratto stipulato ai sensi dell'art. 8 quinquies, co.2, d.lgs.502/1992 nel 2014 (privo di giorno e mese).
Precisava di aver fornito le prestazioni per cui era accreditato sino al 30 settembre
2014, data previsionale di raggiungimento del tetto di spesa annuale di macroarea, che gli era stato comunicato dall'amministrazione sanitaria con pec del 10 settembre 2014.
Part 1.2. Il 3 marzo 2020 si costituiva l' che resisteva alle richieste del Centro, deducendo che:
1) il Centro non aveva fornito alcuna prova in ordine al mancato superamento del tetto di spesa;
2) che il tetto di spesa era stato superato il 24 settembre 2014 e che l'importo del credito richiesto era corrispondente a quello dei corrispettivi delle prestazioni sanitarie erogate dopo il superamento del predetto limite;
3) che nulla era dovuto a titolo di interessi ex d. lgs 231/2022.
All'uopo allegava e depositava:
N. 1205/2022 R.G.A.C.C. Centro c. Pag. 2 di 12 Parte_3 Controparte_2Controparte Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
- nota prot. n. 50305/2014 del 29 ottobre 2014, a firma del Direttore generale dott.
, avente ad oggetto “esaurimento dei limiti di spesa netta per prestazioni di Parte_4
IA IC (Laboratorio) da erogarsi per l'anno 2014 da parte delle strutture private accreditate o temporaneamente accreditate” con la quale si dava atto che era stato raggiunto il limite di spesa netta assegnato agli assistiti della per la branca Parte_5
di IA IN ( ) per l'anno 2014 dal Decreto del Commissario ad Acta per la CP_2
prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo del Settore Sanitario n.88 del 24 luglio 2013 secondo le indicazioni della circolare del sub Commissario ad Acta n.3268 del 17 luglio 2014, evidenziando che tutte le prestazioni erogate oltre il 24 settembre 2014, data di esaurimento dei limiti di spesa, erano escluse dalla liquidazione;
- nota avente ad oggetto: “ pratica Controparte_2
n.470/2019”, a firma del Direttore Responsabile dr.ssa , con la quale si evidenziava Parte_6
che per il periodo di settembre 2014, l'importo fatturato era stato pari a 33.784,93 €,
l'addebito per prestazioni rese oltre il tetto di spesa era di 6.462,87 € e l'importo liquidabile era di 27.322,06 €, precisando che “in ottemperanza alla nota prot. 0050305/2014 del
29.10.2014 della Direzione Generale si è provveduto alla verifica dell'avvenuta esclusione dagli atti della liquidazione aziendale delle prestazioni rese oltre la data di esaurimento dei limiti di spesa per la branca e ad emettere nota di addebito e consegnarla per l'importo dovuto. Non si è a conoscenza delle somme effettivamente liquidate dall' a favore del Pt_1
Centro provvisoriamente accreditato di cui trattasi”;
- nota prot. 1586 del 28 novembre 2014 avente ad oggetto “notifica di addebito o accredito”, a firma del Direttore Responsabile dr. con la quale si Persona_2
comunicava che “dal controllo delle impegnative presentate a questo Distretto con distinta contabile riepilogativa del mese di Settembre 2014 sono state effettuate le seguenti correzioni: prestazioni rese oltre la data di esaurimento dei limiti di spesa per la branca 301 per un importo di € 6462,87”;
- delibera n. 751 dell'8 maggio 2015, avente ad oggetto “Determinazione regressione tariffaria anno 2014 per prestazioni sanitarie erogate da strutture private accreditate e provvisoriamente accreditate della macroarea di assistenza specialistica ambulatoriale esterna dell' ” con la quale, preso atto delle determinazioni assunte dal Controparte_3
Tavolo Tecnico, “delibera” di non retribuire a carico del SS.R. le prestazioni erogate oltre le ultime date previste di esaurimento del tetto di spesa assegnato.
N. 1205/2022 R.G.A.C.C. Centro c. Pag. 3 di 12 Parte_3 Controparte_2Controparte Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
Part 1.3. Il Tribunale, con l'ordinanza appellata, accoglieva la domanda e condannava l' al pagamento, in favore del della somma di 6.464,87 €, oltre interessi di cui al d.lgs. n. CP_2
231/2002, con le maggiorazioni previste dall'art. 7, comma 4 del contratto sottoscritto dalle parti, dal giorno successivo alle scadenze al saldo, oltre al pagamento delle spese del giudizio liquidate in 145,50 € per le spese e 2.264,50 € per compensi professionali.
Nello specifico, il Tribunale osservava:
1) che, in forza di quanto previsto dal punto a) dell'art. 5 comma 3 del contratto stipulato tra le parti per l'anno 2014 rubricato “criteri di remunerazione delle prestazioni”, le prestazioni sanitarie erogate dal Centro dal 24 al 30 settembre 2014 andavano remunerate, anche se previa applicazione alle prestazioni della medesima branca erogate in quell'anno della cd. regressione tariffaria di cui all'allegato C) alla deliberazione della Giunta Regionale della n. 1268 del 2008; Pt_5
2) che tuttavia il provvedimento applicativo della regressione tariffaria non risultava adottato, con la conseguenza che non sussistevano fatti modificativi/estintivi del diritto di credito della società;
3) che la delibera n.751/15, pur riportando nel proprio oggetto “Determinazione regressione tariffaria anno 2014”, si limitava a stabilire di non remunerare le prestazioni rese dopo la data di esaurimento del tetto di spesa;
4) che gli interessi di cui al d.l.gs. 231/2002 con le maggiorazioni di cui all'art. 7 comma
4 del contratto erano dovuti dal giorno successivo alla scadenza del contratto.
Part 2.1. Avverso detta ordinanza, l' con una citazione notificata alla controparte il 16 marzo 2022 si è appellata quindi a questa Corte sostenendo che il Giudice di prime cure:
1) aveva errato nell'aver riconosciuto la remunerabilità di prestazioni sanitarie erogate dal dopo la data in cui il limite della relativa spesa era stato superato;
CP_2
2) aveva errato nel riconoscere alla controparte il diritto di ottenere il pagamento degli interessi previsti dal d.lgs. 231/2002.
Ha concluso chiedendo la modifica dell'ordinanza e la condanna della controparte a rifonderle le spese dei due gradi del processo.
N. 1205/2022 R.G.A.C.C. Centro c. Pag. 4 di 12 Parte_3 Controparte_2CP S. NO .. Corte d'Appello di Napoli
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(già Prima Sezione Civile bis)
2.2. La società appellata, costituendosi in giudizio il 14 settembre 2022, ha resistito all'avversa impugnazione chiedendone il rigetto e la condanna della controparte a rifonderle le spese del processo d'appello, nonché la distrazione di tali spese in favore dei propri difensori.
2.3. All'udienza del 4 marzo 2025 la Corte ha trattenuto la causa in decisione concedendo alle parti i termini per le comparse conclusionali e di replica.
DIRITTO
I. L'appello è infondato e va rigettato.
Part I.I. Con il primo motivo rubricato “sul superamento del tetto di spesa” l' si duole che il primo Giudice non ha correttamente valutato la documentazione prodotta ed, in particolare, la delibera n. 751 dell'8 maggio 2015 con la quale era stata determinata la regressione tariffaria per la branca di laboratorio, per cui, pur riconoscendo che le prestazioni erano state rese “extra budget”, non ha ritenuto come ineludibile ed inderogabile il vincolo del tetto di spesa.
A giudizio della Corte, tale motivo è infondato giacché il si è attenuto a quanto CP_2
Par stabilito nel contratto stipulato con l' per l'anno 2014, che al suo articolo 5, intitolato
«criteri di remunerazione delle prestazioni», nei primi tre commi stabiliva quanto segue: «1.
La remunerazione delle prestazioni alle strutture erogatrici avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario, al netto del ticket e della quota ricetta regionale e nazionale (e fatte salve eventuali modifiche delle tariffe che, tuttavia, non potranno comportare aumento dei limiti di spesa di cui all'art. 4, se non espressamente modificati con decreto del Commissario ad acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro o delibera della Giunta Regionale. 2. In ogni caso, l'importo fissato quale limite di spesa al netto del ticket e della quota ricetta regionale e nazionale, costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nell'anno 2014 dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di residua capienza del limite di spesa lorda (a tariffa vigente) di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), ovvero, di residua disponibilità dei volumi massimi di prestazioni di cui all'art. 3, comma 4; al contrario, qualora sussista ancora Part capienza nei limiti di spesa di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), le potranno Part acquistare volumi di prestazioni maggiori di quelli previsti. 3. La comunicherà a ciascun centro privato con lettera raccomandata A.R. (o a mezzo PEC – Posta Elettronica Certificata,
N. 1205/2022 R.G.A.C.C. Centro c. Pag. 5 di 12 Parte_3 Controparte_2Controparte Corte d'Appello di Napoli
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Part secondo accordi da definire tra la e gli operatori stessi):
1. la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa sopra stabiliti;
2. la data prevedibile di raggiungimento del 100% di consumo del limite di spesa (in base alla proiezione lineare dei dati consuntivi, ponderata in ragione di un eventuale periodo di chiusura delle strutture erogatrici nel periodo estivo), nonché la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo;
le suddette
Part comunicazioni, oltre a quelle già effettuate dall' nei mesi scorsi in base alla proiezione dei
Part limiti di spesa dell'anno precedente, dovranno essere effettuate dall' secondo il seguente calendario: - entro il 10 novembre dell'anno di riferimento il consuntivo delle prestazioni erogate al 30 settembre, e conseguenti proiezioni a finire;
- entro il 30 novembre dell'anno di riferimento il consuntivo delle prestazioni erogate al 31 ottobre, e conseguenti proiezioni a finire. Ai fini della remunerazione delle prestazioni subito prima e dopo l'eventuale superamento del limite di spesa, si applicherà la seguente regola: a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo prima della data prevista nell'ultima
Part comunicazione della a tutte le prestazioni di quella erogate dall'inizio Parte_7
dell'anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa, si applicherà la regressione tariffaria di cui all'allegato C) alla DGRC n. 1268/08, in modo da far rientrare la spese nei limiti prefissati;
mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del Part limite di spesa comunicata alla nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né
a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa».
Nello specifico, il Centro si è attenuto alla regola fissata nella lettera a) dell'art. 5 comma 3 del contratto, che stabilisce che, qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della data prevista nell'ultima comunicazione (preventiva) Part effettuata dall' per le prestazioni rese, occorre riportare la spesa sanitaria nei limiti invalicabili del tetto attraverso la c.d. regressione tariffaria unica con la quale i compensi dovuti ai centri per le prestazioni rese vengono ridotti, per ciascun centro, in proporzione al contributo fornito per il superamento del tetto di branca. Tanto avviene mediante la convocazione del tavolo tecnico al quale partecipano anche i rappresentanti delle
Pa N. 1205/2022 R.G.A.C.C. c. Pag. 6 di 12 Parte_1 Controparte_2C
CP_2 Corte d'Appello di Napoli
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associazioni di categoria dei centri accreditati, e sino ad allora non può essere negato il diritto delle strutture ad ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese.
Nel caso in esame, in data 10 settembre 2014 il riceveva una PEC con cui gli CP_2
veniva comunicato che, sulla scorta dell'attività di monitoraggio effettuata, la data
“presuntiva” di superamento del tetto di spesa per la macroarea in questione sarebbe stata il 30 settembre 2014, con la conseguenza che tutte le prestazioni erogate dopo quella data non sarebbero state remunerate. A questa data, il , si atteneva, posto che non CP_2
effettuava, successivamente a tale data, alcuna prestazione sanitaria in regime convenzionale agli assistiti.
In seguito però, è stato accertato che l'effettivo superamento si era invece verificato in data antecedente, cioè il 24 settembre 2014, come si desume dalla nota prot.50305/2014.
Quindi, le prestazioni erogate dal Centro tra il 24 ed il 30 settembre 2014, in base all'art. 5, co. 3, lett. a), del contratto stipulato tra le parti per l'anno 2014, andavano remunerate, salva l'applicazione, “a tutte le prestazioni di quella erogate dall'inizio dell'anno Parte_7
fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa”, della cd. regressione tariffaria unica (o RTU) prevista dall'allegato C) alla deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 1268 del 24 luglio 2008.
Par Tuttavia, dalla documentazione depositata dall' non si desume l'applicazione di tale procedura, bensì una nota prot. 1586 del 28 novembre 2014 avente ad oggetto “notifica di addebito o accredito di € 6.462,87” di importo pari al corrispettivo dovuto per le prestazioni rese dal Centro dal 24 al 30 settembre 2014 .
Ed infatti l'amministrazione sanitaria, anziché provvedere a convocare il citato tavolo tecnico, si è limitata ad escludere tout court il pagamento delle somme corrispondenti al corrispettivo di tutte le prestazioni rese dal nel periodo intercorrente tra la data di CP_2
superamento del tetto, a consuntivo, e la data da essa inizialmente comunicata, di presumibile sforamento del tetto di spesa.
A tal riguardo, correttamente il Tribunale ha ritenuto che la delibera n.751/15 pur riportando nel proprio oggetto “Determinazione regressione tariffaria anno 2014” si era limitata a stabilire di non remunerare le prestazioni rese dopo la data di esaurimento del tetto di spesa, ma non aveva indicato quale fosse la percentuale di regressione tariffaria da applicare al Centro.
N. 1205/2022 R.G.A.C.C. Centro c. Pag. 7 di 12 Parte_3 Controparte_2CP S. NO .. Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
In mancanza del provvedimento di applicazione della regressione tariffaria, la remunerazione doveva essere riconosciuta integralmente.
Part I.II. Con il secondo ed ultimo motivo rubricato “sugli interessi” l' censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui vengono riconosciuti gli interessi ex d.lgs. 231/2002,
a suo dire, invece, non dovuti in quanto le prestazioni erogate dalla struttura sanitaria si inquadrano nell'ambito della concessione di pubblico servizio e non delle transazioni commerciali.
Anche tale motivo è infondato e va rigettato
Va, innanzitutto, chiarito che il Tribunale, quanto agli interessi da applicare, ha fatto richiamo all'articolo 7 del contratto del 2014, che prevede le modalità di pagamento delle prestazioni e il tasso da applicare, che è quello previsto dagli artt. 2 e 5 del d.lgs. 231/2002 maggiorato di due punti percentuali per i primi due mesi di ritardo, di quattro punti per i successivi due mesi di ritardo, sei punti per gli ulteriori due mesi di ritardo e otto punti percentuali a decorrere dall'inizio del settimo mese di ritardo.
Ne consegue che deve trovare applicazione la disciplina degli interessi di cui al citato d.lgs 231/2002, applicabile alle ipotesi di transazioni commerciali.
Infatti, l'applicabilità degli interessi moratori ivi previsti (nella prassi detti anche
“commerciali” o “comunitari”) ai crediti verso le aziende sanitarie locali vantati dei titolari di strutture sanitarie private accreditate, anche solo provvisoriamente, ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale contro il corrispettivo delle prestazioni rese a questi ultimi, è ormai da tempo riconosciuta nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui il contratto stipulato tra l'ente pubblico accreditante e il soggetto accreditato non è un accordo-quadro, bensì è un contratto ad esecuzione continuata e a prestazioni corrispettive, per cui in esso è configurabile l'inadempimento di ciascuna delle due parti. Il che conduce a sussumerlo nel concetto di “transazione commerciale” di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, come contratto tra un'impresa e una pubblica amministrazione, che comporta la prestazione di servizi – nel caso in esame, a favore di un terzo – a fronte del pagamento del prezzo. Pertanto, i detti interessi possono essere riconosciuti anche rispetto al contratto in esame. (cfr., ad es., Cass.
s.u.35092/2023 Cass. 14349/2016, 20391/2016, 5796/2017, 8668/2017, 12479/2017,
28824/2017, 17591/2018 e 17665/2019, ed ancor prima App. Napoli 1127/2012).
N. 1205/2022 R.G.A.C.C. Centro c. Pag. 8 di 12 Parte_3 Controparte_2 S. NO S.a.s.. Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
II. In comparsa conclusionale (cfr. pag. 2 e ss…), per la prima volta nel giudizio di Part appello, l' ha allegato che l'ordinanza impugnata è in ogni caso ingiusta anche per
“motivazioni diverse da quelle indicate nell'atto di appello maturate nelle more del giudizio e rilevabili anche di ufficio”, cioè che: A) il Tribunale avrebbe omesso di considerare che spetta al l'onere della prova delle risorse disponibili per la remunerazione delle prestazioni CP_2
rese oltre il tetto di spesa;
B) nulla sarebbe in ogni caso dovuto al in quanto il CP_2
contratto relativo all'anno 2014 sarebbe stato sottoscritto solo dopo che le prestazioni erano state già erogate, e che quindi queste ultime non potrebbero essere remunerate in assenza di contratto, trovando applicazione la disciplina sui contratti con la P.A., come ritenuto anche dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 8722/2024.
Il primo motivo è inammissibile perché tardivo in quanto proposto in violazione dell'art.345 c.p.c.
Il secondo motivo, relativo all'assenza del contratto, sebbene anch'esso tardivo, va esaminato in quanto relativo ad un fatto che costituisce eccezione rilevabile d'ufficio.
Tale eccezione è però infondata atteso che il contratto prodotto in giudizio dal Centro
è esistente, sebbene fu stipulato nel 2014 (privo di data) in una data successiva al decreto del commissario ad acta n. 129 del 31 ottobre 2014 che ne autorizzava la stipula, ed è idoneo a vincolare le parti, poiché, nel caso stipula di contratti ex art.
8-quinquies del d.lgs. n.
502/1992 successivi all'erogazione delle prestazioni di cui si chiede la remunerazione, è ammissibile che le parti attribuiscano al contratto efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti (già di fatto) tra loro esistenti.
Tale possibilità, ossia quella di convenire la retroattività degli effetti del contratto, va ribadita per la peculiarità degli accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art.
8-quinquies,
d.lgs. n. 502/1992 (cfr. App. Napoli, 1007/2025; App. Napoli 2972/2024; App. Napoli
2254/2023; App. Napoli 3177/2023; App. Napoli 3482/2023).
Trattasi, infatti, di contratti rientranti tra quelli che autorevole dottrina già definiva Part
“contratti imposti”, cioè che la parte (perlomeno l' è legalmente tenuta a stipulare.
Inoltre, il contenuto del contratto deve essere quello previsto dalla legge, essendo destinato a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi.
N. 1205/2022 R.G.A.C.C. c. Pag. 9 di 12 Controparte_3 Controparte_2 S. NO S.a.s.. Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
In sostanza, si tratta di un contratto che, per concorde volontà e, comunque, per obiettiva funzione (in quanto atto conclusivo del più complesso procedimento amministrativo, attraverso il quale si concretizza l'attività autoritativa della P.A.) ha valenza retroattiva rispetto alla data di stipula. Ciò in quanto la stipula non può precedere l'individuazione del tetto di spesa, posto che il contratto deve necessariamente indicare i Part volumi massimi di prestazioni da acquistare, ragion per cui gli accordi contrattuali tra e centri accreditati non possono che intervenire solo successivamente alla emanazione in sede amministrativa dell'atto determinativo dei tetti.
A questo proposito, poi, anche ai tetti di spesa, deliberati dalla nel corso Pt_5
dell'anno, è stata assegnata efficacia retroattiva (CdS, Ad. Plen., n. 4/2012, n. 3/2012 e n.
8/2006; CdS n. 2444/16, n. 724/15), sicché ciò non può che comportare la retroattività anche degli effetti del contratto relativo a prestazioni sanitarie che richiamano i medesimi tetti di spesa.
Del resto, che l'intenzione dei contraenti fosse quella di regolare i rapporti pregressi lo si evince anche dal loro comportamento successivo (art. 1362 comma 2° c.c.), dal momento Part che l' ha comunque provveduto al pagamento delle prestazioni rese nel 2014 quanto meno fino al 23 settembre di quell'anno.
Par Questo Collegio non ignora che la Corte di Cassazione, con la sentenza citata dall' nella sua comparsa conclusionale, la n. 8722/2024 (non ancora massimata), ha affermato la nullità dei contratti stipulati “nel corso dell'anno e con efficacia retroattiva” (in realtà la
Corte non ha chiarito se quelli stipulati in corso d'anno sono nulli solo in relazione alle prestazioni già svolte ovvero anche per quelle ancora da svolgere); ad avviso della S.C., infatti, sarebbe legittima la sola fissazione o modifica dei tetti di spesa a posteriori e non anche la sottoscrizione dei contratti che, in considerazione della particolare disciplina che riguarda la P.A., devono necessariamente precedere l'esecuzione delle prestazioni.
Tale soluzione, tuttavia, non appare convincente, non solo per i motivi in precedenza evidenziati, ma anche perché, di regola, le strutture non hanno alcun potere contrattuale in Part ordine al contenuto dell'atto e, dunque, devono solo attendere di essere convocate dall' per sottoscrivere il modulo da quest'ultima predisposto (come avvenuto anche nel caso in esame). In attesa della sottoscrizione del contratto, dunque, le parti danno vita ad un rapporto di fatto destinato ad essere regolato poi (anche retroattivamente) dal contratto.
N. 1205/2022 R.G.A.C.C. c. Pag. 10 di 12 Controparte_3 Controparte_2 S. CP_2 Corte d'Appello di Napoli
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(già Prima Sezione Civile bis)
Infatti, non si rinviene alcuna norma che proibisca alla Pubblica Amministrazione di regolare ex post un rapporto già esistente di fatto, analogamente a quanto potrebbe avvenire con una transazione che di certo non le sarebbe preclusa (cfr. Cass. 15530/2000, in un caso di locazione in cui parte era la P.A., secondo cui, “non sussiste nell'ordinamento un divieto per le parti di un contratto di attribuire ad esso efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti di fatto tra loro esistenti … disponendo che il rapporto derivante da detto contratto vada considerato iniziato da una data anteriore alla sua conclusione”).
L'alternativa a tale soluzione sarebbe, del resto, quella di considerare non remunerabili le prestazioni svolte prima della conclusione del contratto, in casi in cui i centri accreditati non potrebbero ottenere neppure l'indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c. (cfr. Cass.
13884/2020; Cass. 36654/2021, e da ultimo, Cass. s.u. 33954/2023). È evidente però che tali circostanze determinerebbero, in mancanza di una modifica della prassi di stipulare i contratti nel corso dell'anno (determinata comunque dalla necessità di attendere i dati circa il budget a disposizione), la sostanziale paralisi del sistema sanitario fino alla sottoscrizione dei contratti.
III. Per tutto quanto esposto, l'appello deve essere rigettato e la sentenza appellata integralmente confermata.
IV. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell' al pagamento, Controparte_3
in favore della struttura sanitaria appellata, delle spese del presente grado di giudizio da liquidarsi - in base ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato con d.m. 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra 5.200,01 € e 26.000,00 €
- in 3.100,00 € per compensi (fase di studio 600,00 €, fase introduttiva 500,00 €, fase istruttoria 1.000,00 €, fase decisoria 1.000,00 €) e 465,00 € per spese generali di rappresentanza e difesa, oltre eventuali ulteriori accessori.
V. Deve infine darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
N. 1205/2022 R.G.A.C.C. c. Pag. 11 di 12 Controparte_3 Controparte_2Controparte Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso l'ordinanza emessa nell'ambito del giudizio RG 14445/2019 dal Tribunale di Napoli, depositata il 24 febbraio, proposto dall' con citazione notificata al Parte_1 [...]
il 16 marzo 2022: Controparte_2
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
B) condanna l' al pagamento delle spese del presente grado di Controparte_3
giudizio che liquida in 3.100,00 € per compenso professionale e 465,00 € per spese generali di rappresentanza e difesa, oltre eventuali ulteriori accessori, con attribuzione ai difensori avv.ti Vincenzo Cappello e Giovanni Terreri, dichiaratisi distrattari, ciascuno per la quota del
50%;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli il 10 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
( dr.ssa Giuseppa D'Inverno) ( dr.ssa Caterina Molfino)
N. 1205/2022 R.G.A.C.C. Centro c. Pag. 12 di 12 Parte_3 Controparte_2Controparte
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente –
- dr. Paolo Celentano - Consigliere-
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere Relatore-
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nel processo d'appello avverso l'ordinanza emessa nell'ambito del giudizio RG 14445/2019 dal Tribunale di Napoli, Decima Sezione Civile, il 23 febbraio 2022 e depositata il 24 febbraio
2022, iscritto al n.1205/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, introitato in decisione all'udienza collegiale del 4 marzo 2025 e pendente
TRA
l' (codice fiscale , con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
alla Via Comunale del Principe n. 13/A, costituitasi in persona del suo direttore Pt_1
generale pro tempore, ing. , e rappresentata e difesa – in virtù della procura CP_1
generale alle liti conferita con l'atto pubblico rogato dal dr. Notaio in Persona_1
Frattaminore, il 5 settembre 2019, rep. n. 42728, racc. n. 16316 del 5 settembre 2019 – dall'avv. Giuseppe Iervolino (codice fiscale - APPELLANTE - C.F._1
ED
il (codice fiscale ), Controparte_2 P.IVA_2
con sede legale in alla Via Regina Margherita, 21, costituitasi in persona del dr. Pt_1 Per_1 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
, dichiaratosi suo legale rappresentante pro tempore, e rappresentata e difesa dagli CP_2
avv.ti Giovanni Terreri (codice fiscale ) e Vincenzo Cappello (codice CodiceFiscale_2
fiscale ) - APPELLATA - CodiceFiscale_3
FATTO
1.1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 13 maggio 2019, il
[...]
titolare di una struttura privata Controparte_2
accreditata ai fini dell'erogazione agli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale di prestazioni sanitarie specialistiche di laboratorio rientranti nella branca della patologia IC (nel prosieguo, per maggior comodità, anche solo il Centro), chiedeva al Tribunale di Napoli la condanna dell' (nel prosieguo, per maggior Parte_1
Part comodità, anche solo al pagamento in suo favore della somma di 6.464,87 € a titolo di saldo per le prestazioni di patologia IC erogate dal mese di gennaio al mese di settembre
2014, oltre interessi moratori previsti contrattualmente in virtù delle fatture nn.141 del 12 febbraio 2014, 256 dell'11 marzo 2014, 372 del 14 aprile 2014, 483 del 15 maggio 2014, 626 del 19 giugno 2014, 739 del 14 luglio 2014, 828 del 31 luglio 2014 e del contratto stipulato ai sensi dell'art. 8 quinquies, co.2, d.lgs.502/1992 nel 2014 (privo di giorno e mese).
Precisava di aver fornito le prestazioni per cui era accreditato sino al 30 settembre
2014, data previsionale di raggiungimento del tetto di spesa annuale di macroarea, che gli era stato comunicato dall'amministrazione sanitaria con pec del 10 settembre 2014.
Part 1.2. Il 3 marzo 2020 si costituiva l' che resisteva alle richieste del Centro, deducendo che:
1) il Centro non aveva fornito alcuna prova in ordine al mancato superamento del tetto di spesa;
2) che il tetto di spesa era stato superato il 24 settembre 2014 e che l'importo del credito richiesto era corrispondente a quello dei corrispettivi delle prestazioni sanitarie erogate dopo il superamento del predetto limite;
3) che nulla era dovuto a titolo di interessi ex d. lgs 231/2022.
All'uopo allegava e depositava:
N. 1205/2022 R.G.A.C.C. Centro c. Pag. 2 di 12 Parte_3 Controparte_2Controparte Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
- nota prot. n. 50305/2014 del 29 ottobre 2014, a firma del Direttore generale dott.
, avente ad oggetto “esaurimento dei limiti di spesa netta per prestazioni di Parte_4
IA IC (Laboratorio) da erogarsi per l'anno 2014 da parte delle strutture private accreditate o temporaneamente accreditate” con la quale si dava atto che era stato raggiunto il limite di spesa netta assegnato agli assistiti della per la branca Parte_5
di IA IN ( ) per l'anno 2014 dal Decreto del Commissario ad Acta per la CP_2
prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo del Settore Sanitario n.88 del 24 luglio 2013 secondo le indicazioni della circolare del sub Commissario ad Acta n.3268 del 17 luglio 2014, evidenziando che tutte le prestazioni erogate oltre il 24 settembre 2014, data di esaurimento dei limiti di spesa, erano escluse dalla liquidazione;
- nota avente ad oggetto: “ pratica Controparte_2
n.470/2019”, a firma del Direttore Responsabile dr.ssa , con la quale si evidenziava Parte_6
che per il periodo di settembre 2014, l'importo fatturato era stato pari a 33.784,93 €,
l'addebito per prestazioni rese oltre il tetto di spesa era di 6.462,87 € e l'importo liquidabile era di 27.322,06 €, precisando che “in ottemperanza alla nota prot. 0050305/2014 del
29.10.2014 della Direzione Generale si è provveduto alla verifica dell'avvenuta esclusione dagli atti della liquidazione aziendale delle prestazioni rese oltre la data di esaurimento dei limiti di spesa per la branca e ad emettere nota di addebito e consegnarla per l'importo dovuto. Non si è a conoscenza delle somme effettivamente liquidate dall' a favore del Pt_1
Centro provvisoriamente accreditato di cui trattasi”;
- nota prot. 1586 del 28 novembre 2014 avente ad oggetto “notifica di addebito o accredito”, a firma del Direttore Responsabile dr. con la quale si Persona_2
comunicava che “dal controllo delle impegnative presentate a questo Distretto con distinta contabile riepilogativa del mese di Settembre 2014 sono state effettuate le seguenti correzioni: prestazioni rese oltre la data di esaurimento dei limiti di spesa per la branca 301 per un importo di € 6462,87”;
- delibera n. 751 dell'8 maggio 2015, avente ad oggetto “Determinazione regressione tariffaria anno 2014 per prestazioni sanitarie erogate da strutture private accreditate e provvisoriamente accreditate della macroarea di assistenza specialistica ambulatoriale esterna dell' ” con la quale, preso atto delle determinazioni assunte dal Controparte_3
Tavolo Tecnico, “delibera” di non retribuire a carico del SS.R. le prestazioni erogate oltre le ultime date previste di esaurimento del tetto di spesa assegnato.
N. 1205/2022 R.G.A.C.C. Centro c. Pag. 3 di 12 Parte_3 Controparte_2Controparte Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
Part 1.3. Il Tribunale, con l'ordinanza appellata, accoglieva la domanda e condannava l' al pagamento, in favore del della somma di 6.464,87 €, oltre interessi di cui al d.lgs. n. CP_2
231/2002, con le maggiorazioni previste dall'art. 7, comma 4 del contratto sottoscritto dalle parti, dal giorno successivo alle scadenze al saldo, oltre al pagamento delle spese del giudizio liquidate in 145,50 € per le spese e 2.264,50 € per compensi professionali.
Nello specifico, il Tribunale osservava:
1) che, in forza di quanto previsto dal punto a) dell'art. 5 comma 3 del contratto stipulato tra le parti per l'anno 2014 rubricato “criteri di remunerazione delle prestazioni”, le prestazioni sanitarie erogate dal Centro dal 24 al 30 settembre 2014 andavano remunerate, anche se previa applicazione alle prestazioni della medesima branca erogate in quell'anno della cd. regressione tariffaria di cui all'allegato C) alla deliberazione della Giunta Regionale della n. 1268 del 2008; Pt_5
2) che tuttavia il provvedimento applicativo della regressione tariffaria non risultava adottato, con la conseguenza che non sussistevano fatti modificativi/estintivi del diritto di credito della società;
3) che la delibera n.751/15, pur riportando nel proprio oggetto “Determinazione regressione tariffaria anno 2014”, si limitava a stabilire di non remunerare le prestazioni rese dopo la data di esaurimento del tetto di spesa;
4) che gli interessi di cui al d.l.gs. 231/2002 con le maggiorazioni di cui all'art. 7 comma
4 del contratto erano dovuti dal giorno successivo alla scadenza del contratto.
Part 2.1. Avverso detta ordinanza, l' con una citazione notificata alla controparte il 16 marzo 2022 si è appellata quindi a questa Corte sostenendo che il Giudice di prime cure:
1) aveva errato nell'aver riconosciuto la remunerabilità di prestazioni sanitarie erogate dal dopo la data in cui il limite della relativa spesa era stato superato;
CP_2
2) aveva errato nel riconoscere alla controparte il diritto di ottenere il pagamento degli interessi previsti dal d.lgs. 231/2002.
Ha concluso chiedendo la modifica dell'ordinanza e la condanna della controparte a rifonderle le spese dei due gradi del processo.
N. 1205/2022 R.G.A.C.C. Centro c. Pag. 4 di 12 Parte_3 Controparte_2CP S. NO .. Corte d'Appello di Napoli
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2.2. La società appellata, costituendosi in giudizio il 14 settembre 2022, ha resistito all'avversa impugnazione chiedendone il rigetto e la condanna della controparte a rifonderle le spese del processo d'appello, nonché la distrazione di tali spese in favore dei propri difensori.
2.3. All'udienza del 4 marzo 2025 la Corte ha trattenuto la causa in decisione concedendo alle parti i termini per le comparse conclusionali e di replica.
DIRITTO
I. L'appello è infondato e va rigettato.
Part I.I. Con il primo motivo rubricato “sul superamento del tetto di spesa” l' si duole che il primo Giudice non ha correttamente valutato la documentazione prodotta ed, in particolare, la delibera n. 751 dell'8 maggio 2015 con la quale era stata determinata la regressione tariffaria per la branca di laboratorio, per cui, pur riconoscendo che le prestazioni erano state rese “extra budget”, non ha ritenuto come ineludibile ed inderogabile il vincolo del tetto di spesa.
A giudizio della Corte, tale motivo è infondato giacché il si è attenuto a quanto CP_2
Par stabilito nel contratto stipulato con l' per l'anno 2014, che al suo articolo 5, intitolato
«criteri di remunerazione delle prestazioni», nei primi tre commi stabiliva quanto segue: «1.
La remunerazione delle prestazioni alle strutture erogatrici avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario, al netto del ticket e della quota ricetta regionale e nazionale (e fatte salve eventuali modifiche delle tariffe che, tuttavia, non potranno comportare aumento dei limiti di spesa di cui all'art. 4, se non espressamente modificati con decreto del Commissario ad acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro o delibera della Giunta Regionale. 2. In ogni caso, l'importo fissato quale limite di spesa al netto del ticket e della quota ricetta regionale e nazionale, costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nell'anno 2014 dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di residua capienza del limite di spesa lorda (a tariffa vigente) di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), ovvero, di residua disponibilità dei volumi massimi di prestazioni di cui all'art. 3, comma 4; al contrario, qualora sussista ancora Part capienza nei limiti di spesa di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), le potranno Part acquistare volumi di prestazioni maggiori di quelli previsti. 3. La comunicherà a ciascun centro privato con lettera raccomandata A.R. (o a mezzo PEC – Posta Elettronica Certificata,
N. 1205/2022 R.G.A.C.C. Centro c. Pag. 5 di 12 Parte_3 Controparte_2Controparte Corte d'Appello di Napoli
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Part secondo accordi da definire tra la e gli operatori stessi):
1. la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa sopra stabiliti;
2. la data prevedibile di raggiungimento del 100% di consumo del limite di spesa (in base alla proiezione lineare dei dati consuntivi, ponderata in ragione di un eventuale periodo di chiusura delle strutture erogatrici nel periodo estivo), nonché la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo;
le suddette
Part comunicazioni, oltre a quelle già effettuate dall' nei mesi scorsi in base alla proiezione dei
Part limiti di spesa dell'anno precedente, dovranno essere effettuate dall' secondo il seguente calendario: - entro il 10 novembre dell'anno di riferimento il consuntivo delle prestazioni erogate al 30 settembre, e conseguenti proiezioni a finire;
- entro il 30 novembre dell'anno di riferimento il consuntivo delle prestazioni erogate al 31 ottobre, e conseguenti proiezioni a finire. Ai fini della remunerazione delle prestazioni subito prima e dopo l'eventuale superamento del limite di spesa, si applicherà la seguente regola: a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo prima della data prevista nell'ultima
Part comunicazione della a tutte le prestazioni di quella erogate dall'inizio Parte_7
dell'anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa, si applicherà la regressione tariffaria di cui all'allegato C) alla DGRC n. 1268/08, in modo da far rientrare la spese nei limiti prefissati;
mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del Part limite di spesa comunicata alla nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né
a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa».
Nello specifico, il Centro si è attenuto alla regola fissata nella lettera a) dell'art. 5 comma 3 del contratto, che stabilisce che, qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della data prevista nell'ultima comunicazione (preventiva) Part effettuata dall' per le prestazioni rese, occorre riportare la spesa sanitaria nei limiti invalicabili del tetto attraverso la c.d. regressione tariffaria unica con la quale i compensi dovuti ai centri per le prestazioni rese vengono ridotti, per ciascun centro, in proporzione al contributo fornito per il superamento del tetto di branca. Tanto avviene mediante la convocazione del tavolo tecnico al quale partecipano anche i rappresentanti delle
Pa N. 1205/2022 R.G.A.C.C. c. Pag. 6 di 12 Parte_1 Controparte_2C
CP_2 Corte d'Appello di Napoli
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(già Prima Sezione Civile bis)
associazioni di categoria dei centri accreditati, e sino ad allora non può essere negato il diritto delle strutture ad ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese.
Nel caso in esame, in data 10 settembre 2014 il riceveva una PEC con cui gli CP_2
veniva comunicato che, sulla scorta dell'attività di monitoraggio effettuata, la data
“presuntiva” di superamento del tetto di spesa per la macroarea in questione sarebbe stata il 30 settembre 2014, con la conseguenza che tutte le prestazioni erogate dopo quella data non sarebbero state remunerate. A questa data, il , si atteneva, posto che non CP_2
effettuava, successivamente a tale data, alcuna prestazione sanitaria in regime convenzionale agli assistiti.
In seguito però, è stato accertato che l'effettivo superamento si era invece verificato in data antecedente, cioè il 24 settembre 2014, come si desume dalla nota prot.50305/2014.
Quindi, le prestazioni erogate dal Centro tra il 24 ed il 30 settembre 2014, in base all'art. 5, co. 3, lett. a), del contratto stipulato tra le parti per l'anno 2014, andavano remunerate, salva l'applicazione, “a tutte le prestazioni di quella erogate dall'inizio dell'anno Parte_7
fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa”, della cd. regressione tariffaria unica (o RTU) prevista dall'allegato C) alla deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 1268 del 24 luglio 2008.
Par Tuttavia, dalla documentazione depositata dall' non si desume l'applicazione di tale procedura, bensì una nota prot. 1586 del 28 novembre 2014 avente ad oggetto “notifica di addebito o accredito di € 6.462,87” di importo pari al corrispettivo dovuto per le prestazioni rese dal Centro dal 24 al 30 settembre 2014 .
Ed infatti l'amministrazione sanitaria, anziché provvedere a convocare il citato tavolo tecnico, si è limitata ad escludere tout court il pagamento delle somme corrispondenti al corrispettivo di tutte le prestazioni rese dal nel periodo intercorrente tra la data di CP_2
superamento del tetto, a consuntivo, e la data da essa inizialmente comunicata, di presumibile sforamento del tetto di spesa.
A tal riguardo, correttamente il Tribunale ha ritenuto che la delibera n.751/15 pur riportando nel proprio oggetto “Determinazione regressione tariffaria anno 2014” si era limitata a stabilire di non remunerare le prestazioni rese dopo la data di esaurimento del tetto di spesa, ma non aveva indicato quale fosse la percentuale di regressione tariffaria da applicare al Centro.
N. 1205/2022 R.G.A.C.C. Centro c. Pag. 7 di 12 Parte_3 Controparte_2CP S. NO .. Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
In mancanza del provvedimento di applicazione della regressione tariffaria, la remunerazione doveva essere riconosciuta integralmente.
Part I.II. Con il secondo ed ultimo motivo rubricato “sugli interessi” l' censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui vengono riconosciuti gli interessi ex d.lgs. 231/2002,
a suo dire, invece, non dovuti in quanto le prestazioni erogate dalla struttura sanitaria si inquadrano nell'ambito della concessione di pubblico servizio e non delle transazioni commerciali.
Anche tale motivo è infondato e va rigettato
Va, innanzitutto, chiarito che il Tribunale, quanto agli interessi da applicare, ha fatto richiamo all'articolo 7 del contratto del 2014, che prevede le modalità di pagamento delle prestazioni e il tasso da applicare, che è quello previsto dagli artt. 2 e 5 del d.lgs. 231/2002 maggiorato di due punti percentuali per i primi due mesi di ritardo, di quattro punti per i successivi due mesi di ritardo, sei punti per gli ulteriori due mesi di ritardo e otto punti percentuali a decorrere dall'inizio del settimo mese di ritardo.
Ne consegue che deve trovare applicazione la disciplina degli interessi di cui al citato d.lgs 231/2002, applicabile alle ipotesi di transazioni commerciali.
Infatti, l'applicabilità degli interessi moratori ivi previsti (nella prassi detti anche
“commerciali” o “comunitari”) ai crediti verso le aziende sanitarie locali vantati dei titolari di strutture sanitarie private accreditate, anche solo provvisoriamente, ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale contro il corrispettivo delle prestazioni rese a questi ultimi, è ormai da tempo riconosciuta nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui il contratto stipulato tra l'ente pubblico accreditante e il soggetto accreditato non è un accordo-quadro, bensì è un contratto ad esecuzione continuata e a prestazioni corrispettive, per cui in esso è configurabile l'inadempimento di ciascuna delle due parti. Il che conduce a sussumerlo nel concetto di “transazione commerciale” di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, come contratto tra un'impresa e una pubblica amministrazione, che comporta la prestazione di servizi – nel caso in esame, a favore di un terzo – a fronte del pagamento del prezzo. Pertanto, i detti interessi possono essere riconosciuti anche rispetto al contratto in esame. (cfr., ad es., Cass.
s.u.35092/2023 Cass. 14349/2016, 20391/2016, 5796/2017, 8668/2017, 12479/2017,
28824/2017, 17591/2018 e 17665/2019, ed ancor prima App. Napoli 1127/2012).
N. 1205/2022 R.G.A.C.C. Centro c. Pag. 8 di 12 Parte_3 Controparte_2 S. NO S.a.s.. Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
II. In comparsa conclusionale (cfr. pag. 2 e ss…), per la prima volta nel giudizio di Part appello, l' ha allegato che l'ordinanza impugnata è in ogni caso ingiusta anche per
“motivazioni diverse da quelle indicate nell'atto di appello maturate nelle more del giudizio e rilevabili anche di ufficio”, cioè che: A) il Tribunale avrebbe omesso di considerare che spetta al l'onere della prova delle risorse disponibili per la remunerazione delle prestazioni CP_2
rese oltre il tetto di spesa;
B) nulla sarebbe in ogni caso dovuto al in quanto il CP_2
contratto relativo all'anno 2014 sarebbe stato sottoscritto solo dopo che le prestazioni erano state già erogate, e che quindi queste ultime non potrebbero essere remunerate in assenza di contratto, trovando applicazione la disciplina sui contratti con la P.A., come ritenuto anche dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 8722/2024.
Il primo motivo è inammissibile perché tardivo in quanto proposto in violazione dell'art.345 c.p.c.
Il secondo motivo, relativo all'assenza del contratto, sebbene anch'esso tardivo, va esaminato in quanto relativo ad un fatto che costituisce eccezione rilevabile d'ufficio.
Tale eccezione è però infondata atteso che il contratto prodotto in giudizio dal Centro
è esistente, sebbene fu stipulato nel 2014 (privo di data) in una data successiva al decreto del commissario ad acta n. 129 del 31 ottobre 2014 che ne autorizzava la stipula, ed è idoneo a vincolare le parti, poiché, nel caso stipula di contratti ex art.
8-quinquies del d.lgs. n.
502/1992 successivi all'erogazione delle prestazioni di cui si chiede la remunerazione, è ammissibile che le parti attribuiscano al contratto efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti (già di fatto) tra loro esistenti.
Tale possibilità, ossia quella di convenire la retroattività degli effetti del contratto, va ribadita per la peculiarità degli accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art.
8-quinquies,
d.lgs. n. 502/1992 (cfr. App. Napoli, 1007/2025; App. Napoli 2972/2024; App. Napoli
2254/2023; App. Napoli 3177/2023; App. Napoli 3482/2023).
Trattasi, infatti, di contratti rientranti tra quelli che autorevole dottrina già definiva Part
“contratti imposti”, cioè che la parte (perlomeno l' è legalmente tenuta a stipulare.
Inoltre, il contenuto del contratto deve essere quello previsto dalla legge, essendo destinato a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi.
N. 1205/2022 R.G.A.C.C. c. Pag. 9 di 12 Controparte_3 Controparte_2 S. NO S.a.s.. Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
In sostanza, si tratta di un contratto che, per concorde volontà e, comunque, per obiettiva funzione (in quanto atto conclusivo del più complesso procedimento amministrativo, attraverso il quale si concretizza l'attività autoritativa della P.A.) ha valenza retroattiva rispetto alla data di stipula. Ciò in quanto la stipula non può precedere l'individuazione del tetto di spesa, posto che il contratto deve necessariamente indicare i Part volumi massimi di prestazioni da acquistare, ragion per cui gli accordi contrattuali tra e centri accreditati non possono che intervenire solo successivamente alla emanazione in sede amministrativa dell'atto determinativo dei tetti.
A questo proposito, poi, anche ai tetti di spesa, deliberati dalla nel corso Pt_5
dell'anno, è stata assegnata efficacia retroattiva (CdS, Ad. Plen., n. 4/2012, n. 3/2012 e n.
8/2006; CdS n. 2444/16, n. 724/15), sicché ciò non può che comportare la retroattività anche degli effetti del contratto relativo a prestazioni sanitarie che richiamano i medesimi tetti di spesa.
Del resto, che l'intenzione dei contraenti fosse quella di regolare i rapporti pregressi lo si evince anche dal loro comportamento successivo (art. 1362 comma 2° c.c.), dal momento Part che l' ha comunque provveduto al pagamento delle prestazioni rese nel 2014 quanto meno fino al 23 settembre di quell'anno.
Par Questo Collegio non ignora che la Corte di Cassazione, con la sentenza citata dall' nella sua comparsa conclusionale, la n. 8722/2024 (non ancora massimata), ha affermato la nullità dei contratti stipulati “nel corso dell'anno e con efficacia retroattiva” (in realtà la
Corte non ha chiarito se quelli stipulati in corso d'anno sono nulli solo in relazione alle prestazioni già svolte ovvero anche per quelle ancora da svolgere); ad avviso della S.C., infatti, sarebbe legittima la sola fissazione o modifica dei tetti di spesa a posteriori e non anche la sottoscrizione dei contratti che, in considerazione della particolare disciplina che riguarda la P.A., devono necessariamente precedere l'esecuzione delle prestazioni.
Tale soluzione, tuttavia, non appare convincente, non solo per i motivi in precedenza evidenziati, ma anche perché, di regola, le strutture non hanno alcun potere contrattuale in Part ordine al contenuto dell'atto e, dunque, devono solo attendere di essere convocate dall' per sottoscrivere il modulo da quest'ultima predisposto (come avvenuto anche nel caso in esame). In attesa della sottoscrizione del contratto, dunque, le parti danno vita ad un rapporto di fatto destinato ad essere regolato poi (anche retroattivamente) dal contratto.
N. 1205/2022 R.G.A.C.C. c. Pag. 10 di 12 Controparte_3 Controparte_2 S. CP_2 Corte d'Appello di Napoli
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(già Prima Sezione Civile bis)
Infatti, non si rinviene alcuna norma che proibisca alla Pubblica Amministrazione di regolare ex post un rapporto già esistente di fatto, analogamente a quanto potrebbe avvenire con una transazione che di certo non le sarebbe preclusa (cfr. Cass. 15530/2000, in un caso di locazione in cui parte era la P.A., secondo cui, “non sussiste nell'ordinamento un divieto per le parti di un contratto di attribuire ad esso efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti di fatto tra loro esistenti … disponendo che il rapporto derivante da detto contratto vada considerato iniziato da una data anteriore alla sua conclusione”).
L'alternativa a tale soluzione sarebbe, del resto, quella di considerare non remunerabili le prestazioni svolte prima della conclusione del contratto, in casi in cui i centri accreditati non potrebbero ottenere neppure l'indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c. (cfr. Cass.
13884/2020; Cass. 36654/2021, e da ultimo, Cass. s.u. 33954/2023). È evidente però che tali circostanze determinerebbero, in mancanza di una modifica della prassi di stipulare i contratti nel corso dell'anno (determinata comunque dalla necessità di attendere i dati circa il budget a disposizione), la sostanziale paralisi del sistema sanitario fino alla sottoscrizione dei contratti.
III. Per tutto quanto esposto, l'appello deve essere rigettato e la sentenza appellata integralmente confermata.
IV. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell' al pagamento, Controparte_3
in favore della struttura sanitaria appellata, delle spese del presente grado di giudizio da liquidarsi - in base ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato con d.m. 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra 5.200,01 € e 26.000,00 €
- in 3.100,00 € per compensi (fase di studio 600,00 €, fase introduttiva 500,00 €, fase istruttoria 1.000,00 €, fase decisoria 1.000,00 €) e 465,00 € per spese generali di rappresentanza e difesa, oltre eventuali ulteriori accessori.
V. Deve infine darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
N. 1205/2022 R.G.A.C.C. c. Pag. 11 di 12 Controparte_3 Controparte_2Controparte Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso l'ordinanza emessa nell'ambito del giudizio RG 14445/2019 dal Tribunale di Napoli, depositata il 24 febbraio, proposto dall' con citazione notificata al Parte_1 [...]
il 16 marzo 2022: Controparte_2
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
B) condanna l' al pagamento delle spese del presente grado di Controparte_3
giudizio che liquida in 3.100,00 € per compenso professionale e 465,00 € per spese generali di rappresentanza e difesa, oltre eventuali ulteriori accessori, con attribuzione ai difensori avv.ti Vincenzo Cappello e Giovanni Terreri, dichiaratisi distrattari, ciascuno per la quota del
50%;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli il 10 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
( dr.ssa Giuseppa D'Inverno) ( dr.ssa Caterina Molfino)
N. 1205/2022 R.G.A.C.C. Centro c. Pag. 12 di 12 Parte_3 Controparte_2Controparte