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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, ordinanza cautelare 13/03/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00967/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01545/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1545 del 2025, proposto dalla società C&C S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B421ADE2BF, rappresentata e difesa dagli Avvocati Giampaolo Austa, Rosamaria Berloco e Marica De Angelis, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Giampaolo Austa sito in Roma, via Poggio Moiano n. 1;
contro
Università degli Studi di Padova, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata presso gli uffici di quest’ultima siti in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
Bechtle Direct S.r.l. G.M.B.H., in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Lorenzo Zamunaro, Valentina Garon e Giuliano Neri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 66/2025
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Bechtle Direct S.r.l. e dell’Università degli Studi Padova;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 il Consigliere Michele Tecchia e uditi per le parti gli avvocati Giampaolo Austa, Giuliano Neri e Monica De Vergori.;
Ritenuto che in base ad una sommaria cognizione propria e tipica della presente fase, l’appello cautelare appare privo del requisito del periculum in mora , non ravvisandosi ostacoli all’eventuale subentro della ricorrente nella titolarità del contratto nell’ipotesi di un accoglimento delle proprie domande all’esito del giudizio di merito (la cui udienza pubblica è stata già calendarizzata dal TAR per la data dell’8 maggio 2025);
Rilevato, in particolare, che tale possibilità di subentro discende direttamente dalla natura dell’obbligazione assunta con il contratto di appalto de quo (così come essa si evince dal combinato disposto degli artt. 3 e 28 del Capitolato Speciale di Appalto presente in atti) posto che tale obbligazione non ha ad oggetto un facere infungibile (la cui avvenuta esecuzione implicherebbe la sua irripetibilità e impossibilità di novazione soggettiva) bensì una prestazione di dare di uno specifico numero di licenze di software , prestazione per sua natura fungibile, retrocedibile e passibile di novazione soggettiva;
Rilevato, pertanto, che la perdurante possibilità di ottenere un risarcimento in forma specifica – a fortiori se valutata alla luce della durata triennale del contratto (gennaio 2025-gennaio 2028) e dell’udienza pubblica calendarizzata in data 8 maggio 2025 – depone nel senso di escludere la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile capace di consumarsi nelle more della definizione del giudizio di merito dinanzi al TAR, impregiudicata la valutazione da parte di quest’ultimo del merito della vicenda;
Rilevato , infine, che in considerazione della peculiarità della vicenda sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio di appello cautelare;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) respinge l’appello cautelare e, per l’effetto, conferma l’ordinanza impugnata nei sensi e termini indicati in parte motiva.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Michele Tecchia, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Tecchia | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO