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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/06/2025, n. 6857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6857 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 3868/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa LV NI spirati i termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino all'11.6.2025, ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, via Boezio Parte_1
19, presso lo studio dell'avv. Gilberto Cerutti, che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO in persona del l.r.p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliata in Roma, viale G. Mazzini 6, presso lo studio dell'avv. Stefano
Santarossa che la rappresenta e difende per procura allegata alla memoria difensiva in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Salaria CP_2
400, presso lo studio dell'avv. Armando Treglia che la rappresenta e difende per procura allegata alla memoria difensiva
1 RESISTENTI
E NEI CONFRONTI DI
in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in CP_3
Roma, presso l'Avvocatura Distrettuale Inps, via Cesare Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'avv. Ester Sciplino per procura generale alle liti in atti
LITISCONSORTE NECESSARIO
OGGETTO: contributi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29.1.2024 e ritualmente notificato
[...]
, premesso che con sentenza del 19.09.2012 (confermata dalla Parte_1
Corte d'Appello di Roma con sentenza del 30.04.2015 e dalla Cassazione con ordinanza n. 3288 pubblicata l'11.02.2020) il Tribunale del Lavoro di Roma, nella causa N.R.G.25721/2010, aveva accertato la sussistenza, dal 1° maggio
1998, di un rapporto di lavoro subordinato tra essa ricorrente e la CP_1
- oggi, a seguito di cambio di denominazione dell'11.11.2022, divenuta
[...] [...]
- con conseguente condanna della datrice di lavoro al pagamento delle CP_2 differenze retributive maturate nonché alla regolarizzazione della sua posizione contributiva nei limiti della prescrizione, e che nonostante la società avesse reintegrato la ricorrente nel suo posto di lavoro il 22.11.2013 - ottemperando alla condanna di pagamento delle somme stabilite sia nella sentenza nel giudizio ordinario sia nell'ordinanza nel procedimento in urgenza, (altresì trasmettendo, con la “Comunicazione Obbligatoria Unificato UniLav” del 22.01.2014,
l'effettivo inizio del rapporto di lavoro subordinato a far data dal 1.5.1998), aveva provveduto alla regolarizzazione della posizione contributiva solo a far data dal 23.12.2013, come risultante dall'Estratto Conto Previdenziale prodotto,
2 dedotto che nel corso del rapporto la società , con contratto di CP_1 cessione sottoscritto in data 17.12.2021 dinanzi alla Notaia Dott.ssa Per_1
rep. n.4385 racc. n.2954, aveva ceduto il ramo di azienda ove al tempo
[...] del ricorso prestava attività lavorativa la ricorrente alla Controparte_1
conveniva in giudizio (già , la
[...] CP_2 Controparte_1 [...]
e l' chiedendo al Tribunale di voler “…a) - accertare l'omissione Controparte_1 CP_3 contributiva da parte della datrice di lavoro oggi, a seguito di cambio di Controparte_1 denominazione dell'11.11.2022, divenuta denominata, per il periodo a far data dal CP_2
1.5.1998 fino alla data di regolarizzazione contributiva risultante dall'estratto conto previdenziale;
b) - accertare l'avvenuta cessione di ramo di azienda ex art. 2112 c.c. dalla società (qui convenuta con la nuova denominazione di alla Controparte_1 CP_2 convenuta con atto del 17.12.2021; c) - condannare le Controparte_1 convenute e in persona dei rispettivi legali CP_2 Controparte_1 rappresentanti pro tempore, in solido tra loro, al versamento della riserva matematica in favore dell' per i periodi non prescritti e/o pronunciare condanna generica di entrambe le CP_3 convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore e sempre in solido tra loro, al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c. comma 2 in favore della ricorrente per
l'omessa contribuzione previdenziale;
d) - accertare quale data di decorrenza dell'accantonamento del TFR quella del 1.5.1998; e) con condanna delle società convenute al pagamento delle spese processuali, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Si costituiva in giudizio la la quale, eccepita Controparte_1 preliminarmente la prescrizione di ogni azione relativa al recupero dei contributi e, in ogni caso, il proprio difetto di legittimazione passiva per non essere i crediti azionati risultanti - quali passività trasferibili - da scritture contabili al tempo del trasferimento d'azienda, dedotte altresì la non proponibilità in via cumulativa dell'azione di risarcimento, la colpa grave della ricorrente nella
3 causazione del danno lamentato e l'infondatezza della domanda relativa alla decorrenza del TFR, resisteva al ricorso chiedendone il rigetto, spendendo in via riconvenzionale trasversale domanda di manleva nei confronti della convenuta (“in via preliminare e pregiudiziale: disporre il differimento CP_2 dell'udienza per la spiegata domanda riconvenzionale della resistente hospital, come da superiore ed apposita domanda (paragrafo vii) ed istanza, ad ogni effetto e con ogni conseguenza di legge;
in via preliminare e pregiudiziale: per i motivi tutti di cui al superiore paragrafo (ii), accertare e dichiarare, in tutto o in parte, l'intervenuta prescrizione e, per
l'effetto, rigettare (in tutto o in parte) le domande di parte ricorrente, con ogni effetto e conseguenza di legge da ciò derivante, anche accertando e dichiarando che nessuna somma è dovuta dalla resistente hospital;
in via principale e nel merito: per i motivi di cui ai superiori paragrafi, rigettare le domande tutte di parte ricorrente in quanto inammissibili, infondate in fatto come in diritto e comunque non provate, accertando e dichiarando, la non debenza di alcuna somma a carico della resistente hospital a nessun titolo, con ogni conseguenza ed effetto di legge da ciò derivante e relativa statuizione di condanna;
in via subordinata: nella denegata
e non creduta ipotesi di accoglimento (in tutto o in parte) delle domande di parte ricorrente, per
i motivi di cui al superiore paragrafo (v) e visto il disposto di cui all'art. 1227 cod. civ., ridurre gli importi eventualmente riconosciuti dovuti, con ogni effetto e conseguenza di legge da ciò derivante;
in ogni caso di condanna della resistente hospital, in caso di accoglimento delle domande di parte ricorrente, in tutto e/o in parte e, dunque, in caso di condanna in via solidale della resistente hospital, si formulano le seguenti conclusioni: • accertare e dichiarare, in merito ai fatti ed alle causali per cui è giudizio, gli inadempimenti e le responsabilità contrattuali della cedente vs, nei confronti della cessionaria hospital, rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto di cessione di ramo d'azienda (rif. art. 7) e, per l'effetto; • condannare la cedente vs a manlevare e tenere integralmente indenne la cessionaria hospital da qualsivoglia esborso o somma economica e/o risarcimento, derivante dal presente giudizio e/o dalle
4 domande della parte ricorrente ovvero - in subordine - accertare e dichiarare il diritto di regresso della resistente hospital nei confronti della cedente vs, con conseguente condanna della predetta a corrispondere alla solvente, anche in via anticipata, quanto a suo carico, con ogni effetto e conseguenza di legge da ciò derivante. con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali al 15%.”
La a sua volta costituitasi in giudizio, eccepita la prescrizione del CP_2 credito contributivo della ricorrente anche in relazione al versamento della riserva matematica ex art. 13 l. 1338/1962, chiedeva respingersi il ricorso e in subordine la riduzione degli importi eventualmente riconosciuti alla ricorrente
(“In via Preliminare e Principale: Accertare e Dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dalla ricorrente, integralmente ovvero parzialmente, e per l'effetto rigettare le domande avversarie con ogni conseguenza ed effetto di legge da ciò derivante;
In via
Subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di parte ricorrente, ridurre gli importi eventualmente riconosciuti in favore della ricorrente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre al rimborso delle spese generali al 15%.”).
L' convenuto in qualità di litisconsorte, con la propria costituzione, CP_3 dedotta la irricevibilità dei contributi prescritti e l'impossibilità della regolarizzazione - presso esso Istituto - della posizione contributiva della ricorrente antecedente il quinquennio, rimettendo all'ufficio ogni valutazione nel merito delle domande della ricorrente, concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione con riferimento alla posizione dell' previdenziale, nell'ipotesi di accertata e dichiarata omissione contributiva CP_4 in relazione alla posizione della sig.ra , nonché di accertamento della Parte_1 intervenuta prescrizione della contribuzione omessa, pronunciarsi sulla fondatezza o meno della domanda di costituzione della rendita vitalizia proposta da parte ricorrente nei confronti
5 delle società datrici di lavoro, tenuto conto della prescrizione estintiva, per quanto esposto nel presente atto. Ogni domanda nei confronti dell' disattesa, non essendo stato lo stesso CP_3
Ente parte dei rapporti instaurati fra la parte ricorrente e le società resistenti che hanno gestito il relativo rapporto di lavoro. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
Spirati i termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino all'11.6.2025, la causa, istruita documentalmente, era dunque decisa mediante il deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Premesso che l'istituto della prescrizione trova la sua ragion d'essere nella necessità di garantire la certezza dei rapporti giuridici in relazione al mancato esercizio dei diritti protratto nel tempo, esso trova una disciplina del tutto peculiare in materia contributiva, ove, a differenza che nel sistema civilistico, è sottratto alla disponibilità delle parti.
E invero la giurisprudenza ha chiarito che “secondo l'ormai consolidato orientamento di legittimità (Cass. 9226/2018, 27163/2008, 230/2002), nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti;
detto principio
– che attualmente è fissato dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, ed è desumibile, per il periodo precedente l'entrata in vigore di tale disposizione, dal
R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55, comma 2, – vale per ogni forma di assicurazione obbligatoria e, in base alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 10 si applica anche per i contributi prescritti prima dell'entrata in vigore della medesima legge;
parimenti consolidato è il principio conseguente, secondo cui la relativa eccezione non rientra fra quelle la cui proposizione per la prima volta in appello è vietata dall'art. 437 c.p.c.; ed invero il divieto di nuove eccezioni in
6 appello di cui all'art. 345 c.p.c. e specificamente all'art. 437 c.p.c., comma 2 per il rito del lavoro, concerne soltanto l'eccezione in senso proprio relativa a fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatti valere in giudizio, non rilevabili d'ufficio e non può quindi inerire all'eccezione di prescrizione in discorso” (Cassazione civile sez. lav., 04/12/2018, n. 31345).
Pertanto, la questione della intervenuta prescrizione dei contributi previdenziali, ove rilevante ai fini dell'esito del giudizio, può essere rilevata d'ufficio dal giudice, a prescindere dal fatto che la parte convenuta abbia o meno sollevato in via d'eccezione tale questione (e a prescindere dalla tempestività, ex art. 416 e ss. c.p.c., della proposizione di una siffatta eccezione).
Giova inoltre ricordare che l'art. 2116, co. 1, c.c. prevede il principio generale secondo cui il lavoratore ha diritto ad ottenere l'erogazione delle prestazioni previdenziali anche nei casi in cui il datore di lavoro non abbia versato regolarmente i relativi contributi all'Istituto competente.
Il comma 2 della medesima disposizione stabilisce, inoltre, che nei casi in cui la legislazione speciale preveda deroghe al predetto principio generale – cioè ipotesi in cui il lavoratore, in caso di omesso o incompleto o irregolare versamento dei contributi da parte del suo datore di lavoro, non abbia diritto in tutto o in parte all'erogazione delle prestazioni previdenziali dall'Istituto competente – il datore di lavoro è tenuto al risarcimento del danno cagionato in tal modo al lavoratore.
Il principio generale di cui all'art. 2116, co. 1, c.c. è stato attuato dall'art. 40 della
L. n. 153/1969 e dall'art. 23-ter del D.L. n. 267/1972, i quali hanno modificato l'art. 27 del R.D.L. n. 636/1939; quest'ultima disposizione ora dispone, al comma 2, che “Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, si intende verificato anche
7 quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione […]. Il rapporto di lavoro deve risultare da documenti o prove certe” e, al comma 3, che “i periodi non coperti da contribuzione di cui al comma precedente sono considerati utili anche ai fini della determinazione della misura delle pensioni”.
L'art. 55 del R.D.L. n. 1825/1935 stabilisce che, dopo il decorso del termine di prescrizione del diritto dell' ad ottenere il versamento dei Controparte_5 contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro o dal lavoratore, non è ammesso il pagamento spontaneo tardivo da parte del soggetto obbligato: ciò costituisce un corollario del principio secondo cui “nella materia previdenziale,
a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto dalla legge alla disponibilità delle parti, per cui deve escludersi la esistenza di un diritto soggettivo dei datori di lavoro e degli assicurati a versare i contributi previdenziali prescritti” (Cass. n. 6340 del 24/03/ 2005; Cass. n.
23116 del 10/12/2004; Cass. n. 301 dell'11/01/2001; Cass. n. 11140 del
16/08/2001; Cass. n. 330 del 12/01/2002), il quale principio comporta altresì che la prescrizione dei contributi è irrinunciabile sia dal debitore (datore di lavoro) che dal creditore (Istituto previdenziale), che il contributo eventualmente versato dal primo dopo il compimento della prescrizione è irricevibile da parte del secondo e che deve ritenersi nullo ex art. 2936 c.c. ogni patto contrario eventualmente intercorso tra datore di lavoro e Istituto previdenziale.
Da ciò discende, inoltre, che i contributi previdenziali prescritti e pagati tardivamente dal datore di lavoro all'Istituto previdenziale vanno restituiti a cura di quest'ultimo (in tal senso vd. Circolare del 13 ottobre 1995, n. CP_3
262, punto 1.2).
8 Il termine di prescrizione dei crediti contributivi facenti capo all'Istituto previdenziale – attualmente previsto dall'art. 3 della L. n. 335/1995 (che ha modificato l'art. 41 della L. n. 153/1969, il quale, a sua volta, aveva innovato la previsione di cui all'art. 55, co. 1, del R.D.L. n. 1825/1935) – è di 5 anni, decorrenti dal giorno in cui i singoli contributi sarebbero dovuti essere versati (il quale giorno è previsto dalla normativa relativa alle singole tipologie di contributi ed è fissato, a seconda dei casi, in riferimento al singolo mese di riferimento, o al trimestre, ecc…): ad oggi sussiste, invece, un termine di prescrizione decennale nel (solo) caso di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti, ai sensi dell'art. 3, co. 9, lett. a, II periodo, della L. n. 335/1995 (Cass.
n. 9962 del 12/05/2005; Cass. n. 1372 del 29/01/2003; Cass. n. 4606/2004;
Cass. n. 6173 del 7/03/2008; vd, Circ. n. 31 del 2/03/2012), purché tale CP_3 denuncia sia effettuata entro il termine di prescrizione quinquennale dei singoli contributi previdenziali omessi per i quali il denunciante chiede il recupero
(Cass. n. 5811 del 10/03/2010) e senza che occorra comunicare tale denuncia anche al datore di lavoro (Cass. civ. sez. lav. 5/03/2009 n. 5320; Cass. n.
1372/2003, cit.).
Il combinato disposto dell'art. 27 del R.D.L. n. 636/1939 e s.m.i. e dell'art. 3 della L. n. 335/1995 costituisce una evidente deroga al principio generale di cui all'art. 2116, co. 1, c.c., comportando che, in caso di prescrizione di crediti previdenziali insoddisfatti, il lavoratore o non ha diritto alla prestazione previdenziale o ha diritto a una prestazione previdenziale di importo più basso rispetto a quella che gli sarebbe spettato se il datore di lavoro avesse regolarmente versato tutti i contributi dovuti all . Controparte_5
In altri termini, il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali (di cui all'art. 2116 c.c.) opera limitatamente ai crediti previdenziali non prescritti, per i
9 quali l'Istituto previdenziale opera un accreditamento figurativo in favore del lavoratore, indipendentemente dal successivo effettivo recupero dei contributi nei confronti del datore di lavoro inadempiente;
il diritto alla prestazione, garantito dal summenzionato principio di automaticità delle prestazioni, viene meno a causa del limite legale contenuto nell'art. 9, comma 3, L. 335/1995, in quanto la contribuzione dovuta è soggetta al termine prescrizionale decorso il quale non può più essere richiesta né versata.
In forza dell'art. 2116, co. 2, c.c., il datore di lavoro resta comunque responsabile nei confronti del lavoratore, dopo il decorso del termine di prescrizione dei crediti contributivi vantati dall'Istituto previdenziale, per il danno arrecato al lavoratore medesimo: quest'ultimo, ricorrendone i presupposti, può agire avverso il datore di lavoro per ottenere risarcimento dei danni derivati dall'omissione contributiva, facendo valere il proprio diritto alla
(integrità della) posizione contributiva, entro 10 anni decorrenti dal giorno in cui l'Istituto previdenziale ha rifiutato in tutto o in parte la pensione (vd. Cass.
4/06/1988, n. 3790; Cass. civ. sez. lav. 20/01/2016, n. 983; Cass. 11/09/2013,
n. 20827).
Nel caso, come quello odierno, di azione volta alla costituzione della rendita vitalizia, pacificamente è contraddittore necessario l' CP_3
E invero nel caso in cui il lavoratore agisca giudizialmente per ottenere la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13, quinto comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (strumento volto a porre rimedio ai danni causati al lavoratore dall'inadempimento datoriale dell'obbligazione contributiva, cfr.
Cass. n.32500/2001), per essersi il datore di lavoro sottratto al versamento all' della relativa riserva matematica e per il cui versamento lo stesso CP_3 datore resta obbligato, sussiste litisconsorzio necessario nei confronti
10 dell'anzidetto datore di lavoro e dell' ciò trovando giustificazione per il CP_3 riflesso, sotto il profilo processuale, che assumono gli aspetti sostanziali rappresentati: dall'interesse, giuridicamente protetto, del lavoratore alla realizzazione dei presupposti della tutela assicurativa (con la condanna dell' alla costituzione della rendita vitalizia e del datore di lavoro CP_3 inadempiente al versamento della riserva matematica); dall'interesse dell' a CP_3 limitare il riconoscimento della rendita vitalizia ai casi di esistenza certa e non fittizia di rapporti di lavoro;
dall'interesse del datore di lavoro a non trovarsi esposto, ove il giudizio si svolga in sua assenza, agli effetti pregiudizievoli di un giudicato ai suoi danni a causa del riconoscimento di un inesistente rapporto lavorativo, lontano nel tempo (Sez. U, Sentenza n. 3678 del 16/02/2009 conf.
Sez. L, Sentenza n. 4691 del 23/03/2012).
L'esigenza di certezza del diritto impone, poi, di affermare la sussistenza di un termine finale entro il quale lavoratore interessato possa esercitare il diritto potestativo a vedersi costituire la rendita di cui all'art. 13 della legge n. 1338 del
1962 per i contributi omessi ma, tale termine, non può che essere quello di prescrizione ordinaria decennale (sui rapporti tra l'azione ex art. 13 della legge nr. 1338 del 1962 e quella ex art. 2116, comma 2, C.c. e sulla qualificazione in termini di responsabilità contrattuale, v., in motivaz., Cass., SS.UU. nr. 3678 del
2009). A sua volta, per le stesse ragioni di certezza, quest'ultimo periodo di prescrizione non può che decorrere dalla maturazione della prescrizione, ratione temporis applicabile, del diritto al recupero dei contributi da parte dell
[...]
, senza che rilevi la conoscenza o meno, da parte del lavoratore, CP_5 della omissione contributiva (così Cass. n. 27683/2020, nr. 983/2016, conf. a
Cass. nr. 3756/2003, richiamate da Cass., SS.UU., nr. 21302 cit.).
11 Applicando i suddetti principi alla fattispecie concreta, giova preliminarmente osservare che senza merito, nelle note di trattazione scritta depositate il
24.2.2025, parte ricorrente deduce che la prescrizione del suo diritto alla contribuzione inizi a decorrere dal passaggio in giudicato (con la ordinanza della
Cassazione n. 3288 pubblicata l'11.02.2020) della sentenza emessa all'esito del giudizio dalla stessa instaurato per il riconoscimento della natura subordinata del rapporto, rilevandosi, piuttosto, che la prescrizione matura giorno per giorno (ed in particolare dallo spirare del termine, fissato dall'ordinamento, per il pagamento della contribuzione, ossia dal giorno 21 del mese successivo a quello della maturazione del diritto alla retribuzione) e non dalla sentenza che ha accertato il rapporto. Né elementi in senso contrario possono trarsi dall'efficacia riflessa, nei confronti dell' della sentenza intervenuta tra CP_3 lavoratore e datore di lavoro, posto che tale efficacia, quand'anche configurabile, non ha in alcun modo valenza interruttiva della prescrizione contributiva, non costituendo atto di esercizio del credito da parte del creditore.
Può, dunque, affermarsi che la prescrizione dei contributi previdenziali decorre dallo spirare del termine fissato dall'ordinamento per il pagamento della contribuzione, ossia dal giorno 21 del mese successivo a quello della maturazione del diritto alla retribuzione, e non dalla data - successiva - della sentenza che accerta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra datore di lavoro e lavoratore (cfr. Cass. N. 8921/2023).
La ricorrente, pertanto, al momento della pronuncia di primo grado emessa il
19.9.2012 nel giudizio instaurato contro il datore di lavoro avrebbe potuto recuperare i contributi relativi ai cinque anni precedenti (o, in caso di denuncia all' nel corso del giudizio, quelli relativi ai dieci anni precedenti) e azionare CP_3
12 il proprio diritto alla costituzione della rendita nel termine dei dieci anni successivi (fino, dunque al settembre dell'anno 2022).
Il giudizio odierno, tuttavia, è stato instaurato con ricorso depositato in data
29.1.2024: a quella data era prescritto il termine per la costituzione della rendita vitalizia anche tenuto conto della sospensione dei termini in ragione della normativa emergenziale Covid 19 (che consente di aggiungere 311 giorni al termine ordinario di prescrizione).
Si osserva in ogni caso che la ricorrente, con domanda affatto generica in ordine alla prescrizione del proprio diritto, non ha fornito alcun parametro certo sul quale si sarebbe dovuta calcolare la riserva matematica.
E invero il lavoratore deve dimostrare la sussistenza del rapporto di lavoro, la sua durata e l'entità della retribuzione. L'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro ai fini dell'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 deve basarsi su prove documentali di data certa e inequivocabili. Il regime probatorio imposto dal citato articolo 13, conseguentemente, non trova deroga nemmeno nel caso in cui l'esistenza del rapporto di lavoro abbia costituito oggetto di un precedente giudizio instaurato per fini diversi dalla costituzione di rendita vitalizia e risulti accertata mediante prove testimoniali, ancorché si sia formato giudicato, e ciò anche nel caso in cui, di quel giudizio, sia stata parte lo stesso
Istituto (cfr. Cass., Sez. Lav., Sent. n. 14416 del 27.05.2019; Cass., Sez. Lav.,
Sent. n. 13202 del 16.05.2019; Cass., Sez. Lav., Sent. n. 2600 del 03.02.2009;
Cass., Sez. Lav., Sent. n. 5239 del 26.09.1988).
Orbene, agli atti del giudizio, relativamente al periodo per cui si chiede la costituzione della rendita ex art. 13, non sono state prodotte neppure le buste paga a dimostrazione della retribuzione corrisposta, quale dato imprescindibile
13 anche per l'eventuale disposizione di un accertamento tecnico, che, invece, si sarebbe rivelato, nella specie, vieppiù esplorativo.
La domanda deve pertanto essere respinta sul punto.
Quanto alla domanda risarcitoria, invece, si osserva quanto segue.
La ricorrente, che non ha ancora maturato il diritto alla pensione, ha chiesto una pronuncia di condanna generica del datore di lavoro al risarcimento del danno ex art 2116 comma 2 del codice civile corrispondente al minor importo della pensione percepito a causa e in ragione dell'omissione contributiva da parte del datore di lavoro per i ratei già erogati, con costituzione della rendita vitalizia per i ratei futuri.
Nondimeno la Cassazione ha affermato che “Il danno subito dal lavoratore per la perdita della pensione, derivata dall'omessa contribuzione previdenziale da parte del datore di lavoro ex art. 2116 c.c., si verifica al raggiungimento dell'anzianità pensionabile, con la conseguenza che da tale momento decorre il termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento, fermo restando, peraltro, che - completata la fattispecie produttiva del danno - il lavoratore è tenuto a provare di aver chiesto vanamente al datore di lavoro la costituzione della rendita vitalizia di cui all'art. 13, legge 12 agosto 1962, n. 1338, dovendosi ritenere, diversamente, che abbia concorso con la propria negligenza a cagionare il danno medesimo, che può essere, conseguentemente, ridotto od escluso ai sensi dell'art. 1227 c.c..” (cfr. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 20827 del 11 settembre 2013).
In virtù della pronuncia esaminata la Suprema Corte configura l'esistenza di un rapporto di succedaneità tra i due strumenti previsti dall'ordinamento a tutela del diritto alla pensione, trasformando l'istituto della rendita vitalizia da tutela aggiuntiva a garanzia del credito previdenziale a strumento funzionalmente
14 indispensabile per il successivo e fruttuoso esercizio dell'azione risarcitoria ex art. 2116 c.c.
In altri termini si riconosce all'azione di cui all'art. 13 della legge n. 1338/62 – esperibile sin dal momento della prescrizione dei contributi e, quindi, anche in costanza di rapporto lavorativo – una funzione preventiva rispetto al generale rimedio risarcitorio (esercitabile, di contro, solo al definitivo verificarsi del danno pensionistico), il quale potrebbe risultare del tutto o in parte compromesso in difetto di tempestivo esercizio della prima da parte del lavoratore.
Nel caso all'esame odierno l'azione per la costituzione della rendita, come visto, risulta prescritta, tanto non potendo essere ignorato ai fini della fondatezza ed accoglibilità della sua domanda risarcitoria, dal momento che ogni possibilità di recupero dei contributi non versati da parte del ricorrente è ormai pregiudicata.
E invero, ai fini dell'individuazione del danno pensionistico è necessario comparare l'ammontare della pensione che il lavoratore percepisce (o percepirà) con quello (maggiore) che - esercitata o esercitabile l'azione ex art. 13 legge 12 agosto 1962, n. 1338 - avrebbe percepito;
la differenza tra i due importi costituisce il “danno” subito dal lavoratore per l'effetto del mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro.
Sulla scorta, tuttavia, del richiamato orientamento della Cassazione, il comportamento negligente del lavoratore incide, ai sensi dell'art. 1227 c.c., a cagionare il danno medesimo ove non abbia provveduto alla richiesta al datore di lavoro della costituzione della rendita vitalizia di cui all'art. 13, legge 12 agosto 1962, n. 1338, fino al punto di assorbirlo, elidendo la responsabilità altrui (cfr. Cass, cit. n. 20827/2013).
15 Orbene, nel caso specifico in nessun modo potendosi ipotizzare la proposizione dell'azione volta alla costituzione della rendita vitalizia - come detto prescritta - l'intero danno subito dalla ricorrente non può che rimanere a suo carico.
Quanto, infine, alla domanda relativa all'accertamento della data di decorrenza di accantonamento del TFR in quella del 1.5.1998, ritiene il Tribunale che essa sia inammissibile, essendo la detta statuizione oggetto di giudicato implicito nel disposto della sentenza del 19.9.2012 di accertamento del rapporto subordinato tra la ricorrente e la a decorrere dal maggio 1998. Controparte_1
Sussistono giusti motivi, da individuarsi nel ragionevole affidamento della ricorrente nella corretta condotta del datore di lavoro, per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, altresì con riguardo alla posizione, sostanzialmente neutrale, dell' CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:
- respinge il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Roma, 12.6.2025
Il Giudice
LV NI
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa LV NI spirati i termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino all'11.6.2025, ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, via Boezio Parte_1
19, presso lo studio dell'avv. Gilberto Cerutti, che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO in persona del l.r.p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliata in Roma, viale G. Mazzini 6, presso lo studio dell'avv. Stefano
Santarossa che la rappresenta e difende per procura allegata alla memoria difensiva in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Salaria CP_2
400, presso lo studio dell'avv. Armando Treglia che la rappresenta e difende per procura allegata alla memoria difensiva
1 RESISTENTI
E NEI CONFRONTI DI
in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in CP_3
Roma, presso l'Avvocatura Distrettuale Inps, via Cesare Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'avv. Ester Sciplino per procura generale alle liti in atti
LITISCONSORTE NECESSARIO
OGGETTO: contributi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29.1.2024 e ritualmente notificato
[...]
, premesso che con sentenza del 19.09.2012 (confermata dalla Parte_1
Corte d'Appello di Roma con sentenza del 30.04.2015 e dalla Cassazione con ordinanza n. 3288 pubblicata l'11.02.2020) il Tribunale del Lavoro di Roma, nella causa N.R.G.25721/2010, aveva accertato la sussistenza, dal 1° maggio
1998, di un rapporto di lavoro subordinato tra essa ricorrente e la CP_1
- oggi, a seguito di cambio di denominazione dell'11.11.2022, divenuta
[...] [...]
- con conseguente condanna della datrice di lavoro al pagamento delle CP_2 differenze retributive maturate nonché alla regolarizzazione della sua posizione contributiva nei limiti della prescrizione, e che nonostante la società avesse reintegrato la ricorrente nel suo posto di lavoro il 22.11.2013 - ottemperando alla condanna di pagamento delle somme stabilite sia nella sentenza nel giudizio ordinario sia nell'ordinanza nel procedimento in urgenza, (altresì trasmettendo, con la “Comunicazione Obbligatoria Unificato UniLav” del 22.01.2014,
l'effettivo inizio del rapporto di lavoro subordinato a far data dal 1.5.1998), aveva provveduto alla regolarizzazione della posizione contributiva solo a far data dal 23.12.2013, come risultante dall'Estratto Conto Previdenziale prodotto,
2 dedotto che nel corso del rapporto la società , con contratto di CP_1 cessione sottoscritto in data 17.12.2021 dinanzi alla Notaia Dott.ssa Per_1
rep. n.4385 racc. n.2954, aveva ceduto il ramo di azienda ove al tempo
[...] del ricorso prestava attività lavorativa la ricorrente alla Controparte_1
conveniva in giudizio (già , la
[...] CP_2 Controparte_1 [...]
e l' chiedendo al Tribunale di voler “…a) - accertare l'omissione Controparte_1 CP_3 contributiva da parte della datrice di lavoro oggi, a seguito di cambio di Controparte_1 denominazione dell'11.11.2022, divenuta denominata, per il periodo a far data dal CP_2
1.5.1998 fino alla data di regolarizzazione contributiva risultante dall'estratto conto previdenziale;
b) - accertare l'avvenuta cessione di ramo di azienda ex art. 2112 c.c. dalla società (qui convenuta con la nuova denominazione di alla Controparte_1 CP_2 convenuta con atto del 17.12.2021; c) - condannare le Controparte_1 convenute e in persona dei rispettivi legali CP_2 Controparte_1 rappresentanti pro tempore, in solido tra loro, al versamento della riserva matematica in favore dell' per i periodi non prescritti e/o pronunciare condanna generica di entrambe le CP_3 convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore e sempre in solido tra loro, al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c. comma 2 in favore della ricorrente per
l'omessa contribuzione previdenziale;
d) - accertare quale data di decorrenza dell'accantonamento del TFR quella del 1.5.1998; e) con condanna delle società convenute al pagamento delle spese processuali, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Si costituiva in giudizio la la quale, eccepita Controparte_1 preliminarmente la prescrizione di ogni azione relativa al recupero dei contributi e, in ogni caso, il proprio difetto di legittimazione passiva per non essere i crediti azionati risultanti - quali passività trasferibili - da scritture contabili al tempo del trasferimento d'azienda, dedotte altresì la non proponibilità in via cumulativa dell'azione di risarcimento, la colpa grave della ricorrente nella
3 causazione del danno lamentato e l'infondatezza della domanda relativa alla decorrenza del TFR, resisteva al ricorso chiedendone il rigetto, spendendo in via riconvenzionale trasversale domanda di manleva nei confronti della convenuta (“in via preliminare e pregiudiziale: disporre il differimento CP_2 dell'udienza per la spiegata domanda riconvenzionale della resistente hospital, come da superiore ed apposita domanda (paragrafo vii) ed istanza, ad ogni effetto e con ogni conseguenza di legge;
in via preliminare e pregiudiziale: per i motivi tutti di cui al superiore paragrafo (ii), accertare e dichiarare, in tutto o in parte, l'intervenuta prescrizione e, per
l'effetto, rigettare (in tutto o in parte) le domande di parte ricorrente, con ogni effetto e conseguenza di legge da ciò derivante, anche accertando e dichiarando che nessuna somma è dovuta dalla resistente hospital;
in via principale e nel merito: per i motivi di cui ai superiori paragrafi, rigettare le domande tutte di parte ricorrente in quanto inammissibili, infondate in fatto come in diritto e comunque non provate, accertando e dichiarando, la non debenza di alcuna somma a carico della resistente hospital a nessun titolo, con ogni conseguenza ed effetto di legge da ciò derivante e relativa statuizione di condanna;
in via subordinata: nella denegata
e non creduta ipotesi di accoglimento (in tutto o in parte) delle domande di parte ricorrente, per
i motivi di cui al superiore paragrafo (v) e visto il disposto di cui all'art. 1227 cod. civ., ridurre gli importi eventualmente riconosciuti dovuti, con ogni effetto e conseguenza di legge da ciò derivante;
in ogni caso di condanna della resistente hospital, in caso di accoglimento delle domande di parte ricorrente, in tutto e/o in parte e, dunque, in caso di condanna in via solidale della resistente hospital, si formulano le seguenti conclusioni: • accertare e dichiarare, in merito ai fatti ed alle causali per cui è giudizio, gli inadempimenti e le responsabilità contrattuali della cedente vs, nei confronti della cessionaria hospital, rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto di cessione di ramo d'azienda (rif. art. 7) e, per l'effetto; • condannare la cedente vs a manlevare e tenere integralmente indenne la cessionaria hospital da qualsivoglia esborso o somma economica e/o risarcimento, derivante dal presente giudizio e/o dalle
4 domande della parte ricorrente ovvero - in subordine - accertare e dichiarare il diritto di regresso della resistente hospital nei confronti della cedente vs, con conseguente condanna della predetta a corrispondere alla solvente, anche in via anticipata, quanto a suo carico, con ogni effetto e conseguenza di legge da ciò derivante. con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali al 15%.”
La a sua volta costituitasi in giudizio, eccepita la prescrizione del CP_2 credito contributivo della ricorrente anche in relazione al versamento della riserva matematica ex art. 13 l. 1338/1962, chiedeva respingersi il ricorso e in subordine la riduzione degli importi eventualmente riconosciuti alla ricorrente
(“In via Preliminare e Principale: Accertare e Dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dalla ricorrente, integralmente ovvero parzialmente, e per l'effetto rigettare le domande avversarie con ogni conseguenza ed effetto di legge da ciò derivante;
In via
Subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di parte ricorrente, ridurre gli importi eventualmente riconosciuti in favore della ricorrente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre al rimborso delle spese generali al 15%.”).
L' convenuto in qualità di litisconsorte, con la propria costituzione, CP_3 dedotta la irricevibilità dei contributi prescritti e l'impossibilità della regolarizzazione - presso esso Istituto - della posizione contributiva della ricorrente antecedente il quinquennio, rimettendo all'ufficio ogni valutazione nel merito delle domande della ricorrente, concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione con riferimento alla posizione dell' previdenziale, nell'ipotesi di accertata e dichiarata omissione contributiva CP_4 in relazione alla posizione della sig.ra , nonché di accertamento della Parte_1 intervenuta prescrizione della contribuzione omessa, pronunciarsi sulla fondatezza o meno della domanda di costituzione della rendita vitalizia proposta da parte ricorrente nei confronti
5 delle società datrici di lavoro, tenuto conto della prescrizione estintiva, per quanto esposto nel presente atto. Ogni domanda nei confronti dell' disattesa, non essendo stato lo stesso CP_3
Ente parte dei rapporti instaurati fra la parte ricorrente e le società resistenti che hanno gestito il relativo rapporto di lavoro. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
Spirati i termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino all'11.6.2025, la causa, istruita documentalmente, era dunque decisa mediante il deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Premesso che l'istituto della prescrizione trova la sua ragion d'essere nella necessità di garantire la certezza dei rapporti giuridici in relazione al mancato esercizio dei diritti protratto nel tempo, esso trova una disciplina del tutto peculiare in materia contributiva, ove, a differenza che nel sistema civilistico, è sottratto alla disponibilità delle parti.
E invero la giurisprudenza ha chiarito che “secondo l'ormai consolidato orientamento di legittimità (Cass. 9226/2018, 27163/2008, 230/2002), nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti;
detto principio
– che attualmente è fissato dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, ed è desumibile, per il periodo precedente l'entrata in vigore di tale disposizione, dal
R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55, comma 2, – vale per ogni forma di assicurazione obbligatoria e, in base alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 10 si applica anche per i contributi prescritti prima dell'entrata in vigore della medesima legge;
parimenti consolidato è il principio conseguente, secondo cui la relativa eccezione non rientra fra quelle la cui proposizione per la prima volta in appello è vietata dall'art. 437 c.p.c.; ed invero il divieto di nuove eccezioni in
6 appello di cui all'art. 345 c.p.c. e specificamente all'art. 437 c.p.c., comma 2 per il rito del lavoro, concerne soltanto l'eccezione in senso proprio relativa a fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatti valere in giudizio, non rilevabili d'ufficio e non può quindi inerire all'eccezione di prescrizione in discorso” (Cassazione civile sez. lav., 04/12/2018, n. 31345).
Pertanto, la questione della intervenuta prescrizione dei contributi previdenziali, ove rilevante ai fini dell'esito del giudizio, può essere rilevata d'ufficio dal giudice, a prescindere dal fatto che la parte convenuta abbia o meno sollevato in via d'eccezione tale questione (e a prescindere dalla tempestività, ex art. 416 e ss. c.p.c., della proposizione di una siffatta eccezione).
Giova inoltre ricordare che l'art. 2116, co. 1, c.c. prevede il principio generale secondo cui il lavoratore ha diritto ad ottenere l'erogazione delle prestazioni previdenziali anche nei casi in cui il datore di lavoro non abbia versato regolarmente i relativi contributi all'Istituto competente.
Il comma 2 della medesima disposizione stabilisce, inoltre, che nei casi in cui la legislazione speciale preveda deroghe al predetto principio generale – cioè ipotesi in cui il lavoratore, in caso di omesso o incompleto o irregolare versamento dei contributi da parte del suo datore di lavoro, non abbia diritto in tutto o in parte all'erogazione delle prestazioni previdenziali dall'Istituto competente – il datore di lavoro è tenuto al risarcimento del danno cagionato in tal modo al lavoratore.
Il principio generale di cui all'art. 2116, co. 1, c.c. è stato attuato dall'art. 40 della
L. n. 153/1969 e dall'art. 23-ter del D.L. n. 267/1972, i quali hanno modificato l'art. 27 del R.D.L. n. 636/1939; quest'ultima disposizione ora dispone, al comma 2, che “Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, si intende verificato anche
7 quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione […]. Il rapporto di lavoro deve risultare da documenti o prove certe” e, al comma 3, che “i periodi non coperti da contribuzione di cui al comma precedente sono considerati utili anche ai fini della determinazione della misura delle pensioni”.
L'art. 55 del R.D.L. n. 1825/1935 stabilisce che, dopo il decorso del termine di prescrizione del diritto dell' ad ottenere il versamento dei Controparte_5 contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro o dal lavoratore, non è ammesso il pagamento spontaneo tardivo da parte del soggetto obbligato: ciò costituisce un corollario del principio secondo cui “nella materia previdenziale,
a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto dalla legge alla disponibilità delle parti, per cui deve escludersi la esistenza di un diritto soggettivo dei datori di lavoro e degli assicurati a versare i contributi previdenziali prescritti” (Cass. n. 6340 del 24/03/ 2005; Cass. n.
23116 del 10/12/2004; Cass. n. 301 dell'11/01/2001; Cass. n. 11140 del
16/08/2001; Cass. n. 330 del 12/01/2002), il quale principio comporta altresì che la prescrizione dei contributi è irrinunciabile sia dal debitore (datore di lavoro) che dal creditore (Istituto previdenziale), che il contributo eventualmente versato dal primo dopo il compimento della prescrizione è irricevibile da parte del secondo e che deve ritenersi nullo ex art. 2936 c.c. ogni patto contrario eventualmente intercorso tra datore di lavoro e Istituto previdenziale.
Da ciò discende, inoltre, che i contributi previdenziali prescritti e pagati tardivamente dal datore di lavoro all'Istituto previdenziale vanno restituiti a cura di quest'ultimo (in tal senso vd. Circolare del 13 ottobre 1995, n. CP_3
262, punto 1.2).
8 Il termine di prescrizione dei crediti contributivi facenti capo all'Istituto previdenziale – attualmente previsto dall'art. 3 della L. n. 335/1995 (che ha modificato l'art. 41 della L. n. 153/1969, il quale, a sua volta, aveva innovato la previsione di cui all'art. 55, co. 1, del R.D.L. n. 1825/1935) – è di 5 anni, decorrenti dal giorno in cui i singoli contributi sarebbero dovuti essere versati (il quale giorno è previsto dalla normativa relativa alle singole tipologie di contributi ed è fissato, a seconda dei casi, in riferimento al singolo mese di riferimento, o al trimestre, ecc…): ad oggi sussiste, invece, un termine di prescrizione decennale nel (solo) caso di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti, ai sensi dell'art. 3, co. 9, lett. a, II periodo, della L. n. 335/1995 (Cass.
n. 9962 del 12/05/2005; Cass. n. 1372 del 29/01/2003; Cass. n. 4606/2004;
Cass. n. 6173 del 7/03/2008; vd, Circ. n. 31 del 2/03/2012), purché tale CP_3 denuncia sia effettuata entro il termine di prescrizione quinquennale dei singoli contributi previdenziali omessi per i quali il denunciante chiede il recupero
(Cass. n. 5811 del 10/03/2010) e senza che occorra comunicare tale denuncia anche al datore di lavoro (Cass. civ. sez. lav. 5/03/2009 n. 5320; Cass. n.
1372/2003, cit.).
Il combinato disposto dell'art. 27 del R.D.L. n. 636/1939 e s.m.i. e dell'art. 3 della L. n. 335/1995 costituisce una evidente deroga al principio generale di cui all'art. 2116, co. 1, c.c., comportando che, in caso di prescrizione di crediti previdenziali insoddisfatti, il lavoratore o non ha diritto alla prestazione previdenziale o ha diritto a una prestazione previdenziale di importo più basso rispetto a quella che gli sarebbe spettato se il datore di lavoro avesse regolarmente versato tutti i contributi dovuti all . Controparte_5
In altri termini, il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali (di cui all'art. 2116 c.c.) opera limitatamente ai crediti previdenziali non prescritti, per i
9 quali l'Istituto previdenziale opera un accreditamento figurativo in favore del lavoratore, indipendentemente dal successivo effettivo recupero dei contributi nei confronti del datore di lavoro inadempiente;
il diritto alla prestazione, garantito dal summenzionato principio di automaticità delle prestazioni, viene meno a causa del limite legale contenuto nell'art. 9, comma 3, L. 335/1995, in quanto la contribuzione dovuta è soggetta al termine prescrizionale decorso il quale non può più essere richiesta né versata.
In forza dell'art. 2116, co. 2, c.c., il datore di lavoro resta comunque responsabile nei confronti del lavoratore, dopo il decorso del termine di prescrizione dei crediti contributivi vantati dall'Istituto previdenziale, per il danno arrecato al lavoratore medesimo: quest'ultimo, ricorrendone i presupposti, può agire avverso il datore di lavoro per ottenere risarcimento dei danni derivati dall'omissione contributiva, facendo valere il proprio diritto alla
(integrità della) posizione contributiva, entro 10 anni decorrenti dal giorno in cui l'Istituto previdenziale ha rifiutato in tutto o in parte la pensione (vd. Cass.
4/06/1988, n. 3790; Cass. civ. sez. lav. 20/01/2016, n. 983; Cass. 11/09/2013,
n. 20827).
Nel caso, come quello odierno, di azione volta alla costituzione della rendita vitalizia, pacificamente è contraddittore necessario l' CP_3
E invero nel caso in cui il lavoratore agisca giudizialmente per ottenere la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13, quinto comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (strumento volto a porre rimedio ai danni causati al lavoratore dall'inadempimento datoriale dell'obbligazione contributiva, cfr.
Cass. n.32500/2001), per essersi il datore di lavoro sottratto al versamento all' della relativa riserva matematica e per il cui versamento lo stesso CP_3 datore resta obbligato, sussiste litisconsorzio necessario nei confronti
10 dell'anzidetto datore di lavoro e dell' ciò trovando giustificazione per il CP_3 riflesso, sotto il profilo processuale, che assumono gli aspetti sostanziali rappresentati: dall'interesse, giuridicamente protetto, del lavoratore alla realizzazione dei presupposti della tutela assicurativa (con la condanna dell' alla costituzione della rendita vitalizia e del datore di lavoro CP_3 inadempiente al versamento della riserva matematica); dall'interesse dell' a CP_3 limitare il riconoscimento della rendita vitalizia ai casi di esistenza certa e non fittizia di rapporti di lavoro;
dall'interesse del datore di lavoro a non trovarsi esposto, ove il giudizio si svolga in sua assenza, agli effetti pregiudizievoli di un giudicato ai suoi danni a causa del riconoscimento di un inesistente rapporto lavorativo, lontano nel tempo (Sez. U, Sentenza n. 3678 del 16/02/2009 conf.
Sez. L, Sentenza n. 4691 del 23/03/2012).
L'esigenza di certezza del diritto impone, poi, di affermare la sussistenza di un termine finale entro il quale lavoratore interessato possa esercitare il diritto potestativo a vedersi costituire la rendita di cui all'art. 13 della legge n. 1338 del
1962 per i contributi omessi ma, tale termine, non può che essere quello di prescrizione ordinaria decennale (sui rapporti tra l'azione ex art. 13 della legge nr. 1338 del 1962 e quella ex art. 2116, comma 2, C.c. e sulla qualificazione in termini di responsabilità contrattuale, v., in motivaz., Cass., SS.UU. nr. 3678 del
2009). A sua volta, per le stesse ragioni di certezza, quest'ultimo periodo di prescrizione non può che decorrere dalla maturazione della prescrizione, ratione temporis applicabile, del diritto al recupero dei contributi da parte dell
[...]
, senza che rilevi la conoscenza o meno, da parte del lavoratore, CP_5 della omissione contributiva (così Cass. n. 27683/2020, nr. 983/2016, conf. a
Cass. nr. 3756/2003, richiamate da Cass., SS.UU., nr. 21302 cit.).
11 Applicando i suddetti principi alla fattispecie concreta, giova preliminarmente osservare che senza merito, nelle note di trattazione scritta depositate il
24.2.2025, parte ricorrente deduce che la prescrizione del suo diritto alla contribuzione inizi a decorrere dal passaggio in giudicato (con la ordinanza della
Cassazione n. 3288 pubblicata l'11.02.2020) della sentenza emessa all'esito del giudizio dalla stessa instaurato per il riconoscimento della natura subordinata del rapporto, rilevandosi, piuttosto, che la prescrizione matura giorno per giorno (ed in particolare dallo spirare del termine, fissato dall'ordinamento, per il pagamento della contribuzione, ossia dal giorno 21 del mese successivo a quello della maturazione del diritto alla retribuzione) e non dalla sentenza che ha accertato il rapporto. Né elementi in senso contrario possono trarsi dall'efficacia riflessa, nei confronti dell' della sentenza intervenuta tra CP_3 lavoratore e datore di lavoro, posto che tale efficacia, quand'anche configurabile, non ha in alcun modo valenza interruttiva della prescrizione contributiva, non costituendo atto di esercizio del credito da parte del creditore.
Può, dunque, affermarsi che la prescrizione dei contributi previdenziali decorre dallo spirare del termine fissato dall'ordinamento per il pagamento della contribuzione, ossia dal giorno 21 del mese successivo a quello della maturazione del diritto alla retribuzione, e non dalla data - successiva - della sentenza che accerta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra datore di lavoro e lavoratore (cfr. Cass. N. 8921/2023).
La ricorrente, pertanto, al momento della pronuncia di primo grado emessa il
19.9.2012 nel giudizio instaurato contro il datore di lavoro avrebbe potuto recuperare i contributi relativi ai cinque anni precedenti (o, in caso di denuncia all' nel corso del giudizio, quelli relativi ai dieci anni precedenti) e azionare CP_3
12 il proprio diritto alla costituzione della rendita nel termine dei dieci anni successivi (fino, dunque al settembre dell'anno 2022).
Il giudizio odierno, tuttavia, è stato instaurato con ricorso depositato in data
29.1.2024: a quella data era prescritto il termine per la costituzione della rendita vitalizia anche tenuto conto della sospensione dei termini in ragione della normativa emergenziale Covid 19 (che consente di aggiungere 311 giorni al termine ordinario di prescrizione).
Si osserva in ogni caso che la ricorrente, con domanda affatto generica in ordine alla prescrizione del proprio diritto, non ha fornito alcun parametro certo sul quale si sarebbe dovuta calcolare la riserva matematica.
E invero il lavoratore deve dimostrare la sussistenza del rapporto di lavoro, la sua durata e l'entità della retribuzione. L'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro ai fini dell'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 deve basarsi su prove documentali di data certa e inequivocabili. Il regime probatorio imposto dal citato articolo 13, conseguentemente, non trova deroga nemmeno nel caso in cui l'esistenza del rapporto di lavoro abbia costituito oggetto di un precedente giudizio instaurato per fini diversi dalla costituzione di rendita vitalizia e risulti accertata mediante prove testimoniali, ancorché si sia formato giudicato, e ciò anche nel caso in cui, di quel giudizio, sia stata parte lo stesso
Istituto (cfr. Cass., Sez. Lav., Sent. n. 14416 del 27.05.2019; Cass., Sez. Lav.,
Sent. n. 13202 del 16.05.2019; Cass., Sez. Lav., Sent. n. 2600 del 03.02.2009;
Cass., Sez. Lav., Sent. n. 5239 del 26.09.1988).
Orbene, agli atti del giudizio, relativamente al periodo per cui si chiede la costituzione della rendita ex art. 13, non sono state prodotte neppure le buste paga a dimostrazione della retribuzione corrisposta, quale dato imprescindibile
13 anche per l'eventuale disposizione di un accertamento tecnico, che, invece, si sarebbe rivelato, nella specie, vieppiù esplorativo.
La domanda deve pertanto essere respinta sul punto.
Quanto alla domanda risarcitoria, invece, si osserva quanto segue.
La ricorrente, che non ha ancora maturato il diritto alla pensione, ha chiesto una pronuncia di condanna generica del datore di lavoro al risarcimento del danno ex art 2116 comma 2 del codice civile corrispondente al minor importo della pensione percepito a causa e in ragione dell'omissione contributiva da parte del datore di lavoro per i ratei già erogati, con costituzione della rendita vitalizia per i ratei futuri.
Nondimeno la Cassazione ha affermato che “Il danno subito dal lavoratore per la perdita della pensione, derivata dall'omessa contribuzione previdenziale da parte del datore di lavoro ex art. 2116 c.c., si verifica al raggiungimento dell'anzianità pensionabile, con la conseguenza che da tale momento decorre il termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento, fermo restando, peraltro, che - completata la fattispecie produttiva del danno - il lavoratore è tenuto a provare di aver chiesto vanamente al datore di lavoro la costituzione della rendita vitalizia di cui all'art. 13, legge 12 agosto 1962, n. 1338, dovendosi ritenere, diversamente, che abbia concorso con la propria negligenza a cagionare il danno medesimo, che può essere, conseguentemente, ridotto od escluso ai sensi dell'art. 1227 c.c..” (cfr. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 20827 del 11 settembre 2013).
In virtù della pronuncia esaminata la Suprema Corte configura l'esistenza di un rapporto di succedaneità tra i due strumenti previsti dall'ordinamento a tutela del diritto alla pensione, trasformando l'istituto della rendita vitalizia da tutela aggiuntiva a garanzia del credito previdenziale a strumento funzionalmente
14 indispensabile per il successivo e fruttuoso esercizio dell'azione risarcitoria ex art. 2116 c.c.
In altri termini si riconosce all'azione di cui all'art. 13 della legge n. 1338/62 – esperibile sin dal momento della prescrizione dei contributi e, quindi, anche in costanza di rapporto lavorativo – una funzione preventiva rispetto al generale rimedio risarcitorio (esercitabile, di contro, solo al definitivo verificarsi del danno pensionistico), il quale potrebbe risultare del tutto o in parte compromesso in difetto di tempestivo esercizio della prima da parte del lavoratore.
Nel caso all'esame odierno l'azione per la costituzione della rendita, come visto, risulta prescritta, tanto non potendo essere ignorato ai fini della fondatezza ed accoglibilità della sua domanda risarcitoria, dal momento che ogni possibilità di recupero dei contributi non versati da parte del ricorrente è ormai pregiudicata.
E invero, ai fini dell'individuazione del danno pensionistico è necessario comparare l'ammontare della pensione che il lavoratore percepisce (o percepirà) con quello (maggiore) che - esercitata o esercitabile l'azione ex art. 13 legge 12 agosto 1962, n. 1338 - avrebbe percepito;
la differenza tra i due importi costituisce il “danno” subito dal lavoratore per l'effetto del mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro.
Sulla scorta, tuttavia, del richiamato orientamento della Cassazione, il comportamento negligente del lavoratore incide, ai sensi dell'art. 1227 c.c., a cagionare il danno medesimo ove non abbia provveduto alla richiesta al datore di lavoro della costituzione della rendita vitalizia di cui all'art. 13, legge 12 agosto 1962, n. 1338, fino al punto di assorbirlo, elidendo la responsabilità altrui (cfr. Cass, cit. n. 20827/2013).
15 Orbene, nel caso specifico in nessun modo potendosi ipotizzare la proposizione dell'azione volta alla costituzione della rendita vitalizia - come detto prescritta - l'intero danno subito dalla ricorrente non può che rimanere a suo carico.
Quanto, infine, alla domanda relativa all'accertamento della data di decorrenza di accantonamento del TFR in quella del 1.5.1998, ritiene il Tribunale che essa sia inammissibile, essendo la detta statuizione oggetto di giudicato implicito nel disposto della sentenza del 19.9.2012 di accertamento del rapporto subordinato tra la ricorrente e la a decorrere dal maggio 1998. Controparte_1
Sussistono giusti motivi, da individuarsi nel ragionevole affidamento della ricorrente nella corretta condotta del datore di lavoro, per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, altresì con riguardo alla posizione, sostanzialmente neutrale, dell' CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:
- respinge il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Roma, 12.6.2025
Il Giudice
LV NI
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