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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/11/2025, n. 4840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4840 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Avv. Francesco Saverio Ruggiero, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al N. R. G. 7826 dell'anno 2024
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Parte_1
VI Arena, e presso lo studio dello stesso elettivamente domiciliato in Postiglione alla Via I° traversa Martiri Postiglionesi n.5, come da procura in atti,
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Raffaele Santaniello, e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore, alla
Via Napoli n.36, in virtù di procura come in atti,
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione ad ingiunzione di pagamento.
Conclusioni: come in atti, come richiamate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha proposto opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 531/2025 (RGN 1911/2025), reso dal Giudice del Tribunale di Salerno, in data 13/3/2025, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di Euro 14.681,94, oltre accessori e spese, in favore della ditta A sostegno eccepiva, in via CP_1 Controparte_1 preliminare e nel rito, la incompetenza per territorio dell'adito Tribunale, rilevando come competente a decidere della controversia fosse, sia ex art. 19 e 20 c.p.c. ed art. 1182, 3 e 4 comma c.c. il Tribunale di Potenza e/o il Tribunale di Nocera Inferiore. Deduceva che, avendo essa opponente sede in Rionero in Vulture, la competenza ex art. 19 c.p.c., ed art. 1182, 4 comma, c.c., era del Tribunale di Potenza quale giudice del luogo di residenza di esso opponente, trattandosi, peraltro, di obbligazione di pagamento di somma non liquida, da eseguirsi al domicilio del debitore al tempo della scadenza. Ed anche considerando il combinato disposto dell'art. 20 c.p.c. con l'art. 1182, 3 comma, c.c. sarebbe competente il Tribunale di Nocera Inferiore, atteso che la opposta ha sede nel comune di Siano, rientrante nella circoscrizione del detto Tribunale di Nocera Inferiore. Nel merito, ha eccepito l'infondatezza del decreto ingiuntivo opposto per l'inesistenza della pretesa creditoria, per non aver l'opposta mai eseguito le prestazioni di cui alle fatture allegate al monitorio. Ha disconosciuto, infine, le firme e le cambiali esibite, in quanto mai emesse, compilate e firmate da essa società opponente, rilevando l'insussistenza del rapporto sottostante le dette cambiali. Ed ha concluso, in rito, per la declaratoria di incompetenza per territorio dell'adito Tribunale, e nel merito per l'accoglimento dell'opposizione con revoca del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese di lite.
Si costituiva la ditta opposta con comparsa depositata in data 8/9/2025 che, in via preliminare, aderiva alla eccepita incompetenza per territorio dell'adito giudice. Chiedeva di essere rimesso in termini ex art. 153 c.p.c. Nel merito impugnava e contestava tutto quanto dedotto dall'opponente, ed insisteva nella propria pretesa creditoria, concludendo per il rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo impugnato, vinte le spese di lite.
All'udienza del 27/11/2025, la prima tenutasi dinanzi a questo giudicante, parte opponente insisteva nella sollevata eccezione di incompetenza per territorio, e parte opposta aderiva alla detta eccezione.
La causa è stata trattenuta in decisione senza termini, stante la rinuncia delle parti.
La presente causa deve essere decisa sull'eccezione di incompetenza dovendosi, in proposito, considerare che, a fronte dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente, con indicazione del giudice competente nel Tribunale di Potenza e/o di Nocera Inferiore, vi è stata adesione della parte opposta.
Trattandosi di causa di opposizione a decreto ingiuntivo, preso atto dell'adesione dell'opposta all'eccezione di incompetenza per territorio del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, occorre dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo in quanto emesso da giudice incompetente.
In proposito, questo Giudice, pur consapevole di un diverso orientamento in materia (Cass. civ. Sez.
20.3.2006 n. 6106), ritiene di aderire all'orientamento ormai prevalente nella giurisprudenza di merito e di legittimità in forza del quale stante la competenza funzionale del giudice che ha emesso il decreto, spetta al giudice dell'opposizione accertare l'incompetenza e, conseguentemente, dichiarare con sentenza la nullità del decreto.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione, secondo cui in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione, per nullità, del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza di cui all'art. 279 comma 1 c.p.c., come modificato dall'art. 46 della l. n. 69 del 2009 (Cass. civ. Ord. n. 15579/2019; Cass. civ.
Ord. n. 14594/2012).
Pertanto, con la sentenza che dichiara la nullità del decreto ingiuntivo, il giudizio si definisce innanzi al Giudice dell'opposizione, senza che abbia luogo alcuna traslacio iudicii del medesimo e, l'eventuale riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente, non concerne la causa di opposizione, ormai definita, ma soltanto l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio (Cass. Civ. n.
4028/2021; Cass. Civ. n. 20935/2016; Cass. Civ. n. 1372/2016).
Orbene, alla luce dell'adesione della parte opposta/convenuta all'eccezione di incompetenza territoriale occorre necessariamente revocare il decreto ingiuntivo opposto, l'unica questione su cui le parti rimangono in conflitto riguarda l'applicabilità o meno del criterio della soccombenza.
Invero, secondo parte opponente, anche nel caso di adesione della controparte alla eccezione di incompetenza ritualmente formulata, comunque il giudice deve provvedere sulle spese.
A contrario, la parte opposta/convenuta ha chiesto che a seguito della declaratoria di incompetenza per territorio, il giudice deve semplicemente indicare il giudice competente compensando le spese di lite.
Ad una attenta disamina della giurisprudenza della Corte di Cassazione, sul punto, va rilevato che il discrimen utilizzato al fine dell'applicabilità o meno del criterio della soccombenza in caso di adesione alla eccezione di incompetenza: consiste nel verificare se trattasi di incompetenza derogabile o inderogabile ai sensi dell'art. 28 c.p.c., oppure eccezione per incompetenza per materia o valore.
L'Ordinanza 32003/2021 in parte motiva, al punto 3 così afferma: “La giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato, afferma che l'ordinanza che accoglie l'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile ha natura decisoria, indipendentemente dalla circostanza che la controparte vi abbia aderito, cosicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire sulle spese del procedimento (conf. Cass., ord., 26/06/2019, n. 17187; Cass., ord., 8/06/2016, n. 11764); infatti, tale decisione chiude il processo davanti a lui e il riferimento alla sentenza, contenuto nell'art. 91
c.p.c., comma 1, è da intendere nel senso di provvedimento che chiude il processo davanti al giudice che lo pronuncia (Cass., ord., 17/03/2017, n. 7010; Cass., o-d., 18/10/2011, n. 21565).”
Come si può osservare, nell'ordinanza si fa esplicito riferimento alla incompetenza territoriale inderogabile. E così tutte le altre pronunce precedenti: (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 17187 del
26/06/2019; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11764 del 08/06/2016 che specifica: “L'art. 38, comma 2,
c.p.c., può trovare applicazione solo in tema di competenza per territorio derogabile, mentre, ove sia sollevata un'eccezione di incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile,
l'ordinanza che l'accoglie (e che potrebbe anche essere pronunciata d'ufficio) ha natura decisoria, indipendentemente dal fatto che la controparte vi abbia aderito, sicché il giudice erroneamente adito
è tenuto a statuire anche sulle spese del procedimento”).
Quindi, quando trattasi di incompetenza per materia, per valore e per territorio inderogabile ex art. 28 c.p.c., anche in caso di adesione, il giudice incompetente deve pronunciarsi sulle spese, non trovando applicazione l'art. 38 comma 2 c.p.c.
Quando, invece, trattasi di incompetenza per territorio derogabile, il giudice deve sempre astenersi dal pronunciarsi sulle spese.
Sul punto la giurisprudenza della Cassazione è pacifica: “L'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa;” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15017 del 11/05/2022, conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6106 del 20/03/2006, Cass. Sez. 6 Sentenza n. 25180 del 08/11/2013, che conferma l'orientamento del
2006, sempre in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, specificando che è irrilevante il momento processuale in cui intervenga l'adesione della parte, dovendosi in ogni caso escludersi la possibilità di condanna alle spese).
Peraltro, si specifica che sulla questione le modifiche intervenute con la legge 69/2009 non hanno in alcun modo interferito.
A questo punto, il Tribunale revoca il decreto ingiuntivo n. 531/2025 emesso dal Tribunale di Salerno in data 13 marzo 2025 per incompetenza territoriale del Tribunale di Salerno in favore del Tribunale di Potenza e/o di Nocera Inferiore.
Nulla sulle spese
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 531/2025 emesso dal Tribunale di Salerno in data 13 marzo 2025 per incompetenza territoriale del Tribunale di Salerno in favore del Tribunale di Potenza e/o Nocera
Inferiore;
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Salerno, lì 27/11/2025.
Il Giudice onorario
Avv. Francesco Saverio Ruggiero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Avv. Francesco Saverio Ruggiero, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al N. R. G. 7826 dell'anno 2024
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Parte_1
VI Arena, e presso lo studio dello stesso elettivamente domiciliato in Postiglione alla Via I° traversa Martiri Postiglionesi n.5, come da procura in atti,
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Raffaele Santaniello, e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore, alla
Via Napoli n.36, in virtù di procura come in atti,
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione ad ingiunzione di pagamento.
Conclusioni: come in atti, come richiamate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha proposto opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 531/2025 (RGN 1911/2025), reso dal Giudice del Tribunale di Salerno, in data 13/3/2025, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di Euro 14.681,94, oltre accessori e spese, in favore della ditta A sostegno eccepiva, in via CP_1 Controparte_1 preliminare e nel rito, la incompetenza per territorio dell'adito Tribunale, rilevando come competente a decidere della controversia fosse, sia ex art. 19 e 20 c.p.c. ed art. 1182, 3 e 4 comma c.c. il Tribunale di Potenza e/o il Tribunale di Nocera Inferiore. Deduceva che, avendo essa opponente sede in Rionero in Vulture, la competenza ex art. 19 c.p.c., ed art. 1182, 4 comma, c.c., era del Tribunale di Potenza quale giudice del luogo di residenza di esso opponente, trattandosi, peraltro, di obbligazione di pagamento di somma non liquida, da eseguirsi al domicilio del debitore al tempo della scadenza. Ed anche considerando il combinato disposto dell'art. 20 c.p.c. con l'art. 1182, 3 comma, c.c. sarebbe competente il Tribunale di Nocera Inferiore, atteso che la opposta ha sede nel comune di Siano, rientrante nella circoscrizione del detto Tribunale di Nocera Inferiore. Nel merito, ha eccepito l'infondatezza del decreto ingiuntivo opposto per l'inesistenza della pretesa creditoria, per non aver l'opposta mai eseguito le prestazioni di cui alle fatture allegate al monitorio. Ha disconosciuto, infine, le firme e le cambiali esibite, in quanto mai emesse, compilate e firmate da essa società opponente, rilevando l'insussistenza del rapporto sottostante le dette cambiali. Ed ha concluso, in rito, per la declaratoria di incompetenza per territorio dell'adito Tribunale, e nel merito per l'accoglimento dell'opposizione con revoca del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese di lite.
Si costituiva la ditta opposta con comparsa depositata in data 8/9/2025 che, in via preliminare, aderiva alla eccepita incompetenza per territorio dell'adito giudice. Chiedeva di essere rimesso in termini ex art. 153 c.p.c. Nel merito impugnava e contestava tutto quanto dedotto dall'opponente, ed insisteva nella propria pretesa creditoria, concludendo per il rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo impugnato, vinte le spese di lite.
All'udienza del 27/11/2025, la prima tenutasi dinanzi a questo giudicante, parte opponente insisteva nella sollevata eccezione di incompetenza per territorio, e parte opposta aderiva alla detta eccezione.
La causa è stata trattenuta in decisione senza termini, stante la rinuncia delle parti.
La presente causa deve essere decisa sull'eccezione di incompetenza dovendosi, in proposito, considerare che, a fronte dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente, con indicazione del giudice competente nel Tribunale di Potenza e/o di Nocera Inferiore, vi è stata adesione della parte opposta.
Trattandosi di causa di opposizione a decreto ingiuntivo, preso atto dell'adesione dell'opposta all'eccezione di incompetenza per territorio del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, occorre dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo in quanto emesso da giudice incompetente.
In proposito, questo Giudice, pur consapevole di un diverso orientamento in materia (Cass. civ. Sez.
20.3.2006 n. 6106), ritiene di aderire all'orientamento ormai prevalente nella giurisprudenza di merito e di legittimità in forza del quale stante la competenza funzionale del giudice che ha emesso il decreto, spetta al giudice dell'opposizione accertare l'incompetenza e, conseguentemente, dichiarare con sentenza la nullità del decreto.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione, secondo cui in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione, per nullità, del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza di cui all'art. 279 comma 1 c.p.c., come modificato dall'art. 46 della l. n. 69 del 2009 (Cass. civ. Ord. n. 15579/2019; Cass. civ.
Ord. n. 14594/2012).
Pertanto, con la sentenza che dichiara la nullità del decreto ingiuntivo, il giudizio si definisce innanzi al Giudice dell'opposizione, senza che abbia luogo alcuna traslacio iudicii del medesimo e, l'eventuale riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente, non concerne la causa di opposizione, ormai definita, ma soltanto l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio (Cass. Civ. n.
4028/2021; Cass. Civ. n. 20935/2016; Cass. Civ. n. 1372/2016).
Orbene, alla luce dell'adesione della parte opposta/convenuta all'eccezione di incompetenza territoriale occorre necessariamente revocare il decreto ingiuntivo opposto, l'unica questione su cui le parti rimangono in conflitto riguarda l'applicabilità o meno del criterio della soccombenza.
Invero, secondo parte opponente, anche nel caso di adesione della controparte alla eccezione di incompetenza ritualmente formulata, comunque il giudice deve provvedere sulle spese.
A contrario, la parte opposta/convenuta ha chiesto che a seguito della declaratoria di incompetenza per territorio, il giudice deve semplicemente indicare il giudice competente compensando le spese di lite.
Ad una attenta disamina della giurisprudenza della Corte di Cassazione, sul punto, va rilevato che il discrimen utilizzato al fine dell'applicabilità o meno del criterio della soccombenza in caso di adesione alla eccezione di incompetenza: consiste nel verificare se trattasi di incompetenza derogabile o inderogabile ai sensi dell'art. 28 c.p.c., oppure eccezione per incompetenza per materia o valore.
L'Ordinanza 32003/2021 in parte motiva, al punto 3 così afferma: “La giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato, afferma che l'ordinanza che accoglie l'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile ha natura decisoria, indipendentemente dalla circostanza che la controparte vi abbia aderito, cosicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire sulle spese del procedimento (conf. Cass., ord., 26/06/2019, n. 17187; Cass., ord., 8/06/2016, n. 11764); infatti, tale decisione chiude il processo davanti a lui e il riferimento alla sentenza, contenuto nell'art. 91
c.p.c., comma 1, è da intendere nel senso di provvedimento che chiude il processo davanti al giudice che lo pronuncia (Cass., ord., 17/03/2017, n. 7010; Cass., o-d., 18/10/2011, n. 21565).”
Come si può osservare, nell'ordinanza si fa esplicito riferimento alla incompetenza territoriale inderogabile. E così tutte le altre pronunce precedenti: (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 17187 del
26/06/2019; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11764 del 08/06/2016 che specifica: “L'art. 38, comma 2,
c.p.c., può trovare applicazione solo in tema di competenza per territorio derogabile, mentre, ove sia sollevata un'eccezione di incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile,
l'ordinanza che l'accoglie (e che potrebbe anche essere pronunciata d'ufficio) ha natura decisoria, indipendentemente dal fatto che la controparte vi abbia aderito, sicché il giudice erroneamente adito
è tenuto a statuire anche sulle spese del procedimento”).
Quindi, quando trattasi di incompetenza per materia, per valore e per territorio inderogabile ex art. 28 c.p.c., anche in caso di adesione, il giudice incompetente deve pronunciarsi sulle spese, non trovando applicazione l'art. 38 comma 2 c.p.c.
Quando, invece, trattasi di incompetenza per territorio derogabile, il giudice deve sempre astenersi dal pronunciarsi sulle spese.
Sul punto la giurisprudenza della Cassazione è pacifica: “L'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa;” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15017 del 11/05/2022, conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6106 del 20/03/2006, Cass. Sez. 6 Sentenza n. 25180 del 08/11/2013, che conferma l'orientamento del
2006, sempre in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, specificando che è irrilevante il momento processuale in cui intervenga l'adesione della parte, dovendosi in ogni caso escludersi la possibilità di condanna alle spese).
Peraltro, si specifica che sulla questione le modifiche intervenute con la legge 69/2009 non hanno in alcun modo interferito.
A questo punto, il Tribunale revoca il decreto ingiuntivo n. 531/2025 emesso dal Tribunale di Salerno in data 13 marzo 2025 per incompetenza territoriale del Tribunale di Salerno in favore del Tribunale di Potenza e/o di Nocera Inferiore.
Nulla sulle spese
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 531/2025 emesso dal Tribunale di Salerno in data 13 marzo 2025 per incompetenza territoriale del Tribunale di Salerno in favore del Tribunale di Potenza e/o Nocera
Inferiore;
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Salerno, lì 27/11/2025.
Il Giudice onorario
Avv. Francesco Saverio Ruggiero