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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/10/2025, n. 2635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2635 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 4006/2025
r.g., decisa nell'udienza del 14.10.2025, promossa da
, con l'avv. Pietro Pastore;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: art. 3 co. 3 l. 104/1992 (ripristino).
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 16.4.2025 ex art. 445-bis co. 6 c.p.c.,
[...]
chiedeva condannarsi l' a riconoscere i benefici ex art. 3 co. 3 Pt_1 CP_1
l. 104/1992.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata per quanto di ragione.
La consulenza tecnica di ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, come integrata dai successivi chiarimenti resi dal c.t.u. nel presente giudizio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su considerazioni medico-legali congruamente motivate,
devono senz'altro condividersi in quanto immuni da vizi logici e giuridici –
ha infatti accertato che l'istante è affetta da minorazioni per le quali sussistono le condizioni di cui all'art. 3 co. 3 l.
5.2.1992 n. 104, ricorrenti
“qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia
personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento
assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o
in quella di relazione”: tanto però a decorrere soltanto dall'1.12.2024,
data successiva alla visita di revisione eseguita il 29.2.2024.
Conclusivamente, deve dichiararsi sussistente in capo all'istante il requisito sanitario prescritto per i benefici ex art. 3 co. 3 l. 104/1992, con decorrenza dalla data sopra indicata.
La maturazione del requisito sanitario solo in epoca successiva alla visita medica eseguita in sede amministrativa costituisce giusto motivo di compensazione ex art. 92 c.p.c. delle spese di causa, dovendo restare poste altresì in via definitiva a carico dell' quelle peritali come CP_1
liquidate.
P.q.m.
2 dichiara sussistente in capo all'istante il requisito sanitario prescritto per i benefici ex art. 3 co. 3 l. 104/1992 con decorrenza dall'1.12.2024; spese compensate.
Taranto, 14.10.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
3
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 4006/2025
r.g., decisa nell'udienza del 14.10.2025, promossa da
, con l'avv. Pietro Pastore;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: art. 3 co. 3 l. 104/1992 (ripristino).
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 16.4.2025 ex art. 445-bis co. 6 c.p.c.,
[...]
chiedeva condannarsi l' a riconoscere i benefici ex art. 3 co. 3 Pt_1 CP_1
l. 104/1992.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata per quanto di ragione.
La consulenza tecnica di ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, come integrata dai successivi chiarimenti resi dal c.t.u. nel presente giudizio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su considerazioni medico-legali congruamente motivate,
devono senz'altro condividersi in quanto immuni da vizi logici e giuridici –
ha infatti accertato che l'istante è affetta da minorazioni per le quali sussistono le condizioni di cui all'art. 3 co. 3 l.
5.2.1992 n. 104, ricorrenti
“qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia
personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento
assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o
in quella di relazione”: tanto però a decorrere soltanto dall'1.12.2024,
data successiva alla visita di revisione eseguita il 29.2.2024.
Conclusivamente, deve dichiararsi sussistente in capo all'istante il requisito sanitario prescritto per i benefici ex art. 3 co. 3 l. 104/1992, con decorrenza dalla data sopra indicata.
La maturazione del requisito sanitario solo in epoca successiva alla visita medica eseguita in sede amministrativa costituisce giusto motivo di compensazione ex art. 92 c.p.c. delle spese di causa, dovendo restare poste altresì in via definitiva a carico dell' quelle peritali come CP_1
liquidate.
P.q.m.
2 dichiara sussistente in capo all'istante il requisito sanitario prescritto per i benefici ex art. 3 co. 3 l. 104/1992 con decorrenza dall'1.12.2024; spese compensate.
Taranto, 14.10.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
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