Ordinanza cautelare 1 aprile 2022
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 03/06/2025, n. 4175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4175 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 04175/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01385/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1385 del 2022, proposto da
LO BU, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Di Stasio e Antonio Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria in Napoli, via Diaz, 11;
per l’annullamento,
a) del decreto del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria n. 0420360-2021/20781/DS10 del 7 dicembre 2021;
b) del decreto del Ministero della Giustizia - Direzione generale del personale e delle risorse dell’Amministrazione penitenziaria n. 245065-2021/98928/DS10 del 30 giugno 2021, in quanto atto preordinato e presupposto anche in via istruttoria al provvedimento sub a);
c) degli atti dell’istruttoria procedimentale, pareri e valutazioni, sottesi all’emanazione del provvedimento sub a);
d) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo dell’interesse del ricorrente;
nonché
per la declaratoria del diritto del ricorrente all’ostensione della documentazione sub c) e di tutti gli atti, provvedimenti, pareri etc. inerenti e preordinati all’emissione del decreto con cui è stata disposta la sospensione cautelare e facoltativa in continuazione a quella obbligatoria disposta in data 30 giugno 2021 con il decreto sub b).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 15 maggio 2025 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Preso atto che all’udienza del 15 maggio 2025 parte ricorrente ha espressamente dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione al ricorso;
Considerato che le spese di lite possano essere integralmente compensate, tenuto conto della limitata attività processuale svolta e, comunque, dell’esito in rito della presente controversia;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sede di Napoli, Sezione VII, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alfredo Giuseppe Allegretta | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO