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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/10/2025, n. 4883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4883 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quarta sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
GI De LL Presidente -
Massimo Sensale Consigliere -
GI VO IN Consigliere rel.- ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
4165 dell'anno 2021, vertente tra
(c.f. ), (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(c.f. ) e (c.f. , Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4 rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Di Vito.
CP_1
e
(c.f. e p.i. ), in persona del legale rappresentante p.t., quale procuratrice Parte_5 P.IVA_1 speciale di (c.f. e p. iva n. ), rappresentata e difesa dagli avvocati Controparte_2 P.IVA_2
ND MA e AN De SA.
CP_3 nonchè
(c.f. e p.iva . Controparte_4 P.IVA_3
-CHIAMATA IN CAUSA a seguito di riassunzione del giudizio- contumace-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 557/2021 emessa dal Tribunale di Avellino, pubblicata l'8.4.2021, in tema di opposizione a precetto, ex art. 615, co.1, c.p.c”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta di precisazione delle conclusioni depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti pagina 1 di 9 con d.lgs. n. 149/2022 il 7.7.2025 dalla difesa di , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e l'11.7.2025 dalla difesa di nella qualità di procuratrice speciale di Parte_4 Parte_5 [...]
Controparte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado la nonché , , e Controparte_4 Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, avevano convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Avellino, la quale Parte_4 Parte_5 procuratrice della proponendo opposizione avverso gli atti precetto, notificati da tale Controparte_2 società nei loro confronti (il 19.7.2018 a , il 24.7.2018 a , in proprio e quale legale Parte_3 Parte_1 rappresentante della ed il 2.8.2018 a e a ), con cui Controparte_4 Parte_2 Parte_4 era stato loro intimato il pagamento, in solido, della somma di euro 237.930,35.
In particolare la nella detta qualità, aveva intimato il pagamento di tale importo sulla base di Parte_5 un contratto di mutuo fondiario che la aveva stipulato con la Controparte_5 [...] in data 5 dicembre 2012 (per l'importo di euro 250.000,00), esponendo che la CP_4 [...] era divenuta cessionaria (per effetto di un atto di cessione del 21.1.2016), di una serie di crediti Controparte_2 pecuniari della detta individuabili “in blocco”, tra cui anche quello per cui è causa, e lamentando Pt_5
l'inadempimento della società mutuataria, nonché dei garanti ( , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e , che avevano prestato fideiussione sino alla concorrenza dell'importo di euro
[...] Parte_4
500.000,00) nel pagamento delle rate pattuite.
Gli intimati, a loro volta, avevano proposto opposizione, chiedendo: 1) che fosse dichiarata la sopravvenuta inefficacia/decadenza della fideiussione prestata da;
2) che, accertato l'intervenuto Parte_4 pagamento di euro 37.000,00 da parte di fosse dichiarata l'insussistenza del diritto della Controparte_4 [...]
nella detta qualità, a procedere esecutivamente per l'intero importo intimato (ossia anche per il detto Parte_5 importo di euro 37.000,00 già corrisposto); 3) che, pertanto, fosse dichiarata inammissibile, inefficace, improponibile l'azione esecutiva minacciata dalla nella detta qualità, nei limiti e per i motivi Parte_5 evidenziati nell'atto di opposizione, il tutto con ogni consequenziale statuizione, anche relativamente alle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, la si era costituita, quale procuratrice della Parte_5 Controparte_2
chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del suo diritto a procedere esecutivamente in forza del
[...] precetto opposto.
Il Tribunale di Avellino, con la sentenza n. 557/2021 impugnata dinanzi a questa Corte d'appello, ha accolto parzialmente l'opposizione, così statuendo: “1. dichiara l'inesistenza del diritto di parte opposta a procedere ad esecuzione
pagina 2 di 9 forzata limitatamente all'importo di € 37.000,00; 2. compensa per 1/3 le spese di lite tra le parti e condanna gli opponenti alla rifusione in favore dell'opposto del residuo, liquidato in complessivi € 7.000,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.”.
In particolare ha accolto l'opposizione proposta da tutti gli intimati con riferimento al motivo concernente l'avvenuta corresponsione di euro 37.000,00, ritenendo che, a fronte del regolare pagamento di tale importo
(costituente il ricavato della vendita di uno dei beni posti a garanzia del credito, quale evenienza documentata oltre che incontestata), non fossero gli opponenti a dover dimostrare l'imputazione del detto pagamento ad altro debito verso la controparte, bensì la parte opposta/creditrice.
Quanto, invece, al motivo di opposizione articolato da (concernente il proprio difetto di Parte_4 legittimazione passiva), ha ritenuto che non potesse considerarsi risolta la fideiussione da lui prestata.
Specificamente il Tribunale di Avellino, dopo aver riportato, sul punto, il contenuto dell'art. 9 bis, ultima parte, del contratto di mutuo in questione, riguardante la posizione dell'indicato fideiussore (“Il costituito Parte_4 presta fideiussione per sé e i suoi successori e aventi causa, in favore della parte mutuataria verso la NC che accetta,
[...] con le modalità e per l'importo sopra indicato. Si conviene espressamente che tale fideiussione resterà ferma e valida fino a quando non saranno dichiarate insussistenti/inefficaci le pregiudizievoli emerse in Centrali Rischi in capo al sig. . Pertanto al Parte_1 verificarsi dell'insussistenza e/o inefficacia delle pregiudizievoli in capo a , la fidejussione prestata da Parte_1 Parte_4 si intenderà pienamente risolta, con l'immediata liberazione del fidejussore dal debito garantito.”), ha ritenuto che,
[...] come ammesso dallo stesso opponente, risultasse segnalato proprio per il debito portato dal Parte_1 detto mutuo, con la conseguenza che la fideiussione non potesse considerarsi risolta.
****
2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
La , , , e CP_4 Controparte_4 Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
hanno censurato la sentenza n. 557/2021 sulla base dei seguenti motivi:
[...]
1. APPARENTE, OMESSA, CONTRADDITTORIA ED INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 91, 92, 96
C.P.C.
Con il primo motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di
Avellino, pur avendo accolto parzialmente l'opposizione e dichiarato l'inesistenza del diritto della banca opposta a procedere ad esecuzione forzata per l'importo di euro 37.000,00, li ha, tuttavia, condannati al pagamento delle spese processuali in favore della controparte, nella misura di due terzi (disponendo la compensazione per il restante terzo).
In particolare, secondo la prospettazione degli appellanti, il primo giudice avrebbe omesso, in modo apparente e contraddittorio, di motivare adeguatamente sulla regolamentazione delle spese, in violazione degli artt. 91, 92
e 96 c.p.c., applicando un criterio di soccombenza non coerente con l'esito della lite.
pagina 3 di 9 Trattandosi di una decisione di totale accoglimento delle ragioni di essi opponenti, il Tribunale di Avellino avrebbe dovuto, secondo la loro prospettazione, condannare la opposta al pagamento delle spese e competenze di lite, al limite compensandole, in parte, in presenza di validi presupposti.
2. APPARENTE, OMESSA, CONTRADDITTORIA, ILLOGICA ED INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE SULLA POSIZIONE DEL SIG.
[...]
Parte_4
Con il secondo motivo ha contestato il mancato riconoscimento, da parte del primo Parte_4 giudice, della risoluzione della fideiussione da lui (dall'appellante/opponente, si intende) prestata, sostenendo, specificamente, che la condizione prevista all'art. 9-bis del contratto di mutuo si riferisse a pregresse esposizioni di
– non risultate poi provate dalla controparte- e a situazioni pregiudizievoli estranee al mutuo Parte_1 oggetto della presente controversia.
Al riguardo ha dedotto, in particolare, che dall'archivio della Centrale dei Rischi presso la NC d'TA (versato in atti) risultasse, in capo a la sola segnalazione relativa alla garanzia prestata in relazione al Parte_1 contratto di mutuo fondiario del 5.12.2012 (ossia relativa al contratto per cui è causa) e l'evidente assenza di ulteriori iscrizioni pregiudizievoli.
Il che, ad avviso dell'appellante, avrebbe determinato, in base alla clausola summenzionata, la risoluzione della fideiussione da lui prestata.
Alla luce di tali deduzioni gli appellanti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “- accogliere l'appello così come proposto dal Sig. in proprio e nella qualità di legale rappresentante della , dalla Sig.ra Parte_1 Controparte_4 Pt_3
dalla Sig.ra e dal Sig. e, per l'effetto condannare la in persona del legale
[...] Parte_2 Parte_4 Parte_5 rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, quantificate in € 8.030,00, oltre maggiorazioni previste per legge in relazione al numero degli assistiti, rimborso forfettario 15% ed accessori, come da parametri medi di cui al D.M. 55/2014, con attribuzione, oltre alle spese vive per contributo unificato e marca da bollo;
- accogliere l'appello così come proposto dal Sig. e, per l'effetto, dichiarare la sopravvenuta Parte_4 inefficacia e/o decadenza della fideiussione prestata dal Sig. essendosi verificata la condizione prevista nel contratto di mutuo Parte_4 fondiario, con ogni consequenziale statuizione e con vittoria di spese e competenze di causa del primo grado oltre rimborso forfettario Iva e CPA come per legge, con liquidazione secondo i parametri del D.M. 55/2014 e con attribuzione;
- condannare l'appellata al pagamento di spese e competenze di lite del presente grado di giudizio, da quantificarsi con i criteri di cui al D. M. 55/2014, con attribuzione.”.
Iscritta la causa al n. 4165/2021 del Ruolo Generale, si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il
20.1.2022, la quale procuratrice speciale di contestando la Parte_5 Controparte_2 fondatezza dell'avverso gravame e rassegnando le seguenti conclusioni: “Nel merito, rigettare l'appello proposto dalla
[...]
e dai garanti sig.ri , e avverso la sentenza n. 557/2021, CP_4 Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Tribunale di Avellino, poiché infondato per tutte le motivazioni esposte, nonché rigettare tutte le relative domande, e per l'effetto confermare la sentenza impugnata. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.”.
Con ordinanza del 21.3.2023 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio per intervenuta liquidazione giudiziale della pronunciata dal Tribunale di Avellino. Controparte_4
pagina 4 di 9 Con ricorso depositato il 13.6.2023, , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
hanno riassunto il giudizio, chiedendo la fissazione dell'udienza ex art. 303 c.p.c. per la prosecuzione
[...] dello stesso, reiterando le conclusioni già formulate nell'atto di appello.
Con comparsa depositata il 9.1.2024 si è costituita la nella detta qualità, reiterando le Parte_5 medesime conclusioni già assunte nella comparsa di costituzione in appello.
Non si è costituita in giudizio la , nonostante la notifica (avvenuta, a Controparte_4 mezzo pec, il 25.7.2023) dell'atto di riassunzione e del decreto del 13.6.2023 nei confronti del curatore p.t.
Con decreto presidenziale del 18.2.2025 la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni al
25.3.2025.
Indi, dopo un rinvio di ufficio, con decreto presidenziale del 18.6.2025 (ritualmente comunicato alle parti costituite) è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del 15.7.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate tali note (il 7.7.2025 dalla difesa di , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e l'11.7.2025 dalla difesa di nella qualità di procuratrice speciale di Parte_4 Parte_5 [...]
, con ordinanza del 15.7.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione alle Controparte_2 parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori
20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto, va dichiarata la contumacia della , non essendosi Controparte_4 costituita in giudizio (per il tramite del curatore) nonostante la ritualità della notifica dell'atto di appello in riassunzione nei suoi confronti (notifica avvenuta a mezzo PEC e perfezionatasi, come detto, il 25.7.2023, come documentato telematicamente dall'appellanti il 17.12.2023).
****
E, sempre in via preliminare, va detto che l'appellata non ha proposto gravame incidentale avverso la decisione del primo giudice di accogliere il motivo di opposizione concernente l'insussistenza del diritto della parte opposta di procedere ad esecuzione forzata con riferimento al minore importo (rispetto a quello, pari ad euro 237.930,35, intimato con il precetto) di euro 37.000,00 (in considerazione del ritenuto pagamento di tale ultima somma).
Ragion per cui, ai sensi dell'art. 329 c.p.c., si è formato, sul punto, il giudicato interno.
****
Ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e da sia fondato per le ragioni di seguito esposte. Parte_4
pagina 5 di 9 ****
Nell'ordine logico delle questioni da affrontare va esaminato, preliminarmente, il secondo motivo di gravame, con cui è stata impugnata, si ribadisce, la decisione del primo giudice di non riconoscere l'avvenuta risoluzione della fideiussione prestata da . Parte_4
Al riguardo si rileva che la clausola prevista (a pagina 13) dall'art. 9-bis del contratto di mutuo fondiario in questione (ridepositato telematicamente, in secondo grado, da tutte le parti), prevedeva (come peraltro riportato in sentenza anche dal Tribunale di Avellino): “Il costituito presta fideiussione per sé e i suoi successori e Parte_4 aventi causa, in favore della parte mutuataria verso la NC che accetta, con le modalità e per l'importo sopra indicato. Si conviene espressamente che tale fideiussione resterà ferma e valida fino a quando non saranno dichiarate insussistenti/inefficaci le pregiudizievoli emerse in Centrali Rischi in capo al sig. . Pertanto, al verificarsi dell'insussistenza e/o inefficacia delle pregiudizievoli in Parte_1 capo a , la fideiussione prestata da si intenderà pienamente risolta, con l'immediata liberazione Parte_1 Parte_4 del fideiussore dal debito garantito.”
Ad avviso della Corte la locuzione “pregiudizievoli emerse” in Centrali Rischi in capo a deve Parte_1 allora intendersi riferita - come sostenuto dagli appellanti e contrariamente a quanto ravvisato (in sostanza) dal giudice di prime cure - esclusivamente a segnalazioni negative già iscritte presso le Centrali Rischi (con riferimento a ) alla data di stipula del contratto, essendo alquanto irragionevole che potesse avere Parte_1 ad oggetto (anche) situazioni future o meramente eventuali non contemplate da tale clausola negoziale.
In altri termini, l'uso del participio passato (“emerse”), assume rilievo inequivocabile e dirimente, implicando letteralmente un riferimento oggettivo a segnalazioni alla Centrali Rischi della NC d'TA già note ed effettivamente risultanti alla data di stipula del contratto anziché ad eventuali segnalazioni future, non potendo essere condivisa una lettura estensiva della clausola che travalichi il testo pattizio fino a ricomprendere situazioni successive, del tutto estranee alla volontà espressa dalle parti.
Ed invero, nell'interpretazione di un contratto, il primo criterio da adottare è quello del significato letterale delle parole utilizzate.
Solo se questo risulta ambiguo si può ricorrere agli altri canoni interpretativi previsti dal Codice Civile (artt. 1362-
1371 c.c.; cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. III, Ord., 11/03/2025, n. 6444; Sez. II, Ord., 11/11/2021, n. 33451).
In definitiva, nell'interpretazione del contratto, qualora il canone fondato sul significato letterale delle parole risulti sufficiente, l'operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente, quanto definitivamente, conclusa (cfr. Cass. civ.,
Sez. III, 11/03/2014, n. 5595).
Ciò detto, il primo giudice ha quindi errato nel ritenere rilevante, al fine di escludere l'avvenuta risoluzione della fideiussione prestata da (ritenendo sussistente, di conseguenza, il diritto della parte Parte_4 opposta di procedere ad esecuzione forzata anche nei confronti di tale garante), l'unica segnalazione in capo a
, ossia quella documentata dagli opponenti (mediante l'estratto dell'Archivio presso la Centrale Parte_1
Rischi presso della NC di TA ridepositato in questo grado dagli stessi appellanti). pagina 6 di 9 Tale segnalazione, infatti, oltre a riguardare proprio il debito derivante dal contratto di mutuo per cui è causa, si riferiva al mese di febbraio 2013 e, dunque, era successiva a tale contratto (stipulato, si ribadisce, il
5.12.2012), non potendo, così, essere considerata come già “emersa” secondo la suddetta interpretazione letterale della clausola in esame.
In definitiva, non potendo ragionevolmente trattarsi di una di quelle segnalazioni “emerse” (secondo il testo contrattuale) alla data della stipula del contratto di mutuo, ed avendo gli opponenti dimostrato l'insussistenza di ulteriori segnalazioni pregiudizievoli in capo a , deve ritenersi realizzata la condizione risolutiva Parte_1 prevista nella detta clausola, con conseguente venir meno della fideiussione prestata da Parte_4
.
[...]
A fronte, infatti, della deduzione e della prova, da parte degli opponenti, dell'assenza di segnalazioni pregiudizievoli “emerse” (al momento del contratto di mutuo in questione) a carico di e diverse Parte_1 rispetto a quella relativa proprio a tale contratto (ad esso successiva) – dunque di un fatto impeditivo
(riguardando la risoluzione della garanzia) rispetto al credito vantato dalla controparte (cfr., sui criteri di ripartizione degli oneri probatori nell'opposizione all'esecuzione fondata, in particolare, su un titolo stragiudiziale, come nel caso di specie, Cass. civ., Sez. I, 04/03/2025, n. 5719; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord.,
08/11/2019, n. 28874; Sez. I, Ord., 08/02/2019, n. 3868) – la parte opposta avrebbe dovuto dimostrare (ma ciò non è avvenuto) - per evitare, per l'appunto, l'effetto risolutorio previsto dalla clausola- la sussistenza, proprio al momento del negozio di mutuo (e della contestuale prestazione della fideiussione, si ribadisce), di segnalazioni presso la Centrale Rischi della NC d'TA a carico dello stesso e della loro successiva ed Parte_1 effettiva permanenza.
Alla luce di quanto detto sino ad ora circa la risoluzione della fideiussione prestata da Parte_4 con l'atto (più volte menzionato) del 5.12.2012, in parziale riforma della sentenza impugnata (ed in accoglimento dell'opposizione a precetto proposta, sul punto, in primo grado), va dichiarata l'insussistenza del diritto della opposta/appellata di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di . Parte_4
****
La fondatezza del secondo motivo di gravame, comportando comunque la riforma (parziale) della sentenza impugnata e, dunque, la necessità che questa Corta provveda ad una nuova regolamentazione anche delle spese del primo grado, in base all'esito complessivo della lite, (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 – 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n.
14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n. 15483), assorbe, logicamente, la valutazione del primo motivo di gravame (concernente, per l'appunto, la regolamentazione delle spese di lite operata dal primo giudice).
pagina 7 di 9 E, avuto riguardo all'esito complessivo della lite, vanno poste a carico della opposta/appellata le spese di entrambi i gradi di giudizio, essendo essa risultata totalmente soccombente, ex art. 91 c.p.c.
Al riguardo va infatti detto che, in tema di spese processuali, quando nel giudizio di opposizione esecutiva si accerti che il creditore esecutante abbia chiesto con il precetto il pagamento di una somma anche di poco eccedente quella dovuta, con conseguente accoglimento "in parte qua" della opposizione, è illegittima la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite, perché le spese della parte vittoriosa possono essere compensate, ma non addebitate alla stessa, neppure parzialmente (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/11/2022,
n. 35037; Sez. III, 11/10/2016, n. 20374).
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore, dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c., degli opponenti/appellanti, vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%), per tutte le fasi
(dunque anche per la fase di trattazione/istruttoria, sebbene non sia stata espletata, cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.,
09/07/2024, n. 18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord.,
27/03/2023, n. 8561), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse degli appellanti stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale (tab. n.2) per il primo grado e dinanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12) per il secondo, con riferimento allo scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,01 (così determinato in base al all'art. 17 c.p.c., ossia al credito, pari ad euro 237.930,35, precettato).
Occorre precisare, a tal proposito, che nei giudizi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ. il valore della controversia si determina in base al "credito per cui si procede" a norma dell'art. 17 cod. proc. civ. e, cioè, con riferimento alla somma precettata nella sua interezza, non all'importo (eventualmente diverso ed inferiore) contestato.
In definitiva, il valore della lite da assumere a parametro di individuazione dello scaglione tariffario di riferimento per la liquidazione delle spese di lite va ancorato all'intero importo precettato, non già all'entità delle voci di precetto contestate (cfr. Cass. civ., Sez. III, 30/04/2025, n. 11371).
Così come non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n. 19989).
P.Q.M.
pagina 8 di 9 La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4165/2021 R.G.A.C., così provvede:
1. Dichiara la contumacia di . Controparte_4
2. Accoglie l'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
avverso la sentenza n. 557/2021 emessa dal Tribunale di Avellino, pubblicata l'8.4.2021 e, per
[...]
l'effetto, in parziale riforma di tale sentenza, accerta e dichiara l'insussistenza del diritto della Parte_5
quale procuratrice speciale di di procedere ad esecuzione forzata nei
[...] Controparte_2 confronti di . Parte_4
3. Dichiara tenuta e condanna la quale procuratrice speciale di Parte_5 Controparte_2
al pagamento, in favore dell'avv. Massimiliano Di Vito, quale difensore antistatario di ,
[...] Parte_1
, e , delle spese di lite del doppio grado di giudizio, Parte_2 Parte_3 Parte_4 liquidate complessivamente in euro 7.837,5 (di cui euro 786,00 per esborsi ed euro 7.051,5 per compensi) quanto al primo grado, ed in euro 8.297,00 (di cui euro 1.138,50 per esborsi ed euro 7.158,5 per compensi) quanto al secondo, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Napoli, 10.10.2025.
Il Presidente
GI De LL
Il Consigliere est.
GI VO IN
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quarta sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
GI De LL Presidente -
Massimo Sensale Consigliere -
GI VO IN Consigliere rel.- ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
4165 dell'anno 2021, vertente tra
(c.f. ), (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(c.f. ) e (c.f. , Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4 rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Di Vito.
CP_1
e
(c.f. e p.i. ), in persona del legale rappresentante p.t., quale procuratrice Parte_5 P.IVA_1 speciale di (c.f. e p. iva n. ), rappresentata e difesa dagli avvocati Controparte_2 P.IVA_2
ND MA e AN De SA.
CP_3 nonchè
(c.f. e p.iva . Controparte_4 P.IVA_3
-CHIAMATA IN CAUSA a seguito di riassunzione del giudizio- contumace-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 557/2021 emessa dal Tribunale di Avellino, pubblicata l'8.4.2021, in tema di opposizione a precetto, ex art. 615, co.1, c.p.c”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta di precisazione delle conclusioni depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti pagina 1 di 9 con d.lgs. n. 149/2022 il 7.7.2025 dalla difesa di , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e l'11.7.2025 dalla difesa di nella qualità di procuratrice speciale di Parte_4 Parte_5 [...]
Controparte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado la nonché , , e Controparte_4 Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, avevano convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Avellino, la quale Parte_4 Parte_5 procuratrice della proponendo opposizione avverso gli atti precetto, notificati da tale Controparte_2 società nei loro confronti (il 19.7.2018 a , il 24.7.2018 a , in proprio e quale legale Parte_3 Parte_1 rappresentante della ed il 2.8.2018 a e a ), con cui Controparte_4 Parte_2 Parte_4 era stato loro intimato il pagamento, in solido, della somma di euro 237.930,35.
In particolare la nella detta qualità, aveva intimato il pagamento di tale importo sulla base di Parte_5 un contratto di mutuo fondiario che la aveva stipulato con la Controparte_5 [...] in data 5 dicembre 2012 (per l'importo di euro 250.000,00), esponendo che la CP_4 [...] era divenuta cessionaria (per effetto di un atto di cessione del 21.1.2016), di una serie di crediti Controparte_2 pecuniari della detta individuabili “in blocco”, tra cui anche quello per cui è causa, e lamentando Pt_5
l'inadempimento della società mutuataria, nonché dei garanti ( , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e , che avevano prestato fideiussione sino alla concorrenza dell'importo di euro
[...] Parte_4
500.000,00) nel pagamento delle rate pattuite.
Gli intimati, a loro volta, avevano proposto opposizione, chiedendo: 1) che fosse dichiarata la sopravvenuta inefficacia/decadenza della fideiussione prestata da;
2) che, accertato l'intervenuto Parte_4 pagamento di euro 37.000,00 da parte di fosse dichiarata l'insussistenza del diritto della Controparte_4 [...]
nella detta qualità, a procedere esecutivamente per l'intero importo intimato (ossia anche per il detto Parte_5 importo di euro 37.000,00 già corrisposto); 3) che, pertanto, fosse dichiarata inammissibile, inefficace, improponibile l'azione esecutiva minacciata dalla nella detta qualità, nei limiti e per i motivi Parte_5 evidenziati nell'atto di opposizione, il tutto con ogni consequenziale statuizione, anche relativamente alle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, la si era costituita, quale procuratrice della Parte_5 Controparte_2
chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del suo diritto a procedere esecutivamente in forza del
[...] precetto opposto.
Il Tribunale di Avellino, con la sentenza n. 557/2021 impugnata dinanzi a questa Corte d'appello, ha accolto parzialmente l'opposizione, così statuendo: “1. dichiara l'inesistenza del diritto di parte opposta a procedere ad esecuzione
pagina 2 di 9 forzata limitatamente all'importo di € 37.000,00; 2. compensa per 1/3 le spese di lite tra le parti e condanna gli opponenti alla rifusione in favore dell'opposto del residuo, liquidato in complessivi € 7.000,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.”.
In particolare ha accolto l'opposizione proposta da tutti gli intimati con riferimento al motivo concernente l'avvenuta corresponsione di euro 37.000,00, ritenendo che, a fronte del regolare pagamento di tale importo
(costituente il ricavato della vendita di uno dei beni posti a garanzia del credito, quale evenienza documentata oltre che incontestata), non fossero gli opponenti a dover dimostrare l'imputazione del detto pagamento ad altro debito verso la controparte, bensì la parte opposta/creditrice.
Quanto, invece, al motivo di opposizione articolato da (concernente il proprio difetto di Parte_4 legittimazione passiva), ha ritenuto che non potesse considerarsi risolta la fideiussione da lui prestata.
Specificamente il Tribunale di Avellino, dopo aver riportato, sul punto, il contenuto dell'art. 9 bis, ultima parte, del contratto di mutuo in questione, riguardante la posizione dell'indicato fideiussore (“Il costituito Parte_4 presta fideiussione per sé e i suoi successori e aventi causa, in favore della parte mutuataria verso la NC che accetta,
[...] con le modalità e per l'importo sopra indicato. Si conviene espressamente che tale fideiussione resterà ferma e valida fino a quando non saranno dichiarate insussistenti/inefficaci le pregiudizievoli emerse in Centrali Rischi in capo al sig. . Pertanto al Parte_1 verificarsi dell'insussistenza e/o inefficacia delle pregiudizievoli in capo a , la fidejussione prestata da Parte_1 Parte_4 si intenderà pienamente risolta, con l'immediata liberazione del fidejussore dal debito garantito.”), ha ritenuto che,
[...] come ammesso dallo stesso opponente, risultasse segnalato proprio per il debito portato dal Parte_1 detto mutuo, con la conseguenza che la fideiussione non potesse considerarsi risolta.
****
2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
La , , , e CP_4 Controparte_4 Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
hanno censurato la sentenza n. 557/2021 sulla base dei seguenti motivi:
[...]
1. APPARENTE, OMESSA, CONTRADDITTORIA ED INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 91, 92, 96
C.P.C.
Con il primo motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di
Avellino, pur avendo accolto parzialmente l'opposizione e dichiarato l'inesistenza del diritto della banca opposta a procedere ad esecuzione forzata per l'importo di euro 37.000,00, li ha, tuttavia, condannati al pagamento delle spese processuali in favore della controparte, nella misura di due terzi (disponendo la compensazione per il restante terzo).
In particolare, secondo la prospettazione degli appellanti, il primo giudice avrebbe omesso, in modo apparente e contraddittorio, di motivare adeguatamente sulla regolamentazione delle spese, in violazione degli artt. 91, 92
e 96 c.p.c., applicando un criterio di soccombenza non coerente con l'esito della lite.
pagina 3 di 9 Trattandosi di una decisione di totale accoglimento delle ragioni di essi opponenti, il Tribunale di Avellino avrebbe dovuto, secondo la loro prospettazione, condannare la opposta al pagamento delle spese e competenze di lite, al limite compensandole, in parte, in presenza di validi presupposti.
2. APPARENTE, OMESSA, CONTRADDITTORIA, ILLOGICA ED INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE SULLA POSIZIONE DEL SIG.
[...]
Parte_4
Con il secondo motivo ha contestato il mancato riconoscimento, da parte del primo Parte_4 giudice, della risoluzione della fideiussione da lui (dall'appellante/opponente, si intende) prestata, sostenendo, specificamente, che la condizione prevista all'art. 9-bis del contratto di mutuo si riferisse a pregresse esposizioni di
– non risultate poi provate dalla controparte- e a situazioni pregiudizievoli estranee al mutuo Parte_1 oggetto della presente controversia.
Al riguardo ha dedotto, in particolare, che dall'archivio della Centrale dei Rischi presso la NC d'TA (versato in atti) risultasse, in capo a la sola segnalazione relativa alla garanzia prestata in relazione al Parte_1 contratto di mutuo fondiario del 5.12.2012 (ossia relativa al contratto per cui è causa) e l'evidente assenza di ulteriori iscrizioni pregiudizievoli.
Il che, ad avviso dell'appellante, avrebbe determinato, in base alla clausola summenzionata, la risoluzione della fideiussione da lui prestata.
Alla luce di tali deduzioni gli appellanti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “- accogliere l'appello così come proposto dal Sig. in proprio e nella qualità di legale rappresentante della , dalla Sig.ra Parte_1 Controparte_4 Pt_3
dalla Sig.ra e dal Sig. e, per l'effetto condannare la in persona del legale
[...] Parte_2 Parte_4 Parte_5 rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, quantificate in € 8.030,00, oltre maggiorazioni previste per legge in relazione al numero degli assistiti, rimborso forfettario 15% ed accessori, come da parametri medi di cui al D.M. 55/2014, con attribuzione, oltre alle spese vive per contributo unificato e marca da bollo;
- accogliere l'appello così come proposto dal Sig. e, per l'effetto, dichiarare la sopravvenuta Parte_4 inefficacia e/o decadenza della fideiussione prestata dal Sig. essendosi verificata la condizione prevista nel contratto di mutuo Parte_4 fondiario, con ogni consequenziale statuizione e con vittoria di spese e competenze di causa del primo grado oltre rimborso forfettario Iva e CPA come per legge, con liquidazione secondo i parametri del D.M. 55/2014 e con attribuzione;
- condannare l'appellata al pagamento di spese e competenze di lite del presente grado di giudizio, da quantificarsi con i criteri di cui al D. M. 55/2014, con attribuzione.”.
Iscritta la causa al n. 4165/2021 del Ruolo Generale, si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il
20.1.2022, la quale procuratrice speciale di contestando la Parte_5 Controparte_2 fondatezza dell'avverso gravame e rassegnando le seguenti conclusioni: “Nel merito, rigettare l'appello proposto dalla
[...]
e dai garanti sig.ri , e avverso la sentenza n. 557/2021, CP_4 Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Tribunale di Avellino, poiché infondato per tutte le motivazioni esposte, nonché rigettare tutte le relative domande, e per l'effetto confermare la sentenza impugnata. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.”.
Con ordinanza del 21.3.2023 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio per intervenuta liquidazione giudiziale della pronunciata dal Tribunale di Avellino. Controparte_4
pagina 4 di 9 Con ricorso depositato il 13.6.2023, , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
hanno riassunto il giudizio, chiedendo la fissazione dell'udienza ex art. 303 c.p.c. per la prosecuzione
[...] dello stesso, reiterando le conclusioni già formulate nell'atto di appello.
Con comparsa depositata il 9.1.2024 si è costituita la nella detta qualità, reiterando le Parte_5 medesime conclusioni già assunte nella comparsa di costituzione in appello.
Non si è costituita in giudizio la , nonostante la notifica (avvenuta, a Controparte_4 mezzo pec, il 25.7.2023) dell'atto di riassunzione e del decreto del 13.6.2023 nei confronti del curatore p.t.
Con decreto presidenziale del 18.2.2025 la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni al
25.3.2025.
Indi, dopo un rinvio di ufficio, con decreto presidenziale del 18.6.2025 (ritualmente comunicato alle parti costituite) è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del 15.7.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate tali note (il 7.7.2025 dalla difesa di , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e l'11.7.2025 dalla difesa di nella qualità di procuratrice speciale di Parte_4 Parte_5 [...]
, con ordinanza del 15.7.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione alle Controparte_2 parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori
20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto, va dichiarata la contumacia della , non essendosi Controparte_4 costituita in giudizio (per il tramite del curatore) nonostante la ritualità della notifica dell'atto di appello in riassunzione nei suoi confronti (notifica avvenuta a mezzo PEC e perfezionatasi, come detto, il 25.7.2023, come documentato telematicamente dall'appellanti il 17.12.2023).
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E, sempre in via preliminare, va detto che l'appellata non ha proposto gravame incidentale avverso la decisione del primo giudice di accogliere il motivo di opposizione concernente l'insussistenza del diritto della parte opposta di procedere ad esecuzione forzata con riferimento al minore importo (rispetto a quello, pari ad euro 237.930,35, intimato con il precetto) di euro 37.000,00 (in considerazione del ritenuto pagamento di tale ultima somma).
Ragion per cui, ai sensi dell'art. 329 c.p.c., si è formato, sul punto, il giudicato interno.
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Ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e da sia fondato per le ragioni di seguito esposte. Parte_4
pagina 5 di 9 ****
Nell'ordine logico delle questioni da affrontare va esaminato, preliminarmente, il secondo motivo di gravame, con cui è stata impugnata, si ribadisce, la decisione del primo giudice di non riconoscere l'avvenuta risoluzione della fideiussione prestata da . Parte_4
Al riguardo si rileva che la clausola prevista (a pagina 13) dall'art. 9-bis del contratto di mutuo fondiario in questione (ridepositato telematicamente, in secondo grado, da tutte le parti), prevedeva (come peraltro riportato in sentenza anche dal Tribunale di Avellino): “Il costituito presta fideiussione per sé e i suoi successori e Parte_4 aventi causa, in favore della parte mutuataria verso la NC che accetta, con le modalità e per l'importo sopra indicato. Si conviene espressamente che tale fideiussione resterà ferma e valida fino a quando non saranno dichiarate insussistenti/inefficaci le pregiudizievoli emerse in Centrali Rischi in capo al sig. . Pertanto, al verificarsi dell'insussistenza e/o inefficacia delle pregiudizievoli in Parte_1 capo a , la fideiussione prestata da si intenderà pienamente risolta, con l'immediata liberazione Parte_1 Parte_4 del fideiussore dal debito garantito.”
Ad avviso della Corte la locuzione “pregiudizievoli emerse” in Centrali Rischi in capo a deve Parte_1 allora intendersi riferita - come sostenuto dagli appellanti e contrariamente a quanto ravvisato (in sostanza) dal giudice di prime cure - esclusivamente a segnalazioni negative già iscritte presso le Centrali Rischi (con riferimento a ) alla data di stipula del contratto, essendo alquanto irragionevole che potesse avere Parte_1 ad oggetto (anche) situazioni future o meramente eventuali non contemplate da tale clausola negoziale.
In altri termini, l'uso del participio passato (“emerse”), assume rilievo inequivocabile e dirimente, implicando letteralmente un riferimento oggettivo a segnalazioni alla Centrali Rischi della NC d'TA già note ed effettivamente risultanti alla data di stipula del contratto anziché ad eventuali segnalazioni future, non potendo essere condivisa una lettura estensiva della clausola che travalichi il testo pattizio fino a ricomprendere situazioni successive, del tutto estranee alla volontà espressa dalle parti.
Ed invero, nell'interpretazione di un contratto, il primo criterio da adottare è quello del significato letterale delle parole utilizzate.
Solo se questo risulta ambiguo si può ricorrere agli altri canoni interpretativi previsti dal Codice Civile (artt. 1362-
1371 c.c.; cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. III, Ord., 11/03/2025, n. 6444; Sez. II, Ord., 11/11/2021, n. 33451).
In definitiva, nell'interpretazione del contratto, qualora il canone fondato sul significato letterale delle parole risulti sufficiente, l'operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente, quanto definitivamente, conclusa (cfr. Cass. civ.,
Sez. III, 11/03/2014, n. 5595).
Ciò detto, il primo giudice ha quindi errato nel ritenere rilevante, al fine di escludere l'avvenuta risoluzione della fideiussione prestata da (ritenendo sussistente, di conseguenza, il diritto della parte Parte_4 opposta di procedere ad esecuzione forzata anche nei confronti di tale garante), l'unica segnalazione in capo a
, ossia quella documentata dagli opponenti (mediante l'estratto dell'Archivio presso la Centrale Parte_1
Rischi presso della NC di TA ridepositato in questo grado dagli stessi appellanti). pagina 6 di 9 Tale segnalazione, infatti, oltre a riguardare proprio il debito derivante dal contratto di mutuo per cui è causa, si riferiva al mese di febbraio 2013 e, dunque, era successiva a tale contratto (stipulato, si ribadisce, il
5.12.2012), non potendo, così, essere considerata come già “emersa” secondo la suddetta interpretazione letterale della clausola in esame.
In definitiva, non potendo ragionevolmente trattarsi di una di quelle segnalazioni “emerse” (secondo il testo contrattuale) alla data della stipula del contratto di mutuo, ed avendo gli opponenti dimostrato l'insussistenza di ulteriori segnalazioni pregiudizievoli in capo a , deve ritenersi realizzata la condizione risolutiva Parte_1 prevista nella detta clausola, con conseguente venir meno della fideiussione prestata da Parte_4
.
[...]
A fronte, infatti, della deduzione e della prova, da parte degli opponenti, dell'assenza di segnalazioni pregiudizievoli “emerse” (al momento del contratto di mutuo in questione) a carico di e diverse Parte_1 rispetto a quella relativa proprio a tale contratto (ad esso successiva) – dunque di un fatto impeditivo
(riguardando la risoluzione della garanzia) rispetto al credito vantato dalla controparte (cfr., sui criteri di ripartizione degli oneri probatori nell'opposizione all'esecuzione fondata, in particolare, su un titolo stragiudiziale, come nel caso di specie, Cass. civ., Sez. I, 04/03/2025, n. 5719; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord.,
08/11/2019, n. 28874; Sez. I, Ord., 08/02/2019, n. 3868) – la parte opposta avrebbe dovuto dimostrare (ma ciò non è avvenuto) - per evitare, per l'appunto, l'effetto risolutorio previsto dalla clausola- la sussistenza, proprio al momento del negozio di mutuo (e della contestuale prestazione della fideiussione, si ribadisce), di segnalazioni presso la Centrale Rischi della NC d'TA a carico dello stesso e della loro successiva ed Parte_1 effettiva permanenza.
Alla luce di quanto detto sino ad ora circa la risoluzione della fideiussione prestata da Parte_4 con l'atto (più volte menzionato) del 5.12.2012, in parziale riforma della sentenza impugnata (ed in accoglimento dell'opposizione a precetto proposta, sul punto, in primo grado), va dichiarata l'insussistenza del diritto della opposta/appellata di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di . Parte_4
****
La fondatezza del secondo motivo di gravame, comportando comunque la riforma (parziale) della sentenza impugnata e, dunque, la necessità che questa Corta provveda ad una nuova regolamentazione anche delle spese del primo grado, in base all'esito complessivo della lite, (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 – 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n.
14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n. 15483), assorbe, logicamente, la valutazione del primo motivo di gravame (concernente, per l'appunto, la regolamentazione delle spese di lite operata dal primo giudice).
pagina 7 di 9 E, avuto riguardo all'esito complessivo della lite, vanno poste a carico della opposta/appellata le spese di entrambi i gradi di giudizio, essendo essa risultata totalmente soccombente, ex art. 91 c.p.c.
Al riguardo va infatti detto che, in tema di spese processuali, quando nel giudizio di opposizione esecutiva si accerti che il creditore esecutante abbia chiesto con il precetto il pagamento di una somma anche di poco eccedente quella dovuta, con conseguente accoglimento "in parte qua" della opposizione, è illegittima la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite, perché le spese della parte vittoriosa possono essere compensate, ma non addebitate alla stessa, neppure parzialmente (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/11/2022,
n. 35037; Sez. III, 11/10/2016, n. 20374).
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore, dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c., degli opponenti/appellanti, vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%), per tutte le fasi
(dunque anche per la fase di trattazione/istruttoria, sebbene non sia stata espletata, cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.,
09/07/2024, n. 18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord.,
27/03/2023, n. 8561), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse degli appellanti stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale (tab. n.2) per il primo grado e dinanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12) per il secondo, con riferimento allo scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,01 (così determinato in base al all'art. 17 c.p.c., ossia al credito, pari ad euro 237.930,35, precettato).
Occorre precisare, a tal proposito, che nei giudizi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ. il valore della controversia si determina in base al "credito per cui si procede" a norma dell'art. 17 cod. proc. civ. e, cioè, con riferimento alla somma precettata nella sua interezza, non all'importo (eventualmente diverso ed inferiore) contestato.
In definitiva, il valore della lite da assumere a parametro di individuazione dello scaglione tariffario di riferimento per la liquidazione delle spese di lite va ancorato all'intero importo precettato, non già all'entità delle voci di precetto contestate (cfr. Cass. civ., Sez. III, 30/04/2025, n. 11371).
Così come non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n. 19989).
P.Q.M.
pagina 8 di 9 La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4165/2021 R.G.A.C., così provvede:
1. Dichiara la contumacia di . Controparte_4
2. Accoglie l'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
avverso la sentenza n. 557/2021 emessa dal Tribunale di Avellino, pubblicata l'8.4.2021 e, per
[...]
l'effetto, in parziale riforma di tale sentenza, accerta e dichiara l'insussistenza del diritto della Parte_5
quale procuratrice speciale di di procedere ad esecuzione forzata nei
[...] Controparte_2 confronti di . Parte_4
3. Dichiara tenuta e condanna la quale procuratrice speciale di Parte_5 Controparte_2
al pagamento, in favore dell'avv. Massimiliano Di Vito, quale difensore antistatario di ,
[...] Parte_1
, e , delle spese di lite del doppio grado di giudizio, Parte_2 Parte_3 Parte_4 liquidate complessivamente in euro 7.837,5 (di cui euro 786,00 per esborsi ed euro 7.051,5 per compensi) quanto al primo grado, ed in euro 8.297,00 (di cui euro 1.138,50 per esborsi ed euro 7.158,5 per compensi) quanto al secondo, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Napoli, 10.10.2025.
Il Presidente
GI De LL
Il Consigliere est.
GI VO IN
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