Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 13/05/2025, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.4852/18 di R.G. avente ad oggetto “risoluzione contrattuale;
risarcimento danni”
tra
Parte_1
(rappresentato e difeso dagli avv.ti Gina Lupo e Giancarlo Simonetti, come da mandato in calce all'atto di citazione)
ATTORE
e
Controparte_1
(rappresentata e difesa dall'avv. Bernardino Pasanisi, come da mandato in calce alla comparsa di risposta con domanda riconvenzionale)
CONVENUTA
* * * * * * *
All'udienza del 14.1.25 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, qui da aversi richiamate e trascritte.
* * * * * * * *
1
Il Cardinale, premettendo di aver affidato in appalto alla con contratto del Controparte_1
16.10.2015, i lavori di manutenzione straordinaria del proprio immobile in Lama-Taranto alla via San
Domenico 9, opere strutturali ed impiantistiche dettagliate in capitolato speciale e per le quali era stato pattuito un corrispettivo di euro 175.000 oltre iva;
di aver versato acconti all'appaltatrice per complessivi euro 95.793,70 ma di aver riscontrato e puntualmente contestato all'impresa, anche tramite il direttore dei lavori, vizi costruttivi, imperfezioni e difformità dalle specifiche di capitolato, oltre che l'inosservanza delle prescrizioni in tema di sicurezza del cantiere e l'incompiutezza dell'opus alla prevista scadenza dei 290
giorni lavorativi, sì da formalizzare con la missiva del 25.11.2016 la volontà di risolvere il contratto e di essere ristorato dei danni;
di aver contabilizzato con il proprio perito, dopo il sopralluogo tecnico, il quadro economico dei lavori svolti (anche quelli extra contratto) e dei danni patiti per le altrui inadempienze,
riscontrato solo in parte nell'accertamento tecnico preventivo promosso nel giugno 2017, ha così
convenuto in giudizio la Società appaltatrice per sentir dichiarare risolto il contratto e condannare l'impresa al risarcimento dei danni patrimoniali, quantificati in euro 105.115,00 oltre accessori.
La ha contestato gli addebiti, evidenziando che al novembre 2016 non vi era alcuna sua CP_2
inadempienza ma, di contro, precise responsabilità della committenza, rea di aver determinato la sospensione dei lavori e l'inosservanza del cronoprogramma per sue indecisioni e per marcato ostruzionismo, evidenziato nella corrispondenza in atti ed in sede di a.t.p., dove il consulente non aveva accertato e stimato le opere extra svolte dall'impresa, ancora creditrice del corrispettivo di euro 45.878,00;
ha chiesto quindi il rigetto delle avverse istanze e, in riconvenzionale, la declaratoria di risoluzione per fatto e colpa del Cardinale con sua condanna a restituire il tantundem del valore venale delle opere eseguite ed a risarcire i danni da lucro cessante.
* * * * * * *
I) La domanda risolutoria di parte attrice merita accoglimento.
Sussiste il grave inadempimento dell'appaltatore (art.1455 c.c.).
2 I.1) Il ha affidato all'impresa la ristrutturazione edilizia del suo fabbricato in Statte dietro Parte_1 CP_1
il corrispettivo a corpo di euro 175.000 oltre iva da versare per stato di avanzamento lavori, debitamente programmati (art.6 del contratto stilato il 16.10.15 e relativo allegato). I tempi e le modalità esecutive delle opere manutentive, regolarmente denunciate ed assentite dall'autorità comunale (v. documentazione e testimonianza dell'ing. , progettista incaricato della pratica edilizia nonché direttore dei lavori Persona_1
sino a giugno 2016), erano dettagliati nel capitolato speciale - integrato dagli elaborati grafo-planimetrici e dalle schede tecniche pure sui materiali necessari, che l'appaltatore era tenuto a rispettare - e nel convenuto cronoprogramma dei lavori, da ultimare entro 290 giorni dalla consegna, avvenuta il 19.10.15.
Nel corso dell'appalto sono stati poi concordati lavori extra capitolato dell'ammontare complessivo di euro
38.814,00 (v. documentazione contrattuale e rilievi peritali, con l'indicazione analitica delle categorie d'intervento).
I.2) La gestione dell'opus (incompleto) è stata contrassegnata da vizi costruttivi ed altre anomalie che hanno irrimediabilmente compromesso il rapporto fiduciario.
L'a.t.p. svolta dall'ing. e l'approfondimento peritale del c.t.u. ing. (che non si discosta dal Per_2 Per_3
primo elaborato circa i vizi e le incompletezze delle opere manutentive), corredati da documentazione fotografica, evidenziano che alcuni lavori presentano significativi difetti di realizzazione e difformità dai canoni tecnici di riferimento, derivanti da inosservanza delle prescrizioni di capitolato e/o dalle regole dell'arte.
Segnatamente, è emerso che l'impresa, nel realizzare le nuove murature interne divisorie dei due appartamenti, non ha rispettato le prescrizioni progettuali finendo per realizzare i tre bagni degli appartamenti con ampiezze differenti da quelle previste (materializzando così un abuso edilizio); ha modificato le aperture di porte e finestre degli appartamenti realizzando tuttavia uno spessore del controtelaio notevolmente ridotto rispetto alla misura prevista, non in linea con le indicazioni termotecniche;
stessa criticità prestazionale è emersa per i davanzali delle finestre e le soglie di marmo delle porte-finestre, realizzati in anticipo rispetto ai tempi programmati e con uno spessore di polistirene
3 inferiore a quello previsto;
nel rifacimento del bagno al piano terra, non ha rispettato lo schema di posa in ordine al bucataio del pavimento ed alla prima fascia di piastrelle, disallineate;
ha realizzato la tubazione per l'adduzione del gas metano in acciaio zincato anzichè in rame come previsto da capitolato ad un costo sensibilmente maggiore.
Vi è poi che altre lavorazioni (contestate) risultano incomplete. Si segnala, in particolare, che il pavimento del terrazzo non è stato impermeabilizzato, e presenta una pendenza inadeguata;
non sono state eseguite le nuove decorazioni sulla muretta del lastrico e del nuovo parapetto;
non sono state installate le nuove balaustre al primo piano;
è stato parzialmente eseguito il trattamento delle facciate esterne;
non sono stati completati i lavori di impermeabilizzazione ed isolamento termico del solaio-copertura, privi del battiscopa,
del rivestimento scala, dei pluviali e della bandella parafulmine nonché della seconda mano di intonacatura del parapetto;
il nuovo impianto idrico è stato realizzato solo in parte, così come l'impianto di condizionamento e l'impianto elettrico a servizio dei due appartamenti e delle parti comuni, fermo alla realizzazione degli schemi con tubazioni e cassette.
Il giudicante non ha motivo di discostarsi dai risultati dell'indagine peritale (che, com'è noto, può risolversi in una fonte di prova se l'intervento del consulente è necessario per accertare le caratteristiche tecniche dell'opera e la stima dei danni), il cui iter, apparso completo ed immune da censure, richiama ai fini decisori.
Le plurime deficienze riscontrate, corroborate dalle deposizioni testimoniali, hanno indubbiamente inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto sì da alterare l'equilibrio sinallagmatico dell'appalto - data l'entità economico-funzionale dei vizi e delle incompiutezze, accertata dall'ausiliario, ed i riflessi pregiudizievoli sulla committenza - e da far venir meno la fiducia del nei confronti Parte_1
dell'appaltatore, che al novembre 2016 aveva eseguito meno della metà delle opere previste da capitolato.
Del resto, l'impresa, malgrado le negligenze ed i ritardi denunciati dal committente e dalla direzione lavori
(vedi nota del 24.1.16 a margine del contestato sfociata nella temporanea sospensione dei lavori;
Parte_2
note del 10.7.16, del 27.9.16 e del 14.11.16) e l'ulteriore sopralluogo del 28.10.16 (v. verbale delle
4 operazioni, svolte nel contraddittorio delle parti), non si è adoperata per eliminare tutti gli inconvenienti e le irregolarità accertate - che ostacolavano di fatto il naturale corso dei lavori - e, in difformità dagli accordi presi, ha presentato una fattura di chiusura del 4° s.a.l. che includeva lavori ineseguiti (incongruità
segnalata nell'attestazione resa il 17.11.16 dal nuovo DL arch. sentito come teste). Per_4
Le obiezioni dell'Impresa, che addebita le reiterate deviazioni dal cronoprogramma alle indecisioni del ed a “mancanza di comunicazioni” con lui e con la direzione lavori (v. generici riferimenti del teste Parte_1
, responsabile tecnico del cantiere per conto dell'impresa), sono infondate alla luce dei riscontri CP_1
peritali e delle documentate dinamiche esecutive del rapporto.
Può reputarsi al più plausibile una tardiva comunicazione della committenza circa le scelte di dettaglio di alcuni interventi ma ciò non ha alterato il sinallagma contrattuale.
Di contro, ha contribuito ad aggravare il quadro disfunzionale la colpevole violazione delle regole di sicurezza in cantiere riscontrata nel corso dei controlli svolti nel trimestre maggio/luglio 2016 dal professionista incaricato (v. dettagliato rapporto steso il 21.7.16 dall'ing. coordinatore della sicurezza Per_5
sul cantiere, confermato nel corso della sua deposizione testimoniale), che hanno reso necessario un secondo “blocco” dei lavori, poi ripresi a settembre.
I.3) L'intervento manutentivo presenta vizi ed incompletezze oggettivamente gravi nel quadro dell'economia contrattuale, tenuto conto di quello che avrebbe dovuto essere l'opus finale atteso dalla committenza, ove i lavori fossero stati eseguiti a regola d'arte.
L'assuntore, in spregio alle intese negoziali (ed agli artt.11 e 20, che vietavano variazioni unilaterali dei lavori e delle modalità esecutive e l'impiego di materiali diversi da quelli di capitolato), non ha consegnato un opus perfectum alla prevista scadenza sì da legittimare la controparte ad avvalersi del rimedio risolutorio
(ricorrendo peraltro i presupposti di cui all'art.26 della convenzione).
II) Le contrapposte pretese economiche vanno accolte per quanto di ragione.
5 La verifica tecnica demandata al c.t.u. ha fornito puntuali riscontri sulle lavorazioni eseguite dall'impresa appaltatrice e sui danni patiti dalla controparte.
Il Tribunale non ha ragione di discostarsi dai rilievi e dalle valutazioni peritali, motivate e condivisibili anche in merito ai criteri di stima.
II.1) L'ausiliario, analizzando il contratto base e gli altri elementi circostanziati, ha determinato il quadro economico delle opere da capitolato e la “deminutio” legata alle attività difettose, difformi o incomplete,
stimandone il valore complessivo in euro 73.682,05.
Va poi contabilizzato il tantundem pecuniario dei lavori extra capitolato realizzati ed accettati dalla committenza, stimato in euro 27.668,00 (v. il dettaglio dei pattuiti interventi, non oggetto di contestazione).
Il credito restitutorio dell'Impresa (ex art.2033 c.c.), al netto delle somme riscosse pari ad euro 95.793,70,
ammonta così a euro 5.556,35.
II.2) Spetta al Cardinale il risarcimento per le inadempienze dell'appaltatore.
L'Impresa è tenuta a rispondere dei danni da infiltrazioni di acqua piovana nel locale al piano terra del fabbricato verificatesi nel 2016, dovute all'omessa impermeabilizzazione delle terrazze al piano sovrastante ed alla mancata predisposizione nei relativi spazi interni di teli di protezione dai fenomeni piovosi,
particolarmente intensi in quel periodo (in base ai dati acquisiti dal c.t.u.). La , invero, all'atto della CP_1
prima sospensione del cantiere (24.1.16) per vizi e difformità costruttive non aveva apposto alcun telo di protezione agli infissi (smontati) del primo piano favorendo così l'afflusso di acqua piovana nel pavimento interno e la conseguente infiltrazione nel magazzino sottostante (evento richiamato nella deposizione testimoniale dell'ing. ), evidenziata da “fenomeni di umidità ed ammaloramento dell'intonaco Persona_1
del soffitto dei locali sottostanti, con produzione di muffe e fenomeni di corrosione dei ferri di armatura del solaio stesso” (verbale del 6.8.06 redatto in contraddittorio per fare il punto delle criticità, già segnalate dalla committenza con la nota del 21.2.16, e riscontro fotografico).
6 Il c.t.u. ha ritenuto che gli ammaloramenti e le lesioni sulle travi e sui pilastri del locale box di circa 200 mq.
riscontrati nell'ulteriore sopralluogo del 26.10.24 (preceduto dall'intervento dei Vigili del Fuoco), e documentati fotograficamente, vanno ricondotti causalmente al fenomeno invasivo suddetto (non alla vetustà dell'immobile) ed al conseguente aggravarsi della condizione dei luoghi, imputabili perciò stesso a negligente ed incauta gestione del cantiere da parte della , tenuta a farsi carico dei costi di CP_1
ripristino e messa in sicurezza della struttura. L'ausiliario ha quindi analizzato in dettaglio le singole categorie d'intervento e, secondo computo metrico, ha quantificato (all'attualità) in euro 23.326,27 la voce risarcitoria.
In secondo luogo, è emerso che l'appaltatore non ha realizzato la pavimentazione esterna allo stesso livello di quella interna, posizionando (in anticipo rispetto ai tempi programmati, nel periodo in cui il cantiere era fermo) le soglie alle porte-finestre e creando così il dislivello tra i massetti. Il maggior onere da sopportare per il ripristino del livello del terrazzo è stato stimato in euro 2.000,00, che l'impresa è tenuta a rifondere al proprietario.
In terzo luogo, per ovviare alle acclarate difformità costruttive dei bagni al primo piano, di ampiezze differenti da quelle previste. il c.t.u. ha stimato (sempre all'attualità) i costi di rifacimento in euro 7.000,00
e gli oneri di la sanatoria in euro 2.760,00, da corrispondere al danneggiato.
Il quantum risarcibile ammonta dunque a complessivi euro 35.086,27.
Null'altro va riconosciuto all'attore.
Alcune voci risarcitorie richiamano costi che il c.t.u. ha già valutato e defalcato dalla stima dei lavori eseguiti
(v. rifacimento degli ambienti ed impermeabilizzazione del terrazzo) altre riguardano pregiudizi dei quali non vi è prova del nesso causale con i lavori appaltati.
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Parimenti, non va riconosciuta la penale per la ritardata consegna dell'opus ultimato (art.4), qui non verificatasi.
7 * * * * * * *
I rispettivi debiti e crediti dipendono sostanzialmente dal rapporto di appalto (in particolare, dall'evento risolutorio) e dunque si risolvono in un accertamento contabile di dare e avere (compensazione
”impropria”), con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, che il giudice può
operare senza che sia necessaria la proposizione di una eccezione di parte o di un'apposita domanda riconvenzionale (Cass.19/4825).
Operato il saldo finale, residua un credito del di euro 29.529,92 a definizione delle res Parte_1
controversae.
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L'esito della lite, sfociata in una parziale soccombenza reciproca con ridimensionamento della pretesa attrice, giustifica la compensazione delle spese nella misura di un terzo mentre la maggior quota va posta a carico della e liquidata, nella misura dei due terzi, nel modo seguente: Controparte_1
a) per la procedura di accertamento tecnico preventivo euro 4.542,90 (euro 3.722,90 per esborsi, di cui euro 1.522,56 versati al proprio consulente;
euro 820,00 per compenso);
b) per il giudizio ordinario euro 5.012,24 (euro 535,24 per esborsi;
euro 4.477,00 per compenso secondo parametri aggiornati al d.m. n.147/22).
Gli oneri della c.t.u. dell'ing. liquidati con decreti del 17.9.23 e del 31.3.25, vanno posti Per_3
definitivamente a carico delle parti in pari quota vista la natura e l'esito dell'accertamento, fermo il vincolo della solidarietà nei rapporti esterni con il consulente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così
definitivamente provvede:
- dichiara risolto il contratto di appalto inter partes per inadempimento della Controparte_1
8 - dichiara che, per le causali in oggetto, e la hanno maturato Parte_1 Controparte_1
debiti reciproci, rispettivamente di euro 35.086,27 e di euro 5.556,35;
- dichiara compensate le reciproche partite e, in parziale accoglimento della domanda attrice, condanna la al pagamento in favore di del residuo credito di euro Controparte_1 Parte_1
29.529,92 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
- condanna la a rifondere a parte attrice i due terzi (2/3) delle spese di lite, liquidate in Controparte_1
tal misura in euro 9.555,14 oltre rsg, iva e cap, compensando tra le parti l'ulteriore quota;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico delle parti, in pari misura.
Taranto, 12.5.2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Attanasio)
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