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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 5816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5816 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
PE DE TULLIO - Presidente
Massimo Sensale- Consigliere
SC SICILIA - Consigliere rel. ha emesso, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 3661 dell'anno 2021, vertente tra
, nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
Pompei alla Via Parroco Federico n. 64, CF: , rappresentata e C.F._1 difesa dall'Avv. Pasquale Manfredi ( ) e con lui elettivamente C.F._2 domiciliata in Pompei alla Via Lepanto n. 126, giusta mandato in calce all'atto di appello;
CP_1
e
[...]
, nata in [...] il [...], e residente in Controparte_2
Pompei alla Via Parroco Federico n. 64, CF: rapp.ta e difesa C.F._3 dall'Avv. Alfonso Mandara (CF: ) presso il quale elett.te C.F._4 domicilia in Pompei (NA) alla Via Mons. Luigi Di Liegro n. 9/B;
-APPELLATA
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 1385/2021, emessa dal Tribunale di
Torre Annunziata, G.O.P. Dott.ssa Ranieri, nella causa iscritta al n.r.g. 7799/2019 pubblicata in data 23/06/2021 non notificata”. pagina 1 di 7
CONCLUSIONI: Come da atti introduttivi delle parti e da note di trattazione scritta per l'udienza del 18.11.2025 il cui contenuto deve intendersi integralmente trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra , con contratto registrato il 10.3.2017 presso Controparte_2
l'Agenzia delle Entrate, aveva concesso in locazione ad uso abitativo alla sig.ra l'immobile sito in Pompei alla Via Parroco Federico n. 64, Parte_1 piano 2° int. 5, composto da tre vani ed accessori, in catasto al foglio 7, p.lla 1919, sub. 15, cat. A/2, cl. 3, per un canone di € 2.400,00 annui da corrispondersi in rate mensili di € 200,00.
Essendosi quest' ultima resa morosa nel pagamento di numerosi canoni di locazione
(dal 01.03.2017 al 31.12.2019 ammontanti a €4.800,00), in data 18.11.2019, la sig.ra notificava alla conduttrice intimazione di sfratto per morosità CP_2 innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, iscritta al NRG. 7141/2019.
In tale procedimento, a seguito della costituzione in giudizio della sig.ra la Pt_1 stessa negava la morosità asserendo di aver pagato in contanti i canoni locatizi, pur non avendo alcuna ricevuta di pagamento, e proponeva domanda riconvenzionale per inadempimenti contrattuali della locatrice, non avendo questa provveduto agli interventi di manutenzione straordinaria nell'appartamento concesso in locazione.
Il Giudice, con ordinanza provvisoria di rilascio del 23/12/2019, ha condannato la conduttrice al rilascio dell'immobile in favore della locatrice, con riserva di eccezioni, fissando per l'esecuzione la data non anteriore al 20.02.2020, e ha disposto la prosecuzione del procedimento nelle forme del rito speciale − il cui giudizio ha assunto il numero di ruolo generale 7799/2019 del Tribunale di Torre Annunziata − fissando l'udienza di discussione del 25.09.2020 e assegnando alle parti il termine di giorni 15, decorrente per ciascuno dalla data di comunicazione dell'ordinanza, per la presentazione della domanda di mediazione, quale condizione di procedibilità dell'azione.
In data 21.01.2020 la sig.ra ha notificato alla conduttrice atto di CP_2 precetto per il rilascio dell'immobile e successivamente, in data 02.04.2020, atto di pagina 2 di 7 preavviso di rilascio, non eseguito per effetto della sospensiva delle esecuzioni verificatesi per il Covid.
In seguito la sig. non ha partecipato al giudizio e, depositata memoria Pt_1 integrativa e note conclusive da parte della sig.ra , la causa è stata decisa CP_2 con sentenza n.1385/2021, pubblicata il 23/06/2021.
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Con ricorso depositato il 6.9.2021, ha convenuto in giudizio, Parte_1 dinanzi a questa Corte, , proponendo appello avverso la Controparte_2 sentenza n. 1385/2021 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, nella causa iscritta al n.r.g. 7799/2019 pubblicata in data 23/06/2021 non notificata.
Con tale sentenza il Giudice di prime cure nel giudizio n.7799/2019 R.G., instaurato da nei confronti di ha statuito: a) dichiara Controparte_2 Parte_1 risolto il contratto intervenuto in data 1.03.2017 e registrato in pari data presso
l'Agenzia delle Entrate di Napoli per grave inadempimento della conduttrice;
b) condanna la sig.ra al pagamento della somma di euro 4.800,00 Parte_1 dovuta a titolo di canoni di locazione scaduti fino alla effettiva immissione in possesso dell'immobile da parte del locatore, oltre gli interessi da calcolarsi, nella misura legale, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna rata e fino all'effettivo soddisfo;
c) condanna la sig.ra al rilascio dell'immobile fissando per Parte_1
l'esecuzione la giornata non anteriore del 10/09/2021 ove non fosse già stato rilasciato;
d) condanna la sig.ra al pagamento delle spese processuali Parte_1 liquidate in € 2.460,00 compenso, oltre rimborso forfettario pari al 15% dello stesso compenso, cpa ed iva, come per legge, in favore dell'avv.to in qualità di antistatario.
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ha censurato la sentenza n. 1385/2021 emessa dal Tribunale di Parte_1
Torre Annunziata, nella causa iscritta al n. 7799/2019 e pubblicata in data
23/06/2021 non notificata, proponendo due motivi di appello.
Con il primo motivo di appello il ricorrente censura la sentenza in quanto nulla perché adottata in aperta violazione dell'art.429 c.p.c., avendo il Giudice riservato la causa in decisione ed omettendo la lettura del dispositivo in udienza. Invero, secondo l'appellante, all'esito della discussione, il giudice non solo si “riservava per
pagina 3 di 7 la decisione”, ma altresì subordinava l'emissione della sentenza ad una successiva camera di consiglio mai tenutasi, almeno stando alla documentazione in atti ed al tenore della sentenza gravata, con la conseguenza che la sentenza risulterebbe nulla.
Con il secondo motivo di appello il ricorrente impugna la sentenza laddove il
Tribunale ha accolto la domanda risolutiva di parte attrice e condannato al pagamento dei canoni, incorrendo così, a suo dire, nella violazione dei princìpi fissati dagli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 5 D.Lgs. 28/2010 ed, altresì, degli artt. 152 e ss. c.p.c..
Difatti, il Giudice avrebbe deciso la causa nel merito omettendo di valutare che, dopo aver rilevato l'omesso esperimento della mediazione obbligatoria e assegnato, con ordinanza del 23/12/2019, “il termine di giorni 15 … per la presentazione della domanda di mediazione, quale condizione di procedibilità dell'azione”, non sarebbe stata depositata in atti alcuna prova in ordine all'esperimento di un valido procedimento di mediazione.
Pertanto, secondo la ricorrente, il Giudice avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea e, al contrario, si è pronunciato nel merito.
Altresì, l' appellante ha chiesto la previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 447 bis co.3 c.p.c..
Iscritta la causa al n. 3661/2021 del Ruolo Generale, si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il 28.10.2021, chiedendo di: -in via Controparte_2 preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla sig.ra per le Pt_1 ragioni indicate in atto ovvero per la sussistenza di una ordinanza esecutiva di rilascio non opposta;
−sempre in via preliminare, dichiarare altresì inammissibile,
l'appello proposto dalla sig.ra ai sensi e per gli effetti dell'art 342 Pt_1
c.p.c.;−rigettare comunque l'appello perché infondato in fatto e diritto;
−rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza oggetto di gravame richiesta dall'attore appellante in quanto infondata in fatto e diritto;
−rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dalla sig.ra Pt_1 confermando la sentenza n. 1385/2021 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata in data 23.06.2021 e depositata in data 23.06.2021, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorario con attribuzione.
pagina 4 di 7 Con ordinanza del 1.3.2022 è stata fissata l'udienza del 17.10.2023 per la discussione, poi differita all'udienza 18.11.2025, disponendo la trattazione in forma scritta ed assegnando alle parti il termine fino all'udienza per il deposito delle note scritte.
E all'esito di tale udienza, depositate le note scritte delle parti, la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo, ai sensi dell'art. 437, co.1, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa la tempestività dell'appello proposto, la Corte ritiene che l'appello proposto da sia infondato e che, pertanto, non meriti accoglimento per le Parte_1 ragioni di seguito esposte.
Invero, l'appellante, con il primo motivo, ha censurato la sentenza impugnata per l'omessa lettura del dispositivo in udienza. Tale vizio avrebbe condotto, secondo la sig.ra alla nullità della sentenza per violazione dell'art. 429 c.p.c.. Pt_1
Tuttavia, ad avviso della Corte, non sussiste la violazione suddetta.
Difatti, alla stessa udienza del 23.6.2021 in cui la causa è stata riservata in decisione, sebbene sia stata omessa la lettura del dispositivo, il Giudice di primo grado ha provveduto, nella medesima data, a pubblicare la sentenza comprensiva di dispositivo e motivazione.
Sicché non è fondato il vizio denunciato dall'appellante, aderendo il Collegio all'orientamento della Suprema Corte secondo cui “La sentenza con motivazione contestuale, pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., non è nulla nel caso in cui il giudice non provveda alla lettura del dispositivo in udienza, quando sia comunque avvenuto il deposito immediato ed integrale del dispositivo e della motivazione” (cfr. Cassazione civile,
Sez. 3, sent. n. 2736 del 12/02/2015), principio applicabile anche alla sentenza pronunciata ex art. 429 c.p.c..
Quanto al secondo motivo di appello, con esso l'appellante ha censurato la sentenza impugnata laddove il Tribunale ha accolto la domanda risolutiva di parte attrice e di condanna al pagamento dei canoni, incorrendo così, secondo l'appellante, nella pagina 5 di 7 violazione dei principi fissati dagli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 5
D.Lgs. 28/2010 e, altresì, degli artt. 152 e ss. c.p.c..
Difatti, il Giudice di primo grado si è pronunciato nel merito laddove, secondo la sig.ra avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità della domanda, atteso Pt_1
l'omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio.
Orbene, ad avviso della Corte, risulta infondato anche il secondo motivo di appello.
Invero, l'assolvimento della condizione di procedibilità, ossia l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, risulta palesemente provato dagli atti di causa
(cfr. verbale negativo di mediazione del 3.2.2020 depositato da parte appellata).
Pertanto, anche il secondo motivo di appello è infondato in fatto e in diritto e deve essere rigettato.
Al rigetto dell'appello proposto segue la conferma della sentenza impugnata.
D. Le spese processuali
Il rigetto dell'appello proposto da comporta la condanna Parte_1 dell'appellante al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio in favore della parte appellata costituita, in virtù del principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c..
In particolare, i compensi professionali spettanti a parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate e l'esito del giudizio, in base ai parametri tra minimi e medi per tutte le fasi ad esclusione della fase istruttoria di cui al D.M. n.
55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellato stata ultimata successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00 in base al valore della controversia.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche
pagina 6 di 7 incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_2
, avverso la sentenza n. 1385.2021 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata
[...] nella causa iscritta al n. 7799/2019 pubblicata in data 23/06/2021, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da , avverso la sentenza n. 1385.2021 Parte_1 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, nella causa iscritta al n. 7799/2019 pubblicata in data 23/06/2021;
2) dichiara tenuti e condanna al pagamento, in favore di Parte_1
dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati Controparte_2 complessivamente in euro 2.500,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali
(nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge, con attribuzione al difensore antistatario;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 18.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
SC SI PE De UL
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