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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/02/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3663/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Chantal Dameglio Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3663/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato in V.le Vittoria n. 10, Santhià presso lo studio Parte_1 dell'avv. BURICO MARIA ASTRID che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata in Via Rombò n. 36, Rivoli presso lo studio dell'avv. CP_1
NARDI ANDREA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI Per parte ricorrente e per parte resistente: come da memoria depositata in data 08/11/2024.
Per il P.M.: “Visto”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in CASALE Parte_1 CP_1
MONFERRATO il 17/10/2011. Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 28/02/2024 il sig. chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 la separazione personale dei coniugi.
Con comparsa depositata il 15/10/2024 si costituiva in giudizio la sig.ra on opponendosi alla CP_1 domanda di separazione. Chiedeva, tuttavia, disporsi un assegno di mantenimento in suo favore pari a €
180,00 mensili.
pagina 1 di 2 Le parti depositavano memorie di cui all'art. 473 bis.17 commi 1 e 2 c.p.c.
Nelle more del procedimento, le parti raggiungevano un accordo sulle condizioni di separazione.
Pertanto, in data 08/11/2024, depositavano memoria con conclusioni congiunte e connessa istanza per la trattazione scritta.
Con decreto del 12/11/2024, il Giudice rinviava a successiva udienza per la precisazione delle conclusioni, assegnando alle parti termine per il deposito di note scritte sostitutive della trattazione orale.
Le parti ritualmente depositavano le note scritte contenenti le conclusioni come già precedentemente rassegnate.
Il Giudice, con provvedimento del 09/12/2024, rimetteva pertanto la causa al Collegio per la decisione.
*** Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto. Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita visto l'art. 473-bis e ss c.p.c. PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASALE MONFERRATO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e pertanto: DISPONE che il sig. versi a titolo di mantenimento della moglie sig.ra a somma di Parte_1 Pt_2 euro 180,00 mensili, con rivalutazione ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 31.01.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Chantal Dameglio Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3663/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato in V.le Vittoria n. 10, Santhià presso lo studio Parte_1 dell'avv. BURICO MARIA ASTRID che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata in Via Rombò n. 36, Rivoli presso lo studio dell'avv. CP_1
NARDI ANDREA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI Per parte ricorrente e per parte resistente: come da memoria depositata in data 08/11/2024.
Per il P.M.: “Visto”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in CASALE Parte_1 CP_1
MONFERRATO il 17/10/2011. Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 28/02/2024 il sig. chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 la separazione personale dei coniugi.
Con comparsa depositata il 15/10/2024 si costituiva in giudizio la sig.ra on opponendosi alla CP_1 domanda di separazione. Chiedeva, tuttavia, disporsi un assegno di mantenimento in suo favore pari a €
180,00 mensili.
pagina 1 di 2 Le parti depositavano memorie di cui all'art. 473 bis.17 commi 1 e 2 c.p.c.
Nelle more del procedimento, le parti raggiungevano un accordo sulle condizioni di separazione.
Pertanto, in data 08/11/2024, depositavano memoria con conclusioni congiunte e connessa istanza per la trattazione scritta.
Con decreto del 12/11/2024, il Giudice rinviava a successiva udienza per la precisazione delle conclusioni, assegnando alle parti termine per il deposito di note scritte sostitutive della trattazione orale.
Le parti ritualmente depositavano le note scritte contenenti le conclusioni come già precedentemente rassegnate.
Il Giudice, con provvedimento del 09/12/2024, rimetteva pertanto la causa al Collegio per la decisione.
*** Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto. Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita visto l'art. 473-bis e ss c.p.c. PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASALE MONFERRATO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e pertanto: DISPONE che il sig. versi a titolo di mantenimento della moglie sig.ra a somma di Parte_1 Pt_2 euro 180,00 mensili, con rivalutazione ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 31.01.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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