Sentenza 23 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 23/03/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Raffaella Filoni sulle conclusioni prese dal 20.2.2025 ex art 281 sexies comma III cpc a seguito di note scritte, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 171/2024 di R.G., promossa da:
SI. (C.F.: , e la SI.ra Persona_1 C.F._1
( )rappresentati e difesi Parte_1 C.F._2 dall'Avv. Maria Teresa Minniti ( ) del Foro di C.F._3
Pavia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Pavia, Corso Strada Nuova 1/F, giusta procura in calce all'atto di citazione (comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
- opponenti - contro
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore ( – già e per P.IVA_2 CP_2 essa, quale mandataria, ( ), già Controparte_3 P.IVA_3
a seguito di mero cambio di denominazione sociale, in CP_4 persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi ( ), in virtù di procura CodiceFiscale_4 generale alle liti in atti con domicilio eletto presso il suo studio in Verona, v. lo S. Bernardino 5°,
- opposta –
CONCLUSIONI
Come da atti introduttivi e note scritte:
Per Parte opponente SI. e SI.ra Persona_1
: “1. in via preliminare e nel merito ACCERTARE E Parte_1
DICHIARARE nullo il decreto ingiuntivo opposto e quindi REVOCARE il medesimo e, conseguentemente, dichiarare che nulla è dovuto dagli odierni
1
2. disporre ogni conseguente statuizione in ordine alle spese e compensi del presente giudizio”
Per Parte Opposta : “ In via preliminare: 1) Dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla SI.ra in quanto notificata oltre Parte_1 il termine dei 40 giorni, e rilevare il passaggio in giudicato del DI nei suoi confronti;
2) Concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
3) Successivamente, assegnare il termine ordinatorio di giorni 15 per l'introduzione del procedimento di mediazione;
Nel merito: 4) Rigettare ogni domanda degli opponenti, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti di Controparte_5 parte opponente della somma di € 64.106,55 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre interessi di mora come richiesti in DI, dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo, con conseguente condanna al pagamento, a CP_ favore di , della suddetta somma;
5) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La motivazione della presente sentenza è redatta sulla base della sintetica e concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.
Su ricorso di (già e Controparte_5 Controparte_2 per essa quale mandataria, la quale Controparte_3 cessionaria di con atto del Controparte_6
14/11/2019 (doc.04), il Tribunale di Pavia ha emesso decreto ingiuntivo n. 1881 pubblicato il 15.11.2023 per l'importo di € 64.106,55, oltre a interessi e spese, nei confronti della SI.ra e Parte_1 del SI. a titolo di saldo debitore, relativo al Parte_2 contratto di mutuo (doc.03) che il SI. e la Parte_2
SI.ra hanno stipulato con Parte_1 Controparte_6
: come somma capitale (depurata da interesse
[...] corrispettivo e/o di mora, e scevro da qualsivoglia costo, spese e/o penale)(doc.09).
Il credito azionato in sede monitoria, previamente ceduto ad CP_
, si fonda sull'inadempimento del contratto di mutuo fondiario di € 90.000€ concesso da in data 27/6/2006. Controparte_6
Con atto di citazione notificato in data 8.1.2024 Parte opponente il SI. e la SI.ra hanno Persona_1 Parte_1
2 chiesto : “1. in via preliminare e nel merito ACCERTARE E DICHIARARE nullo il decreto ingiuntivo opposto e quindi REVOCARE il medesimo e, conseguentemente, dichiarare che nulla è dovuto dagli odierni opponenti a parte opposta per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e, per l'effetto RESPINGERE O RIGETTARE le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
2. disporre ogni conseguente statuizione in ordine alle spese e compensi del presente giudizio”.
In particolare hanno dedotto che:
- il credito oggetto della pretesa monitoria trovava titolo nel saldo debitorio del rapporto contrattuale per la concessione di mutuo fondiario intervenuto tra i coniugi e Banca IT GRe Pt_1
Italia Spa il 27.06.2006.
-nel 2009, a causa di sopravvenuti problemi economici, originati dalla perdita del proprio lavoro, il SI. , che svolgeva Parte_2
l'attività di manutenzione meccanica presso la in CP_7
Cassolnuovo (PV), non era più in grado di ottemperare regolarmente alle proprie obbligazioni nei confronti della Banca CAI, la quale nel gennaio del 2010 avviava un procedimento di pignoramento immobiliare - RGE 25/2010 Tribunale Vigevano – che, approvato il riparto ed effettuate le varie liquidazioni, si concludeva in data 06.05.2016;
-a fronte della cessione in blocco, in data 14.11.2019, la
[...]
assumeva di essere nuovo creditore dei coniugi CP_5
tuttavia, il contratto di mutuo fondiario intervenuto tra i Pt_1 P SI, e IT GR (Doc. 3 fascicolo monitorio) non risulta Pt_1 in alcun modo incluso nella lista dei crediti ceduti;
al riguardo, infatti, non si rinvengono indicazioni precise ed inequivocabili con conseguente difetto di legittimazione attiva di parte opposta
- quanto al contratto di cessione, quest'ultimo non è sufficientemente determinato a norma dell'art. 1346 c.c., poiché fa generico riferimento a un “portafoglio di crediti nella titolarità della banca” inseriti in un “Allegato A” costituito da un foglio in bianco, quindi, privo degli elementi indicativi del credito e del tutto inidoneo a ritenere l'oggetto della cessione determinabile
- allo stesso modo, non assume alcun valore probatorio, neppure, la circostanza per cui nell'atto di cessione sarebbe stato dato
“Avviso di cessione” pubblicato, ai sensi del combinato disposto degli art. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 T.U.B., nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 05.12.2019,
3 - altrettanto privo di efficacia probatoria è l'estratto conto certificato, ex art 50 TUB (Doc. 9 fascicolo monitorio): relativamente a tale documento si contestano, inoltre, gli importi riportati a titolo di interessi di mora
Si è costituita eccependo, Controparte_5 preliminarmente, la tardività dell'opposizione proposta dalla SI.ra in quanto il Decreto ingiuntivo opposto è stato Parte_1 notificato alla stessa il 17/11/23 e, contro deducendo, che:
- i debitori hanno giudizialmente confessato ex art. 2733 cc di essere inadempienti, laddove hanno dedotto che: “nel 2009 a causa di sopravvenuti problemi economici originati dalla perdita del proprio lavoro, il SI. (…) non era più in grado di ottemperare regolarmente Parte_2 alle proprie obbligazioni nei confronti della Banca CAI” (v. pag. 2 citazione)
- gli opponenti non hanno contestato: la sottoscrizione del contratto azionato (doc. 3 monitorio); l'erogazione della somma richiesta;
né, specificamente, il saldo debitore, come riportato nell'estratto conto prodotto (doc. 9 monitorio) CP_
- parte opponente si è limitata ad affermare che non avrebbe dato prova della cessione dei crediti nei suoi confronti ha provato di essere titolare del credito, sulla base: CP_1 dell'atto di cessione intervenuto tra e (doc. 4 Controparte_6 CP_5 monitorio); dell'estratto dell'elenco dei crediti ceduti allegato alla cessione in parola (omissato per motivi di privacy), dal quale risulta il trasferimento del credito oggetto del presente giudizio (doc. 6); dalle CP_ comunicazioni di cessione notificate da ai SI.ri e mai Pt_1 contestate dagli stessi prima della notifica del DI opposto (docc. 5, 6, 7 e CP_ 8 monitorio); dal possesso da parte di della documentazione riferita al contratto, ottenuta dalla cedente ex art. 1262 cc
- parte opponente non ha interesse ad eccepire il mancato CP_ trasferimento del credito ad CP_
- il credito di è provato, in quanto essa: ha prodotto il titolo (il contratto di mutuo fondiario cfr. doc. 3 monitorio); ha allegato l'inadempimento dei debitori, i quali non l'hanno contestato, né hanno dato prova di aver adempiuto.
- i tassi non sono usurari: l'opponente, infatti, non specifica alcunché, e non indica, nemmeno, quale sia il tasso contrattuale asseritamente usurario, limitandosi ad affermare in maniera generica che sarebbero “stati concretamente applicati interessi superiori a quelli pattuiti ed in violazione della rigida normativa di settore della disciplina anti usura di cui alla legge 108 del 1996”
4 - quanto alla precedente procedura esecutiva: dopo l'avvio della procedura esecutiva promossa dalla cedente, a seguito della morosità dei debitori, sono stati accreditati, e, quindi, contabilizzati gli incassi relativi alla procedura ( estratto conto prodotto (doc. 9 monitorio)
Concludeva parte opposta chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla SI.ra in quanto notificata oltre Parte_1 il termine dei 40 giorni, e rilevare il passaggio in giudicato del Decreto ingiuntivo opposto nei suoi confronti;
concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
assegnare il termine ordinatorio di giorni quindici per l'introduzione del procedimento di mediazione;
nel merito: rigettare ogni domanda degli opponenti, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei Controparte_5 confronti di parte opponente della somma di € 64.106,55 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre interessi di mora come richiesti in DI, dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo, con CP_ conseguente condanna al pagamento, a favore di , della suddetta somma;
con vittoria di spese e compensi professionali onitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge .
Con ordinanza del 14.8.2024 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 1881 emesso dal Tribunale di Pavia in data 15.11.2023; all'esito è stato fissato termine per l'introduzione del procedimento di mediazione;
ed il processo è stato trattenuto in decisione , a seguito udienza di discussione ex art 281 sexies comma III cpc, sostituita con note scritte, il 20.2.2025.
Ebbene, deve osservarsi che il ricorso e il decreto ingiuntivo n. 1881 emesso dal Tribunale di Pavia in data 15.11.2023, risultano notificati via PEC regolarmente alla SI.ra in data Parte_1
17.11.2023 e al SI. attuale opponente, in data Parte_2
27.11.2023.
L'Atto di citazione in opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo è stato notificato, da Parte opponente il SI. _1
e la SI.ra , a Parte Opposta
[...] Parte_1 [...]
, in data 8.1.2024. CP_5
In prima udienza, il 22.5.2024, il Procuratore degli opponenti ha evidenziato che la SIra ha un indirizzo PEC collegato alla Parte_1 professione di infermiera, pertanto, di tipo esclusivamente professionale, cosicché la data di conoscenza del decreto ingiuntivo deve ricollegarsi alla data di conoscenza da parte del coniuge.
5 Per quanto concerne la tempestività dell'opposizione a decreto ingiuntivo da parte della SI.ra deve osservarsi che Parte_1 il termine per l'opposizione al decreto ingiuntivo è decorso in data 27/12/2023 .
La citazione risulta notificata l'8/1/2024 e, perciò, oltre il termine di 40 giorni (doc. 5).
Il Decreto ingiuntivo opposto è, quindi, passato in giudicato, nei confronti della SI.ra . Parte_1
Né diversamente rileva che l'indirizzo PEC della SIra
[...] sia collegato alla professione di infermiera, dovendosi Pt_1 osservare che è registrato anche all'interno del INAD (Indice Nazionale dei Domicili Digitali).
Sul punto, deve rilevarsi che in tema di domicilio digitale, l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo cui il ricorso per l'estensione del fallimento al socio occulto era stato validamente notificato presso il suo indirizzo pec, seppur attivato in relazione all'attività professionale di medico, estranea all'impresa fallita). Sez. 1 , Ordinanza n. 12134 del 06/05/2024
Né la SIra può avvalersi, ai fini della Parte_1 tempestività dell'opposizione, del diverso termine relativo al SI.
, in qualità di altro debitore solidale, ed al Persona_1 quale il decreto è stato notificato, in data successiva, nello specifico il 27.11.2023, a mezzo posta presso la residenza di entrambi in Robbio Via Palestro 34.
La tempestività della proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere determinata esclusivamente assumendo come "dies a quo" la data della notifica del provvedimento monitorio al debitore opponente, e nulla rilevando, ai fini del computo del termine perentorio, la solidarietà passiva con altri condebitori. Ne consegue che, atteso il carattere di autonomia che caratterizza l'obbligazione solidale, il debitore solidale non può avvalersi, ai fini della tempestività dell'opposizione, del diverso termine relativo al debitore principale al quale il decreto sia stato notificato in data successiva. Sez. 2, Sentenza n. 11867 del 13/05/2008
Pertanto deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla SI.ra in quanto Parte_1
6 notificata oltre il termine dei quaranta giorni e per l'effetto , ne consegue il passaggio in giudicato della statuizione contenuta nel Decreto ingiuntivo opposto n. 1881 emesso dal Tribunale di Pavia in data 15.11.2023, nei suoi confronti.
Nel merito l'opposizione proposta dal SI. _1
, in qualità di altro debitore solidale, non può essere
[...] accolta e per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto n. 1881 emesso dal Tribunale di Pavia in data 15.11.2023 nei suoi confronti, deve essere confermato.
E' documentalmente provato che i coniugi , il SI. _1
e la SI.ra abbiano sottoscritto (doc. 3
[...] Parte_1 monitorio) un contratto il 27.06.2006 per la concessione di mutuo fondiario con Banca IT GRe Italia.
E' incontestato ed ammesso che “ nel 2009 a causa di sopravvenuti problemi economici originati dalla perdita del proprio lavoro, il SI. Parte_2
(…) non era più in grado di ottemperare regolarmente al
[...] obbligazioni nei confronti della Banca CAI”.
E' quindi provato l'inadempimento, e non, specificamente, contestato il saldo debitore, come riportato nell'estratto conto prodotto (doc. 9 monitorio).
Quanto alla cessione del credito alla attuale Parte opposta, tra
[...]
e , «la parte che agisca affermandosi successore a titolo CP_6 CP_5
e e originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01). Ancora sul punto si osserva che “in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. ( Cassazione Sez. 3 -
, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023)
7 Ebbene è documentalmente provato l'atto di cessione intervenuto tra e (doc. 4 monitorio): Controparte_6 CP_5 dell'estratto dell'elenco dei crediti ceduti allegato alla cessione , risulta il trasferimento del credito oggetto del presente giudizio (doc. 6).
La cessione suddetta è stata comunicata al SI. _1
in data 21.9.2020 e alla SI.ra in data
[...] Parte_1
23.1.2020 (docc. 5, 6, 7 e 8 monitorio): né risultano contestazioni sul punto successive.
Il quantum è stato determinato dalla convenuta attraverso allegazione di estratti ex art. 50 TUB, in cui sono comunque partitamente specificati gli importi ed è generica la contestazione circa l'applicazione di interessi superiori a quelli pattuiti ed in violazione della rigida normativa di settore della disciplina anti usura di cui alla legge 108 del 1996: parte opponente non ha eccepito alcuna differente ricostruzione circa i conteggi, né offerto un'alternativa e puntuale elaborazione di calcolo , anche mediante atti di natura indiziaria quali perizie di parte.
In conclusione, in ragione di quanto esposto, la domanda di parte opponente SI. risulta quindi infondata e il Persona_1 decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Pavia n. 1881 in data 15.11.2023, nei confronti del medesimo, viene confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, espunta la fase istruttoria non svolta, sulla base dei valori minimi in considerazione dei temi dedotti e dello svolgimento del processo e con la riduzione per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.
Le spese della fase monitoria restano addebitate su parte Opponente come da decreto
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,
1. dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla SI.ra in quanto notificata oltre il termine dei Parte_1 quaranta giorni e per l'effetto , il passaggio in giudicato della statuizione contenuta nel Decreto ingiuntivo opposto n. 1881 emesso dal Tribunale di Pavia in data 15.11.2023, nei confronti della medesima;
8 2. rigetta l'opposizione proposta dal SI. e Persona_1 per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n 1881 emesso dal Tribunale di Pavia in data 15.11.2023, nei confronti del medesimo, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
3. condanna gli Opponenti alla rifusione in favore di Parte opposta delle spese di lite, che liquida in € 2591,90 oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso in Pavia il 23.3.2025
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., depositata il 23.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Filoni
9