Decreto cautelare 13 settembre 2021
Ordinanza cautelare 6 ottobre 2021
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 09/06/2025, n. 2075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2075 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 02075/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01539/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1539 del 2021, proposto da
-OMISSIS- in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Paola Zanellato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, presso la sede della quale è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Liceo Scientifico -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di mancata ammissione alla classe successiva della studentessa alla classe ̀III del proprio corso di studi di istruzione secondaria assunto dal Consiglio di classe dell’istituto Liceo Scientifico -OMISSIS-, comunicato mediante nota scritta consegnata ai ricorrenti il 3 settembre 2021;
- di tutti gli atti connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 giugno 2025 il dott. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, vengono impugnati gli atti con cui il Consiglio di Classe della II F del Liceo Scientifico “-OMISSIS-” di Lodi, al termine dell’anno scolastico 2020/2021, ha deliberato la non amissione alla classe successiva dell’alunna-OMISSIS-, studentessa con DSA beneficiaria di Piano didattico personalizzato, per non avere quest’ultima recuperato, a seguito di sospensione del giudizio, le insufficienze riportate nelle materie di matematica e fisica.
2. A sostegno del gravame, i ricorrenti articolano plurime censure, per come di seguito esposte.
Lamentano, in primo luogo, la mancata attivazione da parte dell’Istituto scolastico, sia durante l’anno scolastico sia all’esito delle prove di recupero, di interrogazioni orali a compensazione delle prove scritte, nonostante tale strumento fosse individuato dal piano didattico personalizzato quale misura compensativa a favore della studentessa.
In secondo luogo deducono, in termini di nullità e/o annullabilità del gravato giudizio finale, la carenza assoluta ovvero il difetto di motivazione, nonché l’irragionevolezza e la violazione dell’art. 2 Cost. Ciò in quanto il Consiglio di Classe non avrebbe considerato l’incidenza causale del disturbo specifico dell’apprendimento della studentessa sul rendimento della stessa.
3. Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero dell’Istruzione.
4. Con decreto n. 959 del 13 settembre 2021, è stata respinta l’istanza cautelare monocratica proposta, disponendo in via istruttoria l’acquisizione di una relazione sui fatti di causa.
5. In data 28 settembre 2021, l’intimata Amministrazione ha depositato in giudizio la suddetta relazione.
6. Ad esito della camera di consiglio del 6 ottobre 2021, con ordinanza n. 1048/2021, il Collegio ha respinto la domanda cautelare adducendo la seguente motivazione: “ Ritenuto che non sussiste la probabilità di un esito favorevole della causa tenuto conto che:
- la giurisprudenza afferma che il giudizio di non ammissione di un alunno alla classe successiva si basa sull’insufficiente preparazione e maturazione per accedervi (Cons. Stato, Sez. VI, 10 dicembre 2015, n. 5613);
- di quanto rappresentato nel verbale del consiglio di classe e dalla relazione acquisita in via istruttoria la quale evidenzia una carenza di competenze nel riconoscimento e nell’utilizzo di concetti basilari della matematica e della fisica, tale da precludere alla ragazza la possibilità di affrontare e comprendere in maniera adeguata quanto previsto dal piano di studi per la classe terza;
- e che tutte le prove orali sono state concordate e pianificate con la ragazza, come da PdP;
- per quelle scritte è stata sempre applicata una riduzione del 30% degli esercizi o un aumento del 30% del tempo a disposizione (v. tempo concesso ma non utilizzato da -OMISSIS-nella prova di settembre) e concesso l’utilizzo di tutti gli strumenti compensativi indicati del PdP;
Ritenuto, pertanto, che le censure dedotte siano per la maggior parte dirette a contestare le valutazioni discrezionali di pertinenza del Consiglio di classe e non sindacabili, per questo profilo, dal giudice amministrativo (…) ”.
6. All’udienza straordinaria di smaltimento del 6 giugno 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Con nota depositata in giudizio in data 5 giugno 2025, parte ricorrente ha, tuttavia, dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso, chiedendo quindi la declaratoria di improcedibilità del gravame.
8. Il Collegio, in ragione della predetta dichiarazione, non può che dare atto del sopravvenuto difetto di interesse e dichiarare la improcedibilità del gravame posto che l'interesse a ricorrere, non solo deve sussistere al momento della proposizione dell'impugnativa ma anche in epoca successiva, in base al principio che le condizioni dell'azione debbono permanere fino al momento del passaggio in decisione della controversia.
9. Stimasi comunque equo disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti, anche in ragione della mancanza di attività difensiva svolta dalle parti in vista della udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente, Estensore
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.