CA
Sentenza 3 ottobre 2024
Sentenza 3 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/10/2024, n. 6161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6161 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SETTIMA CIVILE così composta:
dr. Maria Rosaria Rizzo Presidente dr. Paola Agresti Consigliere relatore dr. Maria Speranza Ferrara Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5482 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, assunta in decisione all'udienza del 25.09.2024, vertente
TRA
(c.f. )), Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Roma, Via Prisciano n. 16, presso lo studio dell'Avv. Stefano Martinelli (C.F. che lo CodiceFiscale_2 rappresenta e difende, per procura in calce all'atto di appello
– APPELLANTE – E
(c.f. ) Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in Isola del Liri (FR), Via Corso Roma 31, presso lo studio dell'avv. Francesco Venafro (c.f. che lo C.F._4 rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
– APPELLATO –
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 OGGETTO: appello contro l'ordinanza di convalida di sfratto resa all'udienza del 18.10.2023 dal Tribunale di Velletri, nel giudizio N.R.G. n.5312/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 07.11.2023, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione del 15.01.2024, ha proposto appello avverso l'Ordinanza di Parte_1 convalida dello sfratto per finita locazione, resa dal Tribunale di Velletri ex art. 633 c.p.c. a verbale d'udienza del 18.10.2023 nel giudizio recante n° R.G.: 5312/2023, promosso da nei confronti del Controparte_1 medesimo appellante. In detto giudizio il Giudice ha dato atto, nel verbale di udienza del 18.10.2023, che erano comparsi “l'Avv. VENAFRO FRANCESCO per parte intimante e la parte intimante personalmente il quale dichiara che il contratto di comodato è scaduto in data 30/06/2023 a seguito di risoluzione inviata e ricevuta in data 10/08/2023 e che ad oggi l'immobile non è stato ancora rilasciato e chiede convalidarsi lo sfratto per finita locazione.” Ha emesso , quindi, l' ordinanza impugnata del seguente tenore:
“Visto l'art.663 c.p.c., CONVALIDA lo sfratto per finita locazione ORDINA all'intimato di rilasciare l'immobile libero da persone e cose in favore dell'intimante e fissa la data per l'esecuzione del rilascio al 18/11/2023. CONDANNA l'intimato al pagamento in favore dell'intimante delle spese del presente procedimento che liquida in complessivi € 600,00 per compenso professionale oltre accessori come per legge, oltre spese non imponibili ed esenti.”. Avverso la predetta ordinanza ha proposto appello, con ricorso depositato in data 07.11.2023, , per i motivi che verranno di seguito Parte_1 esaminati, ed ha rassegnato le seguenti conclusioni: “chiede che l'On.le Corte d'Appello di Roma: • in via preliminare, disponga, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'esecutività e degli effetti dell'ordinanza di convalida indicata in epigrafe • nel merito, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, dichiari nulla e/o riformi integralmente la predetta ordinanza;
• sempre nel merito, obblighi il Sig. CP_1
a consentire al Sig. , a norma dell'art. 8 del
[...] Parte_1 preliminare, l'uso gratuito dell'immobile fino al 60° giorno successivo alla restituzione della somma di euro 45.051,48 - di cui euro 38.800,00 versati
a titolo di acconto prezzo ed euro 6.251,48 per migliorie – da maggiorarsi degli interessi legali ex art. 1284, IV° comma, cod. civ. dal giorno della domanda sino al soddisfo e/o interessi legali e rivalutazione dal giorno della domanda sino al soddisfo;
• in ogni caso, nel merito, condanni il Sig.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 alla restituzione in favore del Sig. Controparte_1 Parte_1 della somma di euro 45.051,48 - di cui euro 38.800,00 versati a titolo di acconto prezzo ed euro 6.251,48 per migliorie - oltre interessi legali ex art. 1284, IV° comma, cod. civ. dalla giorno della domanda sino al soddisfo, oppure e/o interessi legali e rivalutazione dal giorno della domanda sino al soddisfo. Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio. ”. Si è costituito l'appellato , con memoria di costituzione Controparte_1
e risposta che ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'ill.ma Corte d'Appello adita, in via preliminare • Rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività e degli effetti dell'ordinanza di convalida • Dichiarare inammissibile l'appello poiché l'ordinanza emessa dal Tribunale di Velletri andava impugnata ai sensi dell'art 668 c.p.c. dinanzi al Tribunale, per l'effetto rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività e degli effetti dell'ordinanza di convalida. • Dichiarare l'inammissibilità e/o rigettare le domande riconvenzionali formulate nell'atto di appello. In via subordinata e nel merito o Rigettare le domande tutte di parte appellante e atteso che il contratto di comodato d'uso è regolarmente registrato, accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto stesso con ordine di liberazione dell'immobile da parte dell'odierno appellante. o Accertare l'inadempimento alle statuizioni del contratto preliminare di vendita da parte del signor , anche alla luce della diffida ad Parte_1 adempiere, dichiarare così che lo stesso non ha diritto alla Pt_1 restituzione delle somme versate in favore dalla parte venditrice odierna appellata. o Condannare il signor al pagamento di una Parte_1 indennità mensile di occupazione dell'immobile di euro 1.300 a partire dal 1^ luglio 2023 sino alla data di liberazione dell'immobile stesso. Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa da distrarsi direttamente in favore dello scrivente procuratore che si dichiara sin da ora antistatario.”. Accolta l'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata all'esito dell'udienza camerale del 15.01.2024, per i motivi ivi espressi, la causa, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 25.9.2024, sulle conclusioni di tutte le parti costituite. Passando all'esame del merito con il primo motivo di appello rubricato:
“VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 159 e ss., 164 E 660 C.P.C.; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 70 BIS DISP. ATT. C.P.C “ lamenta la nullità della citazione ed il Parte_1 difetto della vocatio in ius, deducendo che la citazione per convalida di sfratto è stata notificata, a mezzo del servizio postale, in data 12.09.2023/15.09.2023; che la notifica si è perfezionata il 26.09.2023 per compiuta giacenza ed è stata, poi, ritirata dall'intimato il 3.10.2023. Pertanto, poiché l' atto di citazione indicava l'udienza del 12.10.2023 il termine a comparire è stato inferiore ai 20 gg. previsto per legge ai sensi r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3 dell'art.660 c.p.c., non rilevando, ai sensi dell'art. 70 bis disp . att. cpc , il fatto che poi l'udienza è stata differita e si è tenuta in data 18.10.2023. Da qui la nullità della citazione, erroneamente non rilevata d'ufficio dal Tribunale. Il motivo, come già argomentato nella ordinanza riservata del 15.1.2024, è fondato per vizio della vocatio in ius, attesa l'insufficienza del termine a comparire che determina la nullità della citazione per convalida, ai sensi dell'art. 164 cpc ( cfr Cass. n. 16089/2003; n. 23010/2004) e che è proprio in relazione alla nullità della citazione, non rilevata dal giudice, che l'ordinanza può essere impugnata (Cass. 10146/01; 11494/00;
n. 11380/2006; n. 12979/2010) con i mezzi normali anziché con l'opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c., come avvenuto nel caso in esame. La nullità della citazione non rilevata né dal Giudice né dalla parte ricorrente si è quindi riverberata sulla ordinanza di convalida di sfratto, da ritersi quindi nulla. Non sussistendo, però, i presupposti di cui all'art. 354 c.p.c. per la rimessione della causa al giudice di primo grado va esaminato il merito della controversi che, tuttavia, nella presente sede di appello, deve essere circoscritto ai fatti che sono stati dedotti nel giudizio di primo grado introdotto dinanzi al Tribunale di Velletri con la richiesta di convalida di sfratto afferente il contratto di comodato. Fatti e documenti di cui la parte appellante ha avuto una sicura conoscenza avendo precisato nell'atto di appello , che: “il Sig. non si è Pt_1 costituito in giudizio nella certezza, risultata infondata, che il Giudice, rilevando d'ufficio, nell'esercizio del suo potere/dovere, la nullità della citazione, avrebbe concesso nuovo termine per il rinnovo, la quale circostanza avrebbe precluso la pronuncia di contumacia del convenuto e soprattutto l'emissione dell'ordinanza di rilascio dell'immobile al 18 novembre 2023”. In proposito, con una recente sentenza (n. 2258 /2022), la Corte di Cassazione a S.U., proprio in analoga fattispecie relativa alla assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge, ha espresso il seguente principio di diritto : “Nel caso di nullità della citazione di primo grado per vizi inerenti alla "vocatio in ius" (nella specie, per inosservanza del termine a comparire), ove il vizio non sia stato rilevato dal giudice ai sensi dell'art. 164 c.p.c. e il processo sia proseguito in assenza di costituzione in giudizio del convenuto, alla deduzione della nullità come motivo di gravame consegue che il giudice di appello, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, deve ordinare, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti compiuti nel grado precedente, mentre l'appellante, già dichiarato contumace, può chiedere di essere rimesso in termini per il compimento delle attività precluse se dimostra che la nullità della citazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo, ai sensi dell'art. 294 c.p.c.”.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 4 Nell'articolata motivazione della Corte si legge: “..La nullità della citazione introduttiva del giudizio di primo grado per vizi della vocatio in ius, riguardando l'atto preordinato all'instaurazione del contraddittorio, ove il convenuto non si costituisca e non sia rilevata d'ufficio dal giudice (art. 164 c.p.c.), comporta l'estensione a tutti gli atti del processo che ne sono dipendenti (art. 159, comma 1, c.p.c.), ovvero agli atti che devono compiersi nel contraddittorio delle parti. Allorché tale nullità non sia stata sanata dalla costituzione del convenuto né rilevata d'ufficio, non operando per essa il regime di cui all'art. 157, comma 2, c.p.c., la stessa nullità si converte in motivo di impugnazione e deve perciò essere fatta valere dal contumace mediante appello, contemporaneamente spiegato, a pena di inammissibilità, anche in rapporto alle statuizioni di merito (da ultimo, Cass. Sez. Unite, 25 novembre 2021, n. 36596). La proposizione dell'appello, d'altro canto, non sana ex se la nullità degli atti successivi dipendenti dalla citazione viziata. Il giudice d'appello, preso atto della nullità del giudizio di primo grado e della stessa sentenza, non potendo disporre la rimessione al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., è dunque tenuto a trattare la causa nel merito, rinnovando gli atti dichiarati nulli.
6.2. La rinnovazione degli atti nulli che sia ordinata dal giudice d'appello coinvolge, peraltro, le attività difensive correlate e strettamente conseguenziali all'atto rinnovato, ma non equivale alla rimessione in termini integrale ed automatica del contumace nello svolgimento di tutte le attività difensive impedite dalla mancata instaurazione del contraddittorio. La rimessione in termini è, infatti, ristretta dall'art. 294 c.p.c. alle sole attività ormai precluse il cui tempestivo svolgimento sia stato impedito dall'ignoranza del processo….La rimessione in termini, viceversa, è rimedio che riammette la parte all'esercizio di attività soggette a preclusione (quali, indicativamente, quelle di cui agli artt. 38, 167 e 183 c.p.c.), e però impone che la nullità della citazione abbia impedito al convenuto di avere conoscenza del processo. Quando la nullità della citazione dedotta dall'appellante, rimasto contumace in primo grado, dipende dall'inosservanza dei termini a comparire o dalla mancanza dell'avvertimento previsto dal n. 7) dell'art. 163 c.p.c., la rimessione in termini per le attività che gli sarebbero precluse, ai sensi dell'art. 294 c.p.c., resta, di regola, impedita dall'avvenuta conoscenza materiale dell'esistenza del processo, a differenza di quanto accade in ipotesi di omissione o assoluta incertezza del giudice adito. Residuano, ovviamente, le ipotesi limite in cui tale conoscenza materiale del processo in capo al convenuto sia avvenuta in tempo comunque non utile a consentirgli una fruttuosa costituzione. In virtù di un'interpretazione orientata all'effettività del diritto di difesa e alla ragionevole durata del processo, è da escludere che dalla nullità della citazione, pur non seguendo la rimessione al primo giudice, discenda la necessaria rimessione in termini del contumace appellante, perché ciò, come si avverte anche in dottrina, comporterebbe
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 5 un «premio» per lo stesso, sebbene egli abbia avuto cognizione del processo ed avrebbe perciò potuto comunque costituirsi sin dalla prima udienza, mentre ha preferito attendere l'intero decorso del giudizio di primo grado per poi spiegare gravame. In tal senso, potendo dirsi che il mancato esercizio dei poteri processuali soggetti a preclusione da parte del convenuto contumace sia causato da una sua strategia difensiva e non direttamente dalla difformità della citazione dal modello legale, finisce per scindersi anche l'ipotizzata corrispondenza biunivoca tra rinnovazione e rimessione in termini per nullità dell'atto introduttivo. Non induce a diversa conclusione la considerazione che la nullità della citazione sia comunque da imputare all'attore negligente e che non debba, perciò, pagarne le conseguenze il convenuto;
esattamente all'inverso, ove all'incompleta redazione dell'atto introduttivo con riguardo agli elementi della vocatio in ius ed all'omesso rilievo d'ufficio della nullità della citazione addebitabile al giudice, si facesse seguire una integrale regressione del giudizio per lasciar esercitare al convenuto (il quale pur sapeva del processo pendente ma ha optato di non costituirsi alla prima udienza) tutti i poteri difensivi preclusi che avrebbe potuto svolgere in primo grado, la reazione ordinamentale risulterebbe sproporzionata rispetto alla lesione del diritto di difesa addebitabile all'attore. Come pure è stato osservato dai commentatori, l'integrale rimessione in termini del convenuto contumace appellante, che era a conoscenza del processo e sia rimasto volontariamente inerte, rappresenterebbe un pericoloso "incentivo alla contumacia", inducendo il convenuto, a fronte della nullità della citazione non rilevata dal giudice, ad attendere strumentalmente la definizione del giudizio di primo grado per poi far valere l'invalidità con la proposizione dell'appello". Tanto premesso sui limiti del presente giudizio di appello sicuramente scrutinabile è il secondo motivo di gravame, rubricato “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 346, LEGGE 311/2004”, con cui l'appellante deduce che il Tribunale di Velletri aveva omesso di rilevare la nullità del contratto di comodato, non prodotto dall'intimante nella fase sommaria del giudizio e registrato solo successivamente (ai sensi dell'art. 1 comma 346, legge 311/2004). Il motivo tuttavia è infondato e va disatteso. In proposito la Corte di legittimità, con riguardo al caso analogo di un contratto di locazione non registrato, ha avuto modo di chiarire che, “il contratto di locazione di immobili, sia ad uso abitativo che ad uso diverso, contenente “ab origine” l'indicazione del canone realmente pattuito (e, dunque, in assenza di qualsivoglia fenomeno simulatorio), ove non registrato nei termini di legge, è nullo ai sensi dell'art. 1, comma 346, della l. n. 311 del 2004, ma, in caso di tardiva registrazione, da ritenersi consentita in base alle norme tributarie, può comunque produrre i suoi effetti con decorrenza “ex tunc”, atteso che il riconoscimento di una
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 6 sanatoria “per adempimento” è coerente con l'introduzione nell'ordinamento di una nullità (funzionale) “per inadempimento” (Cass. Sez. U. n. 23601/2017; n. 15582/2021; 26493/2022 ). Parte appellata ha provato , quindi, per tabulas di aver provveduto alla registrazione di detto contratto, seppur tardivamente - anche se il relativo onere era stato posto a carico dello stesso comodatario (Cfr. art.6 del contratto di comodato) - ciò implica la sanatoria ex tunc dello stesso, per cui la domanda di cessazione degli effetti del contratto e la richiesta di restituzione dell'immobile introdotta dal deve ritenersi legittima. CP_1
Con il terzo motivo, rubricato con “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1322, 1325 e ss., 1457 E 1810 COD. CIV. 1”, l'appellante lamenta che, nel convalidare lo sfratto per scadenza del comodato alla data del 30 giugno 2023 e nell' ordinare il rilascio dell'immobile alla data del 18.11.2023, il Giudice aveva omesso di rilevare che in forza di un contratto preliminare di compravendita sottoscritto dalle medesime parti in data 12.08.2019, avente ad oggetto il medesimo immobile, il rilascio era sottoposto a condizione. In particolare in base al combinato disposto degli artt. 2, 8 e 4 del detto contratto preliminare la data di stipula della compravendita doveva ritersi subordinata alla eliminazione delle infiltrazioni di umidità provenienti dal tetto e proprio in ragione di ciò all'art. 2 del contratto di comodato del 7.09.2019 (cfr. doc. 3 cit.), l'immobile veniva concesso in uso gratuito al senza limiti di tempo. Pt_1
Pertanto poiché alla data del 30.6.2023, fissata nel preliminare per la stipula del rogito notarile, le predette infiltrazioni non erano state eliminate (cfr. comunicazione pec del legale di doc. 8), il contratto di CP_1 comodato azionato dall'intimante, in considerazione del collegamento negoziale con il preliminare, avrebbe dovuto essere vagliato dal Tribunale unitamente agli artt. 8 e 9 del detto preliminare, in applicazione dei quali l'anticipata immissione in possesso (comodato) era stata concordata a tutela della parte acquirente, la convalida di sfratto poteva essere chiesta dal Sig.
solo qualora avesse eseguito i lavori di rifacimento del tetto senza CP_1 che poi si addivenisse alla stipula dell'atto di vendita, oppure, nel caso in cui il Sig. dopo aver ricevuto la restituzione della somma di euro Pt_1
45.051,48 (38.800,00 + 6.251,48), avesse continuato ad occupare l'immobile dopo il decorso di 60 giorni, come stabilito dall'art. 8 del preliminare. Anche tale motivo è infondato e va disatteso. In primo luogo deve osservarsi che risulta per tabulas che il contratto di comodato, era stato stipulato a tempo indeterminato ed all'art. 2 era espressamente prevista la facoltà del comodante di ottenere dal comodatario il rilascio dell'immobile entro il termine di 15 gg. dalla richiesta, da effettuarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Risulta, poi, documentata agli atti la formale richiesta di risoluzione del r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 7 contratto di comodato e la richiesta di restituzione dell'immobile nel termine di 15 gg. dal ricevimento formulata per iscritto dal proprietario dell'immobile (cfr. doc. 5 fasc. ). CP_1
Il contratto di comodato non può quindi essere considerato sottoposto ad alcuna condizione, né all'avveramento dell'evento esecuzione lavori al tetto né, tanto meno, alla stipula del rogito fissato per il 30.06.2023, in quanto in esso è previsto che scopo del comodato era, per il comodatario, di servirsi del bene ( peraltro per uso ufficio ) e per un termine illimitato, ciò sino alla richiesta di restituzione e rilascio dell'immobile da parte del proprietario comodante (art.1810 c.c.) che aveva il diritto potestativo di esercitarlo nei modi e nelle forme di legge espressamente convenute per scritto (Cfr. artt. 1810, 1183 del c.c.; artt. 1, 2 del contratto di comodato). Deve, poi, considerarsi che lo stesso preliminare di compravendita, invocato dall'appellante, prevede addirittura la cessazione automatica del contratto di comodato ( senza quindi la previsione di alcuna condizione ) in quanto all'art. 9 le parti hanno espressamente pattuito che: “la parte promissaria acquirente utilizzerà l'immobile che va dalla sottoscrizione della presente e fino al 01.07.2023 in virtù del contratto di comodato d'uso, atteso che la parte venditrice, Dott. , sarà Controparte_1 residente nell'immobile in parola”. A ciò deve aggiungersi che è pur vero che l'articolo 4 dello stesso preliminare di compravendita prevede che la risoluzione delle problematiche di infiltrazioni deve essere risolta “prima del rogito”, poiché però benché espressamente sollecitato (Cfr. doc. 5 fasc. Pt_1 [...]
, diffida del 17.5.2023), non ha mai fissato una data per la stipula del CP_1 rogito, il termine entro cui dover risolvere la nota problematica delle infiltrazioni non si è mai concretizzato e non ha mai quindi iniziato a decorrere il termine ultimo per l'adempimento della parte venditrice, non facendo quindi configurare alcuna forma di inadempimento da parte di
[...]
. Il termine del 30 giugno 2023, è, infatti, riferibile all'obbligo che lo CP_1 stesso aveva di convocare la parte acquirente dinanzi al notaio Pt_1 per la stipula dell'atto, non potendo tale data essere considerata come termine per i lavori edili da eseguire sull'immobile, comunque successivamente eseguiti. Pertanto, il comodato deve ritenersi cessato sia ai sensi dell'art. 2 del contratto del 7.9.2019 sia ai sensi dell'art.9 del preliminare di compravendita e la richiesta di rilascio dell'immobile esercitata da parte del proprietario comodante deve ritenersi fondata e legittima, in quanto conforme alle norme di legge (1808 e ss. del c.c.) ed agli accordi intervenuti fra le parti. Con il quarto motivo, rubricato con “LA DOMANDA RICONVENZIONALE” l'appellante chiede, previa rimessione Pt_1 in termini, di accertare la risoluzione del preliminare per inadempimento del Sig. e la condanna alla restituzione di quanto incamerato a CP_1
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 8 titolo di acconto sul prezzo di vendita, pari ad euro 38.800,00, al rimborso delle migliorie autorizzate, nella misura di euro 6.251,48 (per un totale di euro 45.051,48), trattandosi di condizione essenziale per poter disporre la liberazione dell'immobile. Deduce l'appellante che il contratto di comodato non poteva essere risolto sino alla data del rogito, che presupponeva l'esecuzione dei lavori a carico della parte venditrice;
in l'alternativa, deduce che la liberazione dell'immobile concesso in comodato poteva essere richiesta e disposta solo dopo il decorso del termine di 60 gg. dalla restituzione delle somme che l'appellato aveva incamerato a titolo di acconto prezzo, oltre al rimborso delle spese sostenute per le migliorie (autorizzate), ex art. 8 del preliminare. Il motivo di appello e la relativa domanda riconvenzionale spiegata, sono inammissibili per quanto sopra chiarito con riguardo al primo motivo di appello, in linea con la citata giurisprudenza della Suprema Corte a S.U. (n. 2258 /2022) . La scelta dell'odierno appellante di rimanere inerte omettendo di costituirsi nel procedimento per convalida di sfratto, pur avendo avuto comunque contezza del giudizio, essendo la nullità dipesa dall'inosservanza dei termini a comparire, non consente al contumace in I grado di essere rimesso in termine per svolgere tutte le attività difensive impedite dalla mancata instaurazione del contraddittorio, in quanto la rimessione in termini è, infatti, ristretta dall'art. 294 c.p.c. alle sole attività ormai precluse il cui tempestivo svolgimento sia stato impedito dall'ignoranza del processo e non al contrario nel caso in cui la parte avrebbe comunque potuto costituirsi, chiedendo la fissazione di altra udienza nel rispetto dei termini, ma ha scientemente deciso di non farlo né di spiegare l' opposizione tardiva ex art. 668 cpc. Nella fattispecie, la notifica della citazione si è perfezionata per compiuta giacenza in data 26.9.23, ossia 15 giorni liberi prima dell'udienza fissata in citazione (12.10.23) e 21 giorni prima dell'udienza che si è tenuta il 18.10.23. Lo stesso appellante ha dedotto nell'atto di appello (pag.5) della scelta difensiva di non costituirsi in giudizio, confidando nella capacità del giudice di rilevare d'Ufficio il difetto della notifica della citazione e della vocatio in ius e disporre, conseguentemente, il rinnovo della citazione. Tale attività, ossia la costituzione in giudizio e l'opposizione alla richiesta di convalida e rilascio per intervenuta risoluzione del contratto di comodato non gli era preclusa ben potendolo fare sino all'udienza di comparizione del 18.10.2023 e per cui il Giudice avrebbe dovuto disporre il mutamento del rito ex art. 426 del c.p.c. ed invitare le parti all'esperimento della mediazione obbligatoria ex lege.
La Corte adita, pertanto, deve limitarsi alla valutazione degli elementi giuridici posti a fondamento della pretesa azionata nella domanda introdotta in primo grado, ossia l'esistenza di un contratto di comodato tra r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 9 le parti, la avvenuta cessazione dello stesso re la richiesta di rilascio da parte del comodante. L'accertamento dell'eventuale inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto preliminare di compravendita e la condanna del promittente venditore alla restituzione delle somme versate dal promissario acquirente richiesti dall'appellante con la domanda riconvenzionale (quarto motivo di impugnazione), si configurano alla stregua di domande nuove ed eccezioni che allargano in questa sede il thema decidendum ed il petitum che, in ogni caso, avrebbero dovuto e potuto essere spiegate in primo grado e che, per le ragioni sopra esposte non possono trovare accoglimento nel presente giudizio. In solo parziale accoglimento dell'appello deve, quindi, dichiararsi la nullità della ordinanza di convalida per inosservanza del rispetto del termine a comparire. Tuttavia, alla luce di quanto sopra argomentato con riguardo alla infondatezza degli ulteriori motivi di appello e della inammissibilità della riconvenzionale proposta, deve ritenersi fondata la originaria domanda di rilascio dell'immobile avanzata dall'appellato e rilevata la cessazione del contratto di comodato, deve ordinarsi al Pt_1
l'immediato rilascio dell'immobile oggetto di causa . Non può viceversa essere accolta la domanda avanzata da parte appellata di condanna della controparte al pagamento di una indennità CP_1 mensile di occupazione dell'immobile, in quanto domanda nuova, proposta per la prima volta nella presente fase di appello quindi inammissibile ai sensi dell'art. 345 cpc. Ciò posto alla luce dell'esito complessivo del giudizio, del solo limitato accoglimento dell'appello proposto, quindi, della parziale reciproca soccombenza, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite del presente grado di appello nella misura del 30%, ponendosi il residuo 70% a carico del medesimo appellante, liquidato in detta misura, nel dispositivo, nella misura media, con esclusione della fase istruttoria non espletata in appello, ai sensi del DM n. 55/2014 in favore del difensore dell'appellato Avv. Francesco Venafro, dichiaratosi antistatario (valore della causa da €26.000,01 ad € 52.000,00 tabelle 2 e 12, 4° scaglione). Viceversa le spese del procedimento per convalida di sfratto atteso l'accertato difetto della vocatio in ius che ha determinato la nullità della ordinanza di convalida restano a carico dello stesso appellato.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Pt_1 nei confronti di , avverso l'ordinanza di
[...] Controparte_1 convalida dello sfratto per finita locazione del Tribunale Velletri, pronunciata in data 18.10.2023 all'esito del giudizio R.G. n.5312/2023, così provvede:
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 10 1) in parziale accoglimento dell'appello dichiara la nullità dell'ordinanza di convalida di sfratto resa all'udienza del 18.10.2023 dal Tribunale di Velletri, nel giudizio N.R.G. n.5312/2023;
2) rigetta tutti gli ulteriori motivi di appello e le domande proposte da;
Parte_1
3) ordina a l'immediato rilascio dell'immobile oggetto Parte_1 di causa.
4) dichiara inammissibile la domanda avanzata da parte appellata
[...]
di condanna della controparte al pagamento di una indennità CP_1 mensile di occupazione dell'immobile; 5) compensa le spese del presente grado di giudizio nella misura del 30%,
e condanna alla rifusione, in favore del difensore Parte_1 dell'appellato Avv. Francesco Venafro, dichiaratosi antistatario, del 70 % delle spese di lite che liquida, in detta percentuale, in complessivi € 4.862,20 per compensi , oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA nella misura di legge.
Così deciso in Roma il giorno 25.09.2024
Il Consigliere Estensore
Il Presidente
Dr. Paola Agresti Dr. Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 11
dr. Maria Rosaria Rizzo Presidente dr. Paola Agresti Consigliere relatore dr. Maria Speranza Ferrara Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5482 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, assunta in decisione all'udienza del 25.09.2024, vertente
TRA
(c.f. )), Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Roma, Via Prisciano n. 16, presso lo studio dell'Avv. Stefano Martinelli (C.F. che lo CodiceFiscale_2 rappresenta e difende, per procura in calce all'atto di appello
– APPELLANTE – E
(c.f. ) Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in Isola del Liri (FR), Via Corso Roma 31, presso lo studio dell'avv. Francesco Venafro (c.f. che lo C.F._4 rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
– APPELLATO –
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 OGGETTO: appello contro l'ordinanza di convalida di sfratto resa all'udienza del 18.10.2023 dal Tribunale di Velletri, nel giudizio N.R.G. n.5312/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 07.11.2023, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione del 15.01.2024, ha proposto appello avverso l'Ordinanza di Parte_1 convalida dello sfratto per finita locazione, resa dal Tribunale di Velletri ex art. 633 c.p.c. a verbale d'udienza del 18.10.2023 nel giudizio recante n° R.G.: 5312/2023, promosso da nei confronti del Controparte_1 medesimo appellante. In detto giudizio il Giudice ha dato atto, nel verbale di udienza del 18.10.2023, che erano comparsi “l'Avv. VENAFRO FRANCESCO per parte intimante e la parte intimante personalmente il quale dichiara che il contratto di comodato è scaduto in data 30/06/2023 a seguito di risoluzione inviata e ricevuta in data 10/08/2023 e che ad oggi l'immobile non è stato ancora rilasciato e chiede convalidarsi lo sfratto per finita locazione.” Ha emesso , quindi, l' ordinanza impugnata del seguente tenore:
“Visto l'art.663 c.p.c., CONVALIDA lo sfratto per finita locazione ORDINA all'intimato di rilasciare l'immobile libero da persone e cose in favore dell'intimante e fissa la data per l'esecuzione del rilascio al 18/11/2023. CONDANNA l'intimato al pagamento in favore dell'intimante delle spese del presente procedimento che liquida in complessivi € 600,00 per compenso professionale oltre accessori come per legge, oltre spese non imponibili ed esenti.”. Avverso la predetta ordinanza ha proposto appello, con ricorso depositato in data 07.11.2023, , per i motivi che verranno di seguito Parte_1 esaminati, ed ha rassegnato le seguenti conclusioni: “chiede che l'On.le Corte d'Appello di Roma: • in via preliminare, disponga, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'esecutività e degli effetti dell'ordinanza di convalida indicata in epigrafe • nel merito, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, dichiari nulla e/o riformi integralmente la predetta ordinanza;
• sempre nel merito, obblighi il Sig. CP_1
a consentire al Sig. , a norma dell'art. 8 del
[...] Parte_1 preliminare, l'uso gratuito dell'immobile fino al 60° giorno successivo alla restituzione della somma di euro 45.051,48 - di cui euro 38.800,00 versati
a titolo di acconto prezzo ed euro 6.251,48 per migliorie – da maggiorarsi degli interessi legali ex art. 1284, IV° comma, cod. civ. dal giorno della domanda sino al soddisfo e/o interessi legali e rivalutazione dal giorno della domanda sino al soddisfo;
• in ogni caso, nel merito, condanni il Sig.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 alla restituzione in favore del Sig. Controparte_1 Parte_1 della somma di euro 45.051,48 - di cui euro 38.800,00 versati a titolo di acconto prezzo ed euro 6.251,48 per migliorie - oltre interessi legali ex art. 1284, IV° comma, cod. civ. dalla giorno della domanda sino al soddisfo, oppure e/o interessi legali e rivalutazione dal giorno della domanda sino al soddisfo. Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio. ”. Si è costituito l'appellato , con memoria di costituzione Controparte_1
e risposta che ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'ill.ma Corte d'Appello adita, in via preliminare • Rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività e degli effetti dell'ordinanza di convalida • Dichiarare inammissibile l'appello poiché l'ordinanza emessa dal Tribunale di Velletri andava impugnata ai sensi dell'art 668 c.p.c. dinanzi al Tribunale, per l'effetto rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività e degli effetti dell'ordinanza di convalida. • Dichiarare l'inammissibilità e/o rigettare le domande riconvenzionali formulate nell'atto di appello. In via subordinata e nel merito o Rigettare le domande tutte di parte appellante e atteso che il contratto di comodato d'uso è regolarmente registrato, accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto stesso con ordine di liberazione dell'immobile da parte dell'odierno appellante. o Accertare l'inadempimento alle statuizioni del contratto preliminare di vendita da parte del signor , anche alla luce della diffida ad Parte_1 adempiere, dichiarare così che lo stesso non ha diritto alla Pt_1 restituzione delle somme versate in favore dalla parte venditrice odierna appellata. o Condannare il signor al pagamento di una Parte_1 indennità mensile di occupazione dell'immobile di euro 1.300 a partire dal 1^ luglio 2023 sino alla data di liberazione dell'immobile stesso. Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa da distrarsi direttamente in favore dello scrivente procuratore che si dichiara sin da ora antistatario.”. Accolta l'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata all'esito dell'udienza camerale del 15.01.2024, per i motivi ivi espressi, la causa, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 25.9.2024, sulle conclusioni di tutte le parti costituite. Passando all'esame del merito con il primo motivo di appello rubricato:
“VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 159 e ss., 164 E 660 C.P.C.; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 70 BIS DISP. ATT. C.P.C “ lamenta la nullità della citazione ed il Parte_1 difetto della vocatio in ius, deducendo che la citazione per convalida di sfratto è stata notificata, a mezzo del servizio postale, in data 12.09.2023/15.09.2023; che la notifica si è perfezionata il 26.09.2023 per compiuta giacenza ed è stata, poi, ritirata dall'intimato il 3.10.2023. Pertanto, poiché l' atto di citazione indicava l'udienza del 12.10.2023 il termine a comparire è stato inferiore ai 20 gg. previsto per legge ai sensi r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3 dell'art.660 c.p.c., non rilevando, ai sensi dell'art. 70 bis disp . att. cpc , il fatto che poi l'udienza è stata differita e si è tenuta in data 18.10.2023. Da qui la nullità della citazione, erroneamente non rilevata d'ufficio dal Tribunale. Il motivo, come già argomentato nella ordinanza riservata del 15.1.2024, è fondato per vizio della vocatio in ius, attesa l'insufficienza del termine a comparire che determina la nullità della citazione per convalida, ai sensi dell'art. 164 cpc ( cfr Cass. n. 16089/2003; n. 23010/2004) e che è proprio in relazione alla nullità della citazione, non rilevata dal giudice, che l'ordinanza può essere impugnata (Cass. 10146/01; 11494/00;
n. 11380/2006; n. 12979/2010) con i mezzi normali anziché con l'opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c., come avvenuto nel caso in esame. La nullità della citazione non rilevata né dal Giudice né dalla parte ricorrente si è quindi riverberata sulla ordinanza di convalida di sfratto, da ritersi quindi nulla. Non sussistendo, però, i presupposti di cui all'art. 354 c.p.c. per la rimessione della causa al giudice di primo grado va esaminato il merito della controversi che, tuttavia, nella presente sede di appello, deve essere circoscritto ai fatti che sono stati dedotti nel giudizio di primo grado introdotto dinanzi al Tribunale di Velletri con la richiesta di convalida di sfratto afferente il contratto di comodato. Fatti e documenti di cui la parte appellante ha avuto una sicura conoscenza avendo precisato nell'atto di appello , che: “il Sig. non si è Pt_1 costituito in giudizio nella certezza, risultata infondata, che il Giudice, rilevando d'ufficio, nell'esercizio del suo potere/dovere, la nullità della citazione, avrebbe concesso nuovo termine per il rinnovo, la quale circostanza avrebbe precluso la pronuncia di contumacia del convenuto e soprattutto l'emissione dell'ordinanza di rilascio dell'immobile al 18 novembre 2023”. In proposito, con una recente sentenza (n. 2258 /2022), la Corte di Cassazione a S.U., proprio in analoga fattispecie relativa alla assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge, ha espresso il seguente principio di diritto : “Nel caso di nullità della citazione di primo grado per vizi inerenti alla "vocatio in ius" (nella specie, per inosservanza del termine a comparire), ove il vizio non sia stato rilevato dal giudice ai sensi dell'art. 164 c.p.c. e il processo sia proseguito in assenza di costituzione in giudizio del convenuto, alla deduzione della nullità come motivo di gravame consegue che il giudice di appello, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, deve ordinare, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti compiuti nel grado precedente, mentre l'appellante, già dichiarato contumace, può chiedere di essere rimesso in termini per il compimento delle attività precluse se dimostra che la nullità della citazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo, ai sensi dell'art. 294 c.p.c.”.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 4 Nell'articolata motivazione della Corte si legge: “..La nullità della citazione introduttiva del giudizio di primo grado per vizi della vocatio in ius, riguardando l'atto preordinato all'instaurazione del contraddittorio, ove il convenuto non si costituisca e non sia rilevata d'ufficio dal giudice (art. 164 c.p.c.), comporta l'estensione a tutti gli atti del processo che ne sono dipendenti (art. 159, comma 1, c.p.c.), ovvero agli atti che devono compiersi nel contraddittorio delle parti. Allorché tale nullità non sia stata sanata dalla costituzione del convenuto né rilevata d'ufficio, non operando per essa il regime di cui all'art. 157, comma 2, c.p.c., la stessa nullità si converte in motivo di impugnazione e deve perciò essere fatta valere dal contumace mediante appello, contemporaneamente spiegato, a pena di inammissibilità, anche in rapporto alle statuizioni di merito (da ultimo, Cass. Sez. Unite, 25 novembre 2021, n. 36596). La proposizione dell'appello, d'altro canto, non sana ex se la nullità degli atti successivi dipendenti dalla citazione viziata. Il giudice d'appello, preso atto della nullità del giudizio di primo grado e della stessa sentenza, non potendo disporre la rimessione al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., è dunque tenuto a trattare la causa nel merito, rinnovando gli atti dichiarati nulli.
6.2. La rinnovazione degli atti nulli che sia ordinata dal giudice d'appello coinvolge, peraltro, le attività difensive correlate e strettamente conseguenziali all'atto rinnovato, ma non equivale alla rimessione in termini integrale ed automatica del contumace nello svolgimento di tutte le attività difensive impedite dalla mancata instaurazione del contraddittorio. La rimessione in termini è, infatti, ristretta dall'art. 294 c.p.c. alle sole attività ormai precluse il cui tempestivo svolgimento sia stato impedito dall'ignoranza del processo….La rimessione in termini, viceversa, è rimedio che riammette la parte all'esercizio di attività soggette a preclusione (quali, indicativamente, quelle di cui agli artt. 38, 167 e 183 c.p.c.), e però impone che la nullità della citazione abbia impedito al convenuto di avere conoscenza del processo. Quando la nullità della citazione dedotta dall'appellante, rimasto contumace in primo grado, dipende dall'inosservanza dei termini a comparire o dalla mancanza dell'avvertimento previsto dal n. 7) dell'art. 163 c.p.c., la rimessione in termini per le attività che gli sarebbero precluse, ai sensi dell'art. 294 c.p.c., resta, di regola, impedita dall'avvenuta conoscenza materiale dell'esistenza del processo, a differenza di quanto accade in ipotesi di omissione o assoluta incertezza del giudice adito. Residuano, ovviamente, le ipotesi limite in cui tale conoscenza materiale del processo in capo al convenuto sia avvenuta in tempo comunque non utile a consentirgli una fruttuosa costituzione. In virtù di un'interpretazione orientata all'effettività del diritto di difesa e alla ragionevole durata del processo, è da escludere che dalla nullità della citazione, pur non seguendo la rimessione al primo giudice, discenda la necessaria rimessione in termini del contumace appellante, perché ciò, come si avverte anche in dottrina, comporterebbe
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 5 un «premio» per lo stesso, sebbene egli abbia avuto cognizione del processo ed avrebbe perciò potuto comunque costituirsi sin dalla prima udienza, mentre ha preferito attendere l'intero decorso del giudizio di primo grado per poi spiegare gravame. In tal senso, potendo dirsi che il mancato esercizio dei poteri processuali soggetti a preclusione da parte del convenuto contumace sia causato da una sua strategia difensiva e non direttamente dalla difformità della citazione dal modello legale, finisce per scindersi anche l'ipotizzata corrispondenza biunivoca tra rinnovazione e rimessione in termini per nullità dell'atto introduttivo. Non induce a diversa conclusione la considerazione che la nullità della citazione sia comunque da imputare all'attore negligente e che non debba, perciò, pagarne le conseguenze il convenuto;
esattamente all'inverso, ove all'incompleta redazione dell'atto introduttivo con riguardo agli elementi della vocatio in ius ed all'omesso rilievo d'ufficio della nullità della citazione addebitabile al giudice, si facesse seguire una integrale regressione del giudizio per lasciar esercitare al convenuto (il quale pur sapeva del processo pendente ma ha optato di non costituirsi alla prima udienza) tutti i poteri difensivi preclusi che avrebbe potuto svolgere in primo grado, la reazione ordinamentale risulterebbe sproporzionata rispetto alla lesione del diritto di difesa addebitabile all'attore. Come pure è stato osservato dai commentatori, l'integrale rimessione in termini del convenuto contumace appellante, che era a conoscenza del processo e sia rimasto volontariamente inerte, rappresenterebbe un pericoloso "incentivo alla contumacia", inducendo il convenuto, a fronte della nullità della citazione non rilevata dal giudice, ad attendere strumentalmente la definizione del giudizio di primo grado per poi far valere l'invalidità con la proposizione dell'appello". Tanto premesso sui limiti del presente giudizio di appello sicuramente scrutinabile è il secondo motivo di gravame, rubricato “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 346, LEGGE 311/2004”, con cui l'appellante deduce che il Tribunale di Velletri aveva omesso di rilevare la nullità del contratto di comodato, non prodotto dall'intimante nella fase sommaria del giudizio e registrato solo successivamente (ai sensi dell'art. 1 comma 346, legge 311/2004). Il motivo tuttavia è infondato e va disatteso. In proposito la Corte di legittimità, con riguardo al caso analogo di un contratto di locazione non registrato, ha avuto modo di chiarire che, “il contratto di locazione di immobili, sia ad uso abitativo che ad uso diverso, contenente “ab origine” l'indicazione del canone realmente pattuito (e, dunque, in assenza di qualsivoglia fenomeno simulatorio), ove non registrato nei termini di legge, è nullo ai sensi dell'art. 1, comma 346, della l. n. 311 del 2004, ma, in caso di tardiva registrazione, da ritenersi consentita in base alle norme tributarie, può comunque produrre i suoi effetti con decorrenza “ex tunc”, atteso che il riconoscimento di una
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 6 sanatoria “per adempimento” è coerente con l'introduzione nell'ordinamento di una nullità (funzionale) “per inadempimento” (Cass. Sez. U. n. 23601/2017; n. 15582/2021; 26493/2022 ). Parte appellata ha provato , quindi, per tabulas di aver provveduto alla registrazione di detto contratto, seppur tardivamente - anche se il relativo onere era stato posto a carico dello stesso comodatario (Cfr. art.6 del contratto di comodato) - ciò implica la sanatoria ex tunc dello stesso, per cui la domanda di cessazione degli effetti del contratto e la richiesta di restituzione dell'immobile introdotta dal deve ritenersi legittima. CP_1
Con il terzo motivo, rubricato con “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1322, 1325 e ss., 1457 E 1810 COD. CIV. 1”, l'appellante lamenta che, nel convalidare lo sfratto per scadenza del comodato alla data del 30 giugno 2023 e nell' ordinare il rilascio dell'immobile alla data del 18.11.2023, il Giudice aveva omesso di rilevare che in forza di un contratto preliminare di compravendita sottoscritto dalle medesime parti in data 12.08.2019, avente ad oggetto il medesimo immobile, il rilascio era sottoposto a condizione. In particolare in base al combinato disposto degli artt. 2, 8 e 4 del detto contratto preliminare la data di stipula della compravendita doveva ritersi subordinata alla eliminazione delle infiltrazioni di umidità provenienti dal tetto e proprio in ragione di ciò all'art. 2 del contratto di comodato del 7.09.2019 (cfr. doc. 3 cit.), l'immobile veniva concesso in uso gratuito al senza limiti di tempo. Pt_1
Pertanto poiché alla data del 30.6.2023, fissata nel preliminare per la stipula del rogito notarile, le predette infiltrazioni non erano state eliminate (cfr. comunicazione pec del legale di doc. 8), il contratto di CP_1 comodato azionato dall'intimante, in considerazione del collegamento negoziale con il preliminare, avrebbe dovuto essere vagliato dal Tribunale unitamente agli artt. 8 e 9 del detto preliminare, in applicazione dei quali l'anticipata immissione in possesso (comodato) era stata concordata a tutela della parte acquirente, la convalida di sfratto poteva essere chiesta dal Sig.
solo qualora avesse eseguito i lavori di rifacimento del tetto senza CP_1 che poi si addivenisse alla stipula dell'atto di vendita, oppure, nel caso in cui il Sig. dopo aver ricevuto la restituzione della somma di euro Pt_1
45.051,48 (38.800,00 + 6.251,48), avesse continuato ad occupare l'immobile dopo il decorso di 60 giorni, come stabilito dall'art. 8 del preliminare. Anche tale motivo è infondato e va disatteso. In primo luogo deve osservarsi che risulta per tabulas che il contratto di comodato, era stato stipulato a tempo indeterminato ed all'art. 2 era espressamente prevista la facoltà del comodante di ottenere dal comodatario il rilascio dell'immobile entro il termine di 15 gg. dalla richiesta, da effettuarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Risulta, poi, documentata agli atti la formale richiesta di risoluzione del r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 7 contratto di comodato e la richiesta di restituzione dell'immobile nel termine di 15 gg. dal ricevimento formulata per iscritto dal proprietario dell'immobile (cfr. doc. 5 fasc. ). CP_1
Il contratto di comodato non può quindi essere considerato sottoposto ad alcuna condizione, né all'avveramento dell'evento esecuzione lavori al tetto né, tanto meno, alla stipula del rogito fissato per il 30.06.2023, in quanto in esso è previsto che scopo del comodato era, per il comodatario, di servirsi del bene ( peraltro per uso ufficio ) e per un termine illimitato, ciò sino alla richiesta di restituzione e rilascio dell'immobile da parte del proprietario comodante (art.1810 c.c.) che aveva il diritto potestativo di esercitarlo nei modi e nelle forme di legge espressamente convenute per scritto (Cfr. artt. 1810, 1183 del c.c.; artt. 1, 2 del contratto di comodato). Deve, poi, considerarsi che lo stesso preliminare di compravendita, invocato dall'appellante, prevede addirittura la cessazione automatica del contratto di comodato ( senza quindi la previsione di alcuna condizione ) in quanto all'art. 9 le parti hanno espressamente pattuito che: “la parte promissaria acquirente utilizzerà l'immobile che va dalla sottoscrizione della presente e fino al 01.07.2023 in virtù del contratto di comodato d'uso, atteso che la parte venditrice, Dott. , sarà Controparte_1 residente nell'immobile in parola”. A ciò deve aggiungersi che è pur vero che l'articolo 4 dello stesso preliminare di compravendita prevede che la risoluzione delle problematiche di infiltrazioni deve essere risolta “prima del rogito”, poiché però benché espressamente sollecitato (Cfr. doc. 5 fasc. Pt_1 [...]
, diffida del 17.5.2023), non ha mai fissato una data per la stipula del CP_1 rogito, il termine entro cui dover risolvere la nota problematica delle infiltrazioni non si è mai concretizzato e non ha mai quindi iniziato a decorrere il termine ultimo per l'adempimento della parte venditrice, non facendo quindi configurare alcuna forma di inadempimento da parte di
[...]
. Il termine del 30 giugno 2023, è, infatti, riferibile all'obbligo che lo CP_1 stesso aveva di convocare la parte acquirente dinanzi al notaio Pt_1 per la stipula dell'atto, non potendo tale data essere considerata come termine per i lavori edili da eseguire sull'immobile, comunque successivamente eseguiti. Pertanto, il comodato deve ritenersi cessato sia ai sensi dell'art. 2 del contratto del 7.9.2019 sia ai sensi dell'art.9 del preliminare di compravendita e la richiesta di rilascio dell'immobile esercitata da parte del proprietario comodante deve ritenersi fondata e legittima, in quanto conforme alle norme di legge (1808 e ss. del c.c.) ed agli accordi intervenuti fra le parti. Con il quarto motivo, rubricato con “LA DOMANDA RICONVENZIONALE” l'appellante chiede, previa rimessione Pt_1 in termini, di accertare la risoluzione del preliminare per inadempimento del Sig. e la condanna alla restituzione di quanto incamerato a CP_1
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 8 titolo di acconto sul prezzo di vendita, pari ad euro 38.800,00, al rimborso delle migliorie autorizzate, nella misura di euro 6.251,48 (per un totale di euro 45.051,48), trattandosi di condizione essenziale per poter disporre la liberazione dell'immobile. Deduce l'appellante che il contratto di comodato non poteva essere risolto sino alla data del rogito, che presupponeva l'esecuzione dei lavori a carico della parte venditrice;
in l'alternativa, deduce che la liberazione dell'immobile concesso in comodato poteva essere richiesta e disposta solo dopo il decorso del termine di 60 gg. dalla restituzione delle somme che l'appellato aveva incamerato a titolo di acconto prezzo, oltre al rimborso delle spese sostenute per le migliorie (autorizzate), ex art. 8 del preliminare. Il motivo di appello e la relativa domanda riconvenzionale spiegata, sono inammissibili per quanto sopra chiarito con riguardo al primo motivo di appello, in linea con la citata giurisprudenza della Suprema Corte a S.U. (n. 2258 /2022) . La scelta dell'odierno appellante di rimanere inerte omettendo di costituirsi nel procedimento per convalida di sfratto, pur avendo avuto comunque contezza del giudizio, essendo la nullità dipesa dall'inosservanza dei termini a comparire, non consente al contumace in I grado di essere rimesso in termine per svolgere tutte le attività difensive impedite dalla mancata instaurazione del contraddittorio, in quanto la rimessione in termini è, infatti, ristretta dall'art. 294 c.p.c. alle sole attività ormai precluse il cui tempestivo svolgimento sia stato impedito dall'ignoranza del processo e non al contrario nel caso in cui la parte avrebbe comunque potuto costituirsi, chiedendo la fissazione di altra udienza nel rispetto dei termini, ma ha scientemente deciso di non farlo né di spiegare l' opposizione tardiva ex art. 668 cpc. Nella fattispecie, la notifica della citazione si è perfezionata per compiuta giacenza in data 26.9.23, ossia 15 giorni liberi prima dell'udienza fissata in citazione (12.10.23) e 21 giorni prima dell'udienza che si è tenuta il 18.10.23. Lo stesso appellante ha dedotto nell'atto di appello (pag.5) della scelta difensiva di non costituirsi in giudizio, confidando nella capacità del giudice di rilevare d'Ufficio il difetto della notifica della citazione e della vocatio in ius e disporre, conseguentemente, il rinnovo della citazione. Tale attività, ossia la costituzione in giudizio e l'opposizione alla richiesta di convalida e rilascio per intervenuta risoluzione del contratto di comodato non gli era preclusa ben potendolo fare sino all'udienza di comparizione del 18.10.2023 e per cui il Giudice avrebbe dovuto disporre il mutamento del rito ex art. 426 del c.p.c. ed invitare le parti all'esperimento della mediazione obbligatoria ex lege.
La Corte adita, pertanto, deve limitarsi alla valutazione degli elementi giuridici posti a fondamento della pretesa azionata nella domanda introdotta in primo grado, ossia l'esistenza di un contratto di comodato tra r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 9 le parti, la avvenuta cessazione dello stesso re la richiesta di rilascio da parte del comodante. L'accertamento dell'eventuale inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto preliminare di compravendita e la condanna del promittente venditore alla restituzione delle somme versate dal promissario acquirente richiesti dall'appellante con la domanda riconvenzionale (quarto motivo di impugnazione), si configurano alla stregua di domande nuove ed eccezioni che allargano in questa sede il thema decidendum ed il petitum che, in ogni caso, avrebbero dovuto e potuto essere spiegate in primo grado e che, per le ragioni sopra esposte non possono trovare accoglimento nel presente giudizio. In solo parziale accoglimento dell'appello deve, quindi, dichiararsi la nullità della ordinanza di convalida per inosservanza del rispetto del termine a comparire. Tuttavia, alla luce di quanto sopra argomentato con riguardo alla infondatezza degli ulteriori motivi di appello e della inammissibilità della riconvenzionale proposta, deve ritenersi fondata la originaria domanda di rilascio dell'immobile avanzata dall'appellato e rilevata la cessazione del contratto di comodato, deve ordinarsi al Pt_1
l'immediato rilascio dell'immobile oggetto di causa . Non può viceversa essere accolta la domanda avanzata da parte appellata di condanna della controparte al pagamento di una indennità CP_1 mensile di occupazione dell'immobile, in quanto domanda nuova, proposta per la prima volta nella presente fase di appello quindi inammissibile ai sensi dell'art. 345 cpc. Ciò posto alla luce dell'esito complessivo del giudizio, del solo limitato accoglimento dell'appello proposto, quindi, della parziale reciproca soccombenza, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite del presente grado di appello nella misura del 30%, ponendosi il residuo 70% a carico del medesimo appellante, liquidato in detta misura, nel dispositivo, nella misura media, con esclusione della fase istruttoria non espletata in appello, ai sensi del DM n. 55/2014 in favore del difensore dell'appellato Avv. Francesco Venafro, dichiaratosi antistatario (valore della causa da €26.000,01 ad € 52.000,00 tabelle 2 e 12, 4° scaglione). Viceversa le spese del procedimento per convalida di sfratto atteso l'accertato difetto della vocatio in ius che ha determinato la nullità della ordinanza di convalida restano a carico dello stesso appellato.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Pt_1 nei confronti di , avverso l'ordinanza di
[...] Controparte_1 convalida dello sfratto per finita locazione del Tribunale Velletri, pronunciata in data 18.10.2023 all'esito del giudizio R.G. n.5312/2023, così provvede:
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 10 1) in parziale accoglimento dell'appello dichiara la nullità dell'ordinanza di convalida di sfratto resa all'udienza del 18.10.2023 dal Tribunale di Velletri, nel giudizio N.R.G. n.5312/2023;
2) rigetta tutti gli ulteriori motivi di appello e le domande proposte da;
Parte_1
3) ordina a l'immediato rilascio dell'immobile oggetto Parte_1 di causa.
4) dichiara inammissibile la domanda avanzata da parte appellata
[...]
di condanna della controparte al pagamento di una indennità CP_1 mensile di occupazione dell'immobile; 5) compensa le spese del presente grado di giudizio nella misura del 30%,
e condanna alla rifusione, in favore del difensore Parte_1 dell'appellato Avv. Francesco Venafro, dichiaratosi antistatario, del 70 % delle spese di lite che liquida, in detta percentuale, in complessivi € 4.862,20 per compensi , oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA nella misura di legge.
Così deciso in Roma il giorno 25.09.2024
Il Consigliere Estensore
Il Presidente
Dr. Paola Agresti Dr. Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 11