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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/07/2025, n. 1478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1478 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 10205/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di “divorzio” iscritta al R.G. V.G. 10205 / 2024 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. FALVO D'URSO STEFANIA
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. FALVO D'URSO STEFANIA
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 17.06.25, depositate in data 16.06.25,
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed i procuratori hanno concluso in conformità: “1. I Sigg.ri e Parte_2 [...]
provvederanno ognuno al proprio mantenimento;
2. la figlia viene affidata Parte_1 Persona_1 congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre che ha stabilito attualmente la sua residenza presso l'abitazione i propri genitori;
3. I genitori di si danno reciproco Persona_1 atto che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia relativamente alla istruzione, all'educazione anche religiosa, alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni. La madre assumerà in autonomia le decisioni dell'ordinaria gestione quotidiana.
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia ogni qual volta lo vorrà previo avviso alla madre e comunque: a) un pomeriggio a settimana andando a prendere la figlia a scuola o a casa dalla madre;
b) a settimane alternate dal venerdì, all'uscita della scuola, fino alla domenica;
c) dal 23 dicembre al pomeriggio del 31 dicembre o in alternativa dal pomeriggio del 31 dicembre al 6 gennaio, curando che la minore trascorra ad anni alterni il giorno di Natale ed il giorno di Capodanno con l'uno e l'altro genitore;
d) per tre giorni durante le vacanze pasquali curando che la bambina trascorra ad anni alterni il giorno di Pasqua con l'uno e l'altro genitore;
e) durante l'estate, per due settimane anche non consecutive da concordare tra i coniugi entro il 15/06. 5. Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra Parte_2 Parte_1
l'importo di € 200,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della figlia da Persona_1 rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese straordinarie restano a carico di ciascun genitore al 50% secondo il protocollo del Tribunale di Roma”; rilevato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 20.05.15 in Roma, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, atto n. 00050, parte 1, serie 23, anno 2015, alle condizioni concordate dalle parti come integralmente riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 17/06/2025 IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di “divorzio” iscritta al R.G. V.G. 10205 / 2024 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. FALVO D'URSO STEFANIA
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. FALVO D'URSO STEFANIA
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 17.06.25, depositate in data 16.06.25,
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed i procuratori hanno concluso in conformità: “1. I Sigg.ri e Parte_2 [...]
provvederanno ognuno al proprio mantenimento;
2. la figlia viene affidata Parte_1 Persona_1 congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre che ha stabilito attualmente la sua residenza presso l'abitazione i propri genitori;
3. I genitori di si danno reciproco Persona_1 atto che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia relativamente alla istruzione, all'educazione anche religiosa, alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni. La madre assumerà in autonomia le decisioni dell'ordinaria gestione quotidiana.
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia ogni qual volta lo vorrà previo avviso alla madre e comunque: a) un pomeriggio a settimana andando a prendere la figlia a scuola o a casa dalla madre;
b) a settimane alternate dal venerdì, all'uscita della scuola, fino alla domenica;
c) dal 23 dicembre al pomeriggio del 31 dicembre o in alternativa dal pomeriggio del 31 dicembre al 6 gennaio, curando che la minore trascorra ad anni alterni il giorno di Natale ed il giorno di Capodanno con l'uno e l'altro genitore;
d) per tre giorni durante le vacanze pasquali curando che la bambina trascorra ad anni alterni il giorno di Pasqua con l'uno e l'altro genitore;
e) durante l'estate, per due settimane anche non consecutive da concordare tra i coniugi entro il 15/06. 5. Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra Parte_2 Parte_1
l'importo di € 200,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della figlia da Persona_1 rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese straordinarie restano a carico di ciascun genitore al 50% secondo il protocollo del Tribunale di Roma”; rilevato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 20.05.15 in Roma, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, atto n. 00050, parte 1, serie 23, anno 2015, alle condizioni concordate dalle parti come integralmente riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 17/06/2025 IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi