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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 19/06/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa Barbara De Munari Giudice
dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel.
dott.ssa Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 4555/2025 R.G promosso con ricorso congiunto depositato in data 29.04.2025, da
, Parte_1
e da
, entrambi con l'avv. CODREANU ANA-MARIA, come Parte_2
da mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: Divorzio.
Per i ricorrenti:
“CHIEDONO
che l'Ill.mo Tribunale adito, dichiarata la sussistenza della giurisdizione italiana,
voglia dichiarare, applicando la legge della Romania (art. 373 lett. a) del Codice
Civile Rumeno), lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi signori Pt_1 2
e contratto a Roman (Romania) il 18.04.2004, Parte_1 Parte_2
trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune alla Serie CD n.
016931, ordinando all'ufficiale di stato civile competente di procedere
all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto, alle seguenti
CONDIZIONI
1) i figli e vengono affidati ad entrambi i genitori, che eserciteranno Per_1 Per_2
la responsabilità genitoriale congiuntamente, con collocamento prevalentemente
presso la residenza del padre;
2) il diritto-dovere di visita dei figli da parte delle madre sarà regolato dal piano
genitoriale che si produce, con la previsione che tuttavia la madre potrà sentire ed
incontrare quotidianamente i figli;
3) la sig.ra s'impegna a versare, quale contributo al mantenimento dei Pt_1
figli, la somma mensile di € 200,00 (duecento/00) per entrambi, da corrispondersi
entro il giorno 10 del mese, con la previsione di adeguamento automatico secondo
gli indici Istat;
la IG s'impegna altresì a contribuire alle spese Pt_1
straordinarie, per l'identificazione delle quali si fa espresso riferimento al
Protocollo del Tribunale di Padova, in misura del 50%, con impegno a rimborsare
al Signor gli importi dovuti entro 15 giorni dalla relativa richiesta, che Pt_2
dovrà essere accompagnata dai relativi giustificativi di spesa.
4) l'assegno unico per i figli verrà percepito dal padre;
5) Nulla viene previsto a carico di un coniuge e a favore dell'altro a titolo di
assegno divorzile. Salvo quanto sopra previsto ai punti 5 e 6, i coniugi dichiarano
di aver già regolato ogni altro rapporto di natura patrimoniale;
3
6) I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto
e/o di altro documento equipollente valido per l'espatrio in capo a ciascuno di essi.
I genitori si rilasciano inoltre sin d'ora reciproco assenso al rilascio /rinnovo del
passaporto e/o di altro documento equipollente valido per l'espatrio ai sensi della
normativa vigente in materia in capo ai figli minori.
7) spese legali compensate.”.
IL P.M.: “Visto”
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti , nata in Romania in [...] Parte_1
07.10.1977 e nato in [...] in data [...], hanno Parte_2
contratto matrimonio civile a Roman (Romania) in data 18.04.2004 e trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Roman al n. 016931 serie CD.
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità,
appare, necessario, verificare per ogni domanda proposta la sussistenza della competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, la legge applicabile alla medesima.
Con riferimento, quindi, alla domanda di scioglimento del matrimonio proposta dalle parti, relativa allo status, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale sulla base del Regolamento 1111/2019 del Consiglio, del
25/06/2019. Nel caso concreto in esame, la giurisdizione italiana deve essere affermata ai sensi dell'articolo 3 lettera a) punto i) del Reg. n. 1111/2019, che indica, “la residenza abituale dei coniugi”; ed infatti, nel ricorso introduttivo le parti hanno riferito che è residente a [...]di Lupari Parte_1
(PD); mentre è residente a [...]. Va ricordato sul Parte_2 4
punto che la nozione di “residenza abituale” nel diritto europeo si identifica nel
“luogo che denota una certa integrazione in un ambiente sociale e familiare”
(CGUE 2.4.2009, C. 523/2007, Finlandia c. A.).
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di scioglimento del matrimonio, va rilevato che le parti nell'atto introduttivo hanno dichiarato di scegliere la legge rumena ed appaiono sussistere i requisiti di cui all'art. 5 del Reg.
1259/10, sicché, con riferimento alla domanda sullo status, appare applicabile la legge rumena.
Sussiste, altresì, la competenza giurisdizionale del tribunale adito sulla domanda relativa alla responsabilità genitoriale, in base all'art. 7 del Regolamento
CE n. 1111/2019, in quanto i figli minori della coppia per i quali si chiede di stabilire il diritto di affidamento risiedevano abitualmente nello Stato membro, nel caso di specie l'Italia, sin dalla data in cui veniva istaurato il procedimento. Va
rilevato che per “residenza abituale” nel caso dei figli minori si intende quel “luogo
che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare,
tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del
soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale
stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequenza
scolastica, della conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali
del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A.; CGUE 28.06.2018 C-
512/17 HR). Nel caso di specie, i figli minori della coppia risiedono in Italia fin dall'epoca dell'istaurazione del presente giudizio ed ivi svolgono la propria vita scolastica e sociale. 5
Procedendo all'individuazione della disciplina applicabile alla responsabilità
genitoriale nei confronti dei figli (comprendente diritti e doveri di cui è investito il genitore e, in particolare il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita), va applicata la convenzione dell'Aja del 19/10/1996, che all'art. 16 rinvia direttamente,
per la disciplina della responsabilità genitoriale, alla legge dello Stato di residenza abituale del minore. Ne consegue che nel caso concreto, essendo i minori residenti in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento dei figli della coppia, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento
CE n. 4/2009, del Consiglio dell'8 dicembre 2008, che in base all'art. 1 si applica alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di parentela. In particolare, l'art. 3,
lett. b), del suddetto regolamento, prevede che sia competente “l'autorità
giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente” che, nel caso di specie, è l'Italia.
Quanto alla disciplina sostanziale da applicare alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento dei figli, rileva l'art.15 del Regolamento (CE) n.
4/2009, a norma del quale “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è
determinata secondo il Protocollo dell'Aia del 23 novembre 2007 relativo alla
legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale
strumento”. Detto Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato
di residenza abituale del creditore” e nel caso di specie sia il padre, sia i minori risiedono in Italia, pertanto si applica la legge italiana.
Passando, quindi, all'esame delle singole domande proposte, la domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento. Infatti, in base all'art. 373 del 6
Codice civile rumeno, il divorzio può avvenire, oltre che negli altri casi ivi indicati,
anche quando, per motivi solidi, i rapporti tra i coniugi sono gravemente compromessi e la continuazione del matrimonio non è più possibile. Tale ipotesi appare sussistere nel caso in esame e, pertanto, la domanda esaminata merita accoglimento.
Appurata la sussistenza della competenza dell'autorità adita in merito alle domande proposte, si rileva che le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della prole minorenne, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse quanto ai punti dall'1) al 3) e dei punti 5) e 6) delle rassegnate conclusioni congiunte.
Con riferimento, poi, al punto 4) delle rassegnate conclusioni, si evidenzia che l'accordo delle parti in merito all'attribuzione degli emolumenti statali a beneficio della prole, pur essendo volto alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, è libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepito dal Tribunale al fine della sua validità ed efficacia.
Attesa la natura del procedimento, nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così
decide:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e in data 18.04.2004 a Roman (Romania);
[...] Parte_2
2) prende atto dei punti dall'1) al 3) e dei punti 5) e 6) delle rassegnate conclusioni;
7
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 10.06.25
Il giudice rel.
dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente dott.ssa Barbara De Munari
.