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Sentenza 18 maggio 2025
Sentenza 18 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/05/2025, n. 3091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3091 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 338 /2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. Renato Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 338 /2020 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Parte_1 Parte_1
;
[...]
APPELLANTE contro con il patrocinio dell'avv. SAVASTANO VITO, Controparte_1
elettivamente domiciliato in VIA GIROLAMO VITELLI, 10 00167 ROMA;
APPELLATO
Oggetto appello avverso sentenza del Tribunale di Roma. N. 23791/19
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti per l'udienza cartolare del
6/3/25 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante in primo grado ha agito nei confronti di Parte_1 [...]
e, premesso di avere corrisposto a quest'ultimo a titolo di prestito la somma CP_1
di €. 45.000,00, ha chiesto la condanna del convenuto alla restituzione degli importi.
La parte convenuta ha contestato la domanda e segnatamente ha negato di avere ricevuto le somme a titolo di prestito. Ha esposto che il versamento era stato effettuato, invece, a titolo di risarcimento del danno.
Ha concluso per il rigetto della domanda.
La domanda è stata respinta.
Nel provvedimento impugnato è stato sostenuto che l'attore non aveva fornito prova che la corresponsione degli importi fosse stata effettuata a titolo di prestito.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Parte_1
A sostegno dell'appello ha dedotto: in primo luogo, che il Giudice avrebbe erroneamente qualificato il rapporto intercorso tra le parti;
in secondo luogo, che la sentenza era viziata da una non corretta valutazione del materiale probatorio;
in terzo luogo, che il Tribunale aveva immotivatamente respinto le istanze istruttorie.
Ha, pertanto, insistito nelle istanze istruttorie ed ha deferito anche giuramento decisorio.
Ha concluso chiedendo:
Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, in riforma della sentenza del Tribunale Ordinario di Roma Sezione XVII, n. 23791/2019, pubblicata in data 11/12/2019 e notificata l'11/12/2019, oggi impugnata, per tutte le ragioni di cui alla premessa del presente atto: condannare il Signor a restituire all'avv. la Controparte_1 Parte_1
somma di euro 45.000,00, oltre rivalutazione e interessi dal 21/12/2007. Con vittoria di spese
2 In via istruttoria:
A) si insiste per l'ammissione della prova testimoniale così come articolata nella seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. depositata innanzi al Tribunale nel giudizio di primo grado dall'attuale appellante con il teste ivi indicato.
B) L'Avv. parte appellante, chiede che la Corte adita voglia Parte_1
ammettere il giuramento decisorio del Signor parte appellata, che Controparte_1
esso Avv. con il presente atto formalmente DEFERISCE allo Parte_1
stesso sulle seguenti formule:
1. "Giuro e giurando affermo di aver ricevuto in data 21/12/2007, contestualmente alla sottoscrizione del preliminare di compravendita, dall'Avv. la Parte_1
somma di euro 45.000,00 a mezzo assegno circolare non trasferibile del 21/12/2007 n.
444426185-03 tratto sulla banca Antonveneta e intestato a a titolo Parte_2
di prestito per l'acquisto dell'immobile sito in Sutri Via delle Viole n. 23 di cui al preliminare di compravendita da me sottoscritto con la Signora il Parte_2
21/12/2007;
2. "Giuro e giurando affermo di essermi impegnato in data 21/12/2007 a restituire all'Avv. la somma di euro 45.000,00 prestatami da questi in pari Parte_1
data, a richiesta dello stesso Avv. Parte_1
3. "Giuro e giurando affermo che ho chiesto in prestito all'Avv. Parte_1
la somma di euro 45.000,00 da corrispondere alla Sig.ra all'atto Parte_2
della sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita dell'immobile in Sutri
Località Fontevivola Via delle Viole n. 23 del 21/12/2007, poiché gli Istituti di credito avevano rifiutato la mia richiesta di mutuo per tale importo prima della predetta sottoscrizione;
4. "Giuro e giurando affermo che successivamente alla data del 21/12/2007 sono stato sollecitato verbalmente ed in più occasioni sia dall'Avv. che dal Parte_1
figlio dello stesso, a restituire all'Avv. Controparte_2 Parte_1
l'importo di euro 45.000,00 prestatomi il 21/12/2007";
3 5. "Giuro e giurando affermo di non aver mai restituito all'Avv. Parte_1
l'importo di euro 45.000,00 prestatomi da questi il 21/12/2007, neppure a seguito del sollecito formale inviatomi con lettera raccomandata A/R del 18/2/2014.
L'appellato ha contestato integralmente nel merito i motivi di appello e concluso per il rigetto dello stesso.
L'appello è infondato.
Con il primo motivo di appello la parte appellante ha sostenuto che il Tribunale aveva errato nell'individuare la regola di giudizio nel momento in cui in sentenza aveva affermato che in caso di contestazione del titolo posto a fondamento di un versamento di denaro gravava su chi pretende la restituzione fornire prova del titolo. Secondo
l'appellante la giurisprudenza sul punto richiamata dal Tribunale era relativa a corresponsioni di denaro in ambito familiare;
tale regola di giudizio non era applicabile al caso di specie poiché tra le parti non vi era alcun legame familiare ma di mera amicizia, ragione per la quale doveva escludersi un intento di liberalità.
Il motivo è infondato.
La causa è stata decisa sulla base di una corretta regola di giudizio. È, infatti, colui che agisce per ottenere la restituzione di un bene a dovere fornire la prova non solo della consegna della somma ma anche della natura del rapporto e della fonte dell'obbligo di restituzione.
Sul punto vi è costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, richiamata anche in sentenza.
La Suprema Corte in più occasioni ha affermato che l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, cod. civ., tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'"accipiens" - ammessane la ricezione
- non confermi altresì il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria
4 pretesa ma ne contesti anzi la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova (Sez. 2, Sentenza n. 3642 del 24/02/2004; Sez. 3, Sentenza n.
2974 del 15/02/2005 Sez. 3, Sentenza n. 20740 del 28/09/2009; Sez. 2 - , Ordinanza n.
24328 del 16/10/2017).
Si tratta di un principio generale non circoscritto, come dedotto dall'appellante, a sole vicende che coinvolgono familiari prossimi.
Come secondo motivo di appello la parte appellante ha dedotto l'errata valutazione delle prove, sostenendo in particolare di avere fornito elementi sufficienti, non adeguatamente valutati, quali la prova della consegna del denaro e la prova della richiesta di restituzione.
Anche questo secondo motivo è evidentemente infondato, posto che la documentazione richiamata fornisce prova unicamente del versamento delle somme ma non dell'obbligo della restituzione delle stesse.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante ha impugnato la mancata ammissione della prova per testi articolata.
In particolare, l'appellante ha richiamato una sentenza della Corte di Cassazione che ha affermato l'ammissibilità della prova per testi dell'esistenza di un contratto di mutuo ove la conclusione orale appaia verosimile tenuto conto della qualità delle parti. Il rapporto di amicizia tra le parti, secondo l'appellante, avrebbe giustificato nel caso di specie la mancata stipulazione per iscritto del contratto.
Anche tale motivo è infondato. La richiesta di prova è stata respinta dal Tribunale per la genericità della stessa e non in ragione della natura del contratto. Su questo aspetto della mancata specificità non sono state sollevate censure.
Infine, non può essere ammesso il deferito giuramento decisorio sui capi articolati e richiamati in premessa.
5 È noto, innanzitutto, che la dichiarazione giurata può avere per oggetto esclusivamente fatti, intesi nella loro dimensione storica;
il giuramento non può, invece, avere ad oggetto norme, rapporti giuridici o la qualificazione giuridica dei fatti storici, essendo questi aspetti della decisione rimessi esclusivamente al giudice in base al principio iura novit curia.
In più occasioni la Corte di Cassazione ha affermato che il giuramento può avere ad oggetto solo un fatto proprio della parte o la conoscenza che essa abbia di un fatto altrui;
e che, pertanto, tale mezzo di prova - dovendo la relativa formula contenere circostanze specifiche, «percepibili al giurante con i sensi o con l'intelligenza», e cioè fatti storici - non può essere deferito per ottenere dichiarazioni sull'esistenza o meno di un rapporto giuridico, o per provocare l'espressione di apprezzamenti, di opinioni, o di valutazioni giuridiche (C. 5192/1987; C. 837/1987).
Nel caso di specie i capi articolati del giuramento decisorio attengono a circostanze volte a fornire la qualificazione giuridica del passaggio del denaro in termini di prestito o meno, oppure a circostanze relative al passaggio del denaro ed alla mancata restituzione che risultano irrilevanti in assenza della esatta individuazione del titolo, oltre che non contestati.
Inoltre, secondo una massima ricorrente in giurisprudenza, è necessario che l'oggetto del mezzo istruttorio in esame sia tale che il giudice possa limitarsi a verificare an iuratum sit sull'intera domanda senza ulteriori indagini o valutazioni. La parte chiamata a prestare giuramento si deve così trovare nella chiara alternativa tra giurare e vincere la causa e non giurare e perderla. Pertanto, è ritenuto inammissibile il giuramento decisorio formulato in modo da non consentire l'attuazione di detto meccanismo (Corte di Cassazione 29614/2023; C. 13425/22007; C.4001/2006; C. 20124/2004; C.
15016/2002004; C.01/2001; C.1634/2000).
Nel caso di specie la formulazione del giuramento è evidentemente inidonea a determinare lo schema delineato dalla Corte di Cassazione atteso che il contenuto del giuramento deve riprodurre la tesi difensiva della parte a cui il giuramento viene
6 deferito;
solo in questo caso, infatti, può verificarsi l'effetto di vittoria conseguente alla prestazione del giuramento.
In altri termini, nella fattispecie in esame, se l'appellato prestasse il giuramento così come formulato dall'appellante finirebbe con avvalorare la tesi della controparte e non la sua.
In ragione di quanto premesso l'appello deve essere respinto.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo lo scaglione di valore fino ad €.
52.000,00, seguono la soccombenza.
Va altresì dichiarata la sussistenza dei presupposti in capo all'appellante della debenza di importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 d.p.r. n.115 del 30 maggio
2022.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di
Roma n. 23791/19 così decide:
1) Respinge l'appello
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio di appello che liquida in €. 9.000,00 per compensi oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali
3) dichiara la sussistenza dei presupposti in capo all'appellante della debenza di importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 d.p.r. n.115 del 30 maggio 2022.
Roma 14/5/25
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. Renato Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 338 /2020 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Parte_1 Parte_1
;
[...]
APPELLANTE contro con il patrocinio dell'avv. SAVASTANO VITO, Controparte_1
elettivamente domiciliato in VIA GIROLAMO VITELLI, 10 00167 ROMA;
APPELLATO
Oggetto appello avverso sentenza del Tribunale di Roma. N. 23791/19
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti per l'udienza cartolare del
6/3/25 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante in primo grado ha agito nei confronti di Parte_1 [...]
e, premesso di avere corrisposto a quest'ultimo a titolo di prestito la somma CP_1
di €. 45.000,00, ha chiesto la condanna del convenuto alla restituzione degli importi.
La parte convenuta ha contestato la domanda e segnatamente ha negato di avere ricevuto le somme a titolo di prestito. Ha esposto che il versamento era stato effettuato, invece, a titolo di risarcimento del danno.
Ha concluso per il rigetto della domanda.
La domanda è stata respinta.
Nel provvedimento impugnato è stato sostenuto che l'attore non aveva fornito prova che la corresponsione degli importi fosse stata effettuata a titolo di prestito.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Parte_1
A sostegno dell'appello ha dedotto: in primo luogo, che il Giudice avrebbe erroneamente qualificato il rapporto intercorso tra le parti;
in secondo luogo, che la sentenza era viziata da una non corretta valutazione del materiale probatorio;
in terzo luogo, che il Tribunale aveva immotivatamente respinto le istanze istruttorie.
Ha, pertanto, insistito nelle istanze istruttorie ed ha deferito anche giuramento decisorio.
Ha concluso chiedendo:
Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, in riforma della sentenza del Tribunale Ordinario di Roma Sezione XVII, n. 23791/2019, pubblicata in data 11/12/2019 e notificata l'11/12/2019, oggi impugnata, per tutte le ragioni di cui alla premessa del presente atto: condannare il Signor a restituire all'avv. la Controparte_1 Parte_1
somma di euro 45.000,00, oltre rivalutazione e interessi dal 21/12/2007. Con vittoria di spese
2 In via istruttoria:
A) si insiste per l'ammissione della prova testimoniale così come articolata nella seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. depositata innanzi al Tribunale nel giudizio di primo grado dall'attuale appellante con il teste ivi indicato.
B) L'Avv. parte appellante, chiede che la Corte adita voglia Parte_1
ammettere il giuramento decisorio del Signor parte appellata, che Controparte_1
esso Avv. con il presente atto formalmente DEFERISCE allo Parte_1
stesso sulle seguenti formule:
1. "Giuro e giurando affermo di aver ricevuto in data 21/12/2007, contestualmente alla sottoscrizione del preliminare di compravendita, dall'Avv. la Parte_1
somma di euro 45.000,00 a mezzo assegno circolare non trasferibile del 21/12/2007 n.
444426185-03 tratto sulla banca Antonveneta e intestato a a titolo Parte_2
di prestito per l'acquisto dell'immobile sito in Sutri Via delle Viole n. 23 di cui al preliminare di compravendita da me sottoscritto con la Signora il Parte_2
21/12/2007;
2. "Giuro e giurando affermo di essermi impegnato in data 21/12/2007 a restituire all'Avv. la somma di euro 45.000,00 prestatami da questi in pari Parte_1
data, a richiesta dello stesso Avv. Parte_1
3. "Giuro e giurando affermo che ho chiesto in prestito all'Avv. Parte_1
la somma di euro 45.000,00 da corrispondere alla Sig.ra all'atto Parte_2
della sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita dell'immobile in Sutri
Località Fontevivola Via delle Viole n. 23 del 21/12/2007, poiché gli Istituti di credito avevano rifiutato la mia richiesta di mutuo per tale importo prima della predetta sottoscrizione;
4. "Giuro e giurando affermo che successivamente alla data del 21/12/2007 sono stato sollecitato verbalmente ed in più occasioni sia dall'Avv. che dal Parte_1
figlio dello stesso, a restituire all'Avv. Controparte_2 Parte_1
l'importo di euro 45.000,00 prestatomi il 21/12/2007";
3 5. "Giuro e giurando affermo di non aver mai restituito all'Avv. Parte_1
l'importo di euro 45.000,00 prestatomi da questi il 21/12/2007, neppure a seguito del sollecito formale inviatomi con lettera raccomandata A/R del 18/2/2014.
L'appellato ha contestato integralmente nel merito i motivi di appello e concluso per il rigetto dello stesso.
L'appello è infondato.
Con il primo motivo di appello la parte appellante ha sostenuto che il Tribunale aveva errato nell'individuare la regola di giudizio nel momento in cui in sentenza aveva affermato che in caso di contestazione del titolo posto a fondamento di un versamento di denaro gravava su chi pretende la restituzione fornire prova del titolo. Secondo
l'appellante la giurisprudenza sul punto richiamata dal Tribunale era relativa a corresponsioni di denaro in ambito familiare;
tale regola di giudizio non era applicabile al caso di specie poiché tra le parti non vi era alcun legame familiare ma di mera amicizia, ragione per la quale doveva escludersi un intento di liberalità.
Il motivo è infondato.
La causa è stata decisa sulla base di una corretta regola di giudizio. È, infatti, colui che agisce per ottenere la restituzione di un bene a dovere fornire la prova non solo della consegna della somma ma anche della natura del rapporto e della fonte dell'obbligo di restituzione.
Sul punto vi è costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, richiamata anche in sentenza.
La Suprema Corte in più occasioni ha affermato che l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, cod. civ., tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'"accipiens" - ammessane la ricezione
- non confermi altresì il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria
4 pretesa ma ne contesti anzi la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova (Sez. 2, Sentenza n. 3642 del 24/02/2004; Sez. 3, Sentenza n.
2974 del 15/02/2005 Sez. 3, Sentenza n. 20740 del 28/09/2009; Sez. 2 - , Ordinanza n.
24328 del 16/10/2017).
Si tratta di un principio generale non circoscritto, come dedotto dall'appellante, a sole vicende che coinvolgono familiari prossimi.
Come secondo motivo di appello la parte appellante ha dedotto l'errata valutazione delle prove, sostenendo in particolare di avere fornito elementi sufficienti, non adeguatamente valutati, quali la prova della consegna del denaro e la prova della richiesta di restituzione.
Anche questo secondo motivo è evidentemente infondato, posto che la documentazione richiamata fornisce prova unicamente del versamento delle somme ma non dell'obbligo della restituzione delle stesse.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante ha impugnato la mancata ammissione della prova per testi articolata.
In particolare, l'appellante ha richiamato una sentenza della Corte di Cassazione che ha affermato l'ammissibilità della prova per testi dell'esistenza di un contratto di mutuo ove la conclusione orale appaia verosimile tenuto conto della qualità delle parti. Il rapporto di amicizia tra le parti, secondo l'appellante, avrebbe giustificato nel caso di specie la mancata stipulazione per iscritto del contratto.
Anche tale motivo è infondato. La richiesta di prova è stata respinta dal Tribunale per la genericità della stessa e non in ragione della natura del contratto. Su questo aspetto della mancata specificità non sono state sollevate censure.
Infine, non può essere ammesso il deferito giuramento decisorio sui capi articolati e richiamati in premessa.
5 È noto, innanzitutto, che la dichiarazione giurata può avere per oggetto esclusivamente fatti, intesi nella loro dimensione storica;
il giuramento non può, invece, avere ad oggetto norme, rapporti giuridici o la qualificazione giuridica dei fatti storici, essendo questi aspetti della decisione rimessi esclusivamente al giudice in base al principio iura novit curia.
In più occasioni la Corte di Cassazione ha affermato che il giuramento può avere ad oggetto solo un fatto proprio della parte o la conoscenza che essa abbia di un fatto altrui;
e che, pertanto, tale mezzo di prova - dovendo la relativa formula contenere circostanze specifiche, «percepibili al giurante con i sensi o con l'intelligenza», e cioè fatti storici - non può essere deferito per ottenere dichiarazioni sull'esistenza o meno di un rapporto giuridico, o per provocare l'espressione di apprezzamenti, di opinioni, o di valutazioni giuridiche (C. 5192/1987; C. 837/1987).
Nel caso di specie i capi articolati del giuramento decisorio attengono a circostanze volte a fornire la qualificazione giuridica del passaggio del denaro in termini di prestito o meno, oppure a circostanze relative al passaggio del denaro ed alla mancata restituzione che risultano irrilevanti in assenza della esatta individuazione del titolo, oltre che non contestati.
Inoltre, secondo una massima ricorrente in giurisprudenza, è necessario che l'oggetto del mezzo istruttorio in esame sia tale che il giudice possa limitarsi a verificare an iuratum sit sull'intera domanda senza ulteriori indagini o valutazioni. La parte chiamata a prestare giuramento si deve così trovare nella chiara alternativa tra giurare e vincere la causa e non giurare e perderla. Pertanto, è ritenuto inammissibile il giuramento decisorio formulato in modo da non consentire l'attuazione di detto meccanismo (Corte di Cassazione 29614/2023; C. 13425/22007; C.4001/2006; C. 20124/2004; C.
15016/2002004; C.01/2001; C.1634/2000).
Nel caso di specie la formulazione del giuramento è evidentemente inidonea a determinare lo schema delineato dalla Corte di Cassazione atteso che il contenuto del giuramento deve riprodurre la tesi difensiva della parte a cui il giuramento viene
6 deferito;
solo in questo caso, infatti, può verificarsi l'effetto di vittoria conseguente alla prestazione del giuramento.
In altri termini, nella fattispecie in esame, se l'appellato prestasse il giuramento così come formulato dall'appellante finirebbe con avvalorare la tesi della controparte e non la sua.
In ragione di quanto premesso l'appello deve essere respinto.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo lo scaglione di valore fino ad €.
52.000,00, seguono la soccombenza.
Va altresì dichiarata la sussistenza dei presupposti in capo all'appellante della debenza di importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 d.p.r. n.115 del 30 maggio
2022.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di
Roma n. 23791/19 così decide:
1) Respinge l'appello
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio di appello che liquida in €. 9.000,00 per compensi oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali
3) dichiara la sussistenza dei presupposti in capo all'appellante della debenza di importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 d.p.r. n.115 del 30 maggio 2022.
Roma 14/5/25
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
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