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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 01/10/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 1787 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. VARALLI NICOLO' e dall'Avv. Parte_1
VARALLI VITTORIO, giusta delega in atti
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. VARALLI NICOLO' e dall'Avv. VARALLI CP_1
VITTORIO, giusta delega in atti
RICORRENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e era ormai divenuta intollerabile. Tanto Parte_1 CP_1
si evince dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Parte_1
e .
[...] CP_1
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di e , coniugi per Parte_1 CP_1
matrimonio contratto in data 13.01.2001 in SS (SV), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di SS al numero 1, parte I, anno 2001, alle condizioni di seguito esposte:
“1) I coniugi si autorizzano a vivere separati, nel reciproco rispetto
2) Dichiarare la separazione dei coniugi e (matrimonio contratto Parte_1 CP_1
in SS (SV) il 13.01.2001, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del suddetto Comune al n. 1 parte I – anno 2001).
3) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, mentre la casa coniugale rimarrà nel possesso della IG.ra , che ora la abita unitamente alle due figlie. CP_1
4) Affidamento condiviso delle figlie tra il IG. e la IG.ra , con residenza abituale Pt_1 CP_1
presso la casa familiare di quest'ultima. Le decisioni di maggior interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle stesse dovranno essere prese di comune accordo dai genitori, tenendo comunque conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie.
5) Regolare i tempi di frequentazione tra i genitori e le figlie come segue:
- Il genitore non collocatario potrà vedere le figlie quando vorrà durante la settimana, previo accordo con la madre. Per quanto riguarda le vacanze estive, stante anche l'età delle figlie, le stesse potranno decidere se e quando passare le ferie con uno dei genitori.
- Per quanto riguarda le vacanze natalizie, le figlie staranno con un genitore dal 24 al 30 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni, ad eccezione del 25 e del 26 dicembre in cui i minori staranno alternativamente con i genitori. Verrà applicato lo stesso criterio per il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, nonché ad ogni altra festività nel corso dell'anno.
6) Disporre che il IG. provveda al mantenimento delle figlie, in via indiretta, mediante Pt_1
versamento di € 500,00 mensili alla IG.ra , da versarsi entro il giorno 25 di ogni mese con CP_1
le modalità che di volta in volta verranno concordate dai genitori. Tale somma potrà essere oggetto di rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT.
7) Disporre che il IG. provveda al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal Pt_1
Servizio Sanitario Nazionale, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse dei figli, nonché di tutte quella da ritenersi quali straordinarie rispetto alla quotidianità della vita condotta dal minore, previo accordo e documentate.
8) Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza,
al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SS perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di ConIGlio in data 01.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Mele Dott.ssa Lorena Canaparo