Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 07/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00027/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00905/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LI
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 905 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giancarlo Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Francesco Ferrara n. 8;
contro
Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore , difeso dall’avvocato Silvana Celesia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
dell’ordinanza di ingiunzione a demolire n. 163.20209/23-2023 del 7 aprile 2023 prot. n. 266953, notificata il 26 aprile 2023 adottata dal Comune di Palermo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2024 il dott. Marco Maria Cellini e assunta la causa in decisione come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
In data 18 marzo 2020, due agenti di Polizia Giudiziaria, appartenenti al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Palermo, si portavano alla via Pietro Platania, al civico n. 21, e riscontravano l’invasione di un terreno adibito a verde pubblico di proprietà dell’ente locale, la sua pavimentazione per circa 30 metri, oltre alla realizzazione di un muretto in laterizio di 50 cm, ove erano installati i pali a cui era adagiata la recinzione.
Gli agenti notiziavano del fatto l’ente comunale con segnalazione n. 92 del 24 aprile 2020. Conseguentemente, il Comune di Palermo adottava l’ordinanza n. 266953 del 7 aprile 2023, notificata al ricorrente il 26 aprile 2023, con cui veniva ingiunta la demolizione delle opere abusive riscontrate e la messa in pristino dell’area, in conformità con la destinazione di verde pubblico.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, -OMISSIS- impugna la citata ordinanza di demolizione e ne chiede l’annullamento articolando cinque motivi di ricorso con cui essenzialmente lamenta: a) la violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990 in quanto non gli è stata notificata la comunicazione di avvio del procedimento; b) la violazione dell’art. 10- bis della medesima l. n. 241/1990 perché non sarebbe stato notificato il preavviso di diniego prima dell’adozione dell’atto impugnato; c) l’eccesso di potere per difetto di motivazione perché non sarebbero stati indicati specificamente i manufatti da demolire; d) l’eccesso di potere per difetto di istruttoria perché non sarebbero stati indicati nell’atto gli strumenti usati per riscontrare l’illegittimità delle opere da demolire; e) l’eccesso di potere per travisamento dei fatti perché da fotografie di repertorio fornite dal ricorrente, risalenti al 1968, nonché dalla dichiarazione di tale -OMISSIS-, le opere edilizie di cui è stata ingiunta la demolizione sarebbero anteriori al 1° settembre 1967.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Quanto al primo motivo di ordine procedimentale, il Collegio ritiene di condividere l’impostazione della giurisprudenza per cui “ il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Da ciò consegue che l’attività di repressione degli abusi edilizi tramite l’emissione dell’ordine di demolizione non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento agli interessati e non prevede la possibilità per gli interessati di presentare osservazioni: questo perché tale attività è di natura vincolata e non richiede particolari garanzie partecipative ” (Cons. Stato, sez. VII, 18 luglio 2024, n. 6450): ne consegue la sua infondatezza.
Parimenti, risulta infondato il secondo motivo, con cui si lamenta la mancata notifica del preavviso di rigetto di cui all’art. 10- bis della l. n. 241/1990: difatti, la disposizione richiamata si applica ai soli procedimenti a istanza di parte; non già a quelli ufficiosi, com’è quello di cui si tratta, conclusosi con l’ordinanza di demolizione.
Il terzo motivo di ricorso è infondato perché nel provvedimento sono specificamente indicati i manufatti da demolire (in particolare, la recinzione metallica; il muretto e la pavimentazione, peraltro già individuati nella segnalazione della Polizia Municipale), al fine di restituire la destinazione a verde pubblico dell’area arbitrariamente invasa.
Tali manufatti, indicati anche nelle dimensioni nel corpo dell’ordinanza impugnata (v. pp. 2 e 3 – all. 2 al ricorso), sono stati così individuati dal personale di Polizia intervenuto sul posto (segnalazione n. 92/2020) e la loro consistenza non è in discussione, trattandosi di atto pubblico che fa prova fino a querela di falso (nemmeno proposta nel presente giudizio). Peraltro, la parte non ha nemmeno offerto principio di prova contraria idonea a mettere in discussione le dimensioni riportate nel citato atto: di qui consegue l’infondatezza anche del quarto motivo di ricorso.
Con il quinto motivo di ricorso, la parte ricorrente mira a retrodatare l’abuso riscontrato al periodo antecedente al 1° settembre 1967 fornendo fotografie di repertorio da cui emergerebbe la figura del ricorrente stesso in tenera età e una dichiarazione sostitutiva di tale -OMISSIS- che assevera la presenza anteriore al 1967 dei manufatti abusivi.
Il motivo è infondato perché le fotografie non hanno data certa; né è altrimenti stabilita l’identità dei bambini ivi ritratti, ovverosia la localizzazione di questi all’interno dell’area in esame. Inoltre, quanto alla dichiarazione in atti, la parte ricorrente non introduce il dichiarante -OMISSIS-, nemmeno il motivo per cui gli sarebbe nota la già avvenuta occupazione antecedente al 1967 dell’area in questione (soprattutto alla luce del fatto che il -OMISSIS- è nato nel 1962 e avrebbe possibilità ora di fruire della memoria al massimo di un bambino di 5 anni, al momento in cui si vuole retrodatare l’abuso).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LI (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Palermo che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Valenti, Presidente
Raffaella Sara Russo, Primo Referendario
Marco Maria Cellini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Maria Cellini | Roberto Valenti |
IL SEGRETARIO