Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 29/05/2025, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale nella persona della dott.SS Gianna Valeri, in funzione di giudice monocratico, in esito alla trattazione dell'udienza del 29 maggio 2025 in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, fiSSta per discussione orale, presa visione delle conclusioni scritte delle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 291/2017 promoSS da: società in persona del suo legale Parte_1
rappresentante p.t. , rappresentata e difesa, dall'Avv. Alessio Colistra ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Simone Andrea Bonomo, via Cesare Battisti n.5,
Latina per procura in calce all'atto introduttivo
-PARTE OPPONENTE
CONTRO
:
C.F. P.I. , Parte_2 CodiceFiscale_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Sabrina Biancone, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Aprilia (LT), Via degli Aranci n. 33 per procura speciale alle liti rilasciata in calce al Decreto Ingiuntivo n. 2267/2016 opposto,
- PARTE OPPOSTA
NONCHE':
(C.F. ) in persona del legale Parte_3 P.IVA_2
rappresentante pro tempore e domicilio eletto in Latina, Via Triboniano n. 14 presso lo
Studio dell'avv. Roberto Caracciolo che la rappresenta e difende in unione con l'avv.
AleSSndro Sillani giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione per chiamata in causa del terzo
1
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
CONCLUSIONI
A seguito di decreto di fiSSzione di cd. udienza di trattazione in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc per la data del 29 maggio 2025, fiSSta per la discussione orale, i procuratori delle parti concludevano come da note depositate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
CONTROVERSIA
Con atto di citazione notificato in data 17 gennaio 2017, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 2267/2016, RG 4936/2016
[...]
,emesso dal Tribunale di Latina in data 16 novembre 2016, su ricorso della Dott.SS
per il pagamento dell'importo complessivo di € 16.505,68 oltre Parte_2
interessi legali e spese della procedura monitoria a titolo di compensi insoluti di attività professionale di commercialista.
A sostegno dell'opposizione si deduceva che, con lettera di incarico professionale sottoscritta in data 1 gennaio 2014, la Dott.SS , professionista iscritta Parte_2
all'Ordine dei Dottori Commercialisti si era impegnata ad eseguire prestazioni professionali di: “elaborazioni dati contabili, consulenza periodica a mezzo incontri professionali con cadenza trimestrale, a mezzo telefono e fax e mail per la valutazione di situazione intermedie. Predisposizione modello Unico ed invio telematico”, con compenso annuo di € 3.600,00.
Si esponeva inoltre che nella lettera di incarico i contraenti avevano previsto il compenso spettante alla professionista per l'esecuzione di eventuali e diverse prestazioni rispetto a quelle convenute, rinviando ai relativi elenchi allegati e che in relazione alle ulteriori attività indicate negli elenchi (compresa la consulenza del lavoro), le parti avevano stabilito che la loro esecuzione sarebbe stata neceSSriamente preceduta da uno specifico accordo da convenire di volta in volta .
Parte opponente inoltre deduceva che il rapporto professionale era durato fino al mese di luglio 2015, data in cui la professionista aveva abbandonato l'incarico professionale e che a seguito della nomina di altro professionista era emerso che la non aveva Pt_2
diligentemente adempiuto agli obblighi professionali assunti sia in ordine alla tenuta dei libri contabili che con riferimento alle dichiarazioni fiscali della società.
2 Come motivo di opposizione si eccepiva in primo luogo la nullità del decreto ingiuntivo in quanto emesso in difetto di prova scritta sulla base di mere “ proposta di fattura” e senza parere della competente associazione professionale.
Nel merito si deduceva la infondatezza della pretesa creditizia azionata in via monitoria in conseguenza del grave inadempimento della professionista che aveva reso neceSSrio che il nuovo professionista incarico procedesse alle attività contabili e fiscali omesse. Veniva inoltre eccepito che i compensi richiesti in via monitoria risultavano superiori a quello pattuito nella lettera di incarico, con particolare riferimento alla richiesta di un compenso mensile di € 700,00 per elaborazione dati superiore a quello oggetto di accordo pari ad €
3.600,00 annuo con corresponsione mensile pari ad € 300,00. In ordine agli ulteriori compensi, l'opponente eccepiva che alcuni di quelli esposti riguardavano attività rientranti nell'oggetto dell'attività di incarico, altri relativi a compensi mai concordati e comunque mai eseguiti, come specificamente dettagliato. In via riconvenzionale si chiedeva di condannare la al risarcimento degli ingenti danni economici derivanti dal suo Pt_2
inadempimento sia in termini di sanzioni comminate dagli enti impositori che di maggiori costi di consulenza che di danno di immagine quantificato in € 25.000,00 o somma diversa ritenuta di giustizia.
Parte opponente così concludeva:
“In via preliminare: - Dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo numero 2267/2016 emesso dal Tribunale di Latina, stante la nullità formale e sostanziale per violazione degli articoli 633 e 636 c.p.c.. Nel merito - Accogliere l'opposizione, per l'effetto accertare e dichiarare che il credito preteso dalla dott.SS è totalmente infondato, incerto, Pt_2
illiquido ed inesigibile, in quanto non supportato da alcuna prova scritta;
- Accertare e dichiarazione il del grave e reiterato inadempimento della dott.SS rispetto Parte_2
agli obblighi assunti con la società opponente;
- Annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n.2267/2016 emesso dal Tribunale di Latina, stante la totale infondatezza della pretesa creditizia avanzata;
- Condannare, in via riconvenzionale, la dott.SS Pt_2
al risarcimento dei danni patrimoniali e di immagini provocati alla società in
[...]
conseguenza del suo inadempimento, da quantificarsi in euro 25.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione, o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia. -
Condannare l'opposta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre il 15%, a titolo di rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi a favore del procuratore.”
3 Si costituiva la parte opposta Dott.SS chiedendo il rigetto Parte_2 dell'opposizione e deducendo di aver adempiuto alle proprie obbligazioni a fronte dell'inadempimento della società cliente che non aveva messo se non parzialmente o in ritardo a disposizione la documentazione neceSSria agli incombenti in scadenza;
evidenziava parte opposta che nessuna contestazione circa il suo operato era mai intervenuta in corso di rapporto e che la società opponente, a fronte delle fatture pro-forma regolarmente trasmesse, aveva provveduto ad un solo pagamento di € 467,07 nel mese di marzo 2014 per gennaio 2014, pur continuando a ricevere le prestazioni professionali della commercialista. Si assumeva pertanto che la comunicazione del recesso in data 9 luglio 2015 era stata determinata dall'inadempimento contrattuale della società rendendo neceSSrio il ricorso alla procedura monitoria per il saldo del dovuto.
Parte opposta riteneva pertanto sussistere valida prova del credito azionato anche in considerazione della mancanza di contestazione in corso di rapporto. Veniva comunque richiesta la chiamata in causa della con la quale risultava stipulata Parte_3
una polizza a copertura dei rischi professionali.
Autorizzata la chiamata in causa della Compagnia terza chiamata, si costituiva la
[...]
eccependo in primo luogo che nessuna domanda risultava svolta nei suoi Parte_3
confronti dalla chiamante che aveva reiterato le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione. Nel merito si deduceva la infondatezza delle domanda risarcitorie svolte nei confronti della e che in ogni caso la polizza risultava a copertura di danni arrecati Pt_2
a terzi e non per i compensi professionali reclamati dal professionista e per danni all'immagine reclamati dall'opponente. Quanto alla garanzia assicurativa, si eccepiva l'applicabilità dello scoperto contrattuale pari al 10% del danno con un minimo di €
1.000,00 ed un massimo di € 10.000,00. Veniva inoltre eccepita la mancanza di denuncia di sinistro in violazione degli obblighi di avviso all'assicuratore e la violazione del patto di gestione della lite.
La terza chiamata così concludeva:
“1. In via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità della chiamata in causa di per carenza di domande ritualmente formulate nei suoi Parte_3
confronti;
2. In via principale e nel merito, rigettare tutte le avversarie domande in quanto infondate in fatto e diritto per le ragioni esposte nel presente atto;
3. In subordine e nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertata una qualche responsabilità in capo al
d.SS - accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa in Pt_2
relazione ai compensi professionali rivendicati dalla d.SS e in relazione ai danni Pt_2
4 non patrimoniali rivendicati dall'attrice; - negare e/o ridurre il diritto alla manleva nei termini di cui allo scoperto prevista in Polizza (10% del danno accertato, con il minimo di €1.000,00 e il massimo di €10.000,00), di cui alla Lettera C. (Gestione delle vertenze di danno e spese legali) delle Condizioni Particolari di Assicurazione nonché, in ogni caso, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1913, 1915 e 1227, 2° comma, cod. civ. che formalmente si eccepiscono.”
In sede di prima memoria ex art. 183 cpc, parte opposta precisava la domanda chiedendo nel merito di rigettare l'opposizione con condanna alle spese di lite ed in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, di condannare il terzo chiamato in causa a manlevare la convenuta, per quanto fosse Controparte_1
eventualmente tenuta a pagare in favore della parte attrice.
Espletate le prove orali ammesse alle parti la causa veniva decisa in esito alla trattazione scritta dell'udienza del 29 maggio 2025 14 marzo 2024 ai sensi dell'art. 127 ter cpc, fiSSta per la discussione, presa visione delle conclusioni scritte delle parti.
MOTIVI A FONDAMENTO DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e risulta meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Com'è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto l'accertamento non soltanto della sussistenza dei requisiti di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della pretesa avanzata dal ricorrente, in ordine alla quale trovano applicazione le regole generali in tema di ripartizione dell'onere della prova;
l'emissione del decreto ingiuntivo non determina infatti alcuna inversione nella posizione processuale delle parti, con la conseguenza che il ricorrente, pur assumendo formalmente la veste di convenuto, dev'essere considerato attore in senso sostanziale, ed è pertanto tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi del credito fatto valere nel procedimento monitorio.
Come da ultimo ribadito ( Cass. 19 aprile 2021 n. 10263), l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. incardina un processo a cognizione ordinaria, avente il medesimo oggetto - l'esistenza ed entità del credito - già oggetto del procedimento monitorio: eSS, invero, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. 4 marzo 2020, n. 6091).
5 Quanto al valore probatorio della fattura, come pacifico ( da ultimo Cass. 18 aprile 2018
n. 9542; Cass. 12 gennaio 2016, n. 299) la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio;
in particolare, se detta fattura costituisce prova scritta atta a legittimare l'emissione di decreto ingiuntivo, ove nel successivo giudizio di opposizione sia contestato il rapporto principale eSS non può costituirne valida prova, dovendo il creditore fornire nuove prove per integrare con efficacia retroattiva la documentazione offerta nella fase monitoria.
La Dott.SS ha agito monitoriamente per ottenere il saldo dei compensi Parte_2
professionali dovuti per l'attività di consulenza regolata dalla lettera di incarico del 1 gennaio 2014; in tale sede era prevista la remunerazione mediante compenso fisso di €
3.600,00 annuo da erogarsi in rate mensili per “elaborazioni dati contabili, consulenza periodica a mezzo incontri professionali con cadenza trimestrale, a mezzo telefono e fax e mail per la valutazione di situazione intermedie. Predisposizione modello Unico ed invio telematico”; per prestazioni diverse, sulla base di accordo ulteriore tra le parti, indicate nell'allegato A erano pattuiti i relativi compensi mentre per la consulenza del lavoro, ove richiesta, i compensi erano determinati all'allegato B.
Nel ricorso per ingiunzione, la ricorrente ha dedotto di aver emesso, a fronte dell'attività svolta in favore di le seguenti proposte di fattura: Parte_1 proposta di fattura del 03/03/2014 per € 985,86, proposta di fattura del 03/04/2014 per €
1.268,02, proposta di fattura del 02/05/2014 per € 1169,26, proposta di fattura del
03/06/2014 per € 963,02, proposta di fattura del 01/07/2014 per € 888,16, proposta di fattura del 01/08/2014 per € 88(8), proposta di fattura del 02/09/2014 per € 888,16, proposta di fattura del 01/10/2014 per € 1.129,23, proposta di fattura del 03/11/2014 per €
1.144,46, proposta di fattura del 01/12/2014 per € 947,79, proposta di fattura del
02/01/2015 per € 1.017,58, proposta di fattura del 02/02/2015 per € 947,79, proposta di fattura del 02/03/2015 per € 1.049,02, proposta di fattura del 01/04/2015 per € 1.141,92, proposta di fattura del04/05/2015 per € 1.759,83, proposta di fattura del 01/06/2015 per €
1.138,11, proposta di fattura del 01/07/2015 per € 1.138,11, tutte prodotte in atti.
La creditrice ha dedotto che a fronte di un insoluto totale, sulle proposte di fattura descritte, pari ad € 18.105,68, la debitrice liquidava alla la sola somma di € 1.600,00 Parte_2
6 con due acconti: uno del 20/03/2015 (€ 1.000,00) ed uno del 16/06/2015 (€ 600,00). Il decreto ingiuntivo risulta emesso per € 16.505,68 .
Dall'analisi di tali documenti, risulta che la voce elaborazione dati, rientrante nelle prestazioni di cui al compenso forfettizzato, risultano esposte in tutte le proposte di fattura ad eccezione della proposta di fattura del 03/03/2014 per € 985,86, per somme eccedenti pari ad € 400,00 per la voce elaborazione dati genericamente indicata.
Ne deriva che dall'importo reclamato debba essere defalcato l'importo di € 6.400,00.
Per quanto riguarda le altre prestazioni deve ritenersi che parte opposta, creditrice in senso sostanziale, abbia comprovato lo svolgimento delle attività esposte nelle fatture pro-forma sia in via documentale che per mezzo di prova orale.
L'eccezione di parte opponente riguardo il mancato adempimento di obbligazioni che esulavano dalle prestazioni standard ( bilanci, tenuta dei libri contabili) si scontra con il fatto che già a marzo 2015 lo studio della professionista eccepiva il mancato pagamento delle fatture pro-forma trasmesse, accumulatesi per un anno, mentre risultano documentate le richieste di trasmissione di elementi ed indicazioni neceSSri agli adempimenti, oggetto di specifica obbligazione del cliente all'art. 5 della lettera di incarico con previsione di clausola risolutiva espreSS all'art. 8 nel caso di mancato pagamento entro 60 giorni.
Da un lato, pertanto, deve ritenersi che la professionista abbia adempiuto agli incarichi come dianzi precisato e dall'altro che la richiesta di risarcimento danni genericamente formulata da parte opponente sia risulta priva di specifica allegazione prima ancora che di prova.
La domanda di garanzia risulta di conseguenza assorbita.
Ne consegue che in parziale accoglimento della opposizione il decreto ingiuntivo debba essere revocato e la società opponente condannata al Parte_1 pagamento in favore della Dott.SS della somma di € 10.105,68 oltre Parte_2
interessi legali dalle singole parcelle al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente sulla pretesa creditoria con compensazione pari ad un terzo, stante il parziale accoglimento della opposizione.
Nel rapporto con la compagnia assicuratrice, chiamata in causa dalla parte opposta in dipendenza della domanda riconvenzionale per danni, deve farsi applicazione del principio da ultimo riaffermato ( Cass. 11 novembre 2021 n. 33620) secondo cui, in ipotesi di chiamata in garanzia ad opera della parte convenuta, il rimborso delle spese sostenute dal terzo va posto a carico dell'attore, ove questi risulti soccombente nei confronti del
7 convenuto in ordine alla pretesa che ha provocato e reso neceSSria la chiamata del terzo, in ragione del principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, a nulla rilevando il fatto che l'attore non abbia proposto alcuna domanda nei riguardi del terzo e quindi manchi tra loro un diretto rapporto processuale (cfr.: Cass. n. 4195 del 2018)
e fatta salva l'ipotesi di una soccombenza nel rapporto chiamante-chiamato (ad esempio, per l'infondatezza della chiamata in garanzia), non sussistente nel caso di specie.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie l'opposizione nei termini di cui in parte motiva e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) Condanna la società opponente in persona del Parte_1
legale rappresentante pro-tempore al pagamento in favore della Dott.SS Pt_2 della somma di € 10.105,68 oltre interessi legali dalle singole parcelle al
[...]
saldo;
c) Condanna in persona del legale rappresentante Parte_1
pro-tempore a rimborsare per 2/3, con compensazione del residuo terzo, le spese del presente giudizio, liquidate in tale misura, in favore di nella Parte_2
somma di € 3.384,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA .
d) Condanna in persona del legale rappresentante Parte_1
pro-tempore a rimborsare le spese del presente giudizio, liquidate, in favore di nella somma di € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso Parte_3
forfettario, CPA ed IVA .
Sentenza resa in esito alla trattazione scritta dell'udienza del 29 maggio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc fiSSta per la discussione orale.
Così deciso in Latina, il 29 maggio 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.SS Gianna Valeri
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