CA
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 23/06/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta composta dai SInori Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Giovanna Sanfilippo Giudice Ausiliario relatore
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n.209/2022 RGCA
Promossa da
[...]
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Fussone C.F._1
per procura in calce all'atto di appello appellante
CONTRO
1 nata a [...] il [...], Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Ennio Sagone CodiceFiscale_2
per mandato in calce alla memoria di costituzione appellata
Conclusioni delle parti
Per l' Appellante:
Chiede alla Corte d'Appello adita, in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della convalida di sfratto impugnata, stante la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora per le motivazioni espresse o per qualsiasi altra si riterrà di legge;
1)nel merito, dichiarare la nullità e/o la invalidità del provvedimento impugnato stante che il giudice di prime cure non ha controllato la regolarità e/o la validità dell'intimazione di sfratto, nonostante la violazione dei termini a comparire, non ha disposto la rinotifica della citazione, il tutto con ogni conseguente e/o relativa statuizione di legge, ivi compresa la dichiarazione della nullità della convalida dell'ordinato sfratto;
2)disporre la rinotifica dell'atto di intimazione di sfratto e rimettere in termini la signora così da consentirle di svolgere le proprie ragioni Pt_1 nel merito e difendersi rispetto alle deduzioni avversarie anche attraverso produzione documentale e dichiarazioni scritte testimoniali, concedendo anche termine per esperire la mediazione obbligatoria, vertendosi in materia di locazione.
Con vittoria di spese, onorari e compensi in subordine, o con compensazione delle spese, stante la non manifesta infondatezza dell'appello proposto.
2 Per l'Appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte d' Appello
1)respingere l'appello perché infondato in fatto ed in diritto;
2) confermare l'ordinanza di sfratto esecutiva cron. n.3420/2022 R.G.
887/2022 con attestazione di conformità.
Con vittoria di spese.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione e contestuale citazione per la convalida,
(ritualmente notificata,) la SInora intimava alla signora CP_1
sfratto per morosità dall'immobile sito in S.Cataldo, via Milano Pt_1
1,piano 4°,(in catasto f.41,part.608 sub 9) ammobiliato, concesso in locazione per anni quattro con scadenza il 30/09/2024, ad uso abitativo a
, giusto contratto di locazione concluso tra le parti Parte_1
l'1/10/2020, registrato il 2/10/2020, al canone mensile anticipato di lire
300,00 da corrispondere entro il 01 di ogni mese.
La premetteva che la conduttrice SI.ra si era resa morosa CP_1 Pt_1
nel pagamento di complessivi €.
1.800 per il mancato pagamento delle mensilità decorrenti da novembre 2021 e fino ad aprile 2022. Previa diffida racc. A.R. di pagamento rimasta infruttuosa,(in data in data 21 aprile 2022 )notificava atto di intimazione di sfratto per morosità ed evocava in giudizio la conduttrice chiedendo la convalida dell'intimato sfratto per morosità ed il rilascio dell'immobile( fissando la relativa udienza di comparizione per il giorno 27 maggio 2022) riservandosi di richiedere emissione di decreto ingiuntivo per i canoni scaduti oltre eventuali spese condominiali non corrisposte nonchè interessi e spese di lite.
3 Stante l'assenza della SI.ra nell'immobile de quo, l'Ufficiale Pt_1
Giudiziario procedeva alla notifica ex art. 140 c.p.c. ed effettuava l'avviso ex art. 660 c.p.c. ma la conduttrice non ritirava il predetto atto.
Fissata la prima udienza per l'1 giugno 2022, il Tribunale di Caltanissetta, dichiarata l'assenza dell'intimata oltre alla persistente morosità, con ordinanza esecutiva n.3420/2022, convalidava l'intimato sfratto per morosità fissando la data del rilascio dell'immobile in contestazione per il
30 giugno 2022, condannando l'intimata al pagamento delle spese legali oltre accessori di legge .
*****
Avverso la predetta ordinanza ha proposto appello, Parte_1
deducendo, la nullità dell'ordinanza di convalida di sfratto ex articolo 663
c.p.c. in quanto emanata in difetto dei presupposti prescritti dalla legge.
Ha dedotto l'appellante che il giudice di prime cure avrebbe dovuto controllare la regolarità della notifica e disporre d'ufficio la rinotifica dell'intimazione nel rispetto dei termini a comparire a favore di parte convenuta;
invece si legge nel provvedimento impugnato “ritenuto che la parte non è comparsa, visto l'articolo 663 c.p.c., convalida lo sfratto…” omettendo di statuire in relazione alla validità della citazione e /o dei termini a comparire;
per cui la notifica della convalida, a parere dell'appellante, si è perfezionata con il ritiro del plico avvenuto in data 27 giugno 2022; l'improcedibilità della domanda giudiziale per il mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria ex art.3
L.n.162/2014;
rileva ancora l'appellante, nel merito di non aver pagato gli ultimi canoni di locazione in quanto nonostante i numerosi solleciti, la signora CP_1
non è intervenuta sull'immobile creando notevoli disagi all'odierna appellante dovuti all'eccessiva umidità dell' immobile condotto in locazione che versa in uno stato di degrado con le pareti ricoperte di
4 muffa tanto che la carta da parati risulta staccata in più punti, dagli infissi ormai fatiscenti dai quali penetra acqua nell'immobile. Di tale grave situazione risultante dalla documentazione fotografica in atti, la locatrice non si è mai occupata.
costituendosi, ha contestato l'appello, sostenendo la CP_1
correttezza dell'ordinanza impugnata, preceduta da regolare notifica dell'intimazione, l'esclusione dell'obbligatorietà della procedura di negoziazione essendo la stessa, nella fattispecie, facoltativa;
ha eccepito l'infondatezza nel merito, sinteticamente adducendo che il denunciato degrado dell'immobile mai portato a conoscenza della locatrice e pertanto non provato non può giustificare il mancato pagamento dei canoni di locazione.
Ha chiesto quindi, il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e diritto e la conferma dell'ordinanza di sfratto esecutiva con la vittoria delle spese del grado.
In corso di giudizio con ordinanza riservata depositata il 26 maggio 2023, la Corte, rigettava l'istanza di inibitoria dell'ordinanza impugnata rinviando la causa all'udienza del 30 maggio 2024.
All'udienza del 30 maggio 2024 viste le conclusioni depositate dai procuratori delle parti ex art.127-ter, D.L.n.149/2022, la Corte ha introitato la causa per la decisione.
Con le note conclusive la SI. ha dichiarato “ in data 11. CP_1
09.2023 la signora rilasciava l'immobile sito a San Parte_1
Cataldo (CL) in via Milano 1 libero e sgombro da persone e cose rimanendo debitrice ad oggi dei canoni di locazione da novembre 2021 a settembre 2023 mese del rilascio dell'immobile.”
***
con l'atto di gravame ha dedotto la nullità Parte_1
dell'ordinanza di convalida in quanto “il Giudice di prime cure avrebbe
5 dovuto, controllare la regolarità della notifica e disporre di ufficio la rinotifica dell'intimazione nel rispetto dei termini a comparire a favore di parte convenuta….” .
La censura è fondata.
Come è evincibile dalla documentazione prodotta in atti il controllo sulla regolarità della notifica non è stato effettuato dal Tribunale. Così il v. di udienza dell'1.06.2022 del provvedimento impugnato “…..ritenuto che
l'intimata non è comparsa visto l'articolo 663 c.p.c., convalida lo sfratto…
Specificamente in data 21 aprile 2022 la SI. notificava atto di CP_1
intimazione, notificando la citazione per la convalida per l'udienza del giorno 27 maggio 22; stante l'assenza della signora l'ufficiale Pt_1
giudiziario procedeva alla notifica ex art. 140 c.p.c. ed effettuava l'avviso di giacenza ex articolo 660 c.p.c. ma la signora non ritirava il Pt_1
predetto atto (Doc.1).
Non avendo l'intimata ritirato il plico (spedito il 28.04.22), la notifica dell'atto di citazione deve ritenersi perfezionata per la medesima l'8.06.22
e cioè dieci giorni dopo la spedizione della raccomandata del 28.04.22; tuttavia l'udienza di prima comparizione per la convalida era fissata il
27.05.2022
(anche se poi rinviata dal primo giudice all'1 giugno 22) in ogni caso, senza il rispetto dei termini di comparizione;
(Il giudice, nella persistenza della morosità documentata dalla locatrice, dichiarava l'assenza dell'intimata e convalidava lo sfratto per morosità fissando la data di rilascio per il 30 giugno 2022 (Doc.2) senza verificare, né menzionare a verbale “la ritualità della notifica” all'intimata.
In data 10 giugno 22 veniva richiesta dalla SI. la notifica del verbale CP_1
di udienza e della convalida dello sfratto( ed anche in questo caso l'ufficiale giudiziario, nell'assenza dell'intimata, provvedeva alla notifica ai sensi dellart.140 c.p.c.) e solo allora l'intimata veniva a conoscenza della
6 convalida e dell'udienza celebratasi in sua assenza e senza rispetto dei termini di comparizione.
Avverso l'ordinanza l'intimata, ritirati gli atti, proponeva ricorso con il presente appello per i motivi dianzi esplicitati. Da quanto sopra emerge la nullità della convalida dell'intimato sfratto, dichiarata dal Tribunale in assenza dell'intimata e senza il rispetto dei termini per la comparizione. A fronte infatti della notifica dell'intimazione che si perfezionò l'8.05.2022 cioè decorsi dieci giorni dalla racc. prevista ex art.140 c.p.c.(inviata il
28.04.22), con l'udienza di comparizione fissata per il 27.05.2022,
l'attrice, non ha rispettato i termini di comparizione di venti giorni liberi prima dell'udienza stessa ex art.164 c.p.c. a favore dell'intimata
SI Pt_1
In tal modo però, il Tribunale è incorso in un vizio di violazione del contraddittorio ex art.101c.p.c. dal momento che le statuizioni assunte hanno riguardato un soggetto, mai messo in grado di difendersi.
Di qui, l'accoglimento dell'appello per cui va dichiarata nulla l'ordinanza di convalida dell'intimato sfratto per difetto del contraddittorio con la conseguente rimessione degli atti del procedimento, a norma dell'art. 354, comma 1, c.p.c., al primo giudice.
Tenuto conto, infine, della natura della decisione e del carattere della questione di rito posta a base della pronuncia, a fronte delle pur effettive ragioni creditorie della locatrice, si ritiene di giustizia compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
7 La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando in riforma della ordinanza di convalida di sfratto per morosità n.3420/2022 emessa dal Tribunale di Caltanissetta l'1.06.2022 nel proc.n.887/2022, impugnata da ed in accoglimento dell'appello proposto Parte_1
- annulla l'ordinanza di convalida di sfratto per morosità n.3420/2022 pubblicata in data 1 giugno 2022, del Tribunale di Caltanissetta, appellata da Genova e rimette gli atti del procedimento n. 887/2022 ex Parte_1
art. 354 c.p.c. al Tribunale;
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
Caltanissetta, 20 febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario Est. Il Presidente
Giovanna Sanfilippo Dott.Roberto Rezzonico
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta composta dai SInori Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Giovanna Sanfilippo Giudice Ausiliario relatore
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n.209/2022 RGCA
Promossa da
[...]
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Fussone C.F._1
per procura in calce all'atto di appello appellante
CONTRO
1 nata a [...] il [...], Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Ennio Sagone CodiceFiscale_2
per mandato in calce alla memoria di costituzione appellata
Conclusioni delle parti
Per l' Appellante:
Chiede alla Corte d'Appello adita, in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della convalida di sfratto impugnata, stante la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora per le motivazioni espresse o per qualsiasi altra si riterrà di legge;
1)nel merito, dichiarare la nullità e/o la invalidità del provvedimento impugnato stante che il giudice di prime cure non ha controllato la regolarità e/o la validità dell'intimazione di sfratto, nonostante la violazione dei termini a comparire, non ha disposto la rinotifica della citazione, il tutto con ogni conseguente e/o relativa statuizione di legge, ivi compresa la dichiarazione della nullità della convalida dell'ordinato sfratto;
2)disporre la rinotifica dell'atto di intimazione di sfratto e rimettere in termini la signora così da consentirle di svolgere le proprie ragioni Pt_1 nel merito e difendersi rispetto alle deduzioni avversarie anche attraverso produzione documentale e dichiarazioni scritte testimoniali, concedendo anche termine per esperire la mediazione obbligatoria, vertendosi in materia di locazione.
Con vittoria di spese, onorari e compensi in subordine, o con compensazione delle spese, stante la non manifesta infondatezza dell'appello proposto.
2 Per l'Appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte d' Appello
1)respingere l'appello perché infondato in fatto ed in diritto;
2) confermare l'ordinanza di sfratto esecutiva cron. n.3420/2022 R.G.
887/2022 con attestazione di conformità.
Con vittoria di spese.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione e contestuale citazione per la convalida,
(ritualmente notificata,) la SInora intimava alla signora CP_1
sfratto per morosità dall'immobile sito in S.Cataldo, via Milano Pt_1
1,piano 4°,(in catasto f.41,part.608 sub 9) ammobiliato, concesso in locazione per anni quattro con scadenza il 30/09/2024, ad uso abitativo a
, giusto contratto di locazione concluso tra le parti Parte_1
l'1/10/2020, registrato il 2/10/2020, al canone mensile anticipato di lire
300,00 da corrispondere entro il 01 di ogni mese.
La premetteva che la conduttrice SI.ra si era resa morosa CP_1 Pt_1
nel pagamento di complessivi €.
1.800 per il mancato pagamento delle mensilità decorrenti da novembre 2021 e fino ad aprile 2022. Previa diffida racc. A.R. di pagamento rimasta infruttuosa,(in data in data 21 aprile 2022 )notificava atto di intimazione di sfratto per morosità ed evocava in giudizio la conduttrice chiedendo la convalida dell'intimato sfratto per morosità ed il rilascio dell'immobile( fissando la relativa udienza di comparizione per il giorno 27 maggio 2022) riservandosi di richiedere emissione di decreto ingiuntivo per i canoni scaduti oltre eventuali spese condominiali non corrisposte nonchè interessi e spese di lite.
3 Stante l'assenza della SI.ra nell'immobile de quo, l'Ufficiale Pt_1
Giudiziario procedeva alla notifica ex art. 140 c.p.c. ed effettuava l'avviso ex art. 660 c.p.c. ma la conduttrice non ritirava il predetto atto.
Fissata la prima udienza per l'1 giugno 2022, il Tribunale di Caltanissetta, dichiarata l'assenza dell'intimata oltre alla persistente morosità, con ordinanza esecutiva n.3420/2022, convalidava l'intimato sfratto per morosità fissando la data del rilascio dell'immobile in contestazione per il
30 giugno 2022, condannando l'intimata al pagamento delle spese legali oltre accessori di legge .
*****
Avverso la predetta ordinanza ha proposto appello, Parte_1
deducendo, la nullità dell'ordinanza di convalida di sfratto ex articolo 663
c.p.c. in quanto emanata in difetto dei presupposti prescritti dalla legge.
Ha dedotto l'appellante che il giudice di prime cure avrebbe dovuto controllare la regolarità della notifica e disporre d'ufficio la rinotifica dell'intimazione nel rispetto dei termini a comparire a favore di parte convenuta;
invece si legge nel provvedimento impugnato “ritenuto che la parte non è comparsa, visto l'articolo 663 c.p.c., convalida lo sfratto…” omettendo di statuire in relazione alla validità della citazione e /o dei termini a comparire;
per cui la notifica della convalida, a parere dell'appellante, si è perfezionata con il ritiro del plico avvenuto in data 27 giugno 2022; l'improcedibilità della domanda giudiziale per il mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria ex art.3
L.n.162/2014;
rileva ancora l'appellante, nel merito di non aver pagato gli ultimi canoni di locazione in quanto nonostante i numerosi solleciti, la signora CP_1
non è intervenuta sull'immobile creando notevoli disagi all'odierna appellante dovuti all'eccessiva umidità dell' immobile condotto in locazione che versa in uno stato di degrado con le pareti ricoperte di
4 muffa tanto che la carta da parati risulta staccata in più punti, dagli infissi ormai fatiscenti dai quali penetra acqua nell'immobile. Di tale grave situazione risultante dalla documentazione fotografica in atti, la locatrice non si è mai occupata.
costituendosi, ha contestato l'appello, sostenendo la CP_1
correttezza dell'ordinanza impugnata, preceduta da regolare notifica dell'intimazione, l'esclusione dell'obbligatorietà della procedura di negoziazione essendo la stessa, nella fattispecie, facoltativa;
ha eccepito l'infondatezza nel merito, sinteticamente adducendo che il denunciato degrado dell'immobile mai portato a conoscenza della locatrice e pertanto non provato non può giustificare il mancato pagamento dei canoni di locazione.
Ha chiesto quindi, il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e diritto e la conferma dell'ordinanza di sfratto esecutiva con la vittoria delle spese del grado.
In corso di giudizio con ordinanza riservata depositata il 26 maggio 2023, la Corte, rigettava l'istanza di inibitoria dell'ordinanza impugnata rinviando la causa all'udienza del 30 maggio 2024.
All'udienza del 30 maggio 2024 viste le conclusioni depositate dai procuratori delle parti ex art.127-ter, D.L.n.149/2022, la Corte ha introitato la causa per la decisione.
Con le note conclusive la SI. ha dichiarato “ in data 11. CP_1
09.2023 la signora rilasciava l'immobile sito a San Parte_1
Cataldo (CL) in via Milano 1 libero e sgombro da persone e cose rimanendo debitrice ad oggi dei canoni di locazione da novembre 2021 a settembre 2023 mese del rilascio dell'immobile.”
***
con l'atto di gravame ha dedotto la nullità Parte_1
dell'ordinanza di convalida in quanto “il Giudice di prime cure avrebbe
5 dovuto, controllare la regolarità della notifica e disporre di ufficio la rinotifica dell'intimazione nel rispetto dei termini a comparire a favore di parte convenuta….” .
La censura è fondata.
Come è evincibile dalla documentazione prodotta in atti il controllo sulla regolarità della notifica non è stato effettuato dal Tribunale. Così il v. di udienza dell'1.06.2022 del provvedimento impugnato “…..ritenuto che
l'intimata non è comparsa visto l'articolo 663 c.p.c., convalida lo sfratto…
Specificamente in data 21 aprile 2022 la SI. notificava atto di CP_1
intimazione, notificando la citazione per la convalida per l'udienza del giorno 27 maggio 22; stante l'assenza della signora l'ufficiale Pt_1
giudiziario procedeva alla notifica ex art. 140 c.p.c. ed effettuava l'avviso di giacenza ex articolo 660 c.p.c. ma la signora non ritirava il Pt_1
predetto atto (Doc.1).
Non avendo l'intimata ritirato il plico (spedito il 28.04.22), la notifica dell'atto di citazione deve ritenersi perfezionata per la medesima l'8.06.22
e cioè dieci giorni dopo la spedizione della raccomandata del 28.04.22; tuttavia l'udienza di prima comparizione per la convalida era fissata il
27.05.2022
(anche se poi rinviata dal primo giudice all'1 giugno 22) in ogni caso, senza il rispetto dei termini di comparizione;
(Il giudice, nella persistenza della morosità documentata dalla locatrice, dichiarava l'assenza dell'intimata e convalidava lo sfratto per morosità fissando la data di rilascio per il 30 giugno 2022 (Doc.2) senza verificare, né menzionare a verbale “la ritualità della notifica” all'intimata.
In data 10 giugno 22 veniva richiesta dalla SI. la notifica del verbale CP_1
di udienza e della convalida dello sfratto( ed anche in questo caso l'ufficiale giudiziario, nell'assenza dell'intimata, provvedeva alla notifica ai sensi dellart.140 c.p.c.) e solo allora l'intimata veniva a conoscenza della
6 convalida e dell'udienza celebratasi in sua assenza e senza rispetto dei termini di comparizione.
Avverso l'ordinanza l'intimata, ritirati gli atti, proponeva ricorso con il presente appello per i motivi dianzi esplicitati. Da quanto sopra emerge la nullità della convalida dell'intimato sfratto, dichiarata dal Tribunale in assenza dell'intimata e senza il rispetto dei termini per la comparizione. A fronte infatti della notifica dell'intimazione che si perfezionò l'8.05.2022 cioè decorsi dieci giorni dalla racc. prevista ex art.140 c.p.c.(inviata il
28.04.22), con l'udienza di comparizione fissata per il 27.05.2022,
l'attrice, non ha rispettato i termini di comparizione di venti giorni liberi prima dell'udienza stessa ex art.164 c.p.c. a favore dell'intimata
SI Pt_1
In tal modo però, il Tribunale è incorso in un vizio di violazione del contraddittorio ex art.101c.p.c. dal momento che le statuizioni assunte hanno riguardato un soggetto, mai messo in grado di difendersi.
Di qui, l'accoglimento dell'appello per cui va dichiarata nulla l'ordinanza di convalida dell'intimato sfratto per difetto del contraddittorio con la conseguente rimessione degli atti del procedimento, a norma dell'art. 354, comma 1, c.p.c., al primo giudice.
Tenuto conto, infine, della natura della decisione e del carattere della questione di rito posta a base della pronuncia, a fronte delle pur effettive ragioni creditorie della locatrice, si ritiene di giustizia compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
7 La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando in riforma della ordinanza di convalida di sfratto per morosità n.3420/2022 emessa dal Tribunale di Caltanissetta l'1.06.2022 nel proc.n.887/2022, impugnata da ed in accoglimento dell'appello proposto Parte_1
- annulla l'ordinanza di convalida di sfratto per morosità n.3420/2022 pubblicata in data 1 giugno 2022, del Tribunale di Caltanissetta, appellata da Genova e rimette gli atti del procedimento n. 887/2022 ex Parte_1
art. 354 c.p.c. al Tribunale;
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
Caltanissetta, 20 febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario Est. Il Presidente
Giovanna Sanfilippo Dott.Roberto Rezzonico
8