Ordinanza cautelare 8 luglio 2025
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00199/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01628/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1628 del 2025, proposto da
MA SE LI, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Carti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Firenze, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
- Ispettorato Territoriale del Lavoro di Firenze, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio.
per l'annullamento
- del Decreto della Prefettura di Firenze - Sportello Unico per l'Immigrazione (codice pratica P-FI/L/Q/2023/104949), con cui è stata disposta la revoca del nulla-osta all'ingresso rilasciato in favore del lavoratore Sig. EP IN in data 01/02/2024, su istanza del richiedente Sig. MA SE LI prodotta in data 02/12/2023;
- della comunicazione di avvio del procedimento di revoca;
- del parere dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di estremi sconosciuti;
- delle circolari dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 3/2022, n. 2066/2023, n. 5969/2023;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. AN TU;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1) Il ricorrente si duole, in qualità di datore di lavoro, del provvedimento con cui la Prefettura di Firenze, in ottemperanza alla sentenza di questo T.A.R. n. 462 dell’11 marzo 2025, ha nuovamente revocato il nulla-osta rilasciato in favore del lavoratore Sig. EP IN in data 01/02/2024 su istanza del ricorrente in data 02/12/2023.
2) Al riguardo, va precisato che la suddetta sentenza n. 462/2025 accoglieva il ricorso del datore di lavoro ricorrente avverso una precedente revoca di nulla-osta nei confronti del medesimo lavoratore. La sentenza è del seguente tenore:
“1) Il datore di lavoro ricorrente impugna l’atto, del 26 aprile 2024, con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Firenze revocava al lavoratore ivi indicato (nell’ambito delle quote di cui al decreto flussi per l’anno 2023) il nulla-osta lavorativo, dapprima emesso su istanza del datore di lavoro ricorrente, essendo sopravvenuto il parere negativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
2) Il provvedimento è motivato come segue:
- a) dalle banche dati consultate, il datore di lavoro non rispetta il requisito della correntezza contributiva, così come richiesto, in particolare, dalla Circolare INL n. 3/2022;
- b) l’istanza faceva parte di un gruppo di 5 istanze, presentate per assumere lavoratori a tempo parziale per 24 ore settimanali, senza che dai documenti risulti la ragione di tale scelta, che è molto più onerosa per il datore, rispetto a quella di assumere meno lavoratori a tempo pieno;
- c) nonostante “l’incremento del fatturato lordo ottenuto nel 2023 rispetto all’anno precedente, il datore di lavoro ha mantenuto pressochè identico, e pari a circa € 36.000, il volume d’affari al netto degli acquisti, pertanto, dispone di una consistenza economica sufficiente ad assumere uno solo dei lavoratori di cui ha chiesto l’ingresso: stando all'ordine cronologico di presentazione delle istanze, il lavoratore è quello dell’istanza 104896. Infine, il contratto collettivo applicato risulta quello del settore “alimentari”, che non è coerente con l’attività del datore di lavoro, il cui codice ateco è 61.90.2 (attività di phone center, internet point)”.
3) Con il primo motivo di ricorso si deduce che:
- a) come già dedotto in sede di osservazioni procedimentali in replica alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca, il ricorrente aveva spiegato che l’irregolarità contributiva dipendeva da un erroneo pagamento di un modello F24 e che la relativa posizione risultava regolare al momento dell’invio delle osservazioni procedimentali, come documentato tramite invio alla P.A. della schermata risultante dal sito dell’INPS;
- b) inoltre, il DURC è regolare, risultando richiesto il 19/04/2024 (e quindi in data antecedente all’emissione del provvedimento impugnato) e con scadenza 17/08/2024;
- c) come già osservato in sede procedimentale, l’assunzione di 5 lavoratori part-time dipendeva dall’esigenza di impiegarli in cinque distinte unità locali e il costo di un lavoratore part-time è direttamente proporzionale al costo di uno a tempo pieno;
- d) la circolare n. 3/2022 indica i criteri per le verifiche della regolarità, della completezza e dell’idoneità della documentazione presentata dal datore di lavoro (capacità patrimoniale, equilibrio economico finanziario, fatturato, numero dei dipendenti, tipo di attività svolta dall'impresa), mentre il volume d’affari (richiamato nel provvedimento impugnato) viene richiamato per il settore agricolo;
- e) inoltre, il fatturato ha subito un incremento e l'inserimento dei nuovi lavoratori avrebbe consentito un orario di apertura al pubblico molto più ampio, con conseguenti maggiori introiti e aumento del fatturato;
- f) inoltre, con riferimento alla asserzione della P.A. secondo cui il datore disporrebbe “di una consistenza economica sufficiente ad assumere uno solo dei lavoratori di cui ha chiesto l’ingresso: stando all'ordine cronologico di presentazione delle istanze, il lavoratore è quello dell’istanza 104896”, le cinque istanze sono state presentate tutte contestualmente ed hanno formato oggetto di un’unica attestazione di conformità redatta ex art. 44 D.L. n. 73/2022, pertanto, a tutto voler concedere, è del tutto inconferente il richiamo al numero cronologico per istanze coeve, essendo ragionevole, al limite, rimettere la scelta della domanda di nulla-osta su cui voler insistere all’istante;
- g) il riferimento al CCNL del settore alimentare (ritenuto non coerente dalla P.A.) è dipeso da un errore, risultando di contro che la ditta applica da sempre il CCNL Terziario Distribuzione e Servizi, come già replicato in sede di osservazioni procedimentali.
4) Col secondo motivo di ricorso si deduce che:
- a) la P.A. non ha in alcun modo dato cenno o motivato in ordine alle osservazioni formulate dal privato con pec in data 24/04/2024 in sede di partecipazione al procedimento amministrativo;
- b) nel caso di specie, come esposto nel 1° motivo di ricorso, il ricorrente, con proprie osservazioni procedimentali, ha dedotto sui profili indicati nella comunicazione di avvio e ciò avrebbe quantomeno richiesto un supplemento di istruttoria.
5) Si è costituita in giudizio l’Amministrazione.
6) Con ordinanza cautelare n. 497 del 6 settembre 2024, la domanda cautelare veniva accolta (nel bilanciamento degli interessi) e veniva fissata l’udienza pubblica del 5 marzo 2025.
7) Quindi, all’udienza pubblica del 5 marzo 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
8) Va rilevato che:
- a) la comunicazione di avvio del procedimento di revoca e il provvedimento impugnato recano, nella parte motivazionale, un testo identico (“MOTIVAZIONI ITL: Ad esito controllo ex art. 24 bis comma 2 TU immigrazione, dalle banche dati a disposizione di questo Ispettorato risulta che il datore di lavoro non è in possesso del requisito di correntezza contributiva richiesto dalla normativa in vigore, in particolare dalla circolare INL n.3/2022. Inoltre, dalla documentazione allegata all’istanza e da quella agli atti dello Sportello Unico risulta che l’istanza fa parte di un gruppo di n.5 che hanno ottenuto la quota nell’ambito dei flussi 2023, tutte presentate per assumere lavoratori subordinati a tempo parziale per n.24 ore settimanali, senza che dai documenti risulti la ragione di tale scelta molto più onerosa per il datore di lavoro rispetto ad assumere un numero minore di lavoratori a tempo pieno. Nonostante l’incremento del fatturato lordo ottenuto nel 2023 rispetto all’anno precedente, il datore di lavoro ha mantenuto pressochè identico, e pari a circa € 36.000, il volume d’affari al netto degli acquisti, pertanto, dispone di una consistenza economica sufficiente ad assumere uno solo dei lavoratori di cui ha chiesto l’ingresso: stando all'ordine cronologico di presentazione delle istanze, il lavoratore è quello dell’istanza 104896. Infine, il contratto collettivo applicato risulta quello del settore “alimentari”, che non è coerente con l’attività del datore di lavoro, il cui codice ateco è 61.90.2 (attività di phone center, internet point)”;
- b) parte ricorrente ha replicato, in sede procedimentale (v. doc. 2 ricorso), alle ragioni indicate nella comunicazione di avvio, senza che l’Amministrazione abbia motivato alcunché in relazione alle stesse nel provvedimento, stante, come detto, l’identità del testo di quest’ultimo e della comunicazione di avvio (al netto della formula inserita nell’atto di revoca – secondo cui “le osservazioni e la documentazione prodotte non sono idonee a confermare il rilascio del nulla osta e pertanto occorre procedere alla revoca per quanto sopra indicato…” – e che, per quanto osservato, risulta di stile nel caso di specie).
9) Pertanto, il ricorso è fondato e va accolto per la suddetta ragione (dedotta nel secondo motivo di ricorso), all’esito dell’inversione dell’ordine di esame dei motivi di ricorso e che conduce all’assorbimento del primo, considerato che, con esso, vengono veicolati i profili sostanzialmente già dedotti in sede procedimentale all’esito della comunicazione di avvio ma sui quali l’Amministrazione non si è ancora pronunciata. Per l’effetto, deve essere annullato il Decreto della Prefettura di Firenze – Sportello Unico per l’Immigrazione del 26 aprile 2024. L’annullamento non si estende agli atti presupposti, essendo incisa dalla presente pronuncia la sola azione amministrativa conseguente alla comunicazione di avvio del procedimento: a fini conformativi l’Amministrazione dovrà riattivare il procedimento dal momento in cui ha ricevuto le osservazioni del ricorrente e pronunciarsi dettagliatamente sulle stesse, restando libera nella determinazione delle conclusioni provvedimentali”.
3) A seguito di tale sentenza, l’Amministrazione, col provvedimento del 26 aprile 2024, in questa sede impugnato, si pronunciava quindi sulle osservazioni procedimentali del ricorrente (trasmesse il 24 aprile 2024), rinnovando la decisione di revoca del nulla-osta, all’uopo evidenziando che:
- a) il datore ha dichiarato che l’incremento del personale a tempo parziale rispondeva all’esigenza di migliorare la produttività delle cinque unità locali della ditta, precedentemente operative con orario ridotto per carenza di personale;
- b) il datore ha sostenuto che il costo di due dipendenti part-time equivale proporzionalmente a quello di un dipendente a tempo pieno e che il parametro di riferimento per la valutazione economica debba essere il fatturato lordo anziché quello al netto degli acquisti;
- c) l’istanza in esame rientra in un gruppo di cinque richieste presentante nel dicembre 2023, periodo in cui l’aumento di produttività risultante dalla dichiarazione IVA 2023 era già avvenuto, senza che vi fosse un’evidente necessità di nuovo personale;
- d) dalle osservazioni presentate e dalla documentazione allegata non emergono ulteriori prospettive di crescita, mentre la dichiarazione IVA 2024 evidenzia un lieve calo rispetto all’anno precedente;
- e) la normativa vigente consente l’assunzione di manodopera straniera solo in presenza di una comprovata e pianificata necessità aziendale, non per sopperire a un possibile futuro incremento di produttività;
- f) il richiedente ha rinunciato, in data 7.6.2024, a tre delle cinque istanze presentate nel 2023 senza presentare osservazioni per le restanti due, in contrasto con la dichiarata esigenza di personale;
- g) la scelta di assumere lavoratori part-time non risulta coerente con l'obiettivo di aumento della produttività, in quanto tali lavoratori risultano meno produttivi e più onerosi in termini di costi fissi e di formazione;
- h) delle cinque istanze presentate nell’ambito del decreto flussi 2023, quattro si sono concluse positivamente per silenzio-assenso, ma solo uno dei lavoratori assunti è ancora in forza presso l’azienda alle condizioni previste dal contratto di soggiorno, mentre gli altri tre hanno lavorato per un periodo limitato e con un numero di giornate lavorative inferiore a quello pattuito, senza raggiungere una retribuzione pari all’assegno sociale annuale INPS;
- i) come indicato nelle circolari dell’Ispettorato del Lavoro nn. 3/2022, 2066/2023 e 5969/2023, il criterio principale per la valutazione della capacità economica dell’azienda è il fatturato al netto degli acquisti, unitamente ad altri parametri non adeguatamente documentati dal richiedente.
4) Col primo motivo di ricorso si deduce che la P.A. avrebbe sostanzialmente utilizzato le stesse argomentazioni di cui al provvedimento che era stato annullato, senza effettuare una nuova istruttoria, come emerge in via esemplificativa dal fatto che l'Amministrazione non ha considerato e valutato:
- a) le puntuali osservazioni del ricorrente fornite a seguito del preavviso di diniego relative alla regolarizzazione della posizione contributiva, documentata dal DURC regolare richiesto il 19/04/2024 con scadenza 17/08/2024;
- b) le dettagliate spiegazioni fornite in merito alla necessità di procedere con assunzioni part-time in ragione dell'esistenza di cinque diverse unità locali da presidiare;
- c) la correzione relativa all'applicazione del CCNL Terziario anziché Alimentari.
5) Col secondo motivo si deduce che:
- a) con riferimento alla necessità di procedere con assunzione di nuovo personale, il ricorrente, in sede procedimentale, ha evidenziato che l’attività lavorativa viene esercitata in cinque distinte unità locali (- Via Vittorio Emanuele 103/R-105/R-105; - Via Carlo Bini 6; - Piazza Dalmazia 60/R; - Via Corridoni 29/R; - Via Santo Stefano in Pane 27/B);
- b) di qui l’esigenza di procedere con l’assunzione di personale per ciascuna di esse, anche considerando l’ampliamento dell’attività documentato già nel giudizio innanzi al T.A.R. Toscana n.r.g. 982/2024 e definito con la suddetta sentenza n. 462/2025;
- c) tale necessità risulta oggi ancor più evidente e incontestabile alla luce dell'ulteriore espansione dell'attività imprenditoriale del ricorrente, che ha recentemente acquisito, con atto notarile del 30 dicembre 2024, un'azienda alberghiera costituita da un hotel a due stelle con 21 camere doppie;
- d) questa nuova acquisizione, che ha comportato un investimento di € 40.000,00, dimostra non solo la solidità economico-finanziaria del ricorrente ma anche la concretezza del suo programma di sviluppo aziendale, rendendo del tutto inconferente il rilievo dell'Amministrazione sulla mancanza di una “ comprovata e pianificata necessità aziendale ”;
- e) l'incremento di produttività non è infatti meramente ipotetico o futuro, ma è già in atto attraverso l'acquisizione di questa nuova e significativa attività imprenditoriale che, insieme alle cinque unità locali già operative, richiede necessariamente nuovo personale per la sua gestione;
- f) il ricorrente ha censurato poi all’interno delle osservazioni il rilievo del costo dell’assunzione part-time piuttosto che una full-time, osservando che il costo di un lavoratore part-time è direttamente proporzionale al costo di un tempo pieno;
- g) sul punto sarebbe manifestamente illegittima – e fondata su presupposti erronei – l'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato secondo cui " la scelta di assumere lavoratori part-time non risulta coerente con l'esigenza dichiarata di aumento della produttività, in quanto tali lavoratori risultano meno produttivi e più onerosi in termini di costi fissi e di formazione ";
- h) infatti, le valutazioni dell'Amministrazione in materia di autorizzazioni all'ingresso di lavoratori stranieri devono fondarsi su una corretta analisi delle concrete esigenze organizzative dell'impresa, non potendo basarsi su considerazioni astratte o su preconcetti privi di riscontro fattuale;
- i) in primo luogo, l'affermazione secondo cui i lavoratori part-time " risultano meno produttivi " è destituita di ogni fondamento logico e fattuale, perché la produttività di un lavoratore non dipende dall'articolazione oraria della prestazione lavorativa, bensì dall'efficienza nell'utilizzo del tempo di lavoro e dall'organizzazione complessiva dell'attività produttiva;
- j) nel caso di specie, la scelta di assumere più lavoratori part-time è funzionale proprio all'ottimizzazione della produttività aziendale, consentendo di presidiare contemporaneamente le cinque diverse unità locali dell'impresa con personale dedicato, garantendo così una gestione più efficiente e un migliore servizio alla clientela;
- k) parimenti erronea è l'affermazione secondo cui i lavoratori part-time sarebbero " più onerosi in termini di costi fissi e di formazione ", perchè, nel caso di specie, l'Amministrazione non ha considerato che i costi di formazione sono strettamente correlati alle mansioni da svolgere e alle competenze da acquisire, non all'articolazione oraria della prestazione;
- l) quanto ai presunti maggiori "costi fissi", l'Amministrazione incorre in un evidente errore di valutazione, perché l'assunzione di più lavoratori part-time, lungi dal comportare maggiori costi fissi, consente una più efficiente distribuzione delle risorse umane tra le diverse unità locali, ottimizzando i costi di gestione e garantendo una copertura più efficace degli orari di apertura;
- m) la scelta organizzativa del ricorrente risponde infatti ad una precisa logica imprenditoriale, cioè garantire la presenza di personale dedicato in ciascuna delle cinque unità locali, consentendo così un'estensione degli orari di apertura e un conseguente incremento del fatturato;
- n) come evidenziato nelle osservazioni procedimentali, l'inserimento dei nuovi lavoratori part-time permetterebbe un orario di apertura al pubblico molto più ampio, con evidenti benefici in termini di produttività e fatturato;
- o) l'Amministrazione ha quindi completamente travisato la ratio della scelta organizzativa del ricorrente, fondando il proprio giudizio su presupposti fattuali erronei e su considerazioni illogiche in materia di produttività e costi aziendali;
- p) la manifesta erroneità di tale valutazione, unita alla mancata considerazione delle puntuali osservazioni formulate sul punto dal ricorrente in sede procedimentale, configura pertanto un ulteriore profilo di illegittimità del provvedimento impugnato;
- r) in relazione al fatturato aziendale, l'azienda ha dimostrato, attraverso la documentazione fiscale depositata, una significativa capacità economica, attestata non solo dal rilevante volume d'affari complessivo, ma anche dalla presenza di cinque unità locali operative e dalla comprovata regolarità contributiva certificata dal DURC in corso di validità;
- s) il concetto di "fatturato" non deve poi essere interpretato restrittivamente ma deve essere inteso in senso ampio come comprensivo di tutti i ricavi dell'impresa;
- t) come riportato nell'asseverazione prodotta dall'istante redatta ex art. 44 D.L. n. 73/2022 ed anche espressamente affermato all'interno della prima revoca annullata dal T.A.R. Toscana con sentenza n. 462/2025, il fatturato dell'azienda ha registrato un significativo incremento nell'anno 2023 rispetto all'anno precedente, dimostrando una chiara tendenza di crescita che l'Amministrazione ha completamente omesso di considerare;
- u) tale dato, unitamente alla comprovata regolarità contributiva attestata dal DURC in corso di validità e alla documentazione fiscale depositata che attesta la solidità economico-finanziaria dell'azienda, evidenzia una capacità economica pienamente compatibile con le assunzioni programmate;
- v) la circolare INL n. 3/2022 indica tra i parametri di valutazione il " fatturato, ossia la somma dei ricavi ottenuti dall'impresa attraverso cessioni di beni e/o prestazioni di servizi per i quali è stata emessa fattura ", senza operare alcuna distinzione o limitazione in relazione agli acquisti;
- w) il riferimento al " volume d'affari al netto degli acquisti " viene richiamato dalla circolare esclusivamente con riferimento al settore agricolo, risultando quindi del tutto inconferente nel caso di specie;
- x) come riportato nell’asseverazione prodotta dall’istante redatta ex art. 44 D.L. n. 73/2022 ed anche espressamente affermato all’interno della prima revoca annullata dal T.A.R. Toscana con sentenza n. 462/2025, il fatturato dell'azienda ha registrato un significativo incremento nell'anno 2023 rispetto all'anno precedente (“ Nonostante l’incremento del fatturato lordo ottenuto nel 2023 rispetto all’anno precedente, il datore di lavoro ha mantenuto pressochè identico, e pari a circa € 36.000, il volume d’affari al netto degli acquisti ”, così letteralmente recitava il primo decreto di revoca), dimostrando una chiara tendenza di crescita che l'Amministrazione ha completamente omesso di considerare;
- y) tale circostanza trova puntuale riscontro nella documentazione fiscale aggiornata che si deposita, dalla quale emerge la solidità economico-finanziaria dell'impresa, come da Dichiarazione dei Redditi 2024 per il periodo d'imposta 2023, che attesta ricavi totali per € 668.701 (Quadro RG-RG1) e un reddito d'impresa di € 84.206 (Quadro RG-RG30), con un reddito complessivo di € 70.779 (Quadro RN-RN1);
- z) il valore dei beni strumentali ammonta a € 240.260 secondo il Modello ISA, mentre il punteggio ISA di 10,00 su 10,00 attesta la massima affidabilità fiscale riconosciuta dall'Agenzia delle Entrate;
- aa) dal punto di vista patrimoniale, il ricorrente risulta proprietario di un immobile abitativo con rendita catastale di € 1.130,50 (Quadro RB) e di cinque unità locali operative documentate nel Modello ISA (Quadro B) per complessivi 80 mq commerciali;
- bb) l'attività presenta inoltre un margine operativo lordo di € 96.508 e un valore aggiunto di € 176.517, elementi che confermano la capacità dell'impresa di generare flussi di cassa positivi dalla gestione operativa;
- cc) la regolarità contributiva è attestata dal DURC valido fino al 17/08/2024;
- dd) questi dati, unitamente alla comprovata regolarità contributiva attestata dal DURC in corso di validità ed alla presenza di cinque unità locali operative documentata nel Quadro B del modello ISA, dimostrano in modo inequivocabile la solidità economico-finanziaria dell'azienda e la sua capacità di sostenere i costi relativi alle nuove assunzioni programmate;
- ee) il significativo volume d'affari e il rilevante reddito d'impresa attestano una realtà aziendale in crescita, ben lontana dalle valutazioni negative espresse dall'Amministrazione nel provvedimento impugnato;
- ff) ancora più erronea appare l'affermazione secondo cui " la normativa vigente consente l'assunzione di manodopera straniera solo in presenza di una comprovata e pianificata necessità aziendale, non per sopperire a un possibile futuro incremento di produttività ";
- gg) tale interpretazione si pone in contrasto con i principi fondamentali che regolano la materia dell'immigrazione per motivi di lavoro e con la stessa ratio della normativa sui flussi di ingresso,
- hh) nel caso di specie, il ricorrente ha dettagliatamente illustrato la sussistenza di uno sviluppo aziendale in essere che prevede l'estensione degli orari di apertura delle cinque unità locali, attualmente operative con orario ridotto proprio a causa della carenza di personale;
- ii) non si tratta quindi di un " possibile futuro incremento di produttività " meramente ipotetico, bensì di un concreto programma di sviluppo aziendale, supportato da precise scelte organizzative (l'assunzione di personale part-time dedicato a ciascuna unità locale) e da una chiara strategia di crescita;
- jj) la necessità aziendale risulta quindi ampiamente comprovata sia dalla situazione attuale (presenza di cinque unità locali operative con orario ridotto) sia dal programma di sviluppo (estensione degli orari di apertura con conseguente incremento del fatturato);
- kk) l'interpretazione restrittiva fornita dall'Amministrazione, secondo cui la necessità aziendale dovrebbe essere valutata esclusivamente in relazione alla situazione presente (la cui esigenza peraltro giustifica ex se l’assunzione), si pone quindi in contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità che devono guidare l'azione amministrativa nonché con la ratio della normativa sui flussi di ingresso;
- ll) l'erroneità di tali valutazioni, sia in relazione ai dati sul fatturato sia in relazione all'interpretazione dei presupposti per l'assunzione di manodopera straniera, configura pertanto un ulteriore profilo di illegittimità del provvedimento impugnato, che merita essere annullato anche sotto questi specifici aspetti;
- mm) con riferimento alla rinuncia a diverse istanze di nulla-osta nell’ambito del decreto flussi 2023, tale circostanza, lungi dal dimostrare l'insussistenza delle esigenze occupazionali dell'azienda, ne conferma invece la piena attualità e urgenza;
- nn) come chiarito nella memoria depositata dal ricorrente nell’ambito del giudizio promosso avanti al T.A.R. Toscana n.r.g. 982/2024, le dichiarazioni del 7 giugno 2024 e del 9 luglio 2024 richiamate dall'Avvocatura erariale si riferiscono a pratiche completamente diverse da quella oggetto del presente giudizio (P-FI/L/Q/2023/104949) ed estranee al procedimento amministrativo di cui è causa;
- oo) la scelta del ricorrente di rinunciare ad alcune istanze precedentemente presentate si inserisce in un'ottica di trasparenza e leale collaborazione con l'Amministrazione, essendo finalizzata a prendere atto dell'impossibilità di procedere con determinate assunzioni a causa del lungo tempo trascorso e dell'irreperibilità di alcuni lavoratori originariamente individuati;
- pp) contrariamente alle motivazioni esternate nel provvedimento impugnato, il comportamento collaborativo del privato che rappresenti all'Amministrazione il mutamento delle circostanze di fatto non può essere utilizzato a suo danno, dovendo anzi essere valorizzato quale indice di correttezza e buona fede nei rapporti con la P.A.;
- qq) tale circostanza, peraltro, rafforza la necessità di procedere con l'assunzione oggetto del presente giudizio;
- rr) nel caso di specie, proprio la rinuncia ad alcune precedenti istanze, unitamente ai programmi di sviluppo documentati (apertura di un nuovo locale di ristorazione, come comprovato dalla documentazione edilizia depositata nel giudizio avanti il T.A.R. Toscana n.r.g. 982/2024), conferma la necessità di procedere con l'assunzione oggetto dell'impugnata revoca;
- ss) l'Amministrazione ha quindi operato un'irragionevole commistione tra vicende completamente distinte, perché, da un lato, vi era la rinuncia a precedenti istanze ormai superate per il decorso del tempo e per l'irreperibilità dei lavoratori, dall'altro, vi era la perdurante necessità di procedere con l'assunzione oggetto del presente giudizio, supportata da concrete esigenze organizzative;
- tt) la rinuncia ad alcune precedenti istanze è stata determinata dall'esigenza di porre chiarezza in ordine a quali lavoratori si erano nel frattempo allontanati, senza che ciò comportasse in alcun modo una rinuncia all'istanza oggetto di causa né una dichiarazione di non avere più interesse a procedere con l'assunzione di ulteriore personale;
- uu) al contrario, la documentazione depositata in seno a tale giudizio n.r.g. 982/2024, in ordine all'apertura di un nuovo locale di ristorazione, conferma la piena attualità e urgenza delle esigenze occupazionali dell'azienda;
- vv) l'argomentazione dell'Amministrazione si rivela quindi non solo inconferente, ma anche illogica nella misura in cui pretende di desumere dalla rinuncia ad alcune istanze ormai superate l'insussistenza di esigenze occupazionali che risultano invece sussistere;
- ww) tale errore di valutazione configura un vizio di eccesso di potere che inficia la legittimità del provvedimento impugnato.
6) Col terzo motivo di ricorso di deduce che l'Amministrazione non ha proceduto all'acquisizione di un nuovo parere dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro nell'ambito della riedizione del potere amministrativo.
7) Si è costituta in giudizio l’Amministrazione.
8) Con ordinanza cautelare n. 377 dell’8 luglio 2025, la domanda cautelare veniva accolta, ritenendosi che le censure proposte richiedessero l’approfondimento della fase di merito e che, nel bilanciamento degli interessi, apparisse prevalente quello del ricorrente alla sospensione del provvedimento impugnato. Con la medesima ordinanza si fissava l’udienza pubblica del 14 gennaio 2026 e si ordinava all’Amministrazione di depositare una relazione sui fatti di causa entro il termine di 45 giorni.
9) In data 27 settembre 2025, l’Amministrazione depositava una relazione difensiva prot. n. 185120 del 18 settembre 2025.
10) All’udienza pubblica del 14 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1) Il primo motivo di ricorso è infondato, perché l’Amministrazione non ha utilizzato le stesse argomentazioni che erano state poste a base del provvedimento precedentemente annullato. Tanto emerge dal testo del provvedimento impugnato, nel quale:
- a) non si fa più riferimento alla irregolarità contributiva né ai profili legati al CCNL applicato;
- b) non si fa più riferimento al mero fatto che l’istanza per cui è causa faceva parte di un gruppo di 5, ma si effettua una valutazione di merito intorno alle invocate assunzioni part-time, ritenendole incongrue.
2) Venendo agli altri motivi di ricorso, va premesso che il provvedimento impugnato si fonda essenzialmente sul fatto che il parametro di riferimento, per la valutazione della capacità economica dell'azienda, sarebbe il fatturato al netto degli acquisti (ai sensi della circolare INL n. 3/2022), unitamente ad altri parametri non adeguatamente documentati dal richiedente, e le assunzioni part-time non sarebbero coerenti con le paventate esigenze di aumento della produttività (in quanto tali lavoratori risultano meno produttivi e più onerosi in termini di costi fissi e di formazione).
3) Ebbene, va rilevato che la circolare INL n. 3/2022 richiede una complessiva valutazione della solidità del datore di lavoro, ed elenca, a tal fine, una serie di elementi da considerare, quali la capacità patrimoniale, l’equilibrio economico-finanziario, il fatturato, il numero di dipendenti e il tipo di attività svolta dall'impresa.
4) In particolare, con riferimento al fatturato, la circolare n. 3/2022 fa riferimento alla “ somma dei ricavi ottenuti dall’impresa attraverso cessioni di beni e/o prestazioni di servizi per i quali è stata emessa fattura ”. La stessa Circolare recita poi nel senso che, per quanto attiene “in particolare” il settore agricolo, “potranno prendersi a riferimento anche gli indici di capacità economica di tipo analitico risultanti dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d’affari al netto degli acquisti o dalla dichiarazione IRAP e, eventualmente, considerare i contributi comunitari documentati dagli enti erogatori”. Quindi, il criterio del volume di affari al netto degli acquisti, particolarmente valorizzato dall’Amministrazione nel provvedimento impugnato, è solo uno dei parametri che può essere preso in considerazione ed assume specifico rilievo nel settore agricolo, ma il datore di lavoro ricorrente non risulta operare nel settore agricolo. Perciò l’Amministrazione ha dato soverchio rilievo a un parametro che, pur considerabile ai fini della valutazione, avrebbe quantomeno dovuto inserirsi in una più ampia ponderazione della solidità economica del datore di lavoro ricorrente. Tale complessiva valutazione è mancata nel caso di specie, venendo così meno il presupposto di tutto il ragionamento condotto dalla P.A.: infatti, non risultando compiuta la valutazione sulla capacità economica del datore di lavoro, va da sè che l’Amministrazione non può nemmeno affermare che non vi sarebbero prospettive di aumentata produttività tali da giustificare la nuova assunzione.
5) Per le suddette assorbenti ragioni, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullato il provvedimento impugnato.
6) Le spese di lite possono essere compensate considerata la fattispecie nel suo complesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE CA, Presidente
AN TU, Primo Referendario, Estensore
Marcello Faviere, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN TU | LE CA |
IL SEGRETARIO