Accoglimento
Sentenza 14 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 14/04/2026, n. 2951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2951 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02951/2026REG.PROV.COLL.
N. 04899/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4899 del 2025, proposto da
ME NI, DA RE, FL D'EN, LI De NA, GE NA IA, ES DI, rappresentati e difesi dall'avvocato Marina Terlizzi, con domicilio eletto presso lo studio CC Di OL in Roma, via di Villa Ada 57;
contro
Agenzia delle Entrate, OR Pa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
OR Pa - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per L'Ammodernamento delle P.A., non costituito in giudizio;
nei confronti
IE NO, ET AS, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 5289/2025, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate e di OR Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2026 il Cons. VI PO e uditi per le parti appellanti l’avvocato Marina Terlizzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso originario gli odierni appellanti esponevano di aver partecipato alla selezione pubblica indetta dall’Agenzia delle Entrate con Bando n. 272037 del 24 luglio 2023, finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di 530 unità da inquadrare nell’area dei funzionari per i servizi di pubblicità immobiliare (Codice concorso SPI).
1.1 Tale selezione prevedeva una ripartizione regionale dei posti e la formazione di graduatorie finali di merito su base regionale, con successiva assegnazione dei vincitori alle rispettive Direzioni Regionali dell’Agenzia.
1.2 Gli stessi appellanti hanno partecipato alla procedura concorsuale indicando la loro preferenza regionale e, superata la prova selettiva con esito positivo, sono stati inseriti nelle rispettive graduatorie regionali di merito, ma senza rientrare tra i vincitori.
1.3 Successivamente, con atto del Direttore n. 415102 del 14 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha disposto la formazione di una graduatoria unica nazionale, nella quale sono confluiti tutti gli idonei presenti nelle graduatorie regionali finali di merito dopo l’assunzione dei vincitori.
2. Con il gravame proposto gli odierni appellanti contestavano tale decisione, sostenendo che essa avesse di fatto sostituito e reso inefficaci le graduatorie regionali, impedendo loro di beneficiare di eventuali futuri scorrimenti all’interno della Regione per cui avevano presentato originariamente domanda. In particolare, lamentavano che l’Agenzia avesse implicitamente disposto la decadenza delle graduatorie regionali, costringendoli a scegliere una sede diversa da quella di preferenza, pena l’esclusione dalla procedura.
2.1 Pertanto la domanda proposta era di annullamento della graduatoria unica nazionale e degli atti presupposti, al fine di preservare la validità delle graduatorie regionali e il diritto degli idonei a essere assunti nella Regione di loro scelta in caso di successivi scorrimenti.
In dettaglio, venivano dedotti i seguenti motivi di ricorso: “ violazione e falsa applicazione di legge, violazione degli artt.1 e 3 10 l.n.241/90 e art.35 c.5 ter d.lgs. n.165/2001; violazione del principio di affidamento e “par condicio”, trasparenza, imparzialità e buon andamento di cui agli artt. 3 e 97 cost.; violazione della “lex specialis” (art.7.6 del bando); eccesso di potere per difetto di motivazione, irragionevolezza, d ingiustizia manifesta, illogicità, difetto ’istruttoria, erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti: nella parte in cui l’amministrazione ha disposto implicitamente la decadenza anticipata delle graduatorie regionali, imponendo ai ricorrenti di scegliere un’altra regione sulla base della graduatoria unica per non rinunciare “all’intera procedura ”.
3. Il Tribunale amministrativo adito, con la sentenza qui impugnata n. 5289 del 2025, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo che la giurisdizione spetti al giudice ordinario.
In particolare, il Tar ha concluso nel senso che la pretesa azionata incida “esclusivamente sul diritto soggettivo all’assunzione, che maturerebbe in capo ai ricorrenti solo in caso di scorrimento della graduatoria”.
4. La parte ricorrente di primo grado proponeva appello avverso tale statuizione, deducendo: “ sull’inammissibilità del ricorso – errore in iudicando e in procedendo - erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione ”.
5. Le parti appellate si costituivano in giudizio e, chiedendo il rigetto dell’appello, la conferma del difetto di giurisdizione e in subordine l’inammissibilità, per difetto della prova di resistenza e difetto di interesse, e l’infondatezza.
6. La causa veniva trattenuta in decisione all’esito dell’udienza del 19 marzo 2026.
7. L’appello è fondato.
8. Il petitum sostanziale della controversia azionata dalla odierna parte appellante concerne la illegittimità della graduatoria, in dedotta violazione anche della disciplina concorsuale contenuta nella lex specialis .
9. Oggetto controverso sono pertanto atti concernenti una procedura concorsuale e lo svolgimento della stessa, con specifico riferimento alla formulazione definitiva della graduatoria conclusiva, utile ai fini della successiva futura assunzione.
10. In linea di diritto, ai sensi dell’articolo 63, d.lgs. n. 165/2001 sono devolute al G.O. tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro. La giurisdizione del G.A. è, dunque, limitata alle vere e proprie procedure concorsuali che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione di una graduatoria finale di individuazione dei vincitori che andranno a ricoprire i posti messi a concorso e non anche estesa alle controversie relative alle pretese all'assunzione basate sull'esito del concorso, devolute alla giurisdizione del G.O., al quale è rimesso il sindacato sui comportamenti successivi, riconducibili alla fase di esecuzione dell'atto amministrativo presupposto. Ne discende che rientrano nella giurisdizione del G.O. le controversie con le quali non si contesta la graduatoria.
11. Orbene, nel caso in esame oggetto controverso è proprio la redazione della graduatoria che sarebbe avvenuta, a conferma della natura della controversia, proprio in violazione della lex specialis.
12. Quindi la controversia ha a primario oggetto la legittimità dello svolgimento della procedura concorsuale in relazione alla formazione della graduatoria conclusiva, rilevante ai fini della successiva assunzione.
13. Nella specie, infatti, i partecipanti alla procedura non agiscono per l’immediato riconoscimento del diritto all’assunzione quanto, piuttosto, per la corretta formazione della graduatoria, sulla base delle stesse regole concorsuali predeterminate dall’amministrazione.
14. Quindi va ribadito che la controversia in cui i ricorrenti lamentano la lesione del proprio interesse legittimo alla corretta formazione (e conservazione) della graduatoria appartiene alla giurisdizione del G.A., essendo la posizione fatta valere dal ricorrente di interesse legittimo, in quanto titolato a sollecitare il controllo giudiziale sul corretto esercizio della discrezionalità spettante all'Amministrazione quanto alle modalità attraverso le quali essa decide di operare onde assicurarsi la provvista di personale.
15. Peraltro, se è pur vero che la lex specialis stessa prevedeva (al punto 7.6 del Bando) che “ l’Agenzia si riserva la possibilità di formare una graduatoria unica nazionale ove confluiscano tutti gli idonei presenti nelle graduatorie regionali finali di merito dopo l’assunzione dei vincitori. Tale graduatoria sarà formata sulla base del punteggio riportato nella graduatoria regionale o provinciale ”, oggetto controverso è proprio l’applicazione di una regola della legge di gara, oggetto di attività discrezionale, rispetto alla quale sussistono interessi legittimi, integrante fra l’altro una scelta (macro)organizzativa che, parimenti, fuoriesce dalla giurisdizione ordinaria e rimane all’interno del perimetro della giurisdizione amministrativa, impregiudicato il merito della controversia ovvero la fondatezza della pretesa.
16. Nel caso di specie l’assunzione è il risultato ultimo auspicato ma non è l’oggetto direttamente controverso, che riguarda la formazione della graduatoria concorsuale e la legittimità della scelta discrezionale di attivare la graduatoria unica così come prevista dallo stesso bando di concorso.
17. Sulla base delle considerazioni svolte, in accoglimento dell’appello nei termini di cui sopra ed in riforma della sentenza impugnata, deve essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla presente controversia, con conseguente rinvio al primo giudice dell’esame del ricorso di primo grado, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del codice del processo amministrativo.
18. La natura della questione trattata giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, dichiarata la propria giurisdizione, annulla la decisione impugnata e, ai sensi dell’art. 105 c.p.a. rimette la causa davanti al Tar del Lazio per la decisione nel merito.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
HA SI, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
VI PO, Consigliere, Estensore
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI PO | HA SI |
IL SEGRETARIO