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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/11/2024, n. 18158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18158 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Moretti Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 48132/2023 promossa da:
Napoli, 22.12.1971) e (Napoli, Parte_1 Parte_2
11.09.1971), entrambi con il patrocinio dell'Avv. AMOROSO MARIA IMMACOLATA
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, reiterata nelle note di trattazione in sostituzione dell'udienza del
26.03.24, i ricorrenti- premesso che dalla cessata relazione more uxorio intercorsa tra gli stessi era nata la figlia (Roma, 31.1.2008) - hanno chiesto al Tribunale di Persona_1
stabilire di: “1) affidare la figlia in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Persona_1 prevalente della minore presso il domicilio materno;
2) assegnare la casa familiare, sita in Roma via Antonio Cerasi 12 Colonna (RM), alla sig.ra
[...] che continuerà ad abitarvi con la minore;
Pt_2
3) il padre avrà diritto ad avere e tenere con sé la figlia a weekend alternati con l'altro genitore Per_1 dalla sera del venerdì alla sera di domenica provvedendo a ricondurla presso l'abitazione della madre;
4) durante la settimana il padre potrà tenere con sé la figlia per un pomeriggio infrasettimanale, ovvero il mercoledì, dall'orario di uscita da scuola, o dall'orario corrispondente, fino all'indomani, conducendola presso il plesso scolastico o l'abitazione materna secondo le esigenze delle parti stesse;
5) i genitori potranno avere e tenere con sé la figlia durante il periodo estivo ovvero dal 15 giugno al
10 settembre per n. 3 settimane ciascuno, anche non consecutive e con onere di concordare le date prescelte tra il 1^ ed il 30 maggio di ogni anno;
la sig.ra fino a quando non avrà un reddito Pt_2 pari ad almeno € 1.600,00 si riserva la possibilità di programmare, anticipatamente sin dal mese di gennaio, una vacanza estiva di due settimane con la minore dandone comunicazione al padre.
6) Entrambi i genitori potranno portare con loro la minore in viaggio, anche fuori dal paese di residenza, nel periodo in cui avranno con se la stessa. Il viaggio all'estero è consentito previa comunicazione all'altro genitore di tutte le informazioni relative al viaggio, incluso i mezzi di trasporto , indirizzo e numero di telefono, da comunicarsi almeno 15 giorni prima della partenza
7) Per le vacanze di Natale i genitori convengono che la minore trascorrerà 7 giorni con la madre ed
8 giorni con il padre, in particolare, i primi 7 giorni con la madre ed i secondi con il padre negli anni pari, invertendo negli anni dispari.
8) Durante le vacanze pasquali la minore trascorrerà la festa di Pasqua, dal termine dell'ultimo giorno di scuola fino al primo giorno di scuola dopo le vacanze, con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari.
9) La minore trascorrerà le giornate dei compleanni con i genitori, ovvero per il compleanno della madre l'11 settembre dalle ore 8,00 sino alle 8 del giorno successivo, con il padre il giorno 22 dicembre dalle ore 08,00 sino alle8 del giorno successivo . Il giorno del compleanno della minore, il 31 dicembre la minore trascorrerà il compleanno a pranzo con la madre dalle ore 11,30 alle ore 14,30 e a cena con il padre dalle 19,30 alle 22,00 negli anni pari, invertendo negli anni dispari. 10) Per tutto quanto non previsto dalle condizioni sopra riportate si rimanda al piano genitoriale
11) Il sig. verserà alla quale contributo al mantenimento della Parte_1 Parte_2 figlia minore la somma di € 700,00 mensile, somma rivalutabile annualmente, che dovrà essere versata entro il giorno 10 di ogni mese;
12) A partire dalla sottoscrizione del presente atto le spese straordinarie della minore saranno sostenute in via esclusiva dal padre, fino a quando la madre non avrà raggiunto un reddito pari almeno a 1100 euro netti e comunque non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente atto.
13) Al verificarsi di una delle due condizioni le spese straordinarie saranno sostenute da ciascuno dei genitori nella misura pari al 50% del totale come meglio specificato nel piano genitoriale allegato.
14) Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni si rimanda al piano genitoriale sottoscritto da entrambi i genitori ed allegato al ricorso introduttivo”.
Ritenuto che nulla osti all'accoglimento delle conclusioni congiunte, valutato l'interesse della minore, il Tribunale provvede in conformità.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti come esposte in parte motiva nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
Roma, 19.11.24
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Teresa Moretti dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Moretti Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 48132/2023 promossa da:
Napoli, 22.12.1971) e (Napoli, Parte_1 Parte_2
11.09.1971), entrambi con il patrocinio dell'Avv. AMOROSO MARIA IMMACOLATA
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, reiterata nelle note di trattazione in sostituzione dell'udienza del
26.03.24, i ricorrenti- premesso che dalla cessata relazione more uxorio intercorsa tra gli stessi era nata la figlia (Roma, 31.1.2008) - hanno chiesto al Tribunale di Persona_1
stabilire di: “1) affidare la figlia in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Persona_1 prevalente della minore presso il domicilio materno;
2) assegnare la casa familiare, sita in Roma via Antonio Cerasi 12 Colonna (RM), alla sig.ra
[...] che continuerà ad abitarvi con la minore;
Pt_2
3) il padre avrà diritto ad avere e tenere con sé la figlia a weekend alternati con l'altro genitore Per_1 dalla sera del venerdì alla sera di domenica provvedendo a ricondurla presso l'abitazione della madre;
4) durante la settimana il padre potrà tenere con sé la figlia per un pomeriggio infrasettimanale, ovvero il mercoledì, dall'orario di uscita da scuola, o dall'orario corrispondente, fino all'indomani, conducendola presso il plesso scolastico o l'abitazione materna secondo le esigenze delle parti stesse;
5) i genitori potranno avere e tenere con sé la figlia durante il periodo estivo ovvero dal 15 giugno al
10 settembre per n. 3 settimane ciascuno, anche non consecutive e con onere di concordare le date prescelte tra il 1^ ed il 30 maggio di ogni anno;
la sig.ra fino a quando non avrà un reddito Pt_2 pari ad almeno € 1.600,00 si riserva la possibilità di programmare, anticipatamente sin dal mese di gennaio, una vacanza estiva di due settimane con la minore dandone comunicazione al padre.
6) Entrambi i genitori potranno portare con loro la minore in viaggio, anche fuori dal paese di residenza, nel periodo in cui avranno con se la stessa. Il viaggio all'estero è consentito previa comunicazione all'altro genitore di tutte le informazioni relative al viaggio, incluso i mezzi di trasporto , indirizzo e numero di telefono, da comunicarsi almeno 15 giorni prima della partenza
7) Per le vacanze di Natale i genitori convengono che la minore trascorrerà 7 giorni con la madre ed
8 giorni con il padre, in particolare, i primi 7 giorni con la madre ed i secondi con il padre negli anni pari, invertendo negli anni dispari.
8) Durante le vacanze pasquali la minore trascorrerà la festa di Pasqua, dal termine dell'ultimo giorno di scuola fino al primo giorno di scuola dopo le vacanze, con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari.
9) La minore trascorrerà le giornate dei compleanni con i genitori, ovvero per il compleanno della madre l'11 settembre dalle ore 8,00 sino alle 8 del giorno successivo, con il padre il giorno 22 dicembre dalle ore 08,00 sino alle8 del giorno successivo . Il giorno del compleanno della minore, il 31 dicembre la minore trascorrerà il compleanno a pranzo con la madre dalle ore 11,30 alle ore 14,30 e a cena con il padre dalle 19,30 alle 22,00 negli anni pari, invertendo negli anni dispari. 10) Per tutto quanto non previsto dalle condizioni sopra riportate si rimanda al piano genitoriale
11) Il sig. verserà alla quale contributo al mantenimento della Parte_1 Parte_2 figlia minore la somma di € 700,00 mensile, somma rivalutabile annualmente, che dovrà essere versata entro il giorno 10 di ogni mese;
12) A partire dalla sottoscrizione del presente atto le spese straordinarie della minore saranno sostenute in via esclusiva dal padre, fino a quando la madre non avrà raggiunto un reddito pari almeno a 1100 euro netti e comunque non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente atto.
13) Al verificarsi di una delle due condizioni le spese straordinarie saranno sostenute da ciascuno dei genitori nella misura pari al 50% del totale come meglio specificato nel piano genitoriale allegato.
14) Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni si rimanda al piano genitoriale sottoscritto da entrambi i genitori ed allegato al ricorso introduttivo”.
Ritenuto che nulla osti all'accoglimento delle conclusioni congiunte, valutato l'interesse della minore, il Tribunale provvede in conformità.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti come esposte in parte motiva nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
Roma, 19.11.24
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Teresa Moretti dott.ssa Marta Ienzi