Sentenza 29 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 29/12/2022, n. 2119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2119 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/12/2022
N. 02119/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01185/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1185 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Castello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
del decreto -OMISSIS- - con i quale il Dirigente del Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con provvedimento datato 27.4.2018 e notificato in data 4.7.2018, ha rigettato la domanda avanzata dal ricorrente al fine di ottenere il riconoscimento dell'equo indennizzo per patologie contratte a seguito e per causa di servizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 16 dicembre 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS-, in forza all'Arma dei Carabinieri dal 1976 al 2008 con qualifica e mansioni di “Operatore trasmissioni centrale operativa”, ha impugnato il decreto -OMISSIS- del 27.04.2018, con cui il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha disposto il rigetto della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e concessione dell’equo indennizzo in riferimento alla infermità “ Faringolaringite cronica ” sulla scorta delle risultanze del presupposto parere emesso dal Comitato di verifica in data 3.4.2018.
2. In particolare parte ricorrente, anche in ragione delle valutazioni contenute nella relazione medica di parte allegata in atti, ha lamentato che:
- “le mansioni dell'operatore delle trasmissioni si esplicitano proprio nell'uso della parola attraverso l'uso della radiomobile per tutto il tempo del servizio svolto, in quanto impegnato a rispondere alle chiamate ricevute dal Centro Operativo e a smistare sempre via radio i vari ordini alle varie pattuglie od uffici il tutto svolto dal 1980 e sino al 31.01.2008”;
- il provvedimento impugnato “si limita a basare il proprio giudizio su quanto motivato dal Comitato Verifica Cause di Servizio che resta un giudizio apodittico”.
3. Si è costituito in giudizio il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per resistere al ricorso.
4. Nella pubblica udienza del 16.12.2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato.
5.1. Ai sensi dell'art. 11, co. 1, DPR 29.10.2001 n. 461, il Comitato di verifica per le cause di servizio accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o la lesione dell'impiegato pubblico (tra le altre Consiglio di Stato, Sez. IV, 10.10.2018 n. 5822).
Secondo la consolidata giurisprudenza in materia, “ i pareri resi dal Comitato di Verifica rientrano sempre nella discrezionalità tecnica di detti organi consultivi, le cui valutazioni conclusive sono assunte sulla base di cognizioni della scienza medica e specialistica sulle quali non è ammesso un sindacato di merito del giudice amministrativo, ma soltanto quello di legittimità nelle ipotesi di evidenti e macroscopici vizi logici, desumibili dalla motivazione degli atti impugnati ” (T.A.R. Lecce, Sez. II, 01.06.2018 n. 933).
Nel caso di specie, non si ravvisa alcun vizio logico argomentativo, dal momento che il Comitato di verifica ha compiutamente illustrato le ragioni della propria decisione, sulla scorta della seguente motivazione “ il servizio, prevalentemente svolto quale operatore delle trasmissioni, non è stato effettuato con esposizione protratta a gravi perfrigerazioni e non vi furono inalazioni di sostanze tossiche aeriformi od irritanti. Pertanto non emergono eventi tali da assurgere a fattori causali o concausali determinanti ed efficienti, della insorgenza della infermità stessa ”.
5.2. Né possono rilevare in senso contrario le risultanze della relazione medica allegati in atti, dal momento che trattasi di valutazione di tipo essenzialmente ipotetico da cui non emerge il presunto rapporto eziologico tra l’attività di servizio e la patologia in questione.
Lo stesso dicasi in merito a quanto riferito dal ricorrente circa la specificità dei compiti dell'operatore delle trasmissioni che “si esplicitano proprio nell'uso della parola”.
Invero, trattasi di mansioni ordinarie, proprie della qualifica, che non valgono ad individuare condizioni di eccezionale disagio tali da giustificare, nel concreto caso di specie, l’imputabilità della patologia allo svolgimento dell’attività lavorativa: “ Ai fini del riconoscimento della causa di servizio vanno allegati e documentati specifici episodi di servizio risultati particolarmente gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d'istituto, come tali idonei ad incidere in maniera determinante sul manifestarsi delle infermità evidenziate, quantomeno sul piano concausale, non rilevando, di contro, circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa, dovendo precisarsi che l'onere probatorio relativo alle eccezionali condizioni atipiche e avverse in cui l'interessato avrebbe operato grava sulla parte ricorrente, allorquando la stessa ritenga che l'Amministrazione non abbia espletato d'ufficio l'istruttoria procedimentale in modo esaustivo ” (T.A.R. Sicilia Catania, Sez. III, 07/10/2022 n. 2629).
6. La richiesta di consulenza tecnica d’ufficio, pure articolata con il ricorso, va, infine, respinta in ossequio al pacifico principio per il quale " in materia di riconoscimento della dipendenza di un'infermità da causa di servizio e concessione del relativo equo indennizzo, il giudice amministrativo, al fine di esercitare il sindacato sulla c.d. discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione, può avvalersi della consulenza tecnica d'ufficio ovvero della verificazione e, tuttavia, i detti strumenti non possono essere utilizzati per supplire a un onere probatorio non assolto dalla parte, atteso che, qualora gli elementi costitutivi della pretesa in ricorso rientrino nella disponibilità del privato, occorre che il ricorrente supporti la propria domanda, allegandoli e dimostrandoli in giudizio " (TAR Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, 23.12.2019 n. 299; TAR Campania, Napoli, 28.11.2018 n. 6901).
7. La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.