Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 21/03/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso in composizione monocratica, in persona del Giudice
Clarice Di Tullio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa iscritta al n. 2800/2024 R.G. promossa da c.f. , in qualità di Impresa designata ex art. 286 Parte_1 P.IVA_1
d. lgs. n. 209/2005, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Gagliardi
ATTRICE
nei confronti di
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_1
Claudio Frattolillo
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'attrice, come da note di trattazione scritta in data 19.03.2025: “La scrivente
difesa insiste, dunque, affinché il Tribunale adito accolga la spiegata opposizione
all'esecuzione accerti la nullità, l'invalidità o comunque l'irregolarità del
precetto, nonché dichiari l'infondatezza dell'avversa pretesa e che alcuna
ulteriore somma rispetto a quelle già corrisposte da risulti dovuta alla Pt_1
sig. ”. Controparte_1
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 2800/2024 r.g. 1
per il rigetto dell'opposizione e la condanna della controparte ad una somma
equitativamente liquidata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per lite temeraria, essendo
l'opposizione palesemente infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e
competenze del giudizio, R.S.F., C.P.A. ed IVA come per legge, con distrazione in
favore del sottoscritto Avvocato antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha opposto, ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., Parte_1
l'esecuzione preannunziata da con il precetto notificato in data Controparte_1
27 maggio 2024, recante l'intimazione al pagamento della somma residua di euro
67.009,36, fondata sulla sentenza n. 1763/2023 del Tribunale di Benevento.
L'opponente ha dedotto l'invalidità formale del precetto, derivante dall'omessa notificazione del titolo esecutivo in copia conforme all'originale, ed eccepito di avere già integralmente estinto la pretesa della con il pagamento della CP_1
somma di euro 235.360,99.
L'attrice ha chiesto che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo,
siano accertate la nullità del precetto e l'infondatezza della pretesa di pagamento.
La convenuta ha contestato le deduzioni attoree ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Le parti hanno precisato le conclusioni per l'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. in data odierna, trattata con modalità cartolari ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La proposta opposizione non merita accoglimento.
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 2800/2024 r.g. 2 In via preliminare ed il punto di validità dell'atto di precetto, si ritiene che qualsivoglia nullità sia stata sanata ai sensi dell'art. 156 c.p.c. dalla proposizione dell'opposizione.
Il titolo esecutivo fatto valere è la sentenza n. 1763/2023 pronunciata dal
Tribunale di Benevento in data 31.08.2023, con la quale Parte_1
quale Impresa designata dal Fondo di garanzia per le Vittime della strada, è stata condannata (in solido con altri) al pagamento, in favore di , della Controparte_1
“somma di euro 208.653,97, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria
calcolati secondo i criteri stabiliti dalla Cassazione a Sezioni Unite con sentenza
n. 1712/95 dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo”.
È pacifico che la debitrice, in esecuzione della sentenza, abbia pagato l'importo di euro 235.360,99.
Il tema controverso riguarda l'esaustività di siffatto pagamento e la legittimità
della pretesa della creditrice di ottenere il pagamento della ulteriore somma di euro 67.009,36, intimato con il precetto in questa sede opposto.
La ha quantificato in euro 300.417,36 la somma complessivamente CP_1
dovuta da (comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria), Pt_1
detraendo da essa l'importo già ricevuto e computando sulla differenza così
ottenuta gli interessi e la rivalutazione dal pagamento al saldo e le spese di precetto.
La quantificazione operata dalla creditrice è conforme alle statuizioni contenute nella sentenza: sia un punto di determinazione della data iniziale e finale di decorrenza degli interessi e della rivalutazione monetaria sia in punto di applicazione dei criteri sanciti dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 1712/1995.
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n. 2800/2024 r.g. 3 Nello specifico, la creditrice ha correttamente computato gli interessi (dalla data dell'illecito: 16.08.2010) sulla somma liquidata per il capitale devalutata alla data del fatto ed anno per anno rivalutata in base agli indici Istat.
Le diverse considerazioni svolte dall'opponente non possono essere condivise,
perché sono fondate su un criterio di calcolo non corretto.
È pur vero che, ai fini del computo degli interessi cosiddetti compensativi, questi vanno calcolati o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno oppure sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza sempre dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso (v. da ultimo Cass. ord.
n. 2979/2023), ma è anche vero che l'importo così ottenuto va addizionato alla somma rivalutata e non - come opinato da - a quella devalutata utilizzata Pt_1
come base di calcolo degli interessi.
Diversamente opinando, si trascurerebbe di applicare il principio (sancito anche dalla sentenza n. 1712/1995) secondo il quale al creditore di un'obbligazione di valore (quale è indubbiamente quella risarcitoria da fatto illecito) spetta sia la rivalutazione del suo credito sia il risarcimento del danno ulteriore causato dalla mancata disponibilità del denaro dovutogli (danno questo liquidabile in via equitativa anche con ricorso al metodo degli interessi).
Tanto premesso, deve ritenersi che la pretesa non sia stata estinta con il pagamento dedotto e che sussista il diritto della creditrice di procedere esecutivamente per il recupero della somma residua intimata.
La domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla convenuta è rigettata, in difetto degli elementi costitutivi della lite temeraria.
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n. 2800/2024 r.g. 4 Le spese processuali seguono la soccombenza dell'attrice e sono liquidate, come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi per le fasi introduttiva e di studio e minimi per le fasi istruttoria e decisoria, considerati la natura documentale della controversia ed il carattere semplificato del modello decisionale ex art. 281 sexies c.p.c. (scaglione di riferimento: valore da euro
52.001,00 ad euro 260.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
rigetta la domanda;
condanna al pagamento, in favore di , delle Parte_1 Controparte_1
spese processuali che liquida in euro 9.142,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, iva e cpa, disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Claudio Frattolillo, dichiaratosi antistatario.
Treviso, 20 marzo 2025
Il Giudice
Clarice Di Tullio
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 2800/2024 r.g. 5 Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 2800/2024 r.g. 6