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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 09/05/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI LECCE prima sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dr. Maurizio Petrelli Presidente dr. Patrizia Evangelista Consigliere avv. Clemi Tinto Giudice Ausiliario est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 303 del ruolo generale delle cause dell'anno 2022
TRA
(c.f.: / p.iva: ), in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Mangione, presso il cui studio - in Lecce al viale Aldo Moro n.
12 - è elettivamente domiciliato in virtù di mandato in atti
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Paride Cesare Cretì, presso il Controparte_1 C.F._1
cui studio - in Muro Leccese alla piazza del Popolo n. 15 - è elettivamente domiciliato in virtù di mandato in atti
APPELLATA
All'udienza del 20.3.2024, le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto e la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il fatto è stato così ricostruito dal Tribunale di Lecce con l'appellata sentenza n. 523/22 del 23/02/2022: “Con
1 atto del 13.02.2017, ritualmente notificato, ha citato in giudizio il dinanzi a Controparte_1 Parte_1
codesto Tribunale chiedendo: 1) accertarne e dichiararne la responsabilità ex art. 2051 c.c. e/o ex art. 2043 c.c. in ordine alle lesioni da essa subite a seguito del sinistro occorsole nel territorio comunale in data 07.10.2016; 2) per l'effetto, sentirne pronunciare condanna al pagamento in favore di lei della somma di € 10.590,00 –o di quella diversa ritenuta di giustizia- a titolo di risarcimento del danno biologico da invalidità permanente e da inabilità temporanea riportati nell'occorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo;
3) con vittoria di spese e competenze di lite, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Con comparsa depositata in cancelleria il 21.06.2017 si è costituito il che, contestata narrativa Parte_1
e richieste attoree, ha concluso chiedendo: a) in limine litis, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Ente, essendo di proprietà privata l'area in cui era caduta l'attrice; b) in via principale, rigettare in toto la domanda attorea, giacché infondata in fatto e in diritto;
c) in subordine, in caso di ritenuta responsabilità dell'Ente per l'occorso, escludere comunque ogni risarcimento in favore della danneggiata ex art. 1227, II comma, c.c., ovvero e gradatamente, ridurre grandemente l'entità del ristoro richiesto, sia per la sua esorbitanza rispetto al danno biologico effettivamente sofferto, sia per il concorso di colpa dell'attrice nella determinazione dell'evento; d) in ogni caso, con vittoria delle spese di lite, oltre accessori, da distrarre in favore del difensore antistatario.
Assegnati i termini per il deposito di memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c.; reso dall'attrice l'interrogatorio formale deferitole;
assunta la prova testimoniale ammessa;
disposta ed espletata sulla persona dell'attrice la consulenza tecnica medico-legale d'ufficio invocata;
ritenuta non necessaria la riconvocazione del C.t.u. a chiarimenti;
nell'udienza del 19.11.2021 sono state precisate le conclusioni e in quella successiva del 23.02.2022, all'esito dello scambio di note conclusive e della discussione orale ex art. 281sexies
c.p.c., il Tribunale ha deciso la causa, dando lettura della sentenza dopo la Camera di Consiglio ed in assenza dei difensori, nelle more autorizzati ad allontanarsi.”
Con la suddetta sentenza n. 523/22 del 23/02/2022, il Tribunale di Lecce, accoglieva la domanda, condannando il a risarcire l'attrice dei danni subiti a causa della caduta occorsale in data Parte_1
07.10.2016 nel territorio comunale, nella complessiva misura di € 4.590,50, oltre interessi legali dal dì della liquidazione sino al soddisfo.
Avverso detta sentenza, il ha proposto appello, cui ha resistito la sig.ra Parte_1 CP_1
Precisate le conclusioni all'udienza collegiale del 20.3.2024, svoltasi a trattazione scritta, la causa veniva riservata per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di difese scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, l'appellante deduce “Errore in giudicando. Violazione e falsa applicazione del combinato disposto dagli artt. 2051 c.c., 2043 c.c, 1227 c.c., 190 del d.lgs. n. 285/92 e ss.mm.ii.. Omesso pronunciamento su elementi decisivi della controversia. Contraddittorietà in atti. Irragionevolezza manifesta.”; assume che “Il Giudice di prime cure
2 si sofferma lungamente sulla sussumibilità della fattispecie nell'alveo dell'art. 2051 c.c. ovvero dell'art. 2043 c.c.; omettendo tuttavia di pronunciarsi sulla pregiudiziale censura mossa da questa difesa, volta a dimostrare l'inesistenza, storica e materiale, di una insidia stradale.”
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
E' ius receptum che, in caso di danni subiti dall'utente di strade pubbliche, è applicabile a carico dell'ente proprietario della strada la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., che postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa.
Detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità rispetto al verificarsi dell'evento dal quale è derivato il danno.
Nella fattispecie in esame, la sig.ra in assolvimento dell'onere probatorio su di lei gravante, ha provato: CP_1
- I) di essere caduta;
- II) che a causa di tale caduta, ha riportato le lesioni e i danni per cui è causa.
La prova del nesso di causalità tra la caduta per cui è causa e la sconnessione del manto stradale risulta dall'attrice fornita attraverso la produzione di foto e l'ascolto dei testi , e . Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
Provata, quindi, l'esistenza della buca e che la è caduta a causa della stessa, incombeva sull'odierno CP_1
appellante l'onere di provare che il danno si è verificato per caso fortuito, per tale intendendosi anche il comportamento colposo della danneggiata ove abbia costituito la causa esclusiva dell'evento dannoso.
L'art. 2051 c.c. determina infatti un'ipotesi caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, ponendo a carico del custode la possibilità di liberarsi dalla responsabilità presunta a suo carico mediante la prova liberatoria del fortuito, dando, cioè, la dimostrazione che il danno si è verificato in modo non prevedibile, né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso (cfr. Cass.
9.10.2008 n. 24881).
L'odierna appellante non ha fornito la prova liberatoria, e cioè di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno e, dunque, che il sinistro si è verificato per un evento non prevedibile, né evitabile con la diligenza normalmente richiesta in relazione alle circostanze del caso concreto.
Va, quindi, affermata la responsabilità dell'Amministrazione Comunale appellata, che non ha effettuato i controlli necessari a mettere in sicurezza la zona.
3 D'altronde, indubbia è la corresponsabilità dell'appellata, che per imprudenza ha proceduto senza prestare particolare attenzione al fondo stradale e camminando al centro della strada, dove si trovava la sconnessione, pur essendoci anche un marciapiedi. Va anche rilevato che la sconnessione a dire della sig.ra era “coperta CP_1
d'acqua”: orbene, proprio la presenza di una pozzanghera al centro della strada, avrebbe imposto alla di CP_1
schivarla, al fine di evitare una sgradita “sorpresa”, a maggior ragione in una zona che presentava avvallamenti e imperfezioni dell'asfalto.
La situazione di pericolo, dunque, era di tutta evidenza anche in considerazione che il sinistro è avvenuto alle ore 9,20 del mattino.
A fronte di tali circostanze di fatto, non vi è dubbio che il comportamento della persona danneggiata non possa dirsi del tutto esente da colpa per avere comunque contravvenuto a criteri di doverosa prudenza ed accortezza, non prestando massima cautela ed attenzione al fondo stradale, in tal modo concorrendo a causare l'evento.
La colpa del creditore-danneggiato, stante la genericità dell'art. 1227 comma 1 c.c. sul punto, sussiste non solo in ipotesi di violazione da parte del creditore-danneggiato di un obbligo giuridico, ma anche nella violazione della norma comportamentale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica e la condotta imprudente tenuta del danneggiato, pur non valendo ad integrare gli estremi del caso fortuito (non essendosi il fatto colposo del danneggiato inserito, nella determinazione dell'evento dannoso, con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità), comporta comunque una diminuzione della responsabilità del custode ai sensi degli artt. 2056 e 1227, comma 1, c.c..
Va, quindi, applicato al caso di specie il principio secondo cui la cosa intrinsecamente pericolosa assume tanto minore efficienza causale dell'evento, quanto più il possibile pericolo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato (Cass. 19 febbraio 2008, n. 4279,
14 febbraio 2013 n. 3662).
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 25460/2020 ha ribadito il proprio, ormai costante, orientamento in materia di responsabilità da cose in custodia: “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da
4 escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.”
Pertanto, la corte, valutate tutte le circostanze e tenuto conto della dinamica dell'incidente, della condotta tenuta dall'appellante e dello stato dei luoghi, ritiene equo e congruo riconoscere una percentuale di corresponsabilità tra le parti, nella misura del 50% ciascuno.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante deduce“Error in iudicando. Vizio di motivazione per contraddittorietà manifesta. Erronea stima danno risarcibile. Illogicità manifesta. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 c.c..” precisa che
“si soggiunge per scrupolo come la sentenza gravata sia in ogni caso errata e meritevole di riforma nella quantificazione del danno risarcibile”.
Il motivo è fondato.
La corte condivide la quantificazione del danno fatta dal primo giudice: “€ 4.590,50 (di cui € 1.683,00 per I.T.T.,
€ 742,50 per € 2.165,00 per danno biologico).” Pt_2
Il Tribunale, invero, ha applicato le tabelle di Milano, facendo proprie le conclusioni del CTU che ha accertato che, in dipendenza delle lesioni riportate a causa del sinistro (“trauma contusivo nasale con frattura composta delle ossa proprie del naso;
minima infrazione della base 1 falange III dito mano sx e ferita lacero contusa del labro superiore ”), l'ITT si è protratta per gg. 17, l'ITP al 50% per gg. 10, l'ITP al 25% si è protratta per gg. 10, con residui postumi permanenti nella misura del 2%.
Non v'è ragione di discostarsi dalle conclusioni del ctu nella sua perizia, corretta e scevra da vizi logici e giuridici.
Considerando il concorso di colpa, alla sig.ra spetta a titolo di risarcimento dei danni subiti in CP_1
conseguenza dell'occorso la somma complessiva di € 2.422,75 (€ 4.590,50 : 2).
Tale somma, calcolata al valore attuale, va devalutata sino al tempo del sinistro (7.10.2016) e poi maggiorata di interessi sino alla pubblicazione della presente sentenza, mentre dalla pubblicazione al saldo competeranno sulla somma complessivamente liquidata i soli interessi legali;
ciò per evitare fenomeni di anatocismo.
La misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e affatto peculiari: le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit" (ossia quelle che qualunque persona con la medesima invalidità ovvero lesione non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Nella fattispecie non vi è stata alcuna allegazione o richiesta di prova in tal senso, le conseguenze indicate appaiono tutte normali in relazione al danno subito.
5 Per tutto quanto argomentato, l'appello deve essere accolto per quanto di ragione e di conseguenza la sentenza di primo grado deve essere riformata.
L'accoglimento, seppure parziale dell'appello, comporta una nuova regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che vengono compensate tra le parti in ragione di un mezzo, con condanna dell'amministrazione appellante al pagamento in favore dell'appellata del restante mezzo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. n. 523/22 del 23/02/2022, così provvede:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale modifica della sentenza impugnata, riconosciuto un concorso di colpa tra le parti nella misura del 50% ciascuno, ridetermina in € 2.422,75 l'importo per cui è condanna a carico del in favore della sig.ra a titolo di risarcimento del danno non Pt_1 CP_1
patrimoniale oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
2. Condanna il appellante al pagamento, in favore dell'appellata, con distrazione in favore del difensore Pt_1
dichiaratosi antistatario, di un mezzo delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida, nell'intero, per il primo grado in € 2.713,50, di cui € 283,50 per esborsi ed € 2.430,00 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, cap e iva, come da liquidazione del primo giudice e per il presente grado in € 2.000,00 oltre IVA, CAP
e spese generali nella misura del 15% del compenso a termini di legge;
compensa il residuo mezzo.
3. Pone a carico delle parti le spese di ctu, nella stessa misura di un mezzo ciascuno.
Condanna la sig.ra alla restituzione in favore del appellante delle eventuali somme in esubero CP_1 Pt_1
incassate in esecuzione della sentenza impugnata.
Lecce, 15.4.2025
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
(avv. Clemi Tinto) (dott. Maurizio Petrelli)
6
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dr. Maurizio Petrelli Presidente dr. Patrizia Evangelista Consigliere avv. Clemi Tinto Giudice Ausiliario est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 303 del ruolo generale delle cause dell'anno 2022
TRA
(c.f.: / p.iva: ), in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Mangione, presso il cui studio - in Lecce al viale Aldo Moro n.
12 - è elettivamente domiciliato in virtù di mandato in atti
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Paride Cesare Cretì, presso il Controparte_1 C.F._1
cui studio - in Muro Leccese alla piazza del Popolo n. 15 - è elettivamente domiciliato in virtù di mandato in atti
APPELLATA
All'udienza del 20.3.2024, le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto e la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il fatto è stato così ricostruito dal Tribunale di Lecce con l'appellata sentenza n. 523/22 del 23/02/2022: “Con
1 atto del 13.02.2017, ritualmente notificato, ha citato in giudizio il dinanzi a Controparte_1 Parte_1
codesto Tribunale chiedendo: 1) accertarne e dichiararne la responsabilità ex art. 2051 c.c. e/o ex art. 2043 c.c. in ordine alle lesioni da essa subite a seguito del sinistro occorsole nel territorio comunale in data 07.10.2016; 2) per l'effetto, sentirne pronunciare condanna al pagamento in favore di lei della somma di € 10.590,00 –o di quella diversa ritenuta di giustizia- a titolo di risarcimento del danno biologico da invalidità permanente e da inabilità temporanea riportati nell'occorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo;
3) con vittoria di spese e competenze di lite, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Con comparsa depositata in cancelleria il 21.06.2017 si è costituito il che, contestata narrativa Parte_1
e richieste attoree, ha concluso chiedendo: a) in limine litis, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Ente, essendo di proprietà privata l'area in cui era caduta l'attrice; b) in via principale, rigettare in toto la domanda attorea, giacché infondata in fatto e in diritto;
c) in subordine, in caso di ritenuta responsabilità dell'Ente per l'occorso, escludere comunque ogni risarcimento in favore della danneggiata ex art. 1227, II comma, c.c., ovvero e gradatamente, ridurre grandemente l'entità del ristoro richiesto, sia per la sua esorbitanza rispetto al danno biologico effettivamente sofferto, sia per il concorso di colpa dell'attrice nella determinazione dell'evento; d) in ogni caso, con vittoria delle spese di lite, oltre accessori, da distrarre in favore del difensore antistatario.
Assegnati i termini per il deposito di memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c.; reso dall'attrice l'interrogatorio formale deferitole;
assunta la prova testimoniale ammessa;
disposta ed espletata sulla persona dell'attrice la consulenza tecnica medico-legale d'ufficio invocata;
ritenuta non necessaria la riconvocazione del C.t.u. a chiarimenti;
nell'udienza del 19.11.2021 sono state precisate le conclusioni e in quella successiva del 23.02.2022, all'esito dello scambio di note conclusive e della discussione orale ex art. 281sexies
c.p.c., il Tribunale ha deciso la causa, dando lettura della sentenza dopo la Camera di Consiglio ed in assenza dei difensori, nelle more autorizzati ad allontanarsi.”
Con la suddetta sentenza n. 523/22 del 23/02/2022, il Tribunale di Lecce, accoglieva la domanda, condannando il a risarcire l'attrice dei danni subiti a causa della caduta occorsale in data Parte_1
07.10.2016 nel territorio comunale, nella complessiva misura di € 4.590,50, oltre interessi legali dal dì della liquidazione sino al soddisfo.
Avverso detta sentenza, il ha proposto appello, cui ha resistito la sig.ra Parte_1 CP_1
Precisate le conclusioni all'udienza collegiale del 20.3.2024, svoltasi a trattazione scritta, la causa veniva riservata per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di difese scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, l'appellante deduce “Errore in giudicando. Violazione e falsa applicazione del combinato disposto dagli artt. 2051 c.c., 2043 c.c, 1227 c.c., 190 del d.lgs. n. 285/92 e ss.mm.ii.. Omesso pronunciamento su elementi decisivi della controversia. Contraddittorietà in atti. Irragionevolezza manifesta.”; assume che “Il Giudice di prime cure
2 si sofferma lungamente sulla sussumibilità della fattispecie nell'alveo dell'art. 2051 c.c. ovvero dell'art. 2043 c.c.; omettendo tuttavia di pronunciarsi sulla pregiudiziale censura mossa da questa difesa, volta a dimostrare l'inesistenza, storica e materiale, di una insidia stradale.”
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
E' ius receptum che, in caso di danni subiti dall'utente di strade pubbliche, è applicabile a carico dell'ente proprietario della strada la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., che postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa.
Detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità rispetto al verificarsi dell'evento dal quale è derivato il danno.
Nella fattispecie in esame, la sig.ra in assolvimento dell'onere probatorio su di lei gravante, ha provato: CP_1
- I) di essere caduta;
- II) che a causa di tale caduta, ha riportato le lesioni e i danni per cui è causa.
La prova del nesso di causalità tra la caduta per cui è causa e la sconnessione del manto stradale risulta dall'attrice fornita attraverso la produzione di foto e l'ascolto dei testi , e . Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
Provata, quindi, l'esistenza della buca e che la è caduta a causa della stessa, incombeva sull'odierno CP_1
appellante l'onere di provare che il danno si è verificato per caso fortuito, per tale intendendosi anche il comportamento colposo della danneggiata ove abbia costituito la causa esclusiva dell'evento dannoso.
L'art. 2051 c.c. determina infatti un'ipotesi caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, ponendo a carico del custode la possibilità di liberarsi dalla responsabilità presunta a suo carico mediante la prova liberatoria del fortuito, dando, cioè, la dimostrazione che il danno si è verificato in modo non prevedibile, né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso (cfr. Cass.
9.10.2008 n. 24881).
L'odierna appellante non ha fornito la prova liberatoria, e cioè di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno e, dunque, che il sinistro si è verificato per un evento non prevedibile, né evitabile con la diligenza normalmente richiesta in relazione alle circostanze del caso concreto.
Va, quindi, affermata la responsabilità dell'Amministrazione Comunale appellata, che non ha effettuato i controlli necessari a mettere in sicurezza la zona.
3 D'altronde, indubbia è la corresponsabilità dell'appellata, che per imprudenza ha proceduto senza prestare particolare attenzione al fondo stradale e camminando al centro della strada, dove si trovava la sconnessione, pur essendoci anche un marciapiedi. Va anche rilevato che la sconnessione a dire della sig.ra era “coperta CP_1
d'acqua”: orbene, proprio la presenza di una pozzanghera al centro della strada, avrebbe imposto alla di CP_1
schivarla, al fine di evitare una sgradita “sorpresa”, a maggior ragione in una zona che presentava avvallamenti e imperfezioni dell'asfalto.
La situazione di pericolo, dunque, era di tutta evidenza anche in considerazione che il sinistro è avvenuto alle ore 9,20 del mattino.
A fronte di tali circostanze di fatto, non vi è dubbio che il comportamento della persona danneggiata non possa dirsi del tutto esente da colpa per avere comunque contravvenuto a criteri di doverosa prudenza ed accortezza, non prestando massima cautela ed attenzione al fondo stradale, in tal modo concorrendo a causare l'evento.
La colpa del creditore-danneggiato, stante la genericità dell'art. 1227 comma 1 c.c. sul punto, sussiste non solo in ipotesi di violazione da parte del creditore-danneggiato di un obbligo giuridico, ma anche nella violazione della norma comportamentale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica e la condotta imprudente tenuta del danneggiato, pur non valendo ad integrare gli estremi del caso fortuito (non essendosi il fatto colposo del danneggiato inserito, nella determinazione dell'evento dannoso, con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità), comporta comunque una diminuzione della responsabilità del custode ai sensi degli artt. 2056 e 1227, comma 1, c.c..
Va, quindi, applicato al caso di specie il principio secondo cui la cosa intrinsecamente pericolosa assume tanto minore efficienza causale dell'evento, quanto più il possibile pericolo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato (Cass. 19 febbraio 2008, n. 4279,
14 febbraio 2013 n. 3662).
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 25460/2020 ha ribadito il proprio, ormai costante, orientamento in materia di responsabilità da cose in custodia: “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da
4 escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.”
Pertanto, la corte, valutate tutte le circostanze e tenuto conto della dinamica dell'incidente, della condotta tenuta dall'appellante e dello stato dei luoghi, ritiene equo e congruo riconoscere una percentuale di corresponsabilità tra le parti, nella misura del 50% ciascuno.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante deduce“Error in iudicando. Vizio di motivazione per contraddittorietà manifesta. Erronea stima danno risarcibile. Illogicità manifesta. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 c.c..” precisa che
“si soggiunge per scrupolo come la sentenza gravata sia in ogni caso errata e meritevole di riforma nella quantificazione del danno risarcibile”.
Il motivo è fondato.
La corte condivide la quantificazione del danno fatta dal primo giudice: “€ 4.590,50 (di cui € 1.683,00 per I.T.T.,
€ 742,50 per € 2.165,00 per danno biologico).” Pt_2
Il Tribunale, invero, ha applicato le tabelle di Milano, facendo proprie le conclusioni del CTU che ha accertato che, in dipendenza delle lesioni riportate a causa del sinistro (“trauma contusivo nasale con frattura composta delle ossa proprie del naso;
minima infrazione della base 1 falange III dito mano sx e ferita lacero contusa del labro superiore ”), l'ITT si è protratta per gg. 17, l'ITP al 50% per gg. 10, l'ITP al 25% si è protratta per gg. 10, con residui postumi permanenti nella misura del 2%.
Non v'è ragione di discostarsi dalle conclusioni del ctu nella sua perizia, corretta e scevra da vizi logici e giuridici.
Considerando il concorso di colpa, alla sig.ra spetta a titolo di risarcimento dei danni subiti in CP_1
conseguenza dell'occorso la somma complessiva di € 2.422,75 (€ 4.590,50 : 2).
Tale somma, calcolata al valore attuale, va devalutata sino al tempo del sinistro (7.10.2016) e poi maggiorata di interessi sino alla pubblicazione della presente sentenza, mentre dalla pubblicazione al saldo competeranno sulla somma complessivamente liquidata i soli interessi legali;
ciò per evitare fenomeni di anatocismo.
La misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e affatto peculiari: le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit" (ossia quelle che qualunque persona con la medesima invalidità ovvero lesione non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Nella fattispecie non vi è stata alcuna allegazione o richiesta di prova in tal senso, le conseguenze indicate appaiono tutte normali in relazione al danno subito.
5 Per tutto quanto argomentato, l'appello deve essere accolto per quanto di ragione e di conseguenza la sentenza di primo grado deve essere riformata.
L'accoglimento, seppure parziale dell'appello, comporta una nuova regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che vengono compensate tra le parti in ragione di un mezzo, con condanna dell'amministrazione appellante al pagamento in favore dell'appellata del restante mezzo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. n. 523/22 del 23/02/2022, così provvede:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale modifica della sentenza impugnata, riconosciuto un concorso di colpa tra le parti nella misura del 50% ciascuno, ridetermina in € 2.422,75 l'importo per cui è condanna a carico del in favore della sig.ra a titolo di risarcimento del danno non Pt_1 CP_1
patrimoniale oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
2. Condanna il appellante al pagamento, in favore dell'appellata, con distrazione in favore del difensore Pt_1
dichiaratosi antistatario, di un mezzo delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida, nell'intero, per il primo grado in € 2.713,50, di cui € 283,50 per esborsi ed € 2.430,00 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, cap e iva, come da liquidazione del primo giudice e per il presente grado in € 2.000,00 oltre IVA, CAP
e spese generali nella misura del 15% del compenso a termini di legge;
compensa il residuo mezzo.
3. Pone a carico delle parti le spese di ctu, nella stessa misura di un mezzo ciascuno.
Condanna la sig.ra alla restituzione in favore del appellante delle eventuali somme in esubero CP_1 Pt_1
incassate in esecuzione della sentenza impugnata.
Lecce, 15.4.2025
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
(avv. Clemi Tinto) (dott. Maurizio Petrelli)
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