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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 09/10/2025, n. 1685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1685 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 24/2022 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI LATINA
- Sezione II Civile -
In persona del giudice monocratico, dott. Gaetano Negro ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Ex art. 429 cpc
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 24/2022 del R.G.A.C., a seguito di discussione orale e vertente
TRA c.f. , n.q. di titolare Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'omonima ditta, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Gerardo Bagni ed ex lege domiciliato presso il domicilio digitale del predetto, giusta procura in atti,
-opponente-
E
- cf. – in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Direttore rappresentato in giudizio da Controparte_2
, domiciliato presso la sede in Controparte_3
, viale Pier Luigi Nervi, 180 scala C, giusta delega in atti;
CP_3
- opposta -
OGGETTO: Opposizione a ordinanza ingiunzione n. 396/2021
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 6 d.lg 150/11, nella sua qualità di titolare Parte_1 dell'omonima ditta impugnava l'ordinanza ingiunzione n. 396/2021 emessa dall' , con la quale è stata irrogata Controparte_3
una sanzione di complessivi € 4.750,00 per avere impiegato la lavoratrice
, senza preventiva comunicazione di instaurazione del Controparte_4 rapporto di lavoro in violazione dell'art. 3, co. 3 e co. 3 ter D.L. 12/2002, come modificato dall'art. 22 D.Lgs 151/2015 e per aver violato l'obbligo di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro in violazione dell'art. 39 co. 1 D.L. 112/2008 convertito con modificazioni dalla L. 133/08. A fondamento dell'opposizione, l'opponente deduceva unicamente la cessazione dell'attività e le difficoltà economiche della ditta, ritenute circostanze idonee ad escludere o ad attenuare la responsabilità. Si costituiva l' , contestando Controparte_3 integralmente le argomentazioni di parte ricorrente, depositando gli atti del procedimento amministrativo e ribadendo la piena legittimità degli accertamenti nonché la correttezza delle sanzioni irrogate, contestando in fatto e in diritto tutte le eccezioni sollevate dagli opponenti chiedendo, infine, il rigetto dell'opposizione. Venivano acquisiti agli atti il verbale di primo accesso del 21.06.2017, le dichiarazioni della lavoratrice e del titolare, il Controparte_4 provvedimento di sospensione ex art. 14 d.lgs. 81/2008, il verbale interlocutorio del 10.08.2017, il verbale unico di accertamento e notificazione del 15.09.2017, il rapporto ex art. 17 l. 689/1981 e la stessa ordinanza ingiunzione opposta. La causa veniva trattenuta in decisione ex art. 429 c.p.c. II co.
Preliminarmente in rito deve darsi atto che l'udienza di discussione del 9.10.2025 non è avvenuta in presenza delle parti come dalle stesse richiesto alla precedente udienza ( cfr. relativo verbale).
Si sottolinea sul tema da ultimo il seguente principio di diritto_ “ Nel processo del lavoro, il provvedimento con cui giudice, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (nella versione anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 164 del 2024), sostituisce l'udienza destinata alla discussione della causa col deposito di note scritte, è ammissibile a condizione che: I) la sostituzione non riguardi l'udienza di discussione nella sua integralità, ma la sola fase processuale propriamente decisoria;
II) nessuna delle parti si opponga a tale sostituzione;
III) non si escluda che le note scritte contengano (o possano contenere), oltre alle conclusioni e alle istanze, anche gli argomenti a difesa, così da rispondere alla funzione tecnica sostitutiva dell'oralità; IV) qualora l'iter processuale necessiti di chiarimenti in base alla situazione concreta, il dialogo tra le parti e il giudice sia ripristinato in funzione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa”. (Sez. Unite Civili Cassazione - , Sentenza n. 17603 del 30/06/2025 (Rv. 675389 - 01).
- 2 -
Ricorrono tutte le condizioni per la discussione cartolare della presente controversia avendo le parti depositato note ex art. 127 ter c.p.c. il cui contenuto si è spinto ben oltre i limiti fissati dall'art. 127 predetto.
1. Inquadramento giuridico Il giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione trova la sua disciplina nell'art. 6 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 che ha ridisegnato i riti speciali, ricondotto il procedimento all'opposizione a sanzione amministrativa e confermato, per quanto non diversamente previsto, l'applicazione della legge 24 novembre 1981, n. 689. La ratio del sistema è quella di garantire al trasgressore un pieno sindacato giurisdizionale sulla legittimità e fondatezza dell'atto amministrativo sanzionatorio, senza tuttavia snaturarne la natura di procedimento a carattere semplificato e accelerato. In tale prospettiva, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che il giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione non si configura come un'impugnazione in senso tecnico, bensì come un ordinario giudizio di accertamento, avente ad oggetto la fondatezza della pretesa sanzionatoria, nel quale il giudice deve valutare ex novo la sussistenza dei presupposti della violazione (cfr. Cass. civile n.28/01/2010, n. 1786; Cass. civ. sez. II, 10/10/2022, n. 29406). In ordine all'onere probatorio, sul piano oggettivo, incombe sull'Amministrazione l'obbligo di depositare il rapporto e gli atti di accertamento che costituiscono la fonte primaria di allegazione e consentono al giudice di esercitare il proprio sindacato;
sul piano soggettivo, grava sull'opponente l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c. Ne deriva che l'opposizione non può ridursi a una mera contestazione formale dell'atto amministrativo ma deve essere supportata da specifiche allegazioni e da un corredo probatorio idoneo a infirmare gli elementi raccolti dall'Amministrazione. Va inoltre ricordato che, secondo la Cassazione, nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, il giudice non è vincolato dai limiti e dalle motivazioni dell'atto amministrativo, ma deve accertare direttamente la sussistenza o meno dell'illecito amministrativo e la legittimità della sanzione, senza potersi tuttavia spingere oltre i limiti segnati dalle allegazioni delle parti (cfr. Cass. civile 28/01/2010, n. 1786). In questa cornice normativa e giurisprudenziale si colloca il presente giudizio: l'Amministrazione ha assolto all'onere di deposito degli atti (verbali ispettivi, dichiarazioni della lavoratrice e del datore, provvedimento di sospensione, verbale unico e ordinanza ingiunzione), mentre l'opponente si è limitato ad allegare difficoltà economiche e la cessazione dell'attività ma queste deduzioni sono prive di incidenza sulla sussistenza oggettiva delle violazioni.
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2. Accertamenti ispettivi e valore probatorio dei verbali Dalla documentazione prodotta dall' di Controparte_3
emerge che in data 21 giugno 2017 gli ispettori si recavano presso CP_3 l'esercizio commerciale dell'opponente, ove accertavano la presenza della lavoratrice , intenta a svolgere attività di addetta al banco. Controparte_4 La lavoratrice, sentita nell'immediatezza, dichiarava spontaneamente di aver iniziato quel giorno stesso a prestare la propria attività, a seguito di un colloquio con il titolare. Tali dichiarazioni trovavano conferma nelle affermazioni rese contestualmente dal titolare della ditta il Parte_1 quale riferiva che la lavoratrice aveva cominciato l'attività alle ore 10:00 di quella mattina e che intendeva provvedere successivamente alla regolarizzazione. L'accertamento è stato cristallizzato nel verbale di primo accesso, cui seguiva l'immediata adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale ex art. 14 d.lgs. 81/2008, in ragione della presenza di personale in nero. Successivamente, con verbale interlocutorio del 10 agosto 2017 e verbale unico di accertamento e notificazione del 15 settembre 2017, gli ispettori davano formale contestazione delle violazioni in materia di lavoro e previdenza, con concessione della diffida ex art. 13 d.lgs. 124/2004 e facoltà di regolarizzazione, poi non esercitata dall'opponente. Tali risultanze assumono rilievo dirimente sotto il profilo probatorio. Ai sensi dell'art. 2700 c.c., gli atti redatti da pubblici ufficiali fanno fede fino a querela di falso delle dichiarazioni rese e dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. In giurisprudenza si è consolidato il principio secondo cui il verbale ispettivo costituisce fonte di prova privilegiata dei fatti direttamente accertati dagli organi di vigilanza, nonché delle dichiarazioni raccolte, le quali, pur non assumendo il valore di testimonianza in senso tecnico, sono tuttavia utilizzabili dal giudice come elementi di riscontro (cfr. ex plurimis Cass. ord. n. 30148/2024; Cass. n. 1921/2019; Cass. civ., Ordinanza 03 febbraio 2022, n. 3413; Ordinanza 30 giugno 2022, n. 20824). In altri termini, la fede privilegiata attribuita ai verbali copre non soltanto la presenza della lavoratrice al momento dell'accesso e l'attività lavorativa da questa svolta, ma anche le ammissioni rese contestualmente dal datore di lavoro, che costituiscono fonte diretta di prova siccome sfavorevoli al dichiarante. A fronte di tali risultanze, l'onere di provare circostanze diverse incombeva sull'opponente, il quale, tuttavia, non ha offerto alcuna documentazione idonea a dimostrare l'esistenza di una regolare comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto o l'avvenuta tenuta del Libro unico del lavoro. È, pertanto, pienamente provata la sussistenza delle violazioni contestate, in conformità a quanto accertato dagli organi di vigilanza e cristallizzato nei verbali redatti in sede di sopralluogo.
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3. Violazioni e sanzioni applicate Gli atti ispettivi acquisiti al fascicolo documentano la contestazione di due distinte violazioni in materia di rapporti di lavoro ovvero l'impiego di manodopera irregolare in assenza della prescritta comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro e l'omessa istituzione e tenuta del Libro unico del lavoro (LUL). Relativamente all'Impiego della lavoratrice “in nero” l'art.
9-bis del d.l. 510/1996, convertito dalla l. 608/1996, impone al datore di lavoro l'obbligo di comunicare, con modalità telematica, al Centro per l'impiego competente, l'instaurazione del rapporto di lavoro “entro il giorno antecedente” all'inizio della prestazione. La ratio della disposizione è quella di garantire trasparenza e tracciabilità del rapporto sin dal primo momento, in modo da prevenire l'impiego irregolare e consentire il tempestivo controllo da parte degli organi ispettivi. Nel caso di specie, è pacifico che, al momento dell'accesso del 21.06.2017, la lavoratrice fosse presente al lavoro e che, secondo le Controparte_4 stesse dichiarazioni rese dal titolare, il rapporto fosse iniziato quella mattina alle ore 10:00, senza che fosse stata effettuata alcuna comunicazione preventiva. Tale omissione integra la violazione dell'obbligo imposto dall'art.
9-bis citato, con applicazione della c.d. “maxisanzione” per lavoro nero di cui all'art. 3, commi 3 e 3-ter, del d.l. 12/2002, convertito nella l. 73/2002, come modificato dall'art. 22 del d.lgs. 151/2015. La sanzione prevista da tale normativa è graduata in base alla durata della prestazione irregolare, distinguendo tra impiego fino a trenta giorni, da trentuno a sessanta giorni e oltre sessanta giorni. Gli ispettori hanno correttamente qualificato il caso nell'ipotesi di durata inferiore a trenta giorni, applicando la misura minima della sanzione, pari a € 3.750,00. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che l'inizio del rapporto di lavoro, quand'anche avvenuto nella medesima giornata dell'accertamento, comporta l'obbligo della comunicazione preventiva entro il giorno antecedente, sicché la sua omissione integra la violazione sanzionabile, non rilevando l'intenzione del datore di procedere successivamente alla regolarizzazione e non ricorrendo alcuna ipotesi di forza maggiore (cfr. T.A.R. Bari (Puglia), 18/07/2022, n. 1072). La giurisprudenza di legittimità ha inoltre sottolineato la natura istantanea ad effetti permanenti del detto illecito omissivo, che si consuma nel momento in cui, decorso il termine stabilito per la comunicazione dell'assunzione agli uffici competenti, detta comunicazione non sia effettuata (Cass., Sez. L, n. 35978 del 22 novembre 2021). (cfr. Cass. n. 10746/2023).
Sulla omessa istituzione e tenuta del L.U.L. l'art. 39 del d.l. 112/2008, convertito dalla l. 133/2008, ha introdotto l'obbligo generalizzato di istituzione e tenuta del Libro unico del lavoro, nel quale devono essere
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registrati, per ciascun lavoratore, i dati anagrafici, l'inquadramento e le retribuzioni percepite. L'obbligo decorre sin dall'instaurazione del primo rapporto di lavoro, e la mancata istituzione o l'omessa esibizione del LUL in sede di accesso ispettivo costituisce illecito autonomo e sanzionabile. Nel caso concreto, l'opponente non ha fornito prova di aver istituito o comunque regolarmente aggiornato il LUL. La totale assenza di documentazione, unita alla mancata esibizione al momento dell'accesso, integra la violazione contestata e giustifica l'irrogazione della relativa sanzione amministrativa, pari a € 1.000,00.
4. Irrilevanza delle condizioni economiche del trasgressore Va infine rilevato che le deduzioni difensive dell'opponente, relative alle difficoltà economiche della ditta e alla cessazione dell'attività dopo poco tempo dall'accesso ispettivo neanche suffragate da prove documentali, non incidono sull'an debeatur della sanzione né costituiscono una specifica esimente dalla responsabilità amministrativa per l'impiego irregolare di manodopera, trattandosi di circostanze irrilevanti rispetto all'elemento oggettivo della violazione. La cessazione dell'attività imprenditoriale, pur se sopravvenuta poco dopo l'accertamento, non estingue l'illecito già perfezionatosi. L'illecito amministrativo si consuma al momento in cui si realizza la condotta vietata dalla legge (nel caso di specie, l'impiego di lavoratore subordinato senza la preventiva comunicazione e senza la tenuta del L.U.L.), sicché gli eventi successivi non possono retroattivamente eliminarne la rilevanza giuridica. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la chiusura o la cessazione dell'attività imprenditoriale non determina l'estinzione degli obblighi e delle responsabilità già maturate, dovendo l'imprenditore rispondere delle violazioni accertate sino a quel momento.
Analogamente, le difficoltà economiche e finanziarie della ditta non costituiscono circostanza scriminante né attenuante idonea ad escludere l'applicazione della sanzione. Secondo costante giurisprudenza, le difficoltà economiche del datore di lavoro, quand'anche gravi, non possono giustificare l'impiego di manodopera irregolare, trattandosi di condotta illecita di per sé sanzionata dall'ordinamento e non suscettibile di essere elisa da considerazioni di opportunità economica (cfr. Trib. di Catania sez. lav., 05/07/2022). La Suprema Corte ha inoltre ribadito che la finalità della maxisanzione per lavoro nero è di carattere eminentemente preventivo e dissuasivo, volta a scoraggiare il fenomeno dell'occupazione irregolare.
5. Effetto del mancato pagamento in misura ridotta
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È stato inoltre correttamente valorizzato, in tema di dosimetria della sanzione, il mancato esercizio da parte del datore di lavoro, della facoltà di estinguere l'illecito mediante il pagamento della sanzione in misura ridotta entro i termini di legge (art. 16 l. 689/1981 e art. 13 d.lgs. 124/2004). Tale omissione ha giustificato la prosecuzione del procedimento sanzionatorio e la conseguente emissione dell'ordinanza ingiunzione. In assenza di elementi oggettivi o soggettivi idonei a dimostrare l'occasionalità, la marginalità o la buona fede del trasgressore, la richiesta di riduzione al minimo edittale non può trovare accoglimento (cfr. Cass. Sez. Lav. 19 marzo 2007, n. 6417; Cass. Sez. lav. n. 14197 del 14.06.2010).
Alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione deve essere integralmente rigettata con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite da liquidarsi secondo i valori massimi stabiliti dall' art. 9, comma 2, D.lgs n. 149/2015 in considerazione dell'immotivato rinvio della precedente udienza ( cfr. relativo verbale alla luce della certificazione di cancelleria) con l'applicazione dell'art. 4 commi 2, 3 dm 140/12 come richiamato dal D.L. 1/12 art. 9 comma 2).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- respinge l'opposizione promossa da nella sua qualità di Parte_1 titolare dell'omonima ditta individuale;
- conferma l'ordinanza ingiunzione n. 396/2021 per l'importo complessivo di euro 4.767,40;
- condanna gli opponenti al pagamento in favore dell'
[...]
delle spese di lite del presente Controparte_5 giudizio che liquida in complessivi euro 3546,60 oltre accessori di legge se dovuti.
Il Giudice Latina, 9.10.2025 Dott. Gaetano Negro
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Sentenza emessa ai sensi dell'art. 429 cpc all'esito della discussione tenuta all'udienza cartolare del 09.10.2025
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI LATINA
- Sezione II Civile -
In persona del giudice monocratico, dott. Gaetano Negro ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Ex art. 429 cpc
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 24/2022 del R.G.A.C., a seguito di discussione orale e vertente
TRA c.f. , n.q. di titolare Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'omonima ditta, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Gerardo Bagni ed ex lege domiciliato presso il domicilio digitale del predetto, giusta procura in atti,
-opponente-
E
- cf. – in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Direttore rappresentato in giudizio da Controparte_2
, domiciliato presso la sede in Controparte_3
, viale Pier Luigi Nervi, 180 scala C, giusta delega in atti;
CP_3
- opposta -
OGGETTO: Opposizione a ordinanza ingiunzione n. 396/2021
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 6 d.lg 150/11, nella sua qualità di titolare Parte_1 dell'omonima ditta impugnava l'ordinanza ingiunzione n. 396/2021 emessa dall' , con la quale è stata irrogata Controparte_3
una sanzione di complessivi € 4.750,00 per avere impiegato la lavoratrice
, senza preventiva comunicazione di instaurazione del Controparte_4 rapporto di lavoro in violazione dell'art. 3, co. 3 e co. 3 ter D.L. 12/2002, come modificato dall'art. 22 D.Lgs 151/2015 e per aver violato l'obbligo di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro in violazione dell'art. 39 co. 1 D.L. 112/2008 convertito con modificazioni dalla L. 133/08. A fondamento dell'opposizione, l'opponente deduceva unicamente la cessazione dell'attività e le difficoltà economiche della ditta, ritenute circostanze idonee ad escludere o ad attenuare la responsabilità. Si costituiva l' , contestando Controparte_3 integralmente le argomentazioni di parte ricorrente, depositando gli atti del procedimento amministrativo e ribadendo la piena legittimità degli accertamenti nonché la correttezza delle sanzioni irrogate, contestando in fatto e in diritto tutte le eccezioni sollevate dagli opponenti chiedendo, infine, il rigetto dell'opposizione. Venivano acquisiti agli atti il verbale di primo accesso del 21.06.2017, le dichiarazioni della lavoratrice e del titolare, il Controparte_4 provvedimento di sospensione ex art. 14 d.lgs. 81/2008, il verbale interlocutorio del 10.08.2017, il verbale unico di accertamento e notificazione del 15.09.2017, il rapporto ex art. 17 l. 689/1981 e la stessa ordinanza ingiunzione opposta. La causa veniva trattenuta in decisione ex art. 429 c.p.c. II co.
Preliminarmente in rito deve darsi atto che l'udienza di discussione del 9.10.2025 non è avvenuta in presenza delle parti come dalle stesse richiesto alla precedente udienza ( cfr. relativo verbale).
Si sottolinea sul tema da ultimo il seguente principio di diritto_ “ Nel processo del lavoro, il provvedimento con cui giudice, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (nella versione anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 164 del 2024), sostituisce l'udienza destinata alla discussione della causa col deposito di note scritte, è ammissibile a condizione che: I) la sostituzione non riguardi l'udienza di discussione nella sua integralità, ma la sola fase processuale propriamente decisoria;
II) nessuna delle parti si opponga a tale sostituzione;
III) non si escluda che le note scritte contengano (o possano contenere), oltre alle conclusioni e alle istanze, anche gli argomenti a difesa, così da rispondere alla funzione tecnica sostitutiva dell'oralità; IV) qualora l'iter processuale necessiti di chiarimenti in base alla situazione concreta, il dialogo tra le parti e il giudice sia ripristinato in funzione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa”. (Sez. Unite Civili Cassazione - , Sentenza n. 17603 del 30/06/2025 (Rv. 675389 - 01).
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Ricorrono tutte le condizioni per la discussione cartolare della presente controversia avendo le parti depositato note ex art. 127 ter c.p.c. il cui contenuto si è spinto ben oltre i limiti fissati dall'art. 127 predetto.
1. Inquadramento giuridico Il giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione trova la sua disciplina nell'art. 6 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 che ha ridisegnato i riti speciali, ricondotto il procedimento all'opposizione a sanzione amministrativa e confermato, per quanto non diversamente previsto, l'applicazione della legge 24 novembre 1981, n. 689. La ratio del sistema è quella di garantire al trasgressore un pieno sindacato giurisdizionale sulla legittimità e fondatezza dell'atto amministrativo sanzionatorio, senza tuttavia snaturarne la natura di procedimento a carattere semplificato e accelerato. In tale prospettiva, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che il giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione non si configura come un'impugnazione in senso tecnico, bensì come un ordinario giudizio di accertamento, avente ad oggetto la fondatezza della pretesa sanzionatoria, nel quale il giudice deve valutare ex novo la sussistenza dei presupposti della violazione (cfr. Cass. civile n.28/01/2010, n. 1786; Cass. civ. sez. II, 10/10/2022, n. 29406). In ordine all'onere probatorio, sul piano oggettivo, incombe sull'Amministrazione l'obbligo di depositare il rapporto e gli atti di accertamento che costituiscono la fonte primaria di allegazione e consentono al giudice di esercitare il proprio sindacato;
sul piano soggettivo, grava sull'opponente l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c. Ne deriva che l'opposizione non può ridursi a una mera contestazione formale dell'atto amministrativo ma deve essere supportata da specifiche allegazioni e da un corredo probatorio idoneo a infirmare gli elementi raccolti dall'Amministrazione. Va inoltre ricordato che, secondo la Cassazione, nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, il giudice non è vincolato dai limiti e dalle motivazioni dell'atto amministrativo, ma deve accertare direttamente la sussistenza o meno dell'illecito amministrativo e la legittimità della sanzione, senza potersi tuttavia spingere oltre i limiti segnati dalle allegazioni delle parti (cfr. Cass. civile 28/01/2010, n. 1786). In questa cornice normativa e giurisprudenziale si colloca il presente giudizio: l'Amministrazione ha assolto all'onere di deposito degli atti (verbali ispettivi, dichiarazioni della lavoratrice e del datore, provvedimento di sospensione, verbale unico e ordinanza ingiunzione), mentre l'opponente si è limitato ad allegare difficoltà economiche e la cessazione dell'attività ma queste deduzioni sono prive di incidenza sulla sussistenza oggettiva delle violazioni.
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2. Accertamenti ispettivi e valore probatorio dei verbali Dalla documentazione prodotta dall' di Controparte_3
emerge che in data 21 giugno 2017 gli ispettori si recavano presso CP_3 l'esercizio commerciale dell'opponente, ove accertavano la presenza della lavoratrice , intenta a svolgere attività di addetta al banco. Controparte_4 La lavoratrice, sentita nell'immediatezza, dichiarava spontaneamente di aver iniziato quel giorno stesso a prestare la propria attività, a seguito di un colloquio con il titolare. Tali dichiarazioni trovavano conferma nelle affermazioni rese contestualmente dal titolare della ditta il Parte_1 quale riferiva che la lavoratrice aveva cominciato l'attività alle ore 10:00 di quella mattina e che intendeva provvedere successivamente alla regolarizzazione. L'accertamento è stato cristallizzato nel verbale di primo accesso, cui seguiva l'immediata adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale ex art. 14 d.lgs. 81/2008, in ragione della presenza di personale in nero. Successivamente, con verbale interlocutorio del 10 agosto 2017 e verbale unico di accertamento e notificazione del 15 settembre 2017, gli ispettori davano formale contestazione delle violazioni in materia di lavoro e previdenza, con concessione della diffida ex art. 13 d.lgs. 124/2004 e facoltà di regolarizzazione, poi non esercitata dall'opponente. Tali risultanze assumono rilievo dirimente sotto il profilo probatorio. Ai sensi dell'art. 2700 c.c., gli atti redatti da pubblici ufficiali fanno fede fino a querela di falso delle dichiarazioni rese e dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. In giurisprudenza si è consolidato il principio secondo cui il verbale ispettivo costituisce fonte di prova privilegiata dei fatti direttamente accertati dagli organi di vigilanza, nonché delle dichiarazioni raccolte, le quali, pur non assumendo il valore di testimonianza in senso tecnico, sono tuttavia utilizzabili dal giudice come elementi di riscontro (cfr. ex plurimis Cass. ord. n. 30148/2024; Cass. n. 1921/2019; Cass. civ., Ordinanza 03 febbraio 2022, n. 3413; Ordinanza 30 giugno 2022, n. 20824). In altri termini, la fede privilegiata attribuita ai verbali copre non soltanto la presenza della lavoratrice al momento dell'accesso e l'attività lavorativa da questa svolta, ma anche le ammissioni rese contestualmente dal datore di lavoro, che costituiscono fonte diretta di prova siccome sfavorevoli al dichiarante. A fronte di tali risultanze, l'onere di provare circostanze diverse incombeva sull'opponente, il quale, tuttavia, non ha offerto alcuna documentazione idonea a dimostrare l'esistenza di una regolare comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto o l'avvenuta tenuta del Libro unico del lavoro. È, pertanto, pienamente provata la sussistenza delle violazioni contestate, in conformità a quanto accertato dagli organi di vigilanza e cristallizzato nei verbali redatti in sede di sopralluogo.
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3. Violazioni e sanzioni applicate Gli atti ispettivi acquisiti al fascicolo documentano la contestazione di due distinte violazioni in materia di rapporti di lavoro ovvero l'impiego di manodopera irregolare in assenza della prescritta comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro e l'omessa istituzione e tenuta del Libro unico del lavoro (LUL). Relativamente all'Impiego della lavoratrice “in nero” l'art.
9-bis del d.l. 510/1996, convertito dalla l. 608/1996, impone al datore di lavoro l'obbligo di comunicare, con modalità telematica, al Centro per l'impiego competente, l'instaurazione del rapporto di lavoro “entro il giorno antecedente” all'inizio della prestazione. La ratio della disposizione è quella di garantire trasparenza e tracciabilità del rapporto sin dal primo momento, in modo da prevenire l'impiego irregolare e consentire il tempestivo controllo da parte degli organi ispettivi. Nel caso di specie, è pacifico che, al momento dell'accesso del 21.06.2017, la lavoratrice fosse presente al lavoro e che, secondo le Controparte_4 stesse dichiarazioni rese dal titolare, il rapporto fosse iniziato quella mattina alle ore 10:00, senza che fosse stata effettuata alcuna comunicazione preventiva. Tale omissione integra la violazione dell'obbligo imposto dall'art.
9-bis citato, con applicazione della c.d. “maxisanzione” per lavoro nero di cui all'art. 3, commi 3 e 3-ter, del d.l. 12/2002, convertito nella l. 73/2002, come modificato dall'art. 22 del d.lgs. 151/2015. La sanzione prevista da tale normativa è graduata in base alla durata della prestazione irregolare, distinguendo tra impiego fino a trenta giorni, da trentuno a sessanta giorni e oltre sessanta giorni. Gli ispettori hanno correttamente qualificato il caso nell'ipotesi di durata inferiore a trenta giorni, applicando la misura minima della sanzione, pari a € 3.750,00. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che l'inizio del rapporto di lavoro, quand'anche avvenuto nella medesima giornata dell'accertamento, comporta l'obbligo della comunicazione preventiva entro il giorno antecedente, sicché la sua omissione integra la violazione sanzionabile, non rilevando l'intenzione del datore di procedere successivamente alla regolarizzazione e non ricorrendo alcuna ipotesi di forza maggiore (cfr. T.A.R. Bari (Puglia), 18/07/2022, n. 1072). La giurisprudenza di legittimità ha inoltre sottolineato la natura istantanea ad effetti permanenti del detto illecito omissivo, che si consuma nel momento in cui, decorso il termine stabilito per la comunicazione dell'assunzione agli uffici competenti, detta comunicazione non sia effettuata (Cass., Sez. L, n. 35978 del 22 novembre 2021). (cfr. Cass. n. 10746/2023).
Sulla omessa istituzione e tenuta del L.U.L. l'art. 39 del d.l. 112/2008, convertito dalla l. 133/2008, ha introdotto l'obbligo generalizzato di istituzione e tenuta del Libro unico del lavoro, nel quale devono essere
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registrati, per ciascun lavoratore, i dati anagrafici, l'inquadramento e le retribuzioni percepite. L'obbligo decorre sin dall'instaurazione del primo rapporto di lavoro, e la mancata istituzione o l'omessa esibizione del LUL in sede di accesso ispettivo costituisce illecito autonomo e sanzionabile. Nel caso concreto, l'opponente non ha fornito prova di aver istituito o comunque regolarmente aggiornato il LUL. La totale assenza di documentazione, unita alla mancata esibizione al momento dell'accesso, integra la violazione contestata e giustifica l'irrogazione della relativa sanzione amministrativa, pari a € 1.000,00.
4. Irrilevanza delle condizioni economiche del trasgressore Va infine rilevato che le deduzioni difensive dell'opponente, relative alle difficoltà economiche della ditta e alla cessazione dell'attività dopo poco tempo dall'accesso ispettivo neanche suffragate da prove documentali, non incidono sull'an debeatur della sanzione né costituiscono una specifica esimente dalla responsabilità amministrativa per l'impiego irregolare di manodopera, trattandosi di circostanze irrilevanti rispetto all'elemento oggettivo della violazione. La cessazione dell'attività imprenditoriale, pur se sopravvenuta poco dopo l'accertamento, non estingue l'illecito già perfezionatosi. L'illecito amministrativo si consuma al momento in cui si realizza la condotta vietata dalla legge (nel caso di specie, l'impiego di lavoratore subordinato senza la preventiva comunicazione e senza la tenuta del L.U.L.), sicché gli eventi successivi non possono retroattivamente eliminarne la rilevanza giuridica. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la chiusura o la cessazione dell'attività imprenditoriale non determina l'estinzione degli obblighi e delle responsabilità già maturate, dovendo l'imprenditore rispondere delle violazioni accertate sino a quel momento.
Analogamente, le difficoltà economiche e finanziarie della ditta non costituiscono circostanza scriminante né attenuante idonea ad escludere l'applicazione della sanzione. Secondo costante giurisprudenza, le difficoltà economiche del datore di lavoro, quand'anche gravi, non possono giustificare l'impiego di manodopera irregolare, trattandosi di condotta illecita di per sé sanzionata dall'ordinamento e non suscettibile di essere elisa da considerazioni di opportunità economica (cfr. Trib. di Catania sez. lav., 05/07/2022). La Suprema Corte ha inoltre ribadito che la finalità della maxisanzione per lavoro nero è di carattere eminentemente preventivo e dissuasivo, volta a scoraggiare il fenomeno dell'occupazione irregolare.
5. Effetto del mancato pagamento in misura ridotta
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È stato inoltre correttamente valorizzato, in tema di dosimetria della sanzione, il mancato esercizio da parte del datore di lavoro, della facoltà di estinguere l'illecito mediante il pagamento della sanzione in misura ridotta entro i termini di legge (art. 16 l. 689/1981 e art. 13 d.lgs. 124/2004). Tale omissione ha giustificato la prosecuzione del procedimento sanzionatorio e la conseguente emissione dell'ordinanza ingiunzione. In assenza di elementi oggettivi o soggettivi idonei a dimostrare l'occasionalità, la marginalità o la buona fede del trasgressore, la richiesta di riduzione al minimo edittale non può trovare accoglimento (cfr. Cass. Sez. Lav. 19 marzo 2007, n. 6417; Cass. Sez. lav. n. 14197 del 14.06.2010).
Alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione deve essere integralmente rigettata con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite da liquidarsi secondo i valori massimi stabiliti dall' art. 9, comma 2, D.lgs n. 149/2015 in considerazione dell'immotivato rinvio della precedente udienza ( cfr. relativo verbale alla luce della certificazione di cancelleria) con l'applicazione dell'art. 4 commi 2, 3 dm 140/12 come richiamato dal D.L. 1/12 art. 9 comma 2).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- respinge l'opposizione promossa da nella sua qualità di Parte_1 titolare dell'omonima ditta individuale;
- conferma l'ordinanza ingiunzione n. 396/2021 per l'importo complessivo di euro 4.767,40;
- condanna gli opponenti al pagamento in favore dell'
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delle spese di lite del presente Controparte_5 giudizio che liquida in complessivi euro 3546,60 oltre accessori di legge se dovuti.
Il Giudice Latina, 9.10.2025 Dott. Gaetano Negro
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Sentenza emessa ai sensi dell'art. 429 cpc all'esito della discussione tenuta all'udienza cartolare del 09.10.2025
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