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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/04/2025, n. 1200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1200 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10929/2022 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. DISTRATIS GIUSEPPINA GRAZIELLA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'udienza di discussione del 17/04/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c.; la ricorrente ha depositato le note scritte nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
La parte ricorrente ha chiesto: 1) accertare e dichiarare che la ricorrente ha effettivamente espletato attività di lavoro agricolo subordinato per 20 giornate nell'anno 2019, per i periodi indicati di cui al punto b) della premessa alle dipendenze della ditta SGF Casole di SO OF, con sede in
Copertino (LE) alla via Casole Esterna 10; 2) accertare e dichiarare l'illegittimità del disconoscimento CP_ di giornate di lavoro agricolo, operato dall' in danno alla ricorrente con la pubblicazione degli elenchi annuali, per n. 20 giornate nell'anno 2019, conseguentemente, annullare e disapplicare i relativi provvedimenti amministrativi di disconoscimento delle giornate agricole e/o di cancellazione negli elenchi agricoli e di ogni altro provvedimento ad essi connessi o consequenziali, con condanna CP_ dell' in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Roma alla via Ciro il Grande n. 21 e con sede Provinciale in Lecce al viale Marche, 12, alla reiscrizione della ricorrente negli appositi elenchi agricoli per n. 20 giornate nell'anno 2019; 3) per l'effetto dichiarare che la ricorrente legittimamente, avendone titolo, ha percepito l'indennità di disoccupazione agricola nell'anno 2019 e che nulla deve CP_ CP_ restituire all' a detto titolo, con condanna dell' alla restituzione delle somme.
L' ha contestato gli avversi assunti, chiedendo di dichiarare la ricorrente decaduta dall'azione CP_1 giudiziaria;
dichiarare la prescrizione del diritto alle eventuali prestazioni;
in ogni caso rigettare la domanda nel merito stante la sua palese infondatezza. ***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, in quanto la parte ricorrente non ha adempiuto all'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato, ovvero l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'azienda agricola SO OF nell'ann0 e per il numero di giornate indicati in ricorso;
la tesi di parte ricorrente si fonda infatti esclusivamente sulle dichiarazioni – peraltro generiche – di presunti colleghi di lavoro, i quali sono stati a loro volta cancellati dagli elenchi per gli anni in questione ed hanno proposto analogo ricorso.
Tale circostanza – pur non comportando di per sé la loro incapacità a testimoniare ex art. 246
c.p.c. – è comunque un elemento di cui si deve tenere conto ai fini dell'attendibilità dei testi.
Nel caso di specie, il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni non può essere positivo.
La teste ha dichiarato: A.D.R. io e la ricorrente abbiamo lavorato insieme per Testimone_1
l'azienda SO OF nel 2019 da ottobre a dicembre, non ricordo per quante giornate. I terreni erano a Copertino, non ricordo la via, non sono di Copertino;
io raggiungevo i terreni con la mia auto, mi ricordavo la strada per arrivare ma non ricordo come si chiama;
coltivavamo ortaggi e facevamo la raccolta delle olive;
le direttive ci venivano date da SO OF;
la retribuzione era tra 50 e 54 euro al giorno;
lavoravamo 6 ore e mezzo al giorno. Anche a me sono state cancellate le giornate e ho proposto analogo ricorso. Gli attrezzi di lavoro ci venivano dati dal datore di lavoro;
oltre a SO
OF c'era un altro signore che dirigeva, ma non ricordo il nome.
Sono dichiarazioni assolutamente generiche quanto ad elementi fondamentali di un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. quanto alle persone che davano le direttive, all'orario di lavoro, la retribuzione percepita, l'ubicazione dei terreni e il tipo di colture;
esse sono inoltre in contrasto con quanto dedotto dalla stessa ricorrente, nella parte in cui viene indicato il periodo di lavoro da ottobre a dicembre, mentre la ricorrente deduce di avere lavorato solo a dicembre.
Il teste ha dichiarato: A.D.R. Io e la ricorrente abbiamo lavorato insieme per Testimone_2
l'azienda di SO OF nel 2019, con lei ho lavorato a dicembre, io ho lavorato da ottobre a dicembre all'interno dell'azienda a Copertino, si parcheggiava dentro, c'erano delle serre di fronte all'abitazione; se non sbaglio a dicembre era la fine della raccolta delle olive e abbiamo fatto la piantagione degli ortaggi nelle serre. A.D.R. l'orario di lavoro era dalle 06:00 per 6 ore, 6 ore e 30; la retribuzione era sulle 50-55 euro al giorno, a seconda se facevamo mezz'ora in più o no;
venivamo pagati in contanti, la maggior parte delle volte da SO OF, a volte c'era pure suo padre;
le direttive ci venivano date da SO OF o da suo padre, collaboravano tra loro. A.D.R. anche a me sono state cancellate le giornate del 2019 e 2020 e ho proposto analogo ricorso.
Tali dichiarazioni, oltre ad essere generiche al pari di quelle dell'altra testimone con riferimento all'orario di lavoro, alla retribuzione percepita e all'ubicazione dei terreni, non coincidono con quanto dedotto in ricorso, dove non vi è alcun riferimento alla piantagione di ortaggi nelle serre.
Vi sono quindi notevoli incertezze circa le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro. In senso contrario, l' ha invece prodotto il verbale ispettivo, che fa prova fino a querela di CP_1 falso dei fatti direttamente accertati dagli ispettori;
all'esito degli accertamenti ispettivi – che traevano origine dall'istanza di emersione di n. 21 cittadini extracomunitari presentata dalla stessa SO OF – è emerso che l'azienda agricola SO era sostanzialmente inesistente, in quanto il numero di lavoratori e di giornate denunciate era assolutamente sproporzionato, sia in relazione all'estensione dei terreni nell'effettiva disponibilità dell'azienda e alle colture presenti, sia in relazione al numero di lavoratori che furono trovati sui terreni nel corso dei sopralluoghi ispettivi, i quali non solo erano in numero assolutamente esiguo rispetto a quelli denunciati, ma erano perlopiù extracomunitari in nero, mentre i lavoratori italiani che risultavano formalmente denunciati non venivano mai trovati dagli ispettori, a parte un numero esiguo (quasi sempre gli stessi, tra i quali non rientravano né la ricorrente né i testimoni escussi nel corso del processo).
Ulteriore anomalia era costituita dal fatto che – in relazione a moltissimi lavoratori – il numero delle giornate denunciate era pari a 52 o 102 e che, in molti casi, venivano denunciate anche 30 giornate in un mese, in modo da consentire il raggiungimento delle suddette 52 o 102 giornate nell'anno; ciò costituisce un ulteriore indizio del fatto che si trattasse di rapporti di lavoro fittizi, denunciati al solo fine di consentire ai lavoratori di usufruire delle prestazioni previdenziali.
Al riguardo, si deve rilevare che si tratta di rapporti di lavoro per i quali l'azienda SO OF, nel periodo dal 2016 al 2020, non ha versato nulla a titolo di contributi, con un insoluto contributivo del 100%, maturando un debito nei confronti dell' superiore ai 100.000 euro per ciascuno CP_1 degli anni oggetto di accertamento;
quanto alle retribuzioni, esse risultavano corrisposte quasi tutte o comunque in gran parte in contanti – anche dopo che tale forma di pagamento era stata vietata e che era stato imposto l'obbligo di forme di pagamento tracciabili– ma l'azienda non aveva la relativa disponibilità economica, avendo anzi una gestione in pesante disavanzo (con un passivo superiore ai 5 milioni di euro nel periodo dal 2016 al primo trimestre 2021), tanto più ove si consideri che le fatture di acquisto erano nettamente superiori per importi a quelle di vendita, per cui le uscite superavano nettamente le entrate;
non si comprende quindi come potesse tale azienda pagare retribuzioni per importi compresi tra 500.000 e 1.000.000 di euro ogni anno.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 12/10/2022 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 18/04/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10929/2022 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. DISTRATIS GIUSEPPINA GRAZIELLA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'udienza di discussione del 17/04/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c.; la ricorrente ha depositato le note scritte nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
La parte ricorrente ha chiesto: 1) accertare e dichiarare che la ricorrente ha effettivamente espletato attività di lavoro agricolo subordinato per 20 giornate nell'anno 2019, per i periodi indicati di cui al punto b) della premessa alle dipendenze della ditta SGF Casole di SO OF, con sede in
Copertino (LE) alla via Casole Esterna 10; 2) accertare e dichiarare l'illegittimità del disconoscimento CP_ di giornate di lavoro agricolo, operato dall' in danno alla ricorrente con la pubblicazione degli elenchi annuali, per n. 20 giornate nell'anno 2019, conseguentemente, annullare e disapplicare i relativi provvedimenti amministrativi di disconoscimento delle giornate agricole e/o di cancellazione negli elenchi agricoli e di ogni altro provvedimento ad essi connessi o consequenziali, con condanna CP_ dell' in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Roma alla via Ciro il Grande n. 21 e con sede Provinciale in Lecce al viale Marche, 12, alla reiscrizione della ricorrente negli appositi elenchi agricoli per n. 20 giornate nell'anno 2019; 3) per l'effetto dichiarare che la ricorrente legittimamente, avendone titolo, ha percepito l'indennità di disoccupazione agricola nell'anno 2019 e che nulla deve CP_ CP_ restituire all' a detto titolo, con condanna dell' alla restituzione delle somme.
L' ha contestato gli avversi assunti, chiedendo di dichiarare la ricorrente decaduta dall'azione CP_1 giudiziaria;
dichiarare la prescrizione del diritto alle eventuali prestazioni;
in ogni caso rigettare la domanda nel merito stante la sua palese infondatezza. ***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, in quanto la parte ricorrente non ha adempiuto all'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato, ovvero l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'azienda agricola SO OF nell'ann0 e per il numero di giornate indicati in ricorso;
la tesi di parte ricorrente si fonda infatti esclusivamente sulle dichiarazioni – peraltro generiche – di presunti colleghi di lavoro, i quali sono stati a loro volta cancellati dagli elenchi per gli anni in questione ed hanno proposto analogo ricorso.
Tale circostanza – pur non comportando di per sé la loro incapacità a testimoniare ex art. 246
c.p.c. – è comunque un elemento di cui si deve tenere conto ai fini dell'attendibilità dei testi.
Nel caso di specie, il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni non può essere positivo.
La teste ha dichiarato: A.D.R. io e la ricorrente abbiamo lavorato insieme per Testimone_1
l'azienda SO OF nel 2019 da ottobre a dicembre, non ricordo per quante giornate. I terreni erano a Copertino, non ricordo la via, non sono di Copertino;
io raggiungevo i terreni con la mia auto, mi ricordavo la strada per arrivare ma non ricordo come si chiama;
coltivavamo ortaggi e facevamo la raccolta delle olive;
le direttive ci venivano date da SO OF;
la retribuzione era tra 50 e 54 euro al giorno;
lavoravamo 6 ore e mezzo al giorno. Anche a me sono state cancellate le giornate e ho proposto analogo ricorso. Gli attrezzi di lavoro ci venivano dati dal datore di lavoro;
oltre a SO
OF c'era un altro signore che dirigeva, ma non ricordo il nome.
Sono dichiarazioni assolutamente generiche quanto ad elementi fondamentali di un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. quanto alle persone che davano le direttive, all'orario di lavoro, la retribuzione percepita, l'ubicazione dei terreni e il tipo di colture;
esse sono inoltre in contrasto con quanto dedotto dalla stessa ricorrente, nella parte in cui viene indicato il periodo di lavoro da ottobre a dicembre, mentre la ricorrente deduce di avere lavorato solo a dicembre.
Il teste ha dichiarato: A.D.R. Io e la ricorrente abbiamo lavorato insieme per Testimone_2
l'azienda di SO OF nel 2019, con lei ho lavorato a dicembre, io ho lavorato da ottobre a dicembre all'interno dell'azienda a Copertino, si parcheggiava dentro, c'erano delle serre di fronte all'abitazione; se non sbaglio a dicembre era la fine della raccolta delle olive e abbiamo fatto la piantagione degli ortaggi nelle serre. A.D.R. l'orario di lavoro era dalle 06:00 per 6 ore, 6 ore e 30; la retribuzione era sulle 50-55 euro al giorno, a seconda se facevamo mezz'ora in più o no;
venivamo pagati in contanti, la maggior parte delle volte da SO OF, a volte c'era pure suo padre;
le direttive ci venivano date da SO OF o da suo padre, collaboravano tra loro. A.D.R. anche a me sono state cancellate le giornate del 2019 e 2020 e ho proposto analogo ricorso.
Tali dichiarazioni, oltre ad essere generiche al pari di quelle dell'altra testimone con riferimento all'orario di lavoro, alla retribuzione percepita e all'ubicazione dei terreni, non coincidono con quanto dedotto in ricorso, dove non vi è alcun riferimento alla piantagione di ortaggi nelle serre.
Vi sono quindi notevoli incertezze circa le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro. In senso contrario, l' ha invece prodotto il verbale ispettivo, che fa prova fino a querela di CP_1 falso dei fatti direttamente accertati dagli ispettori;
all'esito degli accertamenti ispettivi – che traevano origine dall'istanza di emersione di n. 21 cittadini extracomunitari presentata dalla stessa SO OF – è emerso che l'azienda agricola SO era sostanzialmente inesistente, in quanto il numero di lavoratori e di giornate denunciate era assolutamente sproporzionato, sia in relazione all'estensione dei terreni nell'effettiva disponibilità dell'azienda e alle colture presenti, sia in relazione al numero di lavoratori che furono trovati sui terreni nel corso dei sopralluoghi ispettivi, i quali non solo erano in numero assolutamente esiguo rispetto a quelli denunciati, ma erano perlopiù extracomunitari in nero, mentre i lavoratori italiani che risultavano formalmente denunciati non venivano mai trovati dagli ispettori, a parte un numero esiguo (quasi sempre gli stessi, tra i quali non rientravano né la ricorrente né i testimoni escussi nel corso del processo).
Ulteriore anomalia era costituita dal fatto che – in relazione a moltissimi lavoratori – il numero delle giornate denunciate era pari a 52 o 102 e che, in molti casi, venivano denunciate anche 30 giornate in un mese, in modo da consentire il raggiungimento delle suddette 52 o 102 giornate nell'anno; ciò costituisce un ulteriore indizio del fatto che si trattasse di rapporti di lavoro fittizi, denunciati al solo fine di consentire ai lavoratori di usufruire delle prestazioni previdenziali.
Al riguardo, si deve rilevare che si tratta di rapporti di lavoro per i quali l'azienda SO OF, nel periodo dal 2016 al 2020, non ha versato nulla a titolo di contributi, con un insoluto contributivo del 100%, maturando un debito nei confronti dell' superiore ai 100.000 euro per ciascuno CP_1 degli anni oggetto di accertamento;
quanto alle retribuzioni, esse risultavano corrisposte quasi tutte o comunque in gran parte in contanti – anche dopo che tale forma di pagamento era stata vietata e che era stato imposto l'obbligo di forme di pagamento tracciabili– ma l'azienda non aveva la relativa disponibilità economica, avendo anzi una gestione in pesante disavanzo (con un passivo superiore ai 5 milioni di euro nel periodo dal 2016 al primo trimestre 2021), tanto più ove si consideri che le fatture di acquisto erano nettamente superiori per importi a quelle di vendita, per cui le uscite superavano nettamente le entrate;
non si comprende quindi come potesse tale azienda pagare retribuzioni per importi compresi tra 500.000 e 1.000.000 di euro ogni anno.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 12/10/2022 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 18/04/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo