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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 04/07/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Cremona
PRIMA SEZIONE
R.G. 1674/2021
Il Giudice Federica Meloni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. Parte_1
), assistito e difeso dall'Avv. LOMBARDI PIETRO C.F._1
attore e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. GENESI CP_1 P.IVA_1
LUCA convenuto
CONCLUSIONI parte attrice
Piaccia al Tribunale Ill.mo di Cremona, premessa ogni declaratoria incidentale e del caso, e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, giudicare:
NEL MERITO: accertare e dichiarare che in forza del quanto CP_1
esposto in atto di citazione e nei successivi scritti di parte, è tenuta ad indennizzare all'attore tutti i danni dallo stesso subiti ai propri beni immobili per effetto degli eventi calamitosi occorsi nell'Agosto 2019, pari ad
€. 66.309,10, o al diverso importo ritenuto provato e di giustizia;
--atteso l'avvenuto pagamento a titolo d'acconto, nel Giugno 2020, dell'importo di €. 16.131,00, condannare la convenuta al pagamento dell'importo capitale residuo pari ad €. 50.178,10 o al diverso importo, maggiore o minore, che risulti dimostrato e secondo giustizia, con interessi legali dal fatto ed ex art.1284, 4° c. C.C. dalla domanda al saldo effettivo.
Spese di lite e per la CTU, nonché per l'attività del CT, interamente rifuse.
Si produce pro forma di fattura del CT Geom. . Persona_1
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si insiste affinché, ritenutane la rilevanza ed ammissibilità, sia disposta
l'ammissione della prova per testi sulle circostanze già dedotte e non ammesse:
1)Vero che negli anni ricompresi tra il 2005 ed il 2010 il Sig.
[...]
proprietario del podere Mosino posto ai confini del Parte_1
territorio di Crema e Bagnolo Cremasco, commissionò all'Impresa Edile
AN LI Snc il completo ripasso sistematico di tutte le coperture in
“tegole Marsigliesi” degli edifici rurali della cascina Mosino;
2) Vero che iniziando dal 2005 venne inizialmente effettuato il ripasso con sostituzione di tegole Marsigliesi e del legname del tetto della (i) falda Sud dell'edificio adibito a stalla bovina con soprastante fienile che chiude la corte della cascina in lato Sud;
3) Vero che successivamente al 2006, ed entro il 2010, vennero rifatte tutte le coperture in tegole Marsigliesi dei fabbricati rurali con sostituzione di legnami del tetto
pag. 2/15 (ii) del tetto dell'edificio in angolo Nord-Est alla corte di cascina, (iii) del corpo dei fabbricati costituenti l'ala Ovest della medesima corte, e da ultimo
(iiii) del corpo dei fabbricati costituenti l'ala Est della medesima corte, compresa la stalla separata e più arretrata rispetto agli altri edifici dell'ala
Est, in angolo Sud-Est alla corte.
4) Vero che nel corso dell'anno 2017 l'impresa edile F.LL AN Snc
Montodine effettuò interventi di riparazione ai tetti dei fabbricati rurali della , sistemando le gronde che si erano danneggiate, Parte_2
sostituendo centinaia di tegole Marsigliesi rotte, e riposizionando quelle spostate o che si erano sollevate, e ciò principalmente sul corpo di fabbricati sui lati Est ed Ovest della corte di cascina;
5) Vero che a fronte dell'intervento svolto nell'anno 2017 e descritto al capitolo 4 che precede, il Dr. corrispose Parte_1
all' l'importo di €. 15.000,00 oltre IVA, come da Controparte_2
documento 20 che si rammostra;
12) Vero che a fronte degli interventi svolti negli ultimi mesi dell'anno 2019 descritti ai capitoli dal 6 al 11 che precedono, il Dr. Parte_1
, quale privato, corrispose all' l'importo
[...] Controparte_2
di €. 50.000,00 oltre IVA, come da documento 8 che si rammostra;
13) Vero che tra i fabbricati della cascina Mosino danneggiati dal fortunale dell'Agosto 2019 è ricompresa una casa colonica chiusa su tutti i lati in lato
Est, e nella parte in lato Ovest da stalle chiuse e da porticati chiusi su tre lati;
14) Vero che la Fattura n.9/E dell'anno 2020 di cui al doc.9 che viene rammostrato, per complessivi €. 1.409,10, Le venne saldata dal Dr.
[...]
. Parte_1
pag. 3/15 15) Vero che lo stato delle coperture della cascina Mosino a Febbraio 2022 si presenta così come rappresentato nella serie di scatti fotografici al Doc.21, che si rammostra.
16) Vere le fatture di cui al doc.20 che si rammostrano, descrittive di interventi edilizi svolti dalla Impresa Edile F.LL AN Snc nell'anno 2017 sui tetti della cascina Mosino, e pagate dal Dr. ; Parte_1
--------- Si indicano a testi:
--sui capitoli dal n.1 al n.5, nonché 12, 13, 15 e 16, ed anche a conferma dei documenti in atti: presso impresa edile AN F.LL di Persona_2
AN ER e c Snc - Montodine (CR); presso impresa Controparte_3
edile di e c Snc Montodine (CR); CP_2 Persona_2 Persona_3
presso impresa edile di e c Snc - Montodine CP_2 Persona_2
(CR); presso impresa edile AN F.LL di ER e c CP_4 Per_2
Snc - Montodine (CR);
--sui capitoli dal n.1 a 5, oltre a 13 e 15, , dipendente Testimone_1
presso Impresa Edile AN F.LL di AN ER e c Snc - Montodine
(CR); , dipendente presso Impresa Edile AN F.LL di Controparte_5
AN ER e c Snc - Montodine (CR); Miori residente in [...]
Cremasco, Miori residenti in [...]frazione CP_6
Scannabue; Miori residente in [...]frazione Per_5
Scannabue.
--su tutti i capitoli, arch. residente in [...]
--sui capitoli dal n.4 e 5, e dal n.12 al n.15, Dr Testimone_3
residente in [...].
pag. 4/15 CONCLUSIONI parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Cremona, contrariis rejectis, previa ogni declaratoria del caso e di legge così giudicare:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cremona, contrariis rejectis, previa ogni declaratoria del caso e di legge, preso atto ed accertato che la Compagnia non ha mai contestato l'operatività della garanzia assicurativa prestata con la polizza denominata “Incendio Agricolo” n. 10678396, stipulata con l'attore in data 25.11.2005 (Doc. n. 1), in relazione ai danni al fabbricato assicurato conseguenti all'evento atmosferico verificatosi venerdì 2 agosto 2019, unico sinistro regolarmente denunciato alla Compagnia in data 07.08.2019, e, nei termini ed in conformità delle condizioni contrattuali, secondo i massimali, con gli scoperti e/o franchigie, le esclusioni e i limiti di garanzia stabiliti dalle norme contrattuali applicabili alla fattispecie (doc. n. 1 e 3), in data
01.04.2020 ha bonificato all'attore la somma di € 16.131,00, mettendo inoltre a sua disposizione l'ulteriore importo di € 9.276,00 valutato quale supplemento a nuovo da concedersi a verifica dei lavori ultimati, ammontare poi non devoluto per i motivi esposti nella premessa della comparsa di costituzione e risposta, ritenere tali importi congrui e sufficienti a tacitare ogni pretesa indennitaria dell'assicurato derivante dal contratto in conseguenza dell'evento denunciato, respingendo ogni ulteriore domanda perché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di compensi e spese di lite.
Spese generali (15%) e non, diritti ed onorari di causa comunque totalmente compensati tra le parti anche laddove le richieste attoree vengano considerevolmente ridimensionate al termine del processo.
Salvis juribus.
pag. 5/15 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio chiedeva che il Tribunale
[...] CP_1
accertasse e dichiarasse che era tenuta ad indennizzare all'attore CP_1
tutti i danni dallo stesso subiti ai propri beni immobili per effetto degli eventi calamitosi occorsi nell'Agosto 2019, pari ad €. 66.309,10, e che quindi la convenuta -atteso l'avvenuto pagamento a titolo d'acconto, nel Giugno 2020, dell'importo di €. 16.131,00- fosse condannata al pagamento dell'importo capitale residuo pari ad €. 50.178,10 o al diverso importo, maggiore o minore, che risultasse dimostrato e di giustizia, con interessi di legge dal fatto al saldo effettivo.
In particolare, l'attore allegava:
- di essere proprietario di un fondo rustico con annessi fabbricati rurali denominato “Mosino” sito in Comune di Crema (Cr) dato in affitto a terzi,
l'attore da vari decenni ha in corso contratti d'assicurazione con la compagnia
“ALLanz Subalpina S.p.A.”, ora ”, agenzia di Crema 032. All'epoca CP_1
dei fatti per i quali è causa, si trattava della polizza n.106783796 (doc.1) stipulata nel 2005 e rinnovata più volte, contenente la previsione di un massimale assicurato pari ad €.400.000,00.- All'interno della testo della polizza finalizzato primariamente a cautelizzare il pericolo di danno da incendio, una clausola specifica estendeva la protezione anche ai “…danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da: 1) uragani, bufere, tempesta, grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati e non.”;
pag. 6/15 - che nei primi giorni del mese di Agosto 2019 a causa d'un temporale estivo di particolare intensità e violenza accompagnato da forti raffiche di vento qualificabile come tromba d'aria, i fabbricati rurali del podere “Mosino” subivano ingenti danni: venivano scoperchiati numerosi edifici di cascina e, quale conseguenza, rovinavano al suolo rompendosi numerose tegole marsigliesi nonché alcune lastre di copertura dei tetti. Disposta l'immediata apertura del sinistro presso la propria agenzia (Doc.4, sinistro n.05.983647845.001), il deducente chiese all' Controparte_7
”, chiamata a rilevare quanto accaduto, di elaborare un
[...]
preventivo di spesa: l'intervento preventivato ritenuto necessario risultò pari ad €.56.265,00 oltre IVA 10%;
- che seguiva nel breve l'accesso del perito incaricato dalla compagnia, che visionava gli immobili, rilevava i danni e prendeva altresì visione del preventivo di spesa stilato dalla impresa edile ”; Controparte_2
- che le riparazioni edilizie si completarono tra la fine del mese di Ottobre ed i primi giorni di Novembre 2019 e comportarono un costo complessivo per l'intervento dell'impresa edile di poco superiore rispetto al preventivo
(€.59.000,00 oltre IVA 10%, ossia complessivamente €.64.900,00; Cfr. doc.ti 7
e 8) oltre all'esborso di ulteriori €.1.409,10 per la prestazione professionale dell'Arch. relativa alla predisposizione delle pratiche urbanistiche Tes_2
mirate ad ottenere l'assenso della competente P.A. alla realizzazione delle opere di riparazione dei fabbricati danneggiati ed alla Direzione dei Lavori
(doc.9). La spesa complessiva sostenuta dall'attore, pertanto, ammontava a complessivi €.66.309,10;
- che tentava al contempo plurimi contatti con la compagnia di assicurazione: tuttavia l'ente gestore della attività liquidatoria del danno da sinistro, senza pag. 7/15 fornire alcuno dei chiarimenti richiesti, con missiva datata 28.11.2019 si limitava a trasmettere all'attore l'assegno bancario “ALLanz Bank”
n.3001585951-00 dell'importo di soli €.16.131,00 (doc.10), importo assolutamente inadeguato rispetto agli oneri affrontati, ma soprattutto - nonostante le rassicurazioni contenute nella missiva con cui venne inoltrato detto assegno sul fatto che “…il centro liquidazione danni… è a sua completa disposizione per fornirle informazioni dettagliate…”- accompagnato dall'inequivoco rifiuto di fornire alcun ragguaglio in odine alle concrete modalità attraverso le quali si era giunti a determinare tale ammontare dell'assegno bancario trasmesso. I ripetuti tentativi di contatto seguiti al recapito dell'assegno, prima personali del Dr. , poi Parte_1
tramite difensore, sono stati tutti respinti al mittente senza alcun riscontro, comunicazione e -men che meno- documentazione circa il metodo di calcolo degli importi.
Nessun riscontro ottennero neppure la PEC 23.03.2020 con cui si sollecitava un promesso incontro telefonico (doc.11) né tanto meno la formale richiesta di chiarimenti e di accesso agli atti del 24.03.2020 a firma del sottoscritto difensore inoltrata a mezzo PEC in data 30.03.2020.
- che peraltro una volta presentato all'incasso a titolo di semplice acconto l'assegno “ALLanz Bank” n.3001585951-00 esso risultava non pagabile in quanto contenente un errore nell'indicazione del nominativo del beneficiario.
Investito della questione, solo in data 01.04.2020 il Centro Liquidazione
Danni della comunicava che: a) l'ammontare complessivo del CP_1
danno era stato stimato in complessivi €.25.407,00; b) era già stato emesso ordine di bonifico sostitutivo dell'assegno non incassabile, per l'importo di
€.16.131,00; c) ulteriori €.9.276,00 sarebbero stati corrisposti solo a lavori pag. 8/15 ultimati. Ancora una volta, nulla in merito ai chiarimenti richiesti sul sistema di calcolo del danno e di liquidazione del sinistro;
ribadiva di CP_1
ritenere congrua la propria -inconoscibile- valutazione, per cui “…in assenza di ulteriore documentazione che comprovi una richiesta di entità superiore…”, nulla riteneva dovuto.
Solo a metà del mese di Giugno 2020 provvide ad accreditare CP_1
all'attore l'importo originariamente portato dall'assegno bancario errato, di €.
16.131,00.
- che a quel punto presentava “Domanda di Mediazione” in data 03.08.2020 presso l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Cremona
(doc.15), ma decideva di non aderire ritenendo di aver già CP_1
formulato “…congrua offerta risarcitoria all'istante…” (doc.16 e 17);
l'incontro tenutosi con collegamento da remoto solo in data 19.02.2021 a causa delle problematiche connesse alla pandemia da Covid19, il mediatore incaricato dichiarava l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione
(doc.18).
Si costituiva in giudizio la compagnia , la quale contestava quanto ex CP_1
adverso dedotto e chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto. In particolare, la convenuta eccepiva:
- che l'attore aveva introdotto la causa per una pluralità di eventi dannosi, laddove era stata segnalata una unica apertura di sinistro;
- che da ciò conseguiva una ipotesi di nuLLtà dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto;
- che l'indennizzo andava computato tenendo conto dei massimali, degli scoperti, delle franchigie, e di esclusioni e limiti di contratto;
pag. 9/15 - che la polizza non prevedeva il risarcimento del “valore a nuovo”, ma solo il risarcimento come “valore intero con supplemento a nuovo”, con uno scoperto del 10% poiché il fabbricato assicurato risultava aperto da uno o più lati, con un minimo assoluto di €. 1.033,00 a sinistro, per cui essa doveva essere esentata da pagamenti aggiuntivi. Confermava che il perito incaricato dalla compagnia d'assicurazione aveva determinato il danno risarcibile in €.
25.407,00 di cui € 16.131,00 già versati, ed €. 9.276,00 - quale “supplemento a nuovo”- sarebbero stati versati a lavori ultimati.
Infine, contestava le fatture di spesa esposte dall'attore e la quantificazione dei costi delle riparazioni.
La causa è stata istruita attraverso prova orale e CTU.
All'udienza del 8 gennaio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni e il giudice ha trattenuto la causa in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, si deve chiarire come appaia sufficientemente chiaro dall'atto introduttivo che l'episodio causativo del danno sia quello verificatosi in data 02.08.2019, per il quale è stato aperto il sinistro.
Nel merito, come anticipato, la causa è stata istruita attraverso prova orale e
CTU avente ad oggetto il seguente quesito:
“il CTU, letti gli atti e visti i documenti di causa, visitato se necessario i luoghi, esaminate le foto e gli ulteriori documenti in atti - descriva lo stato dei luoghi ” prima e dopo il sinistro di cui è causa Parte_2
avendo cura di indicare lo stato di manutenzione dello stesso anche ai fini di cui all'art. 19 delle Condizioni Generali di Polizza prodotte in atti;
pag. 10/15 - descriva i danni che si sono verificati nell'immobile di cui sopra per effetto dell'evento dell'agosto 2019;
- quantifichi i danni avendo cura di individuare lo stesso tenendo conto di quanto previsto dalla clausola n. 19 delle condizioni generali di polizza (cfr. pag. 4) avendo cura di specificare tutti i criteri utilizzati per la quantificazione del sinistro e la relativa incidenza sulla liquidazione finale;
- liquidi e quantifichi, pertanto, il danno patito dalla parte attrice in termini di polizza;
- tenti la conciliazione tra le parti”.
Occorre dunque prendere le mosse dai risultati della CTU espletata, i quali sono pienamente condivisi dal Tribunale, in quanto appaiono sorretti da congrue indagini tecniche svolte nel contraddittorio tra le parti, oltre che da logica ed idonea motivazione, anche con riferimento alle risposte fornite dallo stesso CTU alle osservazioni critiche dei CT .
In particolare, essendo la C.T.U. uno strumento utilizzabile dal Giudice proprio per acquisire le conoscenze di natura tecnica di cui non dispone, necessarie ai fini della decisione, non è possibile imporre al Giudice stesso di ripercorrere autonomamente le valutazioni effettuate dal perito in virtù di tali cognizioni specialistiche, essendo sufficiente un controllo dell'intrinseca logicità e della coerenza interna del percorso seguito dal C.T.U. e dell'idoneità
a fornire una risposta adeguata ai quesiti posti, nonché un riscontro ai rilievi ed alle osservazioni delle parti (Cass. 11.6.2018 n. 15147; Cass. 20.6.2017 n.
15201; Cass. 21.11.2016 n. 23637; Cass.
7.10.2016 n. 20232; Cass.
2.9.2016 n.
17514; Cass. 12.2.2013 n. 3302; Cass. 11.5.2012 n. 7364).
pag. 11/15 Orbene il CTU, riguardo ai danni subiti dal fabbricato, ha dapprima valutato il danno patito dall'attore quantificandolo in € 41.873,36, ha quindi provveduto alla sua riduzione in base alle condizioni di polizza, applicando un degrado del
30%, per poi, detratto lo scoperto di polizza del 10%, giungere ad un totale di danno risarcibile di € 26.380,22. Per ciò che concerne il rimborso delle spese di demolizione e sgombero quantificate dal CTU in € 8.016,43, lo stesso - nel rispetto delle condizioni di assicurazione - ammetteva all'indennizzo l'attore per soli € 2.638,02 pari al 10% del danno indennizzabile di € 26.380,22. Così per un complessivo importo risarcibile di € 29.018,24 che maggiorato dell'Iva
10% ammonta ad € 31.920,06.
Da ultimo si osserva come l'onorario pagato dall'attore all'Arch. non Tes_2
possa essere compreso nel rischio assicurato in quanto la polizza, ai sensi dell'art. 11 della C.G.A. (sempre doc. n. 2) garantisce ed indennizza “.. i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate..” , cioè al fabbricato di proprietà dell'attore ed è comunque espressamente escluso dall'art. 12 lettera i.
La convenuta deve dunque essere condannata a corrispondere all'attore €
31.920,06, dedotto quanto già versato.
La parte ha altresì chiesto il pagamento degli interessi di legge dal fatto al saldo effettivo. Sul punto si è espressa la Corte di Cassazione (sentenza del 18 marzo 2025 n. 7216), la quale ha confermato il principio secondo cui: “in tema di assicurazione contro i danni, “il pagamento dell'indennizzo costituisce debito di valore” – o almeno, “si comporta” come tale (Cass. Sez. 3, sent. 8 novembre 2019, n. 28811, Rv. 655963-05) – “poiché assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, sicché è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole pag. 12/15 dell'assicuratore” (Cass. Sez. 3, ord. 8 giugno 2023, n. 16229, Rv. 667831-01), con possibilità di cumulo degli interessi compensativi sulla somma rivalutata, purché sussista “una specifica domanda di parte, perché tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere allegato e provato, causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta” (Cass. Sez. 3, sent. 16 febbraio 2023, n. 4938, Rv.
667257-01)“.
Pertanto, secondo il noto insegnamento della sentenza della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite n. 1712 del 1995, il risarcimento deve comprendere il danno, da liquidarsi con riferimento al valore della moneta all'epoca del fatto illecito;
la rivalutazione monetaria intervenuta dalla data dell'evento dannoso al momento della pubblicazione della sentenza, ossia l'equivalente attuale del bene perduto;
il danno derivante dal ritardato pagamento, ossia l'equivalente per il mancato godimento del bene o del suo controvalore monetario per tutto il tempo intercorrente tra il fatto e la liquidazione.
Con la citata nota sentenza n. 1712 del 1995, la Cassazione a Sezioni Unite aveva precisato che una modalità consentita di liquidazione equitativa può essere rinvenuta nell'attribuzione di interessi, che in via equitativa possono essere riconosciuti nella misura degli interessi legali calcolati sulla somma rivalutata anno per anno.
Si deve a questo punto rilevare che è stato pagato un acconto di €16.131,00 a metà giugno 2020.
Pertanto:
L'indennizzo (somma capitale) deve essere determinato in euro 31.920,06;
pag. 13/15 a metà giugno è stato pagato un acconto di euro 16.131,00;
La convenuta deve essere condannata al pagamento della residua somma di
€15.789,06 oltre interessi legali ex art. 1284, primo comma, c.c., da calcolarsi - previa devalutazione istat della somma al dì del fatto (02.08.2019) - sulla somma rivalutata di anno in anno sino ad oggi. Operando i dovuti conteggi si perviene alla somma di € 17.601,36.
Devono essere calcolati gli interessi sull'acconto di € 16.131,00 dal giorno del danno (02.08.2019) alla data del pagamento dello stesso (15 giugno 2020), sempre previa devalutazione istat dell'importo monetario dell'acconto dal giorno del pagamento al giorno del fatto e successivo calcolo degli interessi sulla somma rivalutata di anno in anno sino al pagamento. Operando i dovuto conteggi si perviene alla somma di € 56,37.
La convenuta deve dunque essere condannata al pagamento di € 17.657,73 totali (somma che include capitale e interessi, detratto l'acconto). Su detta somma, che è debito di valuta, sono dovuti gli interessi ex art 1284 comma 1
c.c. da oggi al saldo.
Nonostante la domanda attorea non sia stata accolta per il quantum inizialmente richiesto, le spese di lite sono comunque poste interamente a carico della parte convenuta, la quale, anche con il suo comportamento stragiudiziale, ha reso inevitabile l'odierna vertenza. Si osserva, in particolare, che la assicurazione non ha fornito delucidazione alcuna sul proprio sistema di computo del danni, ritenendo che lasciar l'assicurato nella incertezza sui dati materiali;
ha rimesso all'assicurato un importo parziale senza minimamente spiegare a qual criterio si fosse attenuta nel determinare detto importo;
mai ha aperto la linea telefonica per i plurimi tentativi di chiamata dell'assicurato; ha pag. 14/15 rifiutato ogni confronto telefonico o scritto anche col suo difensore;
mai replicato alle contestazioni rivoltele circa l'impossibilità di qualsivoglia contatto, anche solo per ottenere chiarimenti, di cui alla Pec 24.03.2020 di cui al Doc.12 di parte attrice;
ha rifiutato di consegnare all'assicurato il materiale in suo possesso (la relazione tecnica svolta dal proprio perito di parte) per consentirgli di comprendere le modalità di calcolo del risarcimento (istanza pure formulata con la Pec 24.03.2020 di cui al Doc.12 attoreo); si è sottratta all'obbligo di partecipare alla procedura di media-conciliazione ante causam.
Le spese relative alla CTU, già liquidate con separato decreto, sono poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa, così provvede:
1) condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte attrice di € 17.657,73 (somma che include capitale e interessi, detratto l'acconto) ;
2) condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice convenuta, del presente grado del giudizio, che liquida in € 5.077,00, oltre 15 % per spese generali, rimborso spese vive, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3) pone le spese relative alla CTU a carico della convenuta.
02/07/2025.
Il Giudice
Federica Meloni
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Cremona
PRIMA SEZIONE
R.G. 1674/2021
Il Giudice Federica Meloni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. Parte_1
), assistito e difeso dall'Avv. LOMBARDI PIETRO C.F._1
attore e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. GENESI CP_1 P.IVA_1
LUCA convenuto
CONCLUSIONI parte attrice
Piaccia al Tribunale Ill.mo di Cremona, premessa ogni declaratoria incidentale e del caso, e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, giudicare:
NEL MERITO: accertare e dichiarare che in forza del quanto CP_1
esposto in atto di citazione e nei successivi scritti di parte, è tenuta ad indennizzare all'attore tutti i danni dallo stesso subiti ai propri beni immobili per effetto degli eventi calamitosi occorsi nell'Agosto 2019, pari ad
€. 66.309,10, o al diverso importo ritenuto provato e di giustizia;
--atteso l'avvenuto pagamento a titolo d'acconto, nel Giugno 2020, dell'importo di €. 16.131,00, condannare la convenuta al pagamento dell'importo capitale residuo pari ad €. 50.178,10 o al diverso importo, maggiore o minore, che risulti dimostrato e secondo giustizia, con interessi legali dal fatto ed ex art.1284, 4° c. C.C. dalla domanda al saldo effettivo.
Spese di lite e per la CTU, nonché per l'attività del CT, interamente rifuse.
Si produce pro forma di fattura del CT Geom. . Persona_1
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si insiste affinché, ritenutane la rilevanza ed ammissibilità, sia disposta
l'ammissione della prova per testi sulle circostanze già dedotte e non ammesse:
1)Vero che negli anni ricompresi tra il 2005 ed il 2010 il Sig.
[...]
proprietario del podere Mosino posto ai confini del Parte_1
territorio di Crema e Bagnolo Cremasco, commissionò all'Impresa Edile
AN LI Snc il completo ripasso sistematico di tutte le coperture in
“tegole Marsigliesi” degli edifici rurali della cascina Mosino;
2) Vero che iniziando dal 2005 venne inizialmente effettuato il ripasso con sostituzione di tegole Marsigliesi e del legname del tetto della (i) falda Sud dell'edificio adibito a stalla bovina con soprastante fienile che chiude la corte della cascina in lato Sud;
3) Vero che successivamente al 2006, ed entro il 2010, vennero rifatte tutte le coperture in tegole Marsigliesi dei fabbricati rurali con sostituzione di legnami del tetto
pag. 2/15 (ii) del tetto dell'edificio in angolo Nord-Est alla corte di cascina, (iii) del corpo dei fabbricati costituenti l'ala Ovest della medesima corte, e da ultimo
(iiii) del corpo dei fabbricati costituenti l'ala Est della medesima corte, compresa la stalla separata e più arretrata rispetto agli altri edifici dell'ala
Est, in angolo Sud-Est alla corte.
4) Vero che nel corso dell'anno 2017 l'impresa edile F.LL AN Snc
Montodine effettuò interventi di riparazione ai tetti dei fabbricati rurali della , sistemando le gronde che si erano danneggiate, Parte_2
sostituendo centinaia di tegole Marsigliesi rotte, e riposizionando quelle spostate o che si erano sollevate, e ciò principalmente sul corpo di fabbricati sui lati Est ed Ovest della corte di cascina;
5) Vero che a fronte dell'intervento svolto nell'anno 2017 e descritto al capitolo 4 che precede, il Dr. corrispose Parte_1
all' l'importo di €. 15.000,00 oltre IVA, come da Controparte_2
documento 20 che si rammostra;
12) Vero che a fronte degli interventi svolti negli ultimi mesi dell'anno 2019 descritti ai capitoli dal 6 al 11 che precedono, il Dr. Parte_1
, quale privato, corrispose all' l'importo
[...] Controparte_2
di €. 50.000,00 oltre IVA, come da documento 8 che si rammostra;
13) Vero che tra i fabbricati della cascina Mosino danneggiati dal fortunale dell'Agosto 2019 è ricompresa una casa colonica chiusa su tutti i lati in lato
Est, e nella parte in lato Ovest da stalle chiuse e da porticati chiusi su tre lati;
14) Vero che la Fattura n.9/E dell'anno 2020 di cui al doc.9 che viene rammostrato, per complessivi €. 1.409,10, Le venne saldata dal Dr.
[...]
. Parte_1
pag. 3/15 15) Vero che lo stato delle coperture della cascina Mosino a Febbraio 2022 si presenta così come rappresentato nella serie di scatti fotografici al Doc.21, che si rammostra.
16) Vere le fatture di cui al doc.20 che si rammostrano, descrittive di interventi edilizi svolti dalla Impresa Edile F.LL AN Snc nell'anno 2017 sui tetti della cascina Mosino, e pagate dal Dr. ; Parte_1
--------- Si indicano a testi:
--sui capitoli dal n.1 al n.5, nonché 12, 13, 15 e 16, ed anche a conferma dei documenti in atti: presso impresa edile AN F.LL di Persona_2
AN ER e c Snc - Montodine (CR); presso impresa Controparte_3
edile di e c Snc Montodine (CR); CP_2 Persona_2 Persona_3
presso impresa edile di e c Snc - Montodine CP_2 Persona_2
(CR); presso impresa edile AN F.LL di ER e c CP_4 Per_2
Snc - Montodine (CR);
--sui capitoli dal n.1 a 5, oltre a 13 e 15, , dipendente Testimone_1
presso Impresa Edile AN F.LL di AN ER e c Snc - Montodine
(CR); , dipendente presso Impresa Edile AN F.LL di Controparte_5
AN ER e c Snc - Montodine (CR); Miori residente in [...]
Cremasco, Miori residenti in [...]frazione CP_6
Scannabue; Miori residente in [...]frazione Per_5
Scannabue.
--su tutti i capitoli, arch. residente in [...]
--sui capitoli dal n.4 e 5, e dal n.12 al n.15, Dr Testimone_3
residente in [...].
pag. 4/15 CONCLUSIONI parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Cremona, contrariis rejectis, previa ogni declaratoria del caso e di legge così giudicare:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cremona, contrariis rejectis, previa ogni declaratoria del caso e di legge, preso atto ed accertato che la Compagnia non ha mai contestato l'operatività della garanzia assicurativa prestata con la polizza denominata “Incendio Agricolo” n. 10678396, stipulata con l'attore in data 25.11.2005 (Doc. n. 1), in relazione ai danni al fabbricato assicurato conseguenti all'evento atmosferico verificatosi venerdì 2 agosto 2019, unico sinistro regolarmente denunciato alla Compagnia in data 07.08.2019, e, nei termini ed in conformità delle condizioni contrattuali, secondo i massimali, con gli scoperti e/o franchigie, le esclusioni e i limiti di garanzia stabiliti dalle norme contrattuali applicabili alla fattispecie (doc. n. 1 e 3), in data
01.04.2020 ha bonificato all'attore la somma di € 16.131,00, mettendo inoltre a sua disposizione l'ulteriore importo di € 9.276,00 valutato quale supplemento a nuovo da concedersi a verifica dei lavori ultimati, ammontare poi non devoluto per i motivi esposti nella premessa della comparsa di costituzione e risposta, ritenere tali importi congrui e sufficienti a tacitare ogni pretesa indennitaria dell'assicurato derivante dal contratto in conseguenza dell'evento denunciato, respingendo ogni ulteriore domanda perché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di compensi e spese di lite.
Spese generali (15%) e non, diritti ed onorari di causa comunque totalmente compensati tra le parti anche laddove le richieste attoree vengano considerevolmente ridimensionate al termine del processo.
Salvis juribus.
pag. 5/15 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio chiedeva che il Tribunale
[...] CP_1
accertasse e dichiarasse che era tenuta ad indennizzare all'attore CP_1
tutti i danni dallo stesso subiti ai propri beni immobili per effetto degli eventi calamitosi occorsi nell'Agosto 2019, pari ad €. 66.309,10, e che quindi la convenuta -atteso l'avvenuto pagamento a titolo d'acconto, nel Giugno 2020, dell'importo di €. 16.131,00- fosse condannata al pagamento dell'importo capitale residuo pari ad €. 50.178,10 o al diverso importo, maggiore o minore, che risultasse dimostrato e di giustizia, con interessi di legge dal fatto al saldo effettivo.
In particolare, l'attore allegava:
- di essere proprietario di un fondo rustico con annessi fabbricati rurali denominato “Mosino” sito in Comune di Crema (Cr) dato in affitto a terzi,
l'attore da vari decenni ha in corso contratti d'assicurazione con la compagnia
“ALLanz Subalpina S.p.A.”, ora ”, agenzia di Crema 032. All'epoca CP_1
dei fatti per i quali è causa, si trattava della polizza n.106783796 (doc.1) stipulata nel 2005 e rinnovata più volte, contenente la previsione di un massimale assicurato pari ad €.400.000,00.- All'interno della testo della polizza finalizzato primariamente a cautelizzare il pericolo di danno da incendio, una clausola specifica estendeva la protezione anche ai “…danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da: 1) uragani, bufere, tempesta, grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati e non.”;
pag. 6/15 - che nei primi giorni del mese di Agosto 2019 a causa d'un temporale estivo di particolare intensità e violenza accompagnato da forti raffiche di vento qualificabile come tromba d'aria, i fabbricati rurali del podere “Mosino” subivano ingenti danni: venivano scoperchiati numerosi edifici di cascina e, quale conseguenza, rovinavano al suolo rompendosi numerose tegole marsigliesi nonché alcune lastre di copertura dei tetti. Disposta l'immediata apertura del sinistro presso la propria agenzia (Doc.4, sinistro n.05.983647845.001), il deducente chiese all' Controparte_7
”, chiamata a rilevare quanto accaduto, di elaborare un
[...]
preventivo di spesa: l'intervento preventivato ritenuto necessario risultò pari ad €.56.265,00 oltre IVA 10%;
- che seguiva nel breve l'accesso del perito incaricato dalla compagnia, che visionava gli immobili, rilevava i danni e prendeva altresì visione del preventivo di spesa stilato dalla impresa edile ”; Controparte_2
- che le riparazioni edilizie si completarono tra la fine del mese di Ottobre ed i primi giorni di Novembre 2019 e comportarono un costo complessivo per l'intervento dell'impresa edile di poco superiore rispetto al preventivo
(€.59.000,00 oltre IVA 10%, ossia complessivamente €.64.900,00; Cfr. doc.ti 7
e 8) oltre all'esborso di ulteriori €.1.409,10 per la prestazione professionale dell'Arch. relativa alla predisposizione delle pratiche urbanistiche Tes_2
mirate ad ottenere l'assenso della competente P.A. alla realizzazione delle opere di riparazione dei fabbricati danneggiati ed alla Direzione dei Lavori
(doc.9). La spesa complessiva sostenuta dall'attore, pertanto, ammontava a complessivi €.66.309,10;
- che tentava al contempo plurimi contatti con la compagnia di assicurazione: tuttavia l'ente gestore della attività liquidatoria del danno da sinistro, senza pag. 7/15 fornire alcuno dei chiarimenti richiesti, con missiva datata 28.11.2019 si limitava a trasmettere all'attore l'assegno bancario “ALLanz Bank”
n.3001585951-00 dell'importo di soli €.16.131,00 (doc.10), importo assolutamente inadeguato rispetto agli oneri affrontati, ma soprattutto - nonostante le rassicurazioni contenute nella missiva con cui venne inoltrato detto assegno sul fatto che “…il centro liquidazione danni… è a sua completa disposizione per fornirle informazioni dettagliate…”- accompagnato dall'inequivoco rifiuto di fornire alcun ragguaglio in odine alle concrete modalità attraverso le quali si era giunti a determinare tale ammontare dell'assegno bancario trasmesso. I ripetuti tentativi di contatto seguiti al recapito dell'assegno, prima personali del Dr. , poi Parte_1
tramite difensore, sono stati tutti respinti al mittente senza alcun riscontro, comunicazione e -men che meno- documentazione circa il metodo di calcolo degli importi.
Nessun riscontro ottennero neppure la PEC 23.03.2020 con cui si sollecitava un promesso incontro telefonico (doc.11) né tanto meno la formale richiesta di chiarimenti e di accesso agli atti del 24.03.2020 a firma del sottoscritto difensore inoltrata a mezzo PEC in data 30.03.2020.
- che peraltro una volta presentato all'incasso a titolo di semplice acconto l'assegno “ALLanz Bank” n.3001585951-00 esso risultava non pagabile in quanto contenente un errore nell'indicazione del nominativo del beneficiario.
Investito della questione, solo in data 01.04.2020 il Centro Liquidazione
Danni della comunicava che: a) l'ammontare complessivo del CP_1
danno era stato stimato in complessivi €.25.407,00; b) era già stato emesso ordine di bonifico sostitutivo dell'assegno non incassabile, per l'importo di
€.16.131,00; c) ulteriori €.9.276,00 sarebbero stati corrisposti solo a lavori pag. 8/15 ultimati. Ancora una volta, nulla in merito ai chiarimenti richiesti sul sistema di calcolo del danno e di liquidazione del sinistro;
ribadiva di CP_1
ritenere congrua la propria -inconoscibile- valutazione, per cui “…in assenza di ulteriore documentazione che comprovi una richiesta di entità superiore…”, nulla riteneva dovuto.
Solo a metà del mese di Giugno 2020 provvide ad accreditare CP_1
all'attore l'importo originariamente portato dall'assegno bancario errato, di €.
16.131,00.
- che a quel punto presentava “Domanda di Mediazione” in data 03.08.2020 presso l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Cremona
(doc.15), ma decideva di non aderire ritenendo di aver già CP_1
formulato “…congrua offerta risarcitoria all'istante…” (doc.16 e 17);
l'incontro tenutosi con collegamento da remoto solo in data 19.02.2021 a causa delle problematiche connesse alla pandemia da Covid19, il mediatore incaricato dichiarava l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione
(doc.18).
Si costituiva in giudizio la compagnia , la quale contestava quanto ex CP_1
adverso dedotto e chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto. In particolare, la convenuta eccepiva:
- che l'attore aveva introdotto la causa per una pluralità di eventi dannosi, laddove era stata segnalata una unica apertura di sinistro;
- che da ciò conseguiva una ipotesi di nuLLtà dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto;
- che l'indennizzo andava computato tenendo conto dei massimali, degli scoperti, delle franchigie, e di esclusioni e limiti di contratto;
pag. 9/15 - che la polizza non prevedeva il risarcimento del “valore a nuovo”, ma solo il risarcimento come “valore intero con supplemento a nuovo”, con uno scoperto del 10% poiché il fabbricato assicurato risultava aperto da uno o più lati, con un minimo assoluto di €. 1.033,00 a sinistro, per cui essa doveva essere esentata da pagamenti aggiuntivi. Confermava che il perito incaricato dalla compagnia d'assicurazione aveva determinato il danno risarcibile in €.
25.407,00 di cui € 16.131,00 già versati, ed €. 9.276,00 - quale “supplemento a nuovo”- sarebbero stati versati a lavori ultimati.
Infine, contestava le fatture di spesa esposte dall'attore e la quantificazione dei costi delle riparazioni.
La causa è stata istruita attraverso prova orale e CTU.
All'udienza del 8 gennaio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni e il giudice ha trattenuto la causa in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, si deve chiarire come appaia sufficientemente chiaro dall'atto introduttivo che l'episodio causativo del danno sia quello verificatosi in data 02.08.2019, per il quale è stato aperto il sinistro.
Nel merito, come anticipato, la causa è stata istruita attraverso prova orale e
CTU avente ad oggetto il seguente quesito:
“il CTU, letti gli atti e visti i documenti di causa, visitato se necessario i luoghi, esaminate le foto e gli ulteriori documenti in atti - descriva lo stato dei luoghi ” prima e dopo il sinistro di cui è causa Parte_2
avendo cura di indicare lo stato di manutenzione dello stesso anche ai fini di cui all'art. 19 delle Condizioni Generali di Polizza prodotte in atti;
pag. 10/15 - descriva i danni che si sono verificati nell'immobile di cui sopra per effetto dell'evento dell'agosto 2019;
- quantifichi i danni avendo cura di individuare lo stesso tenendo conto di quanto previsto dalla clausola n. 19 delle condizioni generali di polizza (cfr. pag. 4) avendo cura di specificare tutti i criteri utilizzati per la quantificazione del sinistro e la relativa incidenza sulla liquidazione finale;
- liquidi e quantifichi, pertanto, il danno patito dalla parte attrice in termini di polizza;
- tenti la conciliazione tra le parti”.
Occorre dunque prendere le mosse dai risultati della CTU espletata, i quali sono pienamente condivisi dal Tribunale, in quanto appaiono sorretti da congrue indagini tecniche svolte nel contraddittorio tra le parti, oltre che da logica ed idonea motivazione, anche con riferimento alle risposte fornite dallo stesso CTU alle osservazioni critiche dei CT .
In particolare, essendo la C.T.U. uno strumento utilizzabile dal Giudice proprio per acquisire le conoscenze di natura tecnica di cui non dispone, necessarie ai fini della decisione, non è possibile imporre al Giudice stesso di ripercorrere autonomamente le valutazioni effettuate dal perito in virtù di tali cognizioni specialistiche, essendo sufficiente un controllo dell'intrinseca logicità e della coerenza interna del percorso seguito dal C.T.U. e dell'idoneità
a fornire una risposta adeguata ai quesiti posti, nonché un riscontro ai rilievi ed alle osservazioni delle parti (Cass. 11.6.2018 n. 15147; Cass. 20.6.2017 n.
15201; Cass. 21.11.2016 n. 23637; Cass.
7.10.2016 n. 20232; Cass.
2.9.2016 n.
17514; Cass. 12.2.2013 n. 3302; Cass. 11.5.2012 n. 7364).
pag. 11/15 Orbene il CTU, riguardo ai danni subiti dal fabbricato, ha dapprima valutato il danno patito dall'attore quantificandolo in € 41.873,36, ha quindi provveduto alla sua riduzione in base alle condizioni di polizza, applicando un degrado del
30%, per poi, detratto lo scoperto di polizza del 10%, giungere ad un totale di danno risarcibile di € 26.380,22. Per ciò che concerne il rimborso delle spese di demolizione e sgombero quantificate dal CTU in € 8.016,43, lo stesso - nel rispetto delle condizioni di assicurazione - ammetteva all'indennizzo l'attore per soli € 2.638,02 pari al 10% del danno indennizzabile di € 26.380,22. Così per un complessivo importo risarcibile di € 29.018,24 che maggiorato dell'Iva
10% ammonta ad € 31.920,06.
Da ultimo si osserva come l'onorario pagato dall'attore all'Arch. non Tes_2
possa essere compreso nel rischio assicurato in quanto la polizza, ai sensi dell'art. 11 della C.G.A. (sempre doc. n. 2) garantisce ed indennizza “.. i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate..” , cioè al fabbricato di proprietà dell'attore ed è comunque espressamente escluso dall'art. 12 lettera i.
La convenuta deve dunque essere condannata a corrispondere all'attore €
31.920,06, dedotto quanto già versato.
La parte ha altresì chiesto il pagamento degli interessi di legge dal fatto al saldo effettivo. Sul punto si è espressa la Corte di Cassazione (sentenza del 18 marzo 2025 n. 7216), la quale ha confermato il principio secondo cui: “in tema di assicurazione contro i danni, “il pagamento dell'indennizzo costituisce debito di valore” – o almeno, “si comporta” come tale (Cass. Sez. 3, sent. 8 novembre 2019, n. 28811, Rv. 655963-05) – “poiché assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, sicché è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole pag. 12/15 dell'assicuratore” (Cass. Sez. 3, ord. 8 giugno 2023, n. 16229, Rv. 667831-01), con possibilità di cumulo degli interessi compensativi sulla somma rivalutata, purché sussista “una specifica domanda di parte, perché tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere allegato e provato, causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta” (Cass. Sez. 3, sent. 16 febbraio 2023, n. 4938, Rv.
667257-01)“.
Pertanto, secondo il noto insegnamento della sentenza della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite n. 1712 del 1995, il risarcimento deve comprendere il danno, da liquidarsi con riferimento al valore della moneta all'epoca del fatto illecito;
la rivalutazione monetaria intervenuta dalla data dell'evento dannoso al momento della pubblicazione della sentenza, ossia l'equivalente attuale del bene perduto;
il danno derivante dal ritardato pagamento, ossia l'equivalente per il mancato godimento del bene o del suo controvalore monetario per tutto il tempo intercorrente tra il fatto e la liquidazione.
Con la citata nota sentenza n. 1712 del 1995, la Cassazione a Sezioni Unite aveva precisato che una modalità consentita di liquidazione equitativa può essere rinvenuta nell'attribuzione di interessi, che in via equitativa possono essere riconosciuti nella misura degli interessi legali calcolati sulla somma rivalutata anno per anno.
Si deve a questo punto rilevare che è stato pagato un acconto di €16.131,00 a metà giugno 2020.
Pertanto:
L'indennizzo (somma capitale) deve essere determinato in euro 31.920,06;
pag. 13/15 a metà giugno è stato pagato un acconto di euro 16.131,00;
La convenuta deve essere condannata al pagamento della residua somma di
€15.789,06 oltre interessi legali ex art. 1284, primo comma, c.c., da calcolarsi - previa devalutazione istat della somma al dì del fatto (02.08.2019) - sulla somma rivalutata di anno in anno sino ad oggi. Operando i dovuti conteggi si perviene alla somma di € 17.601,36.
Devono essere calcolati gli interessi sull'acconto di € 16.131,00 dal giorno del danno (02.08.2019) alla data del pagamento dello stesso (15 giugno 2020), sempre previa devalutazione istat dell'importo monetario dell'acconto dal giorno del pagamento al giorno del fatto e successivo calcolo degli interessi sulla somma rivalutata di anno in anno sino al pagamento. Operando i dovuto conteggi si perviene alla somma di € 56,37.
La convenuta deve dunque essere condannata al pagamento di € 17.657,73 totali (somma che include capitale e interessi, detratto l'acconto). Su detta somma, che è debito di valuta, sono dovuti gli interessi ex art 1284 comma 1
c.c. da oggi al saldo.
Nonostante la domanda attorea non sia stata accolta per il quantum inizialmente richiesto, le spese di lite sono comunque poste interamente a carico della parte convenuta, la quale, anche con il suo comportamento stragiudiziale, ha reso inevitabile l'odierna vertenza. Si osserva, in particolare, che la assicurazione non ha fornito delucidazione alcuna sul proprio sistema di computo del danni, ritenendo che lasciar l'assicurato nella incertezza sui dati materiali;
ha rimesso all'assicurato un importo parziale senza minimamente spiegare a qual criterio si fosse attenuta nel determinare detto importo;
mai ha aperto la linea telefonica per i plurimi tentativi di chiamata dell'assicurato; ha pag. 14/15 rifiutato ogni confronto telefonico o scritto anche col suo difensore;
mai replicato alle contestazioni rivoltele circa l'impossibilità di qualsivoglia contatto, anche solo per ottenere chiarimenti, di cui alla Pec 24.03.2020 di cui al Doc.12 di parte attrice;
ha rifiutato di consegnare all'assicurato il materiale in suo possesso (la relazione tecnica svolta dal proprio perito di parte) per consentirgli di comprendere le modalità di calcolo del risarcimento (istanza pure formulata con la Pec 24.03.2020 di cui al Doc.12 attoreo); si è sottratta all'obbligo di partecipare alla procedura di media-conciliazione ante causam.
Le spese relative alla CTU, già liquidate con separato decreto, sono poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa, così provvede:
1) condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte attrice di € 17.657,73 (somma che include capitale e interessi, detratto l'acconto) ;
2) condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice convenuta, del presente grado del giudizio, che liquida in € 5.077,00, oltre 15 % per spese generali, rimborso spese vive, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3) pone le spese relative alla CTU a carico della convenuta.
02/07/2025.
Il Giudice
Federica Meloni
pag. 15/15