Decreto decisorio 4 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto decisorio 04/11/2021, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/11/2021
N. 00464/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 464 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Comune di Conegliano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati Cristina Cittolin e Luca Mazzero, con domicilio eletto presso lo Studio Giorgio Pinello in Venezia, San Polo, 3080/L;
contro
Poste Italiane s.p.a. – Società con Unico Socio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Marco Filippetto, Saverio Sebastiani e Fausto Rossignoli, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Filippetto in Venezia-Mestre, Ufficio Legale Poste - Via Torino, 88;
Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, non costituiti in giudizio;
nei confronti
AGCOM - Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della determinazione assunta da Poste Italiane s.p.a. comunicata al Comune di Conegliano con nota 2 febbraio 2015 prot. DF/10/2015, con la quale è stato disposto che “ ai sensi dell’art. 5 della Delibera 342/14/COBIS del 26 giugno 2014, con decorrenza 13 aprile 2015 si procederà alla chiusura dell'ufficio postale di Scomigo sito in via Bortotti n, 57 ”;
- -di ogni altro atto presupposto e/o conseguente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli articoli 82 e 83 cod. proc. amm.;
Rilevato che il ricorso risulta depositato il giorno 8 aprile 2015;
Rilevato altresì che in data 26 maggio 2020 la Segreteria ha provveduto a comunicare alle parti costituite, tramite p.e.c., l’avviso di perenzione ultraquinquennale di cui all’art. 82, co.1, cod. proc. amm., e che tale avviso è stato ricevuto nella stessa data di trasmissione;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza e che pertanto il ricorso va dichiarato perento;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 83 cod. proc. amm., le spese di giudizio restano a carico delle parti che le hanno sopportate.
P.Q.M.
Dichiara estinto per perenzione il ricorso indicato in epigrafe.
Nulla per le spese.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso il giorno 30 ottobre 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO