Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 26/06/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
RGL n. 1234/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 26/06/2025 nella causa n. 1234/2024 RGL, promossa da:
, assistita dall'avv. PONASSI EZIO Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistito dall'avv. CATALDI MARCELLA CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
Premesso che:
− ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'avviso di addebito n. 301202400000456404000, notificatole in data 28.10.2024, sostenendo l'infondatezza della pretesa contributiva dell in virtù del disposto dell'art. CP_1
2, co. 34, lett. A), L. 92/2012, come novellato dall'articolo 1, comma 164 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, in base al quale il contributo richiesto non è dovuto qualora l'interruzione del rapporto di lavoro sia conseguente a licenziamenti effettuati in conseguenza di cambio di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione delle clausole sociali che garantiscano continuità di occupazione;
− l , costituitosi in giudizio, ha rappresentato l'intervenuto sgravio totale dell'avviso di CP_1 addebito e chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite;
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− parte ricorrente all'udienza odierna, preso atto dello sgravio, si è associata alla istanza di declaratoria di cessata materia del contendere, insistendo per la condanna dell al CP_1 pagamento delle spese di lite.
Ritenuto che:
− deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ragione del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio in conseguenza dell'avvenuto provvedimento di sgravio in via amministrativa;
tali circostanze evidenziano il venir meno dell'interesse delle parti ad una pronuncia giudiziale, come tra l'altro richiesto nelle conclusioni;
− relativamente alle spese processuali, si osserva che la declaratoria della cessazione della materia del contendere comporta la delibazione del fondamento della domanda ai fini della decisione sulle spese, secondo il principio della soccombenza virtuale o potenziale, da valutarsi tenendo conto anche della circostanza di aver dato causa al giudizio;
− nel caso di specie, l ha sostanzialmente riconosciuto le ragioni addotte dalla parte CP_1 opponente a fondamento del ricorso, provvedendo allo sgravio dell'avviso di addebito oggetto di opposizione successivamente all'introduzione del giudizio (doc. 10, 5 e 6 res.); invero, dalla documentazione prodotta da parte resistente risulta che lo sgravio sia stato disposto con riferimento all'importo di € 62.616,66 in accoglimento dell'istanza della ricorrente, avendo l verificato d'ufficio la ricorrenza dei presupposti per l'applicabilità CP_1 dell'art. 2, co. 34, lett. A), L. 92/2012 cit., mentre con riferimento all'importo di € 2.129,96 in quanto, ritenuto dovuto il versamento contributivo in relazione ad un dipendente (C.F.:
), risultato non licenziato per cambio appalto, il debito è stato portato C.F._1 in compensazione con un credito dell'impresa nei confronti dell (doc. 1, 2, 4, 5 e 6 CP_1 res.); emerge altresì dalla stessa documentazione che la procedura di sgravio è stata avviata in data 19.11.2024 (doc. 5 res.), quindi prima che l'Istituto ricevesse notifica dell'atto introduttivo del giudizio, depositato lo stesso 19.11.2024, ancorchè ciò sia avvenuto avendo di fatto riconosciuto l che la documentazione prodotta dalla società CP_1 sin dal novembre 2022 (doc. 13, 14, 6 e 7 ric.), unitamente alle informazioni in possesso dell stesso, fossero sufficienti all'accoglimento dell'istanza di esonero contributivo;
CP_2
− le ragioni esposte, complessivamente considerate, portato a ritenere equo disporre una compensazione parziale (nella misura della metà) delle spese di lite mentre la restante parte dev'essere posta a carico dell che, pur essendosi attivato prima di ricevere l'atto CP_1 giudiziale, avrebbe comunque potuto evitare l'emissione dell'avviso di addebito.
P.Q.M.
2 RGL n. 1234/2024
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
− dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
CP_
− condanna l al pagamento delle spese processuali sostenute da parte ricorrente, che liquida in complessivi € 2.100,50 (pari al 50% di € 4.201,00), oltre rimborso forfettario al
15%, IVA e CPA come per legge, e c.u. se versato;
− compensa tra le parti le residue spese legali.
Alessandria, 26.6.2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
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