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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/05/2025, n. 4357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4357 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 38014/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 30/10/2024, rimessa al
Collegio alla udienza del 13 maggio 2025 e discussa nella camera di consiglio del 14 maggio 2025
promossa da
(C.F. ) nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. SCOLARO FRANCESCO presso il quale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-Parte attrice-
nei confronti di
(C.F. ) nato ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. SOLIMENE ERSILIA, presso il quale è elettivamente domiciliato giusta procura in atti;
-Parte convenuta -
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVIKLI DEL MATRIMONIO
Conclusioni
Per : Parte_1
l'Ill.mo Tribunale di Milano adito Voglia: a) dichiarare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la SI.ra ed il SInor , Parte_1 Controparte_1 ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione e trascrizione della sentenza;
b) disporre l'affidamento congiunto dei figli e con collocamento del minore Per_1 Persona_2 resso la casa della ricorrente e con diritto per il padre di vederlo e tenerlo con sé secondo Per_2 le modalità meglio descritte in premessa;
ciò, ovviamente, previa audizione di secondo le Per_2 modalità di legge;
c) porre a carico del SI. un assegno di mantenimento in favore dei figli e Controparte_1 Per_1 ari ad € 500,00 (€ 250,00 ciascuno) mensili, con la previsione di adeguamento automatico Per_2 secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat;
d) porre a carico del SInor il pagamento del 50% delle spese straordinarie così Controparte_1 come indicato in premessa;
e) riconoscere in favore della SI.ra il diritto a percepire un assegno di divorzio Parte_1 dell'importo di € 200,00 mensili da porsi a carico del SI. per tutti i motivi di cui in Controparte_1 premessa e con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat; f) per quant'altro, la SInora continuerà a percepire nella misura del 100% gli Parte_1 assegni per il nucleo familiare erogati dall'INPS ovvero l'assegno unico;
g) il SInor continuerà a corrispondere alla SInora l'importo Controparte_1 Parte_1 mensile di € 400,00 a titolo di concorso nelle spese di locazione così come statuito nelle condizioni di separazione omologate il cui effetto cesserà decorsi due anni dalla vendita della casa familiare.
h) Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
In via istruttoria, si chiede, fin d'ora, di essere ammessi a provare per testi le seguenti circostanze:
“Vero che a far tempo dal mese di maggio/giugno 2024, i figli e vivono Per_1 Persona_2 stabilmente presso l'immobile della ricorrente, sito in Via Giotto n. 102, Basiglio (MI); Vero che, il più delle volte, il SInor accompagna i figli a casa della ricorrente ivi lasciandoli Controparte_1 anche durante il periodo di sua competenza;
Vero che il SInor ha deciso, senza interpellare la SInora , di far Controparte_1 Parte_1 cambiare scuola al figlio minore Per_2
Vero che il SInor nonostante i reiterati solleciti ha rifiutato di farsi carico delle Controparte_1 spese straordinarie dei figli;
Vero che il SInor si è rifiutato di rilasciare il consenso affinché potesse Controparte_1 Per_2 ottenere la residenza anagrafica presso la casa della madre;
Vero che il SInor ha rifiutato – anche solo di contribuire - alle spese per le cure Controparte_1 dentistiche e dermatologiche di Per_2
Vero che la SInora riesce ad affrontare i costi occorrenti alla gestione della famiglia Parte_1 grazie all'aiuto economico dei familiari ed in particolare del SInor . Controparte_2
Si indicando come testi i sig.ri: residente in [...], Villagio Mosè Controparte_2
(Agrigento);
, residente in [...], Rozzano. Testimone_1 Testimone_2
Con riserva di articolare ogni altro mezzo istruttorio anche a seguito del contegno processuale di controparte.
Per : Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie così statuire:
Preliminarmente si chiede la riunione del presente procedimento ad altro pendente avanti al
Tribunale di Milano Rg 45110/2024 avanti la dott Valentina Di Peppe udienza 8/05/202
Nel merito
1)Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in data 6 agosto 2003 tra i signori E trascritto presso Controparte_1 Parte_1
i Registri dello Stato Civile del Comune di Milano, Anno 2003 atto n.1119 S. B, Parte II.
Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano e di procedere all'annotazione del dispositivo dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Si contestano tutte le conclusioni ex adverso formulate sia in via principale che subordinata
Condizioni
1) Il figlio affidato ai genitori in via condivisa con collocazione prevalente presso il padre Per_2
SI. nella propria residenza in via Paolo Borsellino Vernate (MI); Controparte_1
2) Ciascun genitore contribuirà al mantenimento del figlio n Per_2 forma diretta nei periodi di permanenza presso l'uno o l'altro genitore.
3) Nessun mantenimento ad essendo economicamente auto - sufficiente che porrà la sua Per_1 residenza anagrafica presso l'uno o l'altro genitore fintanto che non abbia reperito una autonoma abitativa.
4)Il SI. da giugno 2025 non verserà più l'importo di euro 400.00 alla SI. Controparte_1 Pt_1
a titolo di spese di locazione;
5) Respingere la richiesta della SI. di vedersi riconosciuto un assegno divorzile Parte_1 perché non dovuto per mancanza di presupposti essendo la ricorrente economicamente autosufficiente;
6) Dichiarare il SIg. e economicamente autosufficienti e portatori Controparte_1 Parte_1 di reddito.
All'udienza de 13.5.2025 il signor ha dichiarato di essere disponibile a continuare Controparte_1
a sostenere in ragione del 100% il mantenimento ordinario e straordinario di le spese Per_2 straordinarie di . Per_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
AGRIGENTO il 06/08/2003 (atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'Ufficio di
Stato Civile del Comune di AGRIGENTO al n. 221, parte II, serie A, anno 2003).
Dall'unione sono nati i figli: , il 19.5.2004, e il 31.1.2008. Per_1 Per_2
I coniugi si sono separati consensualmente con verbale in data 23.11.2021 omologato con decreto del
Tribunale di Milano del 26.11.2021.
con ricorso depositato il 29.10.2024 ha chiesto di dichiarare la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio;
di confermare l'affido condiviso dei figli e e il Per_1 Per_2 collocamento di presso di sé; di regolamentare le modalità e tempistiche di frequentazione Per_2 padre - figli come meglio dettagliato in ricorso;
di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante versamento dell'importo mensile di euro 500,00 (250,00 euro per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
di confermare a carico di Controparte_1
l'obbligo di corrispondere alla signora la somma di euro 400,00 a titolo di concorso Parte_1 nelle spese di locazione;
di porre a carico del marito l'obbligo di versare in suo favore un assegno divorzile pari a euro 200,00 mensili.
Parte resistente si è costituita in giudizio in data 13.2.2025 chiedendo al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
di confermare l'affido condiviso del figlio minore di disporre il collocamento dello stesso presso e con il papà; di disporre che ciascun genitore Per_2 contribuirà in via diretta al mantenimento di nei tempi di rispettiva permanenza. Parte Per_2 convenuta ha, altresì, domandato la revoca del contributo paterno al mantenimento del figlio , Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
la revoca del contributo di 400,00 euro posto a suo carico in favore della moglie (in sede di separazione consensuale) a titolo di concorso nelle spese di locazione;
il rigetto della domanda avanzata da parte attrice di un assegno divorzile in proprio favore.
All'udienza del 13.3.2025, fissata in via preliminare innanzi al GOT per verificare la possibilità di una soluzione transattiva della lite, le parti non sono riuscite a raggiungere un accordo e il GOT, quindi, ha trasmesso gli atti al Giudice delegato per l'udienza del 15 aprile 2025 (successivamente rinviata al 13.5.2025).
All'udienza del 13.5.2025 parte attrice ha dichiarato che, diversamente dalla separazione, il figlio minore non vive più con lei, ma con il padre, che rispetto ad allora svolge sempre lo stesso Per_2 lavoro e che continua a prendere l'AUU per in ragione del 100%; ha, inoltre, insistito per Per_2
l'accoglimento della domanda di assegno divorzile in proprio favore. Parte convenuta ha dichiarato di essere disponibile a continuare a sostenere in ragione del 100% il mantenimento ordinario e straordinario di e le spese straordinarie per il figlio e a lasciare l'AUU interamente Per_2 Per_1 alla signora;
ha, altresì, insistito nella richiesta di rigetto della domanda di assegno Parte_1 divorzile avanzata da parte attrice.
A questo punto il Giudice delegato, dato atto che la conciliazione non è riuscita, ha invitato i difensori ad interloquire in ordine alle domande e alle istanze istruttorie formulate in atti.
Il procuratore di parte attrice ha insistito per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nel ricorso introduttivo, mentre il procuratore di parte convenuta si è opposto alla ammissione delle prove di controparte e ha rinunciato a quelle da lui formulate.
Il Giudice delegato ha, dunque, rigettato le istanze istruttorie formulate da parte attrice in quanto superflue ai fini della decisione e, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno dell'assunzione di mezzi di prova, ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale.
Il procuratore di parte attrice ha insistito per l'accoglimento delle domande formulate in atti e il procuratore di parte convenuta ha insistito nelle conclusioni della memoria difensiva, in particolare sul rigetto della richiesta di assegno divorzile in favore della moglie.
All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ex art 473 bis. 22 IV c.p.c.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 14 maggio 2025.
*****
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
È decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio: i coniugi si sono separati consensualmente con verbale in data 23.11.2021 omologato con decreto del Tribunale di Milano del 26.11.2021 ed il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio è stato depositato il 29.10.2024.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato, visto l'ampio periodo trascorso dalla cessazione della convivenza (maggio 2020) e dalla separazione, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sulla responsabilità genitoriale.
Deve essere confermato l'affido condiviso del figlio minore d entrambi i genitori così come Per_2 da verbale di separazione del 23.11.2021 omologato con decreto del Tribunale di Milano del
26.11.2021, attesa la convergente richiesta delle parti sul punto e tenuto conto del preminente interesse del minore.
Com'è noto il regime dell'affido condiviso, in assenza – come nel caso di specie – di evidenze di segno contrario che siano indici di una manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei due genitori costituisce garanzia della fattiva attuazione del diritto alla bi-genitorialità riconosciuto dal legislatore alla prole minorenne.
Quanto al collocamento di è pacifico che lo stesso a settembre 2024 ha deciso di andare a Per_2 vivere prevalentemente a casa del padre e che attualmente vive lì e vede la madre circa una volta al mese. Pertanto, in assenza di elementi di potenziale pregiudizio per lo stesso e tenuto conto della sua età (17 anni), il Collegio ritiene maggiormente rispondente all'interesse del minore disporre il collocamento prevalente dello stesso presso e con il padre e che la ricorrente potrà vederlo, previ accordi assunti direttamente con lo stesso, tenuto conto della sua volontà, delle sue esigenze e dei suoi impegni.
Sulle questioni economiche.
La madre, nelle proprie conclusioni, ha domandato di porre a carico del signor Controparte_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e mediante versamento della Per_2 Per_1 somma mensile di euro 500,00 (€ 250,00 ciascuno) e di porre a carico del signor il Controparte_1 pagamento del 50% delle spese straordinarie per entrambi i figli.
Di contro, il padre, nelle proprie conclusioni, ha dichiarato di essere disponibile a contribuire nella misura del 100% al mantenimento ordinario e straordinario del figlio minorenne con lui Per_2 convivente. Ha, altresì, domandato la revoca del contributo paterno al mantenimento del figlio
, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, pur dichiarandosi disponibile a Per_1 contribuire nella misura del 100% nel pagamento delle spese extra assegno per lo stesso.
Dalla documentazione acquisita agli atti emerge che la madre svolge attività lavorativa part time come collaboratrice domestica e percepisce uno stipendio netto mensile in busta paga pari a euro
800,00 per 13 mensilità. Parte attrice ha dichiarato di svolgere anche attività in nero “circa una volta a settimana la mattina a chiamata presso una famiglia” da cui percepirebbe 10 euro/h. È titolare di un conto BANCO POSTA il cui saldo attivo al 31.12.2022 risulta essere pari a euro 756,37, al
31.12.2023 pari a euro 2.547,23 e al 31.6.2024 pari a euro 11.419,33. Vive unitamente al figlio maggiorenne in un immobile in locazione con un canone mensile pari a euro 750,00 oltre Per_1
116,00 euro di spese condominiali (in proposito, va evidenziato che, poiché in sede di separazione le parti hanno concordato che per due anni dalla vendita della casa coniugale il signor avrebbe CP_1 contribuito al pagamento del canone di locazione dell'immobile in cui si sarebbe trasferita la signora versando alla stessa la somma mensile di euro 400,00, dal mese di giugno 2023 - quando è Pt_1 stata venduta la casa coniugale e la signora si è trasferita nel predetto immobile in locazione - parte attrice paga a titolo di locazione una somma pari a euro 350,00 e parte convenuta una somma pari a euro 400,00).
Dalla documentazione acquisita agli atti emerge che il padre è socio unico della società “Manuanto Srl” (che ha un fatturato annuo di circa 110.000 euro lordi) e dai PF 2021, 2022 e 2023 emerge che nel 2021 ha prodotto un reddito mensile pari a euro 1.214,41, nel 2022 pari a uro 1.245,00 e nel 2023 pari a euro 1.078,33. È titolare di un conto INTESA SAN PAOLO il cui saldo attivo al 31.12.2023 risulta essere pari a euro 5.489, 74 e al 30.9.2024 pari a euro 7,50. Vive unitamente al figlio minorenne in un immobile di sua proprietà (acquistato con i proventi della vendita di un immobile Per_2 ereditato dai genitori) non gravato da mutuo.
È, infine, pacifico che la ex casa coniugale (di cui le parti erano comproprietarie al 50%) è stata venduta 2 anni fa - in data 27.6.2023 - per la cifra di euro 175.000,00 e che il ricavato è stato diviso al 50% tra i genitori.
A. Il contributo al mantenimento del figlio minore Per_2
Avuto riguardo alla questione concernente la previsione e la determinazione del contributo al mantenimento del figlio minorenne, convivente con il si osserva quanto segue. Per_2 Pt_2
Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013).
Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Inoltre, ai sensi degli artt. 337ter c.c il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273).
Alla luce di quanto sopra detto, tenuto conto della situazione economica e reddituale di entrambe le parti come emersa, dato atto della disponibilità manifestata dal padre, da ultimo all'udienza del
13.5.2025, a contribuire in ragione del 100% al mantenimento ordinario e straordinario di Per_2 con lui convivente, considerato che il padre non deve sostenere spese abitative, mentre la madre da giugno 2025 (venendo meno l'obbligo del signor di versare in suo favore 400,00 euro a titolo CP_1 di contributo abitativo) dovrà farsi integralmente carico del canone di locazione (pari a 750,00 euro) dell'abitazione in cui vive unitamente al figlio maggiorenne , il Collegio ritiene congruo ed Per_1 equo porre a carico del padre l'obbligo di contribuire in ragione del 100% al mantenimento ordinario e straordinario del figlio minore Per_2 Deve darsi atto che parte convenuta si è dichiarato disponibile a lasciare l'AUU interamente alla signora , pur avendone lui diritto a percepirlo al 100%, essendo il genitore collocatario Parte_1 prevalente del figlio minorenne Per_2
B. Il contributo al mantenimento del figlio maggiorenne . Per_1
ha raggiunto la maggiore età in data 19.5.2022. Per_1
La madre ha domandato di porre a carico del signor l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento del figlio , maggiorenne e non economicamente autosufficiente, mediante Per_1 versamento della somma mensile di euro 250,00, allegando che, ad oggi, non ha le risorse Per_1 economiche sufficienti per mantenersi da solo.
Il padre ha domandato la revoca del contributo paterno al mantenimento del figlio , Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente, allegando che lo stesso (finita la scuola di barbiere)
a novembre 2024 ha lavorato – per un periodo di 3 mesi - in un negozio di barbiere con un contratto di apprendistato (cfr. doc. all. alla memoria difensia del 13.2.2025) e che a breve dovrebbe essere assunto con un contratto a tempo determinato e uno stipendio netto mensile di circa 900,00 euro al mese in un barber shop a Corsico.
Sul punto la madre ha riferito che, seppur è vero (come riportato dal padre) che lo stesso ha svolto – per un periodo di 3 mesi - attività lavorativa presso una parrucchieria di Basiglio con un contratto di apprendistato e che, attualmente, lavora qualche giorno in prova presso un barbiere, nulla sa del fatto
– allegato dal padre - che lo stesso è in procinto di concludere un contratto di lavoro a tempo determinato presso un barber shop.
Tanto premesso appare opportuno premettere che, ai fini della valutazione dell'indipendenza economica dei figli maggiorenni, il Giudice di merito è tenuto a considerare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere dell'obbligo gravante sui genitori, avendo riguardo in particolare all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché alla complessiva condotta personale tenuta dal raggiungimento della maggiore età da parte dell'avente diritto, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto, oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (Cass. Sez. VI-I 5.3.2018 n. 5088; Cass. Sez. I 14.8.2020 n.
17183).
Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, il Collegio ritiene che nessun contributo di mantenimento ordinario debba essere posto a carico del padre in favore del figlio maggiorenne
. Per_1
Invero, è pacifico ed incontestato che (di anni 21): Per_1
- ha concluso la scuola di barbiere;
- da novembre 2024 ha fatto ingresso nel mondo del lavoro;
- attualmente, lavora in prova presso un barber shop.
Appare quindi pacifico che il giovane, a prescindere dal fatto che sia prossimo ad essere assunto con contratto a tempo determinato e uno stipendio mensile di circa 900,00 euro presso una parrucchieria a Corsico 8come allegato dal padre9, ha concluso i proprio percorso di studi da circa tre anni e ha fatto ingresso nel mondo del lavoro. Deve, tuttavia, darsi atto che il padre, ai fini di consentire lo stabile inserimento nel mondo del lavoro da parte del figlio , considerato che la posizione lavorativa attuale dello stesso, pur segnando Per_1 un primo ingresso nel mondo del lavoro, non può ancora ritenersi consolidata né stabile sotto il profilo contrattuale e reddituale, si è dichiarato, condivisibilmente, disponibile a versare il 100% delle spese extra assegno per il ragazzo.
C. Sull'assegno divorzile.
Parte attrice ha domandato il riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile nella somma di euro 200,00 mensili.
Parte convenuta ha, invece, domandato il rigetto della domanda avanzata.
Questo Tribunale ritiene che la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile formulata da debba essere rigettata. Parte_1
Ricostruite le allegazioni delle parti ed esaminati i documenti prodotti in atti, il Collegio osserva quanto segue.
Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cassazione SU 18287/2018; Cassazione civile sez. VI,
30/04/2021, n.11472).
Dunque, l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi o all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge richiedente deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico -patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (Cassazione civile sez. VI, 22/09/2021, n.25635).
Richiamati i consolidati orientamenti della Suprema Corte e valutate le condizioni economiche delle parti, il Collegio osserva, con riguardo al profilo assistenziale, che la signora dispone di Pt_1 mezzi adeguati per far fronte alle proprie esigenze di vita, svolgendo la stessa attività lavorativa part time come collaboratrice domestica, con una retribuzione mensile netta di euro 800,00 per 13 mensilità, oltre a percepire ulteriori redditi non documentati da attività irregolare.
Inoltre, la comparazione delle condizioni reddituali dei coniugi non evidenzia uno squilibrio tale da giustificare l'attribuzione di un assegno divorzile, considerato che il convenuto percepisce uno stipendio di circa 1.200 euro mensili, provvede in via esclusiva al mantenimento ordinario e straordinario di ha rinunciato all'assegno unico relativo al figlio lasciandolo integralmente Per_2 alla madre nonostante la stessa lo veda una volta al mese e non versi nulla per il suo mantenimento e si è dichiarato disponibile a sostenere in ragione del 100% le spese extra assegno relative ad Per_1 che, come si è detto, ha fatto ingresso seppur in maniera precaria nel mondo del lavoro.
Quanto, poi, al profilo compensativo-perequativo, non risulta provato che la donna, con le proprie scelte di vita, abbia significativamente contribuito alla formazione o all'incremento del patrimonio familiare comune, atteso che è pacifico come la stessa abbia sempre lavorato e non vi è evidenza di una rinuncia alla propria realizzazione professionale per dedicarsi alla cura della famiglia.
Sulle spese di lite.
Vista la natura necessaria del giudizio, l'accordo delle parti in ordine al regime di affido del figlio minore la prevalente soccombenza di parte attrice in ordine alle altre domande, le spese di Per_2 lite, liquidate come in dispositivo secondo i criteri stabiliti dal DM 55/2014 e dal DM 37/2018, devono compensate per 1/3 e per 2/3 poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 38014/2024 R.G.., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1
in AGRIGENTO il 06/08/2003, atto trascritto nei Registri degli atti di Controparte_1 matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di AGRIGENTO al n. 221, parte II, serie A, anno 2003;
2) Dispone l'affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio minorenne con collocamento Per_2 prevalente dello stesso, anche ai fini della residenza anagrafica, presso e con il papà;
3) Dispone che le frequentazioni tra la madre e il figlio considerata l'età dello stesso, siano Per_2 rimesse ai liberi accordi tra gli stessi intercorsi, nel rispetto della sua volontà, delle sue esigenze e dei suoi impegni;
4) Dispone che il padre continui a contribuire al mantenimento ordinario e straordinario del figlio minore ella misura del 100%; Per_2
4) Revoca con decorrenza dalla mensilità successiva al deposito della sentenza l'obbligo a carico del padre di versare un contributo perequativo per , maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente;
5) Dà atto della disponibilità del padre a contribuire al 100 % nel pagamento delle spese extra assegno per il figlio individuate come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano Per_1 congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
5) Dispone, sull'accordo delle parti, che l'assegno unico per la famiglia relativo a venga Per_2 percepito interamente dalla madre;
6) Rigetta la domanda di assegno divorzile formulata da parte attrice;
7) Condanna la parte attrice al pagamento della quota di 2/3 delle spese del presente giudizio liquidata in € 4.400 oltre 15% di rimborso spese, IVA e CPA, disponendo che le stesse vengano compensate per la restante quota di 1/3.
8) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1) al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AGRIGENTO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Si comunichi.
Così deciso, in Milano il 14 maggio 2025
Il Giudice est. Il Presidente Dott. Valentina Maderna Dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 30/10/2024, rimessa al
Collegio alla udienza del 13 maggio 2025 e discussa nella camera di consiglio del 14 maggio 2025
promossa da
(C.F. ) nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. SCOLARO FRANCESCO presso il quale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-Parte attrice-
nei confronti di
(C.F. ) nato ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. SOLIMENE ERSILIA, presso il quale è elettivamente domiciliato giusta procura in atti;
-Parte convenuta -
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVIKLI DEL MATRIMONIO
Conclusioni
Per : Parte_1
l'Ill.mo Tribunale di Milano adito Voglia: a) dichiarare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la SI.ra ed il SInor , Parte_1 Controparte_1 ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione e trascrizione della sentenza;
b) disporre l'affidamento congiunto dei figli e con collocamento del minore Per_1 Persona_2 resso la casa della ricorrente e con diritto per il padre di vederlo e tenerlo con sé secondo Per_2 le modalità meglio descritte in premessa;
ciò, ovviamente, previa audizione di secondo le Per_2 modalità di legge;
c) porre a carico del SI. un assegno di mantenimento in favore dei figli e Controparte_1 Per_1 ari ad € 500,00 (€ 250,00 ciascuno) mensili, con la previsione di adeguamento automatico Per_2 secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat;
d) porre a carico del SInor il pagamento del 50% delle spese straordinarie così Controparte_1 come indicato in premessa;
e) riconoscere in favore della SI.ra il diritto a percepire un assegno di divorzio Parte_1 dell'importo di € 200,00 mensili da porsi a carico del SI. per tutti i motivi di cui in Controparte_1 premessa e con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat; f) per quant'altro, la SInora continuerà a percepire nella misura del 100% gli Parte_1 assegni per il nucleo familiare erogati dall'INPS ovvero l'assegno unico;
g) il SInor continuerà a corrispondere alla SInora l'importo Controparte_1 Parte_1 mensile di € 400,00 a titolo di concorso nelle spese di locazione così come statuito nelle condizioni di separazione omologate il cui effetto cesserà decorsi due anni dalla vendita della casa familiare.
h) Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
In via istruttoria, si chiede, fin d'ora, di essere ammessi a provare per testi le seguenti circostanze:
“Vero che a far tempo dal mese di maggio/giugno 2024, i figli e vivono Per_1 Persona_2 stabilmente presso l'immobile della ricorrente, sito in Via Giotto n. 102, Basiglio (MI); Vero che, il più delle volte, il SInor accompagna i figli a casa della ricorrente ivi lasciandoli Controparte_1 anche durante il periodo di sua competenza;
Vero che il SInor ha deciso, senza interpellare la SInora , di far Controparte_1 Parte_1 cambiare scuola al figlio minore Per_2
Vero che il SInor nonostante i reiterati solleciti ha rifiutato di farsi carico delle Controparte_1 spese straordinarie dei figli;
Vero che il SInor si è rifiutato di rilasciare il consenso affinché potesse Controparte_1 Per_2 ottenere la residenza anagrafica presso la casa della madre;
Vero che il SInor ha rifiutato – anche solo di contribuire - alle spese per le cure Controparte_1 dentistiche e dermatologiche di Per_2
Vero che la SInora riesce ad affrontare i costi occorrenti alla gestione della famiglia Parte_1 grazie all'aiuto economico dei familiari ed in particolare del SInor . Controparte_2
Si indicando come testi i sig.ri: residente in [...], Villagio Mosè Controparte_2
(Agrigento);
, residente in [...], Rozzano. Testimone_1 Testimone_2
Con riserva di articolare ogni altro mezzo istruttorio anche a seguito del contegno processuale di controparte.
Per : Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie così statuire:
Preliminarmente si chiede la riunione del presente procedimento ad altro pendente avanti al
Tribunale di Milano Rg 45110/2024 avanti la dott Valentina Di Peppe udienza 8/05/202
Nel merito
1)Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in data 6 agosto 2003 tra i signori E trascritto presso Controparte_1 Parte_1
i Registri dello Stato Civile del Comune di Milano, Anno 2003 atto n.1119 S. B, Parte II.
Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano e di procedere all'annotazione del dispositivo dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Si contestano tutte le conclusioni ex adverso formulate sia in via principale che subordinata
Condizioni
1) Il figlio affidato ai genitori in via condivisa con collocazione prevalente presso il padre Per_2
SI. nella propria residenza in via Paolo Borsellino Vernate (MI); Controparte_1
2) Ciascun genitore contribuirà al mantenimento del figlio n Per_2 forma diretta nei periodi di permanenza presso l'uno o l'altro genitore.
3) Nessun mantenimento ad essendo economicamente auto - sufficiente che porrà la sua Per_1 residenza anagrafica presso l'uno o l'altro genitore fintanto che non abbia reperito una autonoma abitativa.
4)Il SI. da giugno 2025 non verserà più l'importo di euro 400.00 alla SI. Controparte_1 Pt_1
a titolo di spese di locazione;
5) Respingere la richiesta della SI. di vedersi riconosciuto un assegno divorzile Parte_1 perché non dovuto per mancanza di presupposti essendo la ricorrente economicamente autosufficiente;
6) Dichiarare il SIg. e economicamente autosufficienti e portatori Controparte_1 Parte_1 di reddito.
All'udienza de 13.5.2025 il signor ha dichiarato di essere disponibile a continuare Controparte_1
a sostenere in ragione del 100% il mantenimento ordinario e straordinario di le spese Per_2 straordinarie di . Per_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
AGRIGENTO il 06/08/2003 (atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'Ufficio di
Stato Civile del Comune di AGRIGENTO al n. 221, parte II, serie A, anno 2003).
Dall'unione sono nati i figli: , il 19.5.2004, e il 31.1.2008. Per_1 Per_2
I coniugi si sono separati consensualmente con verbale in data 23.11.2021 omologato con decreto del
Tribunale di Milano del 26.11.2021.
con ricorso depositato il 29.10.2024 ha chiesto di dichiarare la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio;
di confermare l'affido condiviso dei figli e e il Per_1 Per_2 collocamento di presso di sé; di regolamentare le modalità e tempistiche di frequentazione Per_2 padre - figli come meglio dettagliato in ricorso;
di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante versamento dell'importo mensile di euro 500,00 (250,00 euro per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
di confermare a carico di Controparte_1
l'obbligo di corrispondere alla signora la somma di euro 400,00 a titolo di concorso Parte_1 nelle spese di locazione;
di porre a carico del marito l'obbligo di versare in suo favore un assegno divorzile pari a euro 200,00 mensili.
Parte resistente si è costituita in giudizio in data 13.2.2025 chiedendo al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
di confermare l'affido condiviso del figlio minore di disporre il collocamento dello stesso presso e con il papà; di disporre che ciascun genitore Per_2 contribuirà in via diretta al mantenimento di nei tempi di rispettiva permanenza. Parte Per_2 convenuta ha, altresì, domandato la revoca del contributo paterno al mantenimento del figlio , Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
la revoca del contributo di 400,00 euro posto a suo carico in favore della moglie (in sede di separazione consensuale) a titolo di concorso nelle spese di locazione;
il rigetto della domanda avanzata da parte attrice di un assegno divorzile in proprio favore.
All'udienza del 13.3.2025, fissata in via preliminare innanzi al GOT per verificare la possibilità di una soluzione transattiva della lite, le parti non sono riuscite a raggiungere un accordo e il GOT, quindi, ha trasmesso gli atti al Giudice delegato per l'udienza del 15 aprile 2025 (successivamente rinviata al 13.5.2025).
All'udienza del 13.5.2025 parte attrice ha dichiarato che, diversamente dalla separazione, il figlio minore non vive più con lei, ma con il padre, che rispetto ad allora svolge sempre lo stesso Per_2 lavoro e che continua a prendere l'AUU per in ragione del 100%; ha, inoltre, insistito per Per_2
l'accoglimento della domanda di assegno divorzile in proprio favore. Parte convenuta ha dichiarato di essere disponibile a continuare a sostenere in ragione del 100% il mantenimento ordinario e straordinario di e le spese straordinarie per il figlio e a lasciare l'AUU interamente Per_2 Per_1 alla signora;
ha, altresì, insistito nella richiesta di rigetto della domanda di assegno Parte_1 divorzile avanzata da parte attrice.
A questo punto il Giudice delegato, dato atto che la conciliazione non è riuscita, ha invitato i difensori ad interloquire in ordine alle domande e alle istanze istruttorie formulate in atti.
Il procuratore di parte attrice ha insistito per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nel ricorso introduttivo, mentre il procuratore di parte convenuta si è opposto alla ammissione delle prove di controparte e ha rinunciato a quelle da lui formulate.
Il Giudice delegato ha, dunque, rigettato le istanze istruttorie formulate da parte attrice in quanto superflue ai fini della decisione e, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno dell'assunzione di mezzi di prova, ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale.
Il procuratore di parte attrice ha insistito per l'accoglimento delle domande formulate in atti e il procuratore di parte convenuta ha insistito nelle conclusioni della memoria difensiva, in particolare sul rigetto della richiesta di assegno divorzile in favore della moglie.
All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ex art 473 bis. 22 IV c.p.c.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 14 maggio 2025.
*****
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
È decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio: i coniugi si sono separati consensualmente con verbale in data 23.11.2021 omologato con decreto del Tribunale di Milano del 26.11.2021 ed il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio è stato depositato il 29.10.2024.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato, visto l'ampio periodo trascorso dalla cessazione della convivenza (maggio 2020) e dalla separazione, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sulla responsabilità genitoriale.
Deve essere confermato l'affido condiviso del figlio minore d entrambi i genitori così come Per_2 da verbale di separazione del 23.11.2021 omologato con decreto del Tribunale di Milano del
26.11.2021, attesa la convergente richiesta delle parti sul punto e tenuto conto del preminente interesse del minore.
Com'è noto il regime dell'affido condiviso, in assenza – come nel caso di specie – di evidenze di segno contrario che siano indici di una manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei due genitori costituisce garanzia della fattiva attuazione del diritto alla bi-genitorialità riconosciuto dal legislatore alla prole minorenne.
Quanto al collocamento di è pacifico che lo stesso a settembre 2024 ha deciso di andare a Per_2 vivere prevalentemente a casa del padre e che attualmente vive lì e vede la madre circa una volta al mese. Pertanto, in assenza di elementi di potenziale pregiudizio per lo stesso e tenuto conto della sua età (17 anni), il Collegio ritiene maggiormente rispondente all'interesse del minore disporre il collocamento prevalente dello stesso presso e con il padre e che la ricorrente potrà vederlo, previ accordi assunti direttamente con lo stesso, tenuto conto della sua volontà, delle sue esigenze e dei suoi impegni.
Sulle questioni economiche.
La madre, nelle proprie conclusioni, ha domandato di porre a carico del signor Controparte_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e mediante versamento della Per_2 Per_1 somma mensile di euro 500,00 (€ 250,00 ciascuno) e di porre a carico del signor il Controparte_1 pagamento del 50% delle spese straordinarie per entrambi i figli.
Di contro, il padre, nelle proprie conclusioni, ha dichiarato di essere disponibile a contribuire nella misura del 100% al mantenimento ordinario e straordinario del figlio minorenne con lui Per_2 convivente. Ha, altresì, domandato la revoca del contributo paterno al mantenimento del figlio
, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, pur dichiarandosi disponibile a Per_1 contribuire nella misura del 100% nel pagamento delle spese extra assegno per lo stesso.
Dalla documentazione acquisita agli atti emerge che la madre svolge attività lavorativa part time come collaboratrice domestica e percepisce uno stipendio netto mensile in busta paga pari a euro
800,00 per 13 mensilità. Parte attrice ha dichiarato di svolgere anche attività in nero “circa una volta a settimana la mattina a chiamata presso una famiglia” da cui percepirebbe 10 euro/h. È titolare di un conto BANCO POSTA il cui saldo attivo al 31.12.2022 risulta essere pari a euro 756,37, al
31.12.2023 pari a euro 2.547,23 e al 31.6.2024 pari a euro 11.419,33. Vive unitamente al figlio maggiorenne in un immobile in locazione con un canone mensile pari a euro 750,00 oltre Per_1
116,00 euro di spese condominiali (in proposito, va evidenziato che, poiché in sede di separazione le parti hanno concordato che per due anni dalla vendita della casa coniugale il signor avrebbe CP_1 contribuito al pagamento del canone di locazione dell'immobile in cui si sarebbe trasferita la signora versando alla stessa la somma mensile di euro 400,00, dal mese di giugno 2023 - quando è Pt_1 stata venduta la casa coniugale e la signora si è trasferita nel predetto immobile in locazione - parte attrice paga a titolo di locazione una somma pari a euro 350,00 e parte convenuta una somma pari a euro 400,00).
Dalla documentazione acquisita agli atti emerge che il padre è socio unico della società “Manuanto Srl” (che ha un fatturato annuo di circa 110.000 euro lordi) e dai PF 2021, 2022 e 2023 emerge che nel 2021 ha prodotto un reddito mensile pari a euro 1.214,41, nel 2022 pari a uro 1.245,00 e nel 2023 pari a euro 1.078,33. È titolare di un conto INTESA SAN PAOLO il cui saldo attivo al 31.12.2023 risulta essere pari a euro 5.489, 74 e al 30.9.2024 pari a euro 7,50. Vive unitamente al figlio minorenne in un immobile di sua proprietà (acquistato con i proventi della vendita di un immobile Per_2 ereditato dai genitori) non gravato da mutuo.
È, infine, pacifico che la ex casa coniugale (di cui le parti erano comproprietarie al 50%) è stata venduta 2 anni fa - in data 27.6.2023 - per la cifra di euro 175.000,00 e che il ricavato è stato diviso al 50% tra i genitori.
A. Il contributo al mantenimento del figlio minore Per_2
Avuto riguardo alla questione concernente la previsione e la determinazione del contributo al mantenimento del figlio minorenne, convivente con il si osserva quanto segue. Per_2 Pt_2
Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013).
Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Inoltre, ai sensi degli artt. 337ter c.c il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273).
Alla luce di quanto sopra detto, tenuto conto della situazione economica e reddituale di entrambe le parti come emersa, dato atto della disponibilità manifestata dal padre, da ultimo all'udienza del
13.5.2025, a contribuire in ragione del 100% al mantenimento ordinario e straordinario di Per_2 con lui convivente, considerato che il padre non deve sostenere spese abitative, mentre la madre da giugno 2025 (venendo meno l'obbligo del signor di versare in suo favore 400,00 euro a titolo CP_1 di contributo abitativo) dovrà farsi integralmente carico del canone di locazione (pari a 750,00 euro) dell'abitazione in cui vive unitamente al figlio maggiorenne , il Collegio ritiene congruo ed Per_1 equo porre a carico del padre l'obbligo di contribuire in ragione del 100% al mantenimento ordinario e straordinario del figlio minore Per_2 Deve darsi atto che parte convenuta si è dichiarato disponibile a lasciare l'AUU interamente alla signora , pur avendone lui diritto a percepirlo al 100%, essendo il genitore collocatario Parte_1 prevalente del figlio minorenne Per_2
B. Il contributo al mantenimento del figlio maggiorenne . Per_1
ha raggiunto la maggiore età in data 19.5.2022. Per_1
La madre ha domandato di porre a carico del signor l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento del figlio , maggiorenne e non economicamente autosufficiente, mediante Per_1 versamento della somma mensile di euro 250,00, allegando che, ad oggi, non ha le risorse Per_1 economiche sufficienti per mantenersi da solo.
Il padre ha domandato la revoca del contributo paterno al mantenimento del figlio , Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente, allegando che lo stesso (finita la scuola di barbiere)
a novembre 2024 ha lavorato – per un periodo di 3 mesi - in un negozio di barbiere con un contratto di apprendistato (cfr. doc. all. alla memoria difensia del 13.2.2025) e che a breve dovrebbe essere assunto con un contratto a tempo determinato e uno stipendio netto mensile di circa 900,00 euro al mese in un barber shop a Corsico.
Sul punto la madre ha riferito che, seppur è vero (come riportato dal padre) che lo stesso ha svolto – per un periodo di 3 mesi - attività lavorativa presso una parrucchieria di Basiglio con un contratto di apprendistato e che, attualmente, lavora qualche giorno in prova presso un barbiere, nulla sa del fatto
– allegato dal padre - che lo stesso è in procinto di concludere un contratto di lavoro a tempo determinato presso un barber shop.
Tanto premesso appare opportuno premettere che, ai fini della valutazione dell'indipendenza economica dei figli maggiorenni, il Giudice di merito è tenuto a considerare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere dell'obbligo gravante sui genitori, avendo riguardo in particolare all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché alla complessiva condotta personale tenuta dal raggiungimento della maggiore età da parte dell'avente diritto, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto, oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (Cass. Sez. VI-I 5.3.2018 n. 5088; Cass. Sez. I 14.8.2020 n.
17183).
Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, il Collegio ritiene che nessun contributo di mantenimento ordinario debba essere posto a carico del padre in favore del figlio maggiorenne
. Per_1
Invero, è pacifico ed incontestato che (di anni 21): Per_1
- ha concluso la scuola di barbiere;
- da novembre 2024 ha fatto ingresso nel mondo del lavoro;
- attualmente, lavora in prova presso un barber shop.
Appare quindi pacifico che il giovane, a prescindere dal fatto che sia prossimo ad essere assunto con contratto a tempo determinato e uno stipendio mensile di circa 900,00 euro presso una parrucchieria a Corsico 8come allegato dal padre9, ha concluso i proprio percorso di studi da circa tre anni e ha fatto ingresso nel mondo del lavoro. Deve, tuttavia, darsi atto che il padre, ai fini di consentire lo stabile inserimento nel mondo del lavoro da parte del figlio , considerato che la posizione lavorativa attuale dello stesso, pur segnando Per_1 un primo ingresso nel mondo del lavoro, non può ancora ritenersi consolidata né stabile sotto il profilo contrattuale e reddituale, si è dichiarato, condivisibilmente, disponibile a versare il 100% delle spese extra assegno per il ragazzo.
C. Sull'assegno divorzile.
Parte attrice ha domandato il riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile nella somma di euro 200,00 mensili.
Parte convenuta ha, invece, domandato il rigetto della domanda avanzata.
Questo Tribunale ritiene che la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile formulata da debba essere rigettata. Parte_1
Ricostruite le allegazioni delle parti ed esaminati i documenti prodotti in atti, il Collegio osserva quanto segue.
Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cassazione SU 18287/2018; Cassazione civile sez. VI,
30/04/2021, n.11472).
Dunque, l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi o all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge richiedente deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico -patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (Cassazione civile sez. VI, 22/09/2021, n.25635).
Richiamati i consolidati orientamenti della Suprema Corte e valutate le condizioni economiche delle parti, il Collegio osserva, con riguardo al profilo assistenziale, che la signora dispone di Pt_1 mezzi adeguati per far fronte alle proprie esigenze di vita, svolgendo la stessa attività lavorativa part time come collaboratrice domestica, con una retribuzione mensile netta di euro 800,00 per 13 mensilità, oltre a percepire ulteriori redditi non documentati da attività irregolare.
Inoltre, la comparazione delle condizioni reddituali dei coniugi non evidenzia uno squilibrio tale da giustificare l'attribuzione di un assegno divorzile, considerato che il convenuto percepisce uno stipendio di circa 1.200 euro mensili, provvede in via esclusiva al mantenimento ordinario e straordinario di ha rinunciato all'assegno unico relativo al figlio lasciandolo integralmente Per_2 alla madre nonostante la stessa lo veda una volta al mese e non versi nulla per il suo mantenimento e si è dichiarato disponibile a sostenere in ragione del 100% le spese extra assegno relative ad Per_1 che, come si è detto, ha fatto ingresso seppur in maniera precaria nel mondo del lavoro.
Quanto, poi, al profilo compensativo-perequativo, non risulta provato che la donna, con le proprie scelte di vita, abbia significativamente contribuito alla formazione o all'incremento del patrimonio familiare comune, atteso che è pacifico come la stessa abbia sempre lavorato e non vi è evidenza di una rinuncia alla propria realizzazione professionale per dedicarsi alla cura della famiglia.
Sulle spese di lite.
Vista la natura necessaria del giudizio, l'accordo delle parti in ordine al regime di affido del figlio minore la prevalente soccombenza di parte attrice in ordine alle altre domande, le spese di Per_2 lite, liquidate come in dispositivo secondo i criteri stabiliti dal DM 55/2014 e dal DM 37/2018, devono compensate per 1/3 e per 2/3 poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 38014/2024 R.G.., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1
in AGRIGENTO il 06/08/2003, atto trascritto nei Registri degli atti di Controparte_1 matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di AGRIGENTO al n. 221, parte II, serie A, anno 2003;
2) Dispone l'affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio minorenne con collocamento Per_2 prevalente dello stesso, anche ai fini della residenza anagrafica, presso e con il papà;
3) Dispone che le frequentazioni tra la madre e il figlio considerata l'età dello stesso, siano Per_2 rimesse ai liberi accordi tra gli stessi intercorsi, nel rispetto della sua volontà, delle sue esigenze e dei suoi impegni;
4) Dispone che il padre continui a contribuire al mantenimento ordinario e straordinario del figlio minore ella misura del 100%; Per_2
4) Revoca con decorrenza dalla mensilità successiva al deposito della sentenza l'obbligo a carico del padre di versare un contributo perequativo per , maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente;
5) Dà atto della disponibilità del padre a contribuire al 100 % nel pagamento delle spese extra assegno per il figlio individuate come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano Per_1 congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
5) Dispone, sull'accordo delle parti, che l'assegno unico per la famiglia relativo a venga Per_2 percepito interamente dalla madre;
6) Rigetta la domanda di assegno divorzile formulata da parte attrice;
7) Condanna la parte attrice al pagamento della quota di 2/3 delle spese del presente giudizio liquidata in € 4.400 oltre 15% di rimborso spese, IVA e CPA, disponendo che le stesse vengano compensate per la restante quota di 1/3.
8) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1) al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AGRIGENTO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Si comunichi.
Così deciso, in Milano il 14 maggio 2025
Il Giudice est. Il Presidente Dott. Valentina Maderna Dott. Laura Maria Cosmai