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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 08/07/2025, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2470/2022
TRIBUNALE DI RAGUSA
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 08/07/2025 innanzi al giudice, dott. Carlo Di Cataldo, sono comparsi: per l'avv. ANGELO FLACCAVENTO e l'avv. FEDERICA DIPASQUALE, i Parte_1 quali chiedono dichiararsi la cessazione della materia del contendere, dato il discarico del ruolo, e chiedono la condanna di controparte al pagamento delle spese processuali (con distrazione) in ragione della soccombenza virtuale, riportandosi agli atti e alle note conclusive già depositate;
per l'avv. VALERIA POLLIO, in sostituzione dell'avv. Controparte_1 GIUSEPPE TORRE, la quale si riporta agli atti difensivi e alle note conclusive;
chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali.
Dopo breve discussione orale, il giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. dandone lettura.
Il giudice
Carlo Di Cataldo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Carlo Di Cataldo, ha pronunciato ex art. 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2470/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANGELO Parte_1 C.F._1
FLACCAVENTO e dell'avv. FEDERICA DIPASQUALE, elettivamente domiciliata nel loro studio in Ragusa, via Ecce Homo n. 183;
ATTRICE-OPPONENTE
contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE TORRE, elettivamente domiciliata nel suo studio in
Roma, via del Serafico n. 106;
CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto
Opposizione a cartella di pagamento.
Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso come da note depositate nei termini assegnati e da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 5/7/2022 proponeva opposizione avverso la Parte_1 cartella di pagamento n. 29720200003541733/000, notificata in data 23/5/2022, con la quale era stato intimato a il pagamento della somma di euro 1.318,88. Parte_1
Con comparsa di risposta depositata in data 22/9/2022 si costituiva in giudizio la Controparte_1
la quale chiedeva di dichiarare la carenza di interesse per intervenuto discarico, con
[...] compensazione delle spese processuali.
Con ordinanza del 18/10/2022, in mancanza di richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Con decreto del 2/1/2025 la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281sexies c.p.c.
All'odierna udienza, dopo la discussione della causa ad opera dei procuratori delle parti, questo giudice ha deciso la controversia con la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione che segue.
***
Per come affermato da Cass. 1672/2021, si ha cessazione della materia del contendere “quando le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conformi conclusioni in tale senso ... e comunque in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto, sicché non c'è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto”.
Nel caso di specie, la ha prodotto il provvedimento del 19/9/2022 con il Controparte_1 seguente contenuto: “in riferimento alla partita di credito n. 000526/2020 del Tribunale di Ragusa iscritta a ruolo al n. 1094 del 2020 a fronte della quale è stata emessa la cartella di pagamento n. 29720200003541733000 intestata a , si attesta che la scrivente Società, ha Parte_1 proceduto ad emettere, per la posizione in oggetto, un provvedimento di discarico totale in data 19/09/2022” (cfr. all. 5 alla comparsa di risposta).
Pertanto, alla luce del provvedimento di discarico totale, è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti con riguardo all'oggetto del presente giudizio, il che giustifica la dichiarazione (richiesta all'odierna udienza da entrambe le parti) di cessazione della materia del contendere.
Com'è noto, in caso di cessazione della materia del contendere il giudice deve comunque pronunciare sulle spese di giudizio, secondo il c.d. principio di soccombenza virtuale (cfr. tra le tante, Cass. 17040/2018, 14267/2017, 5555/2016, 8309/2015 e 17683/2012). La soccombenza virtuale deve essere individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa della parte sui criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito (cfr. Cass. 21459/2020, 23618/2017 e 24234/2016).
In particolare, nelle ipotesi di cessazione della materia del contendere determinata dall'annullamento in autotutela dell'atto impugnato:
- la condanna alle spese “è necessaria quando vi sia una manifesta illogicità del provvedimento impugnato sussistente sin dalla sua emanazione” (cfr. Cass. 24841/2021, che richiama Cass. 8990/2019);
- “alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, solo qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illogicità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione … stante, invece, l'obiettiva complessità della materia chiarita da apposita norma interpretativa, costituendo in tal caso detto annullamento un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell'art. 88 c.p.c., che può essere premiato con la compensazione delle spese” (cfr. Cass. 18459/2023, che richiama Cass. 22231/2011). Nel caso in esame, con la presente sentenza viene dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto è stato effettuato il discarico del ruolo in autotutela.
In base alla giurisprudenza citata, dalla cessazione della materia del contendere dovuta al discarico del ruolo deriva la condanna alle spese della secondo la regola della Controparte_1 soccombenza virtuale, data la manifesta illegittimità della cartella di pagamento opposta.
Ed infatti, deve notarsi che:
- la cartella di pagamento opposta è stata emessa in relazione al mancato pagamento dell'ammenda di euro 1.300,00 comminata con decreto penale di condanna n. 86/2019, emesso in data 24/4/2019 dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Ragusa;
- a fronte delle doglianze di che ha lamentato di non aver mai ricevuto né tanto meno Parte_1 conosciuto il predetto decreto penale di condanna, la non ha allegato né Controparte_1 provato che ne avesse avuto effettiva conoscenza;
Parte_1
- anzi, la ha prodotto il provvedimento del 13-16/8/2022 del Giudice per le Controparte_1
Indagini Preliminari presso il Tribunale di Ragusa, che, nel rimettere in termini per la Parte_1 proposizione di opposizione a decreto penale di condanna, ha evidenziato che “non risulta agli atti l'effettiva conoscenza del decreto penale di condanna da parte della stessa” (cfr. all. 4 alla comparsa di risposta).
Deve perciò escludersi che, nel caso di specie, vi fosse una complessità della materia tale da giustificare la compensazione delle spese processuali, venendo in rilievo un'ipotesi di mancata conoscenza legale del titolo, la quale comporta, per giurisprudenza consolidata, l'invalidità della cartella di pagamento emessa in relazione a quel titolo.
D'altro canto, appaiono infondate o inammissibili le eccezioni formulate dalla Controparte_1 nel presente giudizio.
[...]
In primo luogo, la ha eccepito: Controparte_1
- di non avere alcun potere discrezionale nel determinare la debenza e la misura del dovuto rispetto ai soggetti destinatari delle azioni di recupero delle spese di giustizia in generale, agendo su mandato dell'ente creditore (cfr. comparsa di risposta, p. 3);
- che non vi era modo per la di effettuare alcuna verifica in merito alla Controparte_1 rituale conoscenza del decreto penale di condanna da parte di (cfr. comparsa di Parte_1 risposta, p. 4);
- di essersi immediatamente attivata chiedendo informazioni all'ufficio giudiziario, il quale aveva trasmesso il provvedimento del 16/8/2022 del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Ragusa, che, nel rimettere in termini per la proposizione di opposizione a Parte_1 decreto penale di condanna, aveva evidenziato che “non risulta agli atti l'effettiva conoscenza del decreto penale di condanna da parte della stessa” (cfr. comparsa di risposta, p. 4);
- di aver quindi provveduto, alla luce dei fatti sopravvenuti, ad effettuare il discarico della partita di credito (cfr. comparsa di risposta, p. 5);
- che non aveva evocato in giudizio il titolare del credito, cioè il Parte_1 Controparte_2
(cfr. note conclusive, p. 2).
[...] Sul punto, va anzitutto evidenziato che “gli artt. 227-bis e ss. del Testo Unico Spese di Giustizia (in breve T.U.S.G.), hanno modificato la procedura di riscossione delle spese processuali e delle pene pecuniarie esigibili ed hanno previsto che il Giustizia, pur rimanendo l'ente titolare Controparte_2 di tali crediti, ne trasferisca la gestione ad soggetto istituzionale per Controparte_1 questo istituito: in sintesi, il funzionario addetto all'ufficio giudiziario quantifica l'importo dovuto per le spese sulla base degli atti e dei registri e delle norme che individuano le somme da recuperare e, una volta eseguiti tali conteggi, redige i cd. fogli-notizie che costituiscono il titolo in base al quale
- sulla base della convenzione stipulata in data 23 settembre 2010 (ai Controparte_1 sensi dell'art. 1, commi 367 ss., della legge n. 244/2007) - procede all'iscrizione a ruolo nei confronti dei condannati individuati sulla base della condanna contenuta nella sentenza o in altro provvedimento divenuto definitivo e consegna il ruolo all' per la emissione Controparte_3
e notifica della cartella di pagamento e la riscossione delle somme” (cfr. Cass. 30503/2024).
Per come precisato da Trib. Verona 8/4/2025 n. 792:
- la è la società a partecipazione pubblica (costituita in data 29/4/2008) con Controparte_1 la quale il - in data 28/12/2017 ed in attuazione di quanto previsto dall'art. Controparte_2
1, comma 367, l. 244/07 - ha stipulato apposita convenzione con cui ha delegato (cfr. art. 2, commi
2-3 della Convenzione) a tale società esclusivamente le attività di individuazione dei debitori, di quantificazione dell'entità del credito in base al Testo unico spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002) e di formazione del ruolo;
- la normativa di legge (art. 1, comma 367, l. 244/2007) non prevede che la titolarità della pretesa relativa alle spese di giustizia o, quantomeno, la legittimazione passiva rispetto agli eventuali giudizi sia trasferita dal alla Controparte_2 Controparte_1
- la Convenzione precisa invece espressamente (art. 2, c. 2) che il “rimane Controparte_2 ente creditore dei suddetti crediti” e che la in caso di instaurazione del Controparte_1 giudizio nei suoi confronti, deve immediatamente trasmettere l'atto introduttivo al Controparte_2
“rispondendo, in mancanza, delle conseguenze della lite nei confronti dello stesso
[...]
” e ciò, però, solo nel caso in cui “l'ufficio non è stato chiamato in Controparte_2 giudizio” (art. 19);
- la convenzione, quindi, se per un verso contempla la legittimazione passiva della
[...] rispetto ai giudizi, per altro verso ribadisce (laddove afferma che titolare della Controparte_1 pretesa rimane il e che al giudizio può partecipare l'ufficio che ha Controparte_2 quantificato la spesa, evidentemente in persona del medesimo ) che tale Controparte_2 legittimazione spetta anche al;
Controparte_2
- deve quindi ritenersi che la legittimazione passiva nei giudizi in cui si controverte della fondatezza della pretesa di pagamento di spese di giustizia spetti in modo concorrente sia alla
[...] che al , sicché il debitore potrà instaurare il contraddittorio Controparte_1 Controparte_2 nei confronti di entrambi (e in questo caso, evidentemente, la non sarà Controparte_1 onerata di alcuna comunicazione della lite al ai sensi dell'art. 19 della Controparte_2
Convenzione) ovvero solo nei confronti della (la quale sarà in questo caso Controparte_1 onerata della comunicazione ex art. 19 al ) ovvero solo nei confronti del Controparte_2
(in quanto titolare della pretesa creditoria contestata). Controparte_2
Dunque, in sintesi, la è “soggetto istituzionale” al quale viene trasferita la Controparte_1 gestione del credito e viene attribuito il potere di procedere all'iscrizione a ruolo, con conseguente legittimazione passiva (concorrente rispetto a quella del ). Controparte_2
Ne segue che la qualora il ruolo formato sia illegittimo, è tenuta a Controparte_1 sopportarne le conseguenze in ragione della sua veste istituzionale.
D'altro canto, spettava eventualmente alla formulare (nei termini previsti Controparte_1 dalla legge) domanda riconvenzionale nei confronti dell'ente impositore ( ) Controparte_2 al fine di essere manlevata da quest'ultimo e di evitare di subire le conseguenze negative della lite, qualora avesse ritenuto che la contestazione formulata riguardava vizi di procedimento o di merito ascrivibili esclusivamente all'ente impositore, il che non è avvenuto nel caso di specie.
Resta fermo, però, che la ben può (e deve) rispondere delle spese di lite Controparte_1 imposte dalla sua (benché doverosa in ragione della condotta dell'ente impositore) stessa condotta, in forza non già o non solo del principio di soccombenza, ma quanto meno del principio di causalità.
In questa prospettiva, non può invero farsi carico al debitore di pretesa esattoriale (già assoggettato ad un regime di particolare sfavore - rispetto all'esecuzione ordinaria - in nome delle esigenze di maggiore effettività del recupero connesse alle qualità oggettive o funzionali del credito) della ripartizione, interna al rapporto tra ente creditore ( ) e soggetto incaricato Controparte_2 dell'iscrizione a ruolo ( , dell'imputabilità dell'ingiustizia dell'azione Controparte_1 esecutiva, nemmeno ai fini del riparto delle spese della lite che egli è stato costretto ad intentare per far valere l'illegittimità dell'azione esecutiva stessa.
È vero, peraltro, che la ha provveduto al discarico del ruolo, ma va Controparte_1 osservato che l'atto di citazione relativo al presente giudizio è stato notificato in data 5/7/2022, mentre il provvedimento di discarico del ruolo è stato emesso solo successivamente all'avvio del presente giudizio, in data 19/9/2022.
In secondo luogo, la ha eccepito che avrebbe potuto e dovuto Controparte_1 Parte_1 ottenere l'annullamento della cartella di pagamento opposta tramite una semplice interlocuzione con l'ufficio giudiziario anche ai sensi della l. 228/2012 (cfr. note conclusive, p. 2).
Sul punto, deve notarsi che:
- la disciplina di cui all'art. 1, commi 537-538, l. 228/2012 prevede, per il contribuente che si sia visto notificare un atto di riscossione o “un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario”, la possibilità di ottenere la sospensione della riscossione in presenza delle cause previste dal comma 538, cioè qualora l'atto di cui all'istanza sia stato interessato: “a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore”;
- nel caso di specie, per come si è detto, veniva in rilievo la mancata conoscenza effettiva del titolo, ipotesi non rientrante in alcune delle cause previste dall'art. 1, comma 538, l. 228/2012 (prescrizione o decadenza;
provvedimento di sgravio già emesso;
sospensione amministrativa o giudiziale;
sentenza; pagamento);
- pertanto, non avrebbe potuto ottenere la sospensione di cui all'art. 1, commi 537- Parte_1
538, l. 228/2012, con conseguente infondatezza dell'eccezione.
In terzo luogo, la ha eccepito che il Tribunale adito era privo di Controparte_1 competenza, posto che il valore della cartella di pagamento opposta determinava la competenza del Giudice di Pace (cfr. note conclusive p. 2).
Tuttavia, va osservato che:
- in base all'art. 38 c.p.c., l'incompetenza per valore è eccepita, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata;
- in base all'art. 166 c.p.c. (nella formulazione, applicabile “ratione temporis”, antecedente alla modifica di cui al d.lgs. 149/2022), il convenuto deve costituirsi con comparsa di risposta depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione;
- nel caso di specie, la non ha proposto l'eccezione di incompetenza per Controparte_1 valore con comparsa di risposta depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione (12/10/2022), ma solo con le note conclusive depositate in data 18/6/2025, e dunque tardivamente, con conseguente inammissibilità dell'eccezione.
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere e, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, la Controparte_1 deve essere condannata al pagamento delle spese processuali (liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività processuale svolta e, in particolare, del mancato svolgimento di attività istruttoria), con distrazione in favore dei difensori di che ne hanno fatto richiesta ex art. 93 c.p.c. (cfr. atto di Parte_1 citazione, p. 5).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2470/2022 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna la al pagamento, in favore dei difensori distrattari (avv. Controparte_1
Angelo Flaccavento e avv. Federica Dipasquale) di delle spese processuali, che Parte_1 liquida in euro 125,00 per spese vive e in euro 1.200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge.
Sentenza resa ex art. 281sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Ragusa, 8 luglio 2025.
Il giudice
Carlo Di Cataldo
TRIBUNALE DI RAGUSA
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 08/07/2025 innanzi al giudice, dott. Carlo Di Cataldo, sono comparsi: per l'avv. ANGELO FLACCAVENTO e l'avv. FEDERICA DIPASQUALE, i Parte_1 quali chiedono dichiararsi la cessazione della materia del contendere, dato il discarico del ruolo, e chiedono la condanna di controparte al pagamento delle spese processuali (con distrazione) in ragione della soccombenza virtuale, riportandosi agli atti e alle note conclusive già depositate;
per l'avv. VALERIA POLLIO, in sostituzione dell'avv. Controparte_1 GIUSEPPE TORRE, la quale si riporta agli atti difensivi e alle note conclusive;
chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali.
Dopo breve discussione orale, il giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. dandone lettura.
Il giudice
Carlo Di Cataldo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Carlo Di Cataldo, ha pronunciato ex art. 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2470/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANGELO Parte_1 C.F._1
FLACCAVENTO e dell'avv. FEDERICA DIPASQUALE, elettivamente domiciliata nel loro studio in Ragusa, via Ecce Homo n. 183;
ATTRICE-OPPONENTE
contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE TORRE, elettivamente domiciliata nel suo studio in
Roma, via del Serafico n. 106;
CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto
Opposizione a cartella di pagamento.
Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso come da note depositate nei termini assegnati e da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 5/7/2022 proponeva opposizione avverso la Parte_1 cartella di pagamento n. 29720200003541733/000, notificata in data 23/5/2022, con la quale era stato intimato a il pagamento della somma di euro 1.318,88. Parte_1
Con comparsa di risposta depositata in data 22/9/2022 si costituiva in giudizio la Controparte_1
la quale chiedeva di dichiarare la carenza di interesse per intervenuto discarico, con
[...] compensazione delle spese processuali.
Con ordinanza del 18/10/2022, in mancanza di richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Con decreto del 2/1/2025 la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281sexies c.p.c.
All'odierna udienza, dopo la discussione della causa ad opera dei procuratori delle parti, questo giudice ha deciso la controversia con la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione che segue.
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Per come affermato da Cass. 1672/2021, si ha cessazione della materia del contendere “quando le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conformi conclusioni in tale senso ... e comunque in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto, sicché non c'è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto”.
Nel caso di specie, la ha prodotto il provvedimento del 19/9/2022 con il Controparte_1 seguente contenuto: “in riferimento alla partita di credito n. 000526/2020 del Tribunale di Ragusa iscritta a ruolo al n. 1094 del 2020 a fronte della quale è stata emessa la cartella di pagamento n. 29720200003541733000 intestata a , si attesta che la scrivente Società, ha Parte_1 proceduto ad emettere, per la posizione in oggetto, un provvedimento di discarico totale in data 19/09/2022” (cfr. all. 5 alla comparsa di risposta).
Pertanto, alla luce del provvedimento di discarico totale, è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti con riguardo all'oggetto del presente giudizio, il che giustifica la dichiarazione (richiesta all'odierna udienza da entrambe le parti) di cessazione della materia del contendere.
Com'è noto, in caso di cessazione della materia del contendere il giudice deve comunque pronunciare sulle spese di giudizio, secondo il c.d. principio di soccombenza virtuale (cfr. tra le tante, Cass. 17040/2018, 14267/2017, 5555/2016, 8309/2015 e 17683/2012). La soccombenza virtuale deve essere individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa della parte sui criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito (cfr. Cass. 21459/2020, 23618/2017 e 24234/2016).
In particolare, nelle ipotesi di cessazione della materia del contendere determinata dall'annullamento in autotutela dell'atto impugnato:
- la condanna alle spese “è necessaria quando vi sia una manifesta illogicità del provvedimento impugnato sussistente sin dalla sua emanazione” (cfr. Cass. 24841/2021, che richiama Cass. 8990/2019);
- “alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, solo qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illogicità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione … stante, invece, l'obiettiva complessità della materia chiarita da apposita norma interpretativa, costituendo in tal caso detto annullamento un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell'art. 88 c.p.c., che può essere premiato con la compensazione delle spese” (cfr. Cass. 18459/2023, che richiama Cass. 22231/2011). Nel caso in esame, con la presente sentenza viene dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto è stato effettuato il discarico del ruolo in autotutela.
In base alla giurisprudenza citata, dalla cessazione della materia del contendere dovuta al discarico del ruolo deriva la condanna alle spese della secondo la regola della Controparte_1 soccombenza virtuale, data la manifesta illegittimità della cartella di pagamento opposta.
Ed infatti, deve notarsi che:
- la cartella di pagamento opposta è stata emessa in relazione al mancato pagamento dell'ammenda di euro 1.300,00 comminata con decreto penale di condanna n. 86/2019, emesso in data 24/4/2019 dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Ragusa;
- a fronte delle doglianze di che ha lamentato di non aver mai ricevuto né tanto meno Parte_1 conosciuto il predetto decreto penale di condanna, la non ha allegato né Controparte_1 provato che ne avesse avuto effettiva conoscenza;
Parte_1
- anzi, la ha prodotto il provvedimento del 13-16/8/2022 del Giudice per le Controparte_1
Indagini Preliminari presso il Tribunale di Ragusa, che, nel rimettere in termini per la Parte_1 proposizione di opposizione a decreto penale di condanna, ha evidenziato che “non risulta agli atti l'effettiva conoscenza del decreto penale di condanna da parte della stessa” (cfr. all. 4 alla comparsa di risposta).
Deve perciò escludersi che, nel caso di specie, vi fosse una complessità della materia tale da giustificare la compensazione delle spese processuali, venendo in rilievo un'ipotesi di mancata conoscenza legale del titolo, la quale comporta, per giurisprudenza consolidata, l'invalidità della cartella di pagamento emessa in relazione a quel titolo.
D'altro canto, appaiono infondate o inammissibili le eccezioni formulate dalla Controparte_1 nel presente giudizio.
[...]
In primo luogo, la ha eccepito: Controparte_1
- di non avere alcun potere discrezionale nel determinare la debenza e la misura del dovuto rispetto ai soggetti destinatari delle azioni di recupero delle spese di giustizia in generale, agendo su mandato dell'ente creditore (cfr. comparsa di risposta, p. 3);
- che non vi era modo per la di effettuare alcuna verifica in merito alla Controparte_1 rituale conoscenza del decreto penale di condanna da parte di (cfr. comparsa di Parte_1 risposta, p. 4);
- di essersi immediatamente attivata chiedendo informazioni all'ufficio giudiziario, il quale aveva trasmesso il provvedimento del 16/8/2022 del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Ragusa, che, nel rimettere in termini per la proposizione di opposizione a Parte_1 decreto penale di condanna, aveva evidenziato che “non risulta agli atti l'effettiva conoscenza del decreto penale di condanna da parte della stessa” (cfr. comparsa di risposta, p. 4);
- di aver quindi provveduto, alla luce dei fatti sopravvenuti, ad effettuare il discarico della partita di credito (cfr. comparsa di risposta, p. 5);
- che non aveva evocato in giudizio il titolare del credito, cioè il Parte_1 Controparte_2
(cfr. note conclusive, p. 2).
[...] Sul punto, va anzitutto evidenziato che “gli artt. 227-bis e ss. del Testo Unico Spese di Giustizia (in breve T.U.S.G.), hanno modificato la procedura di riscossione delle spese processuali e delle pene pecuniarie esigibili ed hanno previsto che il Giustizia, pur rimanendo l'ente titolare Controparte_2 di tali crediti, ne trasferisca la gestione ad soggetto istituzionale per Controparte_1 questo istituito: in sintesi, il funzionario addetto all'ufficio giudiziario quantifica l'importo dovuto per le spese sulla base degli atti e dei registri e delle norme che individuano le somme da recuperare e, una volta eseguiti tali conteggi, redige i cd. fogli-notizie che costituiscono il titolo in base al quale
- sulla base della convenzione stipulata in data 23 settembre 2010 (ai Controparte_1 sensi dell'art. 1, commi 367 ss., della legge n. 244/2007) - procede all'iscrizione a ruolo nei confronti dei condannati individuati sulla base della condanna contenuta nella sentenza o in altro provvedimento divenuto definitivo e consegna il ruolo all' per la emissione Controparte_3
e notifica della cartella di pagamento e la riscossione delle somme” (cfr. Cass. 30503/2024).
Per come precisato da Trib. Verona 8/4/2025 n. 792:
- la è la società a partecipazione pubblica (costituita in data 29/4/2008) con Controparte_1 la quale il - in data 28/12/2017 ed in attuazione di quanto previsto dall'art. Controparte_2
1, comma 367, l. 244/07 - ha stipulato apposita convenzione con cui ha delegato (cfr. art. 2, commi
2-3 della Convenzione) a tale società esclusivamente le attività di individuazione dei debitori, di quantificazione dell'entità del credito in base al Testo unico spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002) e di formazione del ruolo;
- la normativa di legge (art. 1, comma 367, l. 244/2007) non prevede che la titolarità della pretesa relativa alle spese di giustizia o, quantomeno, la legittimazione passiva rispetto agli eventuali giudizi sia trasferita dal alla Controparte_2 Controparte_1
- la Convenzione precisa invece espressamente (art. 2, c. 2) che il “rimane Controparte_2 ente creditore dei suddetti crediti” e che la in caso di instaurazione del Controparte_1 giudizio nei suoi confronti, deve immediatamente trasmettere l'atto introduttivo al Controparte_2
“rispondendo, in mancanza, delle conseguenze della lite nei confronti dello stesso
[...]
” e ciò, però, solo nel caso in cui “l'ufficio non è stato chiamato in Controparte_2 giudizio” (art. 19);
- la convenzione, quindi, se per un verso contempla la legittimazione passiva della
[...] rispetto ai giudizi, per altro verso ribadisce (laddove afferma che titolare della Controparte_1 pretesa rimane il e che al giudizio può partecipare l'ufficio che ha Controparte_2 quantificato la spesa, evidentemente in persona del medesimo ) che tale Controparte_2 legittimazione spetta anche al;
Controparte_2
- deve quindi ritenersi che la legittimazione passiva nei giudizi in cui si controverte della fondatezza della pretesa di pagamento di spese di giustizia spetti in modo concorrente sia alla
[...] che al , sicché il debitore potrà instaurare il contraddittorio Controparte_1 Controparte_2 nei confronti di entrambi (e in questo caso, evidentemente, la non sarà Controparte_1 onerata di alcuna comunicazione della lite al ai sensi dell'art. 19 della Controparte_2
Convenzione) ovvero solo nei confronti della (la quale sarà in questo caso Controparte_1 onerata della comunicazione ex art. 19 al ) ovvero solo nei confronti del Controparte_2
(in quanto titolare della pretesa creditoria contestata). Controparte_2
Dunque, in sintesi, la è “soggetto istituzionale” al quale viene trasferita la Controparte_1 gestione del credito e viene attribuito il potere di procedere all'iscrizione a ruolo, con conseguente legittimazione passiva (concorrente rispetto a quella del ). Controparte_2
Ne segue che la qualora il ruolo formato sia illegittimo, è tenuta a Controparte_1 sopportarne le conseguenze in ragione della sua veste istituzionale.
D'altro canto, spettava eventualmente alla formulare (nei termini previsti Controparte_1 dalla legge) domanda riconvenzionale nei confronti dell'ente impositore ( ) Controparte_2 al fine di essere manlevata da quest'ultimo e di evitare di subire le conseguenze negative della lite, qualora avesse ritenuto che la contestazione formulata riguardava vizi di procedimento o di merito ascrivibili esclusivamente all'ente impositore, il che non è avvenuto nel caso di specie.
Resta fermo, però, che la ben può (e deve) rispondere delle spese di lite Controparte_1 imposte dalla sua (benché doverosa in ragione della condotta dell'ente impositore) stessa condotta, in forza non già o non solo del principio di soccombenza, ma quanto meno del principio di causalità.
In questa prospettiva, non può invero farsi carico al debitore di pretesa esattoriale (già assoggettato ad un regime di particolare sfavore - rispetto all'esecuzione ordinaria - in nome delle esigenze di maggiore effettività del recupero connesse alle qualità oggettive o funzionali del credito) della ripartizione, interna al rapporto tra ente creditore ( ) e soggetto incaricato Controparte_2 dell'iscrizione a ruolo ( , dell'imputabilità dell'ingiustizia dell'azione Controparte_1 esecutiva, nemmeno ai fini del riparto delle spese della lite che egli è stato costretto ad intentare per far valere l'illegittimità dell'azione esecutiva stessa.
È vero, peraltro, che la ha provveduto al discarico del ruolo, ma va Controparte_1 osservato che l'atto di citazione relativo al presente giudizio è stato notificato in data 5/7/2022, mentre il provvedimento di discarico del ruolo è stato emesso solo successivamente all'avvio del presente giudizio, in data 19/9/2022.
In secondo luogo, la ha eccepito che avrebbe potuto e dovuto Controparte_1 Parte_1 ottenere l'annullamento della cartella di pagamento opposta tramite una semplice interlocuzione con l'ufficio giudiziario anche ai sensi della l. 228/2012 (cfr. note conclusive, p. 2).
Sul punto, deve notarsi che:
- la disciplina di cui all'art. 1, commi 537-538, l. 228/2012 prevede, per il contribuente che si sia visto notificare un atto di riscossione o “un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario”, la possibilità di ottenere la sospensione della riscossione in presenza delle cause previste dal comma 538, cioè qualora l'atto di cui all'istanza sia stato interessato: “a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore”;
- nel caso di specie, per come si è detto, veniva in rilievo la mancata conoscenza effettiva del titolo, ipotesi non rientrante in alcune delle cause previste dall'art. 1, comma 538, l. 228/2012 (prescrizione o decadenza;
provvedimento di sgravio già emesso;
sospensione amministrativa o giudiziale;
sentenza; pagamento);
- pertanto, non avrebbe potuto ottenere la sospensione di cui all'art. 1, commi 537- Parte_1
538, l. 228/2012, con conseguente infondatezza dell'eccezione.
In terzo luogo, la ha eccepito che il Tribunale adito era privo di Controparte_1 competenza, posto che il valore della cartella di pagamento opposta determinava la competenza del Giudice di Pace (cfr. note conclusive p. 2).
Tuttavia, va osservato che:
- in base all'art. 38 c.p.c., l'incompetenza per valore è eccepita, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata;
- in base all'art. 166 c.p.c. (nella formulazione, applicabile “ratione temporis”, antecedente alla modifica di cui al d.lgs. 149/2022), il convenuto deve costituirsi con comparsa di risposta depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione;
- nel caso di specie, la non ha proposto l'eccezione di incompetenza per Controparte_1 valore con comparsa di risposta depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione (12/10/2022), ma solo con le note conclusive depositate in data 18/6/2025, e dunque tardivamente, con conseguente inammissibilità dell'eccezione.
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere e, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, la Controparte_1 deve essere condannata al pagamento delle spese processuali (liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività processuale svolta e, in particolare, del mancato svolgimento di attività istruttoria), con distrazione in favore dei difensori di che ne hanno fatto richiesta ex art. 93 c.p.c. (cfr. atto di Parte_1 citazione, p. 5).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2470/2022 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna la al pagamento, in favore dei difensori distrattari (avv. Controparte_1
Angelo Flaccavento e avv. Federica Dipasquale) di delle spese processuali, che Parte_1 liquida in euro 125,00 per spese vive e in euro 1.200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge.
Sentenza resa ex art. 281sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Ragusa, 8 luglio 2025.
Il giudice
Carlo Di Cataldo