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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 22/04/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
R.G. 2557/2021
Verbale di udienza del 22/04/2025
E' presente per parte ricorrente l'avv. Rocchina Corso anche per delega dell'avv.
Rosalia Iandiorio.
E' presente per parte resistente l'avv. Marco Mariano anche per delega degli avv.ti
Abbondandolo e Guarente. entrambi i procuratori deducono che l'accordo transattivo raggiunto nei termini di cui al provvedimento del 13/12/2024 è stato integralmente eseguito e pertanto chiedono dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
I procuratori presenti dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo alla presenza dei difensori.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c.. il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 22/4/2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 2557/2021 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: retribuzione;
TRA
, (c.f. indicato: ) Corso Domenico, c.f. indicato Parte_1 C.F._1
, (c.f. indicato: C.F._2 Parte_2
), (c.f. indicato: ), C.F._3 Parte_3 C.F._4 [...]
, (c.f. indicato: ), (c.f. indicato: Parte_4 C.F._5 Parte_5
), , (c.f. indicato: ), e, C.F._6 Parte_6 C.F._7
(c.f. indicato: ) nonché da (c.f. Parte_7 C.F._8 Parte_8 indicato. ), (c.f. indicato: C.F._9 Parte_9
), (c.f. indicato: C.F._10 Parte_10
), nella qualità di eredi del dott. (c.f. C.F._11 Persona_1 indicato: ) deceduto il 21/11/2022, tutti rappresentati e difesi, C.F._12 in virtù di procura in atti, dagli avv.ti CORSO ROCCHINA e IANDIORIO ROSALIA, presso il cui studio legale sono elettivamente domiciliati;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. indicato: ), in persona del l. Controparte_1 P.IVA_1
r. p. t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti MARIANO
MARCO, DI TROLIO ROSARIA, IANNACCONE ELISA, ABBONDANDOLO
MARCELLO e GUARENTE MARIAGIUSY ed elettivamente domiciliata presso la sede
2 dell'Ente in Avellino, alla Via Degli Imbimbo, n.ri 10/12.
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6/10/2021, le parti ricorrenti in epigrafe indicate adivano l'intestato Tribunale al fine di: “- accertare e dichiarare il diritto di ciascuno dei ricorrenti a percepire le differenze retributive maturate negli anni dal 2004 al
2021 per i titoli e le ragioni di cui alla premessa, secondo la misura che sarà accertata all'esito dell'istruttoria; - condannare altresì l' Controparte_2 alla corresponsione in favore dei medici ricorrenti delle somme dovute a titolo di incremento della quota capitaria ex art. 58 lett. A) ACN di cui alla premessa, per tutte le ragioni ed i titoli ivi indicati, oltre interessi legali;
- con favore di competenze di lite con attribuzione”.
A fondamento delle proprie domande, i ricorrenti deducevano di essere medici con rapporto di lavoro convenzionale a tempo indeterminato con l' Controparte_2
per la prestazione di cure primarie, cessato limitatamente al dott.
[...] [...]
da 24/9/2016, per la dott.ssa dal 1/8/2021, per il dott. dal Pt_1 Pt_7 Pt_3 febbraio 2020 e per il dott. dal 2021; che l'art. 8 dell'ACN del 15.12.2005 definiva Pt_6 la struttura del compenso retributivo dei medici ed, al comma 2, lett. a), individuava la
"quota capitaria ponderata per assistito" tra le voci costitutive del compenso retributivo dei medici di medicine generale;
che il successivo art. 59/A disciplinava nel dettaglio il meccanismo di definizione ed attribuzione della quota capitaria ponderata, prevedendo, al 4° comma, la costituzione a livello aziendale di un "fondo per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie", con decorrenza dal 1° gennaio 2004, con una dotazione di € 2.03 annue per ogni assistito, aumentato di € 0,55 annue dal
31.12.2004 e di € 0,50 annue dal 31.12.2005. Lamentavano che l' resistente CP_1 non provvedeva ad incrementare la quota capitaria qualitativa ponderata, la quale, difatti, risulta pari ad € 0,25666 mensili (€ 3,08:12 mensilità), come originariamente Contr Contr stabilito dall' sottoscritto il 15 dicembre 2005, nonché dal successivo del
29.7.2009 e che l' illegittimamente ometteva il riparto del fondo per la Parte_11 ponderazione qualitativa delle quote capitarie tra i medici di assistenza primaria Contr convenzionati, come statuito dall'art. 59/A c. 6 .
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente l'Amministrazione convenuta, la quale eccepiva la prescrizione dei crediti dedotti
3 nonché l'infondatezza nel merito delle domande formulate. Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Esperito il tentativo di conciliazione, le parti rappresentavano congiuntamente che la proposta conciliativa formulata dal GDL all'udienza del 13/12/2024, accettata dalle parti in causa alla udienza del 7/2/2025, è stata interamente eseguita alle condizioni indicate mediante la corresponsione, da parte della delle somme dovute Parte_11 ai ricorrenti e delle spese legali corrisposte con attribuzione ai difensori anticipatari.
Alla luce di tale sopravvenuta situazione fattuale deve ritenersi che, nel caso di specie, possa essere pronunciata con sentenza dichiarativa la cessazione della materia del contendere, la quale costituisce null'altro che il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale;
situazione, quest'ultima che fa venir meno la ragione d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio nel merito.
Sul punto si può richiamare la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. 1°, 26/5/99, n. 5097), la quale ha evidenziato che la cessazione della materia del contendere, che postula il sopravvenire di una situazione riconosciuta ed ammessa da tutti i contendenti (così come nel caso di specie) che ne abbia eliminato la posizione di conflitto ed abbia, quindi, fatto venir meno la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della lite, va rilevata, anche d'ufficio, in qualsiasi grado e stato del giudizio e comporta il superamento delle domande e delle deduzioni inizialmente formulate dalle parti.
Consegue da ciò la decisione di cui in dispositivo, restando assorbita ogni altra domanda o eccezione.
Spese compensate, stante il comune accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
1) DICHIARA CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE.
2) COMPENSA LE SPESE DI LITE.
Così deciso in Avellino, 22/04/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
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