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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 06/10/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta: R.G.872/2024
Dott. AR TI Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere
Dott. IT EL Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 872/2024 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 23 settembre 2024 e posta in decisione a seguito di discussione orale
ai sensi dell'art. 350 bis cod.proc.civ. all'udienza collegiale del 24
OGGETTO: settembre 2025
Fideiussione - Polizza d a fideiussoria in qualità di procuratrice speciale di Parte_1 Pt_2
Codice: 140061 S.r.l. con il patrocinio dell'avv. Sardi Renato
APPELLANTE
c o n t r o
con il patrocinio dell'avv. Silvioli Francesca Controparte_1
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 3219/2024 pubblicata in data 24 luglio 2024.
1 CONCLUSIONI
Dell'appellante
“… rigettata ogni diversa istanza domanda ed eccezione,
nel merito: riformare la sentenza n. 3219/2024 del Tribunale di Brescia,
pubblicata il 24.7.2024, come segue:
a. in via principale: in riforma del capo/punto 2) della sentenza impugnata,
accertare e dichiarare la validità ed efficacia del contratto di fideiussione
del 31.8.2010 e l'insussistenza di profili di nullità delle garanzie per
violazione della normativa antitrust;
b. sempre in via principale: in riforma del capo/punto 3) della sentenza
impugnata, accertare e dichiarare l'insussistenza di profili di validità e
fondatezza dell'eccezione di decadenza dalla garanzia fideiussoria ex art.
1957 c.c.;
c. in ogni caso: riformare il capo/punto 5) della sentenza appellata,
condannando il sig. alla rifusione integrale, nei confronti di Controparte_1
(quale procuratrice speciale di Nepal S.r.l., cessionaria Parte_1
di Banca di Credito Cooperativo di Brescia), delle spese legali sostenute nel
giudizio di prime cure, nonché al pagamento di quelle del presente grado
d'appello;
in via subordinata: in caso di rigetto del presente gravame, riformare
comunque la statuizione sulla liquidazione delle spese in primo grado,
limitandole alle sole prime due fasi”.
Dell'appellato
2 “… rigettata ogni contraria eccezione ed istanza, previo ogni più utile
accertamento e declaratoria del caso e di legge, ipotesi di passaggio in
giudicato e/o inammissibilità di appello e/o motivi di appello comprese, per
tutte le argomentazioni e i motivi di cui alla narrativa:
- Rigettarsi l'appello promosso da quale procuratrice Parte_1
speciale di Nepal s.r.l., nei confronti del sig. con conferma Controparte_1
integrale della sentenza impugnata n. 3219/2024, pubblicata il 24.7.2024,
emessa dal Tribunale di Brescia nella persona del Giudice Dott. Carlo
Bianchetti, nel procedimento R.G. n. 2843/2024, con condanna
dell'appellante alla rifusione delle spese del presente giudizio”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il Tribunale di Brescia ha revocato il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di con cui è stato a questi ingiunto il pagamento Controparte_1
della somma di € 206.123,95, oltre interessi e spese, quale garante di IN
S.r.l. in liquidazione.
Il Giudicante ha ritenuto parzialmente nullo, in relazione alle clausole 2,6 e
8 (clausole di sopravvivenza, di reviviscenza e di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 cod.civ.), il contratto di fideiussione per violazione della disciplina antitrust in base al provvedimento n. 55/2005 emesso dalla Banca
d'Italia.
Ha, poi, ritenuto tempestiva e fondata la eccezione di decadenza sollevata dall'opponente ai sensi dell'art. 1957 cod.civ.
3 2. L'appello si fonda su tre motivi che hanno per oggetto:
1. la statuizione di nullità parziale del contratto di fideiussione;
2. la tempestività e fondatezza della eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1957 cod.civ.;
3. la liquidazione delle spese poste a proprio carico.
3. L'appellato ha messo in rilevo, oltre che la infondatezza dei motivi di gravame, la mancata riproposizione da parte dell'appellante delle domande di conferma del decreto ingiuntivo ovvero di condanna al pagamento delle somme ingiunte o di altro importo risultante in causa, domande oggetto delle conclusioni a suo tempo formulate in primo grado.
3.1. Nelle note conclusionali l'appellante ha così dedotto “la mancata
esplicita riproposizione delle domande di condanna del sig. non CP_1
comporta affatto il rigetto dell'appello, proprio perché non riproposte e
quindi non oggetto del presente giudizio di secondo grado che oltre ad essere
ammissibile è fondato nel merito per le ragioni esposte”.
In sede di discussione l'appellante non ha ulteriormente replicato alla questione posta dalla controparte ed in ordine agli effetti della mancata riproposizione della domanda di pagamento sul gravame proposto.
3.2. L'art. 346 cod.proc.civ. prevede che <
accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello si intendono rinunciate>>.
L'acquiescenza alla sentenza impugnata, con conseguente sopravvenuta
4 carenza d'interesse della parte all'impugnazione proposta, consiste nell'accettazione della decisione, e quindi nella manifestazione di volontà del soccombente di rinunciare a tale impugnazione.
Nel caso di specie vi è conferma da parte dell'appellante circa la mancata riproposizione in questo grado della domanda di condanna del fideiussore al pagamento della somma già oggetto di decreto ingiuntivo e, quindi, in ordine alla sua rinuncia.
Vi è, quindi, acquiescenza alla statuizione di revoca del decreto ingiuntivo.
Sul rigetto della pretesa creditoria azionata nei confronti del fideiussore si è
ormai formato il giudicato e ciò determina la carenza di ogni interesse dell'appellante all'accertamento della validità ed efficacia della fideiussione che è oggetto dei motivi di appello e della domanda da essa proposta in questo grado.
Va rilevato che in primo grado l'accertamento della nullità della fideiussione
è stato richiesto solo in via incidentale e d'eccezione da parte dell'opponente in modo funzionale, con evidenza, alla contestazione della pretesa creditoria azionata nei suoi confronti, radicandosi altrimenti la competenza in capo alla sezione specializzata (la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma secondo, lett. a), della legge n.
287 del 1990, poiché l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata: cfr. Cass.
5 23112/2024, 21429/2022, 6523/2021, Sez. VI, 6/07/2022, n. 21429;
10/03/2021, n. 6523).
Il Tribunale ha compiuto l'esame di tale eccezione di nullità parziale, e in esito al suo accoglimento, di quella ex art. 1957 cod.civ.; ha, quindi, ritenuto infondata nel merito la pretesa creditoria azionata nei confronti del fideiussore con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Le enunciazioni contenute in sentenza riguardo a validità ed efficacia della fideiussione sono, quindi, inscindibilmente collegate con la revoca del decreto ingiuntivo di cui costituiscono l'antecedente logico-giuridico.
Posto che l'appellante non ha più riproposto in appello la domanda di pagamento (e, come esposto, sul punto non vi è questione né il tema è stato ulteriormente affrontato dall'appellante in sede di discussione orale) ed ha prestato acquiescenza alla revoca del decreto ingiuntivo vi è carenza d'interesse, ai sensi dell'art. 100 cod.proc.civ., ad una pronuncia sul primo e secondo motivo d'appello di gravame.
4. Persiste, invece, l'interesse dell'appellante ad una pronuncia in ordine al terzo motivo con cui si duole della entità delle spese oggetto della statuizione di condanna in relazione all'attività difensiva svolta da controparte in primo grado.
4.1. Il motivo è infondato.
Va rilevato che in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, il giudice deve solo quantificare il compenso tra il
6 minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo.
L'appellante invoca l'applicazione dello scaglione minimo ma l'oggetto della causa e le questioni in fatto ed in diritto esaminate depongono per una media complessità della controversia.
L'applicazione dello scaglione medio di riferimento è, parimenti, giustificata dall'attività difensiva esplicata dal controparte in relazione alle varie fasi;
del tutto infondate sono le doglianze relative alla liquidazione delle spese per la fase istruttoria, dal momento che il D.M. n. 55/2014 e succ. modd. non prevede un compenso specifico per la fase istruttoria ma un compenso unitario per la “fase istruttoria/di trattazione” che è comunque dovuto anche in caso di eventuale mancato svolgimento di attività di istruzione in senso stretto, nel qual caso l'importo rimane in ogni caso riferibile solo alla diversa fase della trattazione nella quale rientrano anche l'esame degli scritti della controparte e le deduzioni a verbale, come si ricava dal disposto di cui al
D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. c.
Inoltre, come si ricava sempre dalla citata norma comma 5, lett. d), ai fini del riconoscimento dei compensi per la fase decisionale, in tale fase rientrano svariate attività tra cui le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica,
compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di
7 consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio,
comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso;
il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e).
Ne consegue che l'attività di precisazione delle conclusioni e l'esame del provvedimento conclusivo del giudizio rientrano nella fase decisionale,
quantunque non vi sia stato il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica (Cass. Cass 5289/2023).
5. Pertanto l'appello va rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. (scaglione di riferimento da € 52.001
a € 260.000) ad eccezione della fase di trattazione liquidata in conformità al parametro minimo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in questa fase.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante,.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente
8 pronunciando, così provvede:
1.rigetta l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n.
3219/2024 pubblicata in data 24 luglio 2024;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del grado, che liquida in € 2.977,00 per la “fase di studio”, € 1.911,00 per la
“fase introduttiva” € 2.163,00 per la “fase di trattazione” ed € 5.103,00 per la
“fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
IT EL AR TI
9
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta: R.G.872/2024
Dott. AR TI Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere
Dott. IT EL Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 872/2024 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 23 settembre 2024 e posta in decisione a seguito di discussione orale
ai sensi dell'art. 350 bis cod.proc.civ. all'udienza collegiale del 24
OGGETTO: settembre 2025
Fideiussione - Polizza d a fideiussoria in qualità di procuratrice speciale di Parte_1 Pt_2
Codice: 140061 S.r.l. con il patrocinio dell'avv. Sardi Renato
APPELLANTE
c o n t r o
con il patrocinio dell'avv. Silvioli Francesca Controparte_1
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 3219/2024 pubblicata in data 24 luglio 2024.
1 CONCLUSIONI
Dell'appellante
“… rigettata ogni diversa istanza domanda ed eccezione,
nel merito: riformare la sentenza n. 3219/2024 del Tribunale di Brescia,
pubblicata il 24.7.2024, come segue:
a. in via principale: in riforma del capo/punto 2) della sentenza impugnata,
accertare e dichiarare la validità ed efficacia del contratto di fideiussione
del 31.8.2010 e l'insussistenza di profili di nullità delle garanzie per
violazione della normativa antitrust;
b. sempre in via principale: in riforma del capo/punto 3) della sentenza
impugnata, accertare e dichiarare l'insussistenza di profili di validità e
fondatezza dell'eccezione di decadenza dalla garanzia fideiussoria ex art.
1957 c.c.;
c. in ogni caso: riformare il capo/punto 5) della sentenza appellata,
condannando il sig. alla rifusione integrale, nei confronti di Controparte_1
(quale procuratrice speciale di Nepal S.r.l., cessionaria Parte_1
di Banca di Credito Cooperativo di Brescia), delle spese legali sostenute nel
giudizio di prime cure, nonché al pagamento di quelle del presente grado
d'appello;
in via subordinata: in caso di rigetto del presente gravame, riformare
comunque la statuizione sulla liquidazione delle spese in primo grado,
limitandole alle sole prime due fasi”.
Dell'appellato
2 “… rigettata ogni contraria eccezione ed istanza, previo ogni più utile
accertamento e declaratoria del caso e di legge, ipotesi di passaggio in
giudicato e/o inammissibilità di appello e/o motivi di appello comprese, per
tutte le argomentazioni e i motivi di cui alla narrativa:
- Rigettarsi l'appello promosso da quale procuratrice Parte_1
speciale di Nepal s.r.l., nei confronti del sig. con conferma Controparte_1
integrale della sentenza impugnata n. 3219/2024, pubblicata il 24.7.2024,
emessa dal Tribunale di Brescia nella persona del Giudice Dott. Carlo
Bianchetti, nel procedimento R.G. n. 2843/2024, con condanna
dell'appellante alla rifusione delle spese del presente giudizio”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il Tribunale di Brescia ha revocato il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di con cui è stato a questi ingiunto il pagamento Controparte_1
della somma di € 206.123,95, oltre interessi e spese, quale garante di IN
S.r.l. in liquidazione.
Il Giudicante ha ritenuto parzialmente nullo, in relazione alle clausole 2,6 e
8 (clausole di sopravvivenza, di reviviscenza e di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 cod.civ.), il contratto di fideiussione per violazione della disciplina antitrust in base al provvedimento n. 55/2005 emesso dalla Banca
d'Italia.
Ha, poi, ritenuto tempestiva e fondata la eccezione di decadenza sollevata dall'opponente ai sensi dell'art. 1957 cod.civ.
3 2. L'appello si fonda su tre motivi che hanno per oggetto:
1. la statuizione di nullità parziale del contratto di fideiussione;
2. la tempestività e fondatezza della eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1957 cod.civ.;
3. la liquidazione delle spese poste a proprio carico.
3. L'appellato ha messo in rilevo, oltre che la infondatezza dei motivi di gravame, la mancata riproposizione da parte dell'appellante delle domande di conferma del decreto ingiuntivo ovvero di condanna al pagamento delle somme ingiunte o di altro importo risultante in causa, domande oggetto delle conclusioni a suo tempo formulate in primo grado.
3.1. Nelle note conclusionali l'appellante ha così dedotto “la mancata
esplicita riproposizione delle domande di condanna del sig. non CP_1
comporta affatto il rigetto dell'appello, proprio perché non riproposte e
quindi non oggetto del presente giudizio di secondo grado che oltre ad essere
ammissibile è fondato nel merito per le ragioni esposte”.
In sede di discussione l'appellante non ha ulteriormente replicato alla questione posta dalla controparte ed in ordine agli effetti della mancata riproposizione della domanda di pagamento sul gravame proposto.
3.2. L'art. 346 cod.proc.civ. prevede che <
accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello si intendono rinunciate>>.
L'acquiescenza alla sentenza impugnata, con conseguente sopravvenuta
4 carenza d'interesse della parte all'impugnazione proposta, consiste nell'accettazione della decisione, e quindi nella manifestazione di volontà del soccombente di rinunciare a tale impugnazione.
Nel caso di specie vi è conferma da parte dell'appellante circa la mancata riproposizione in questo grado della domanda di condanna del fideiussore al pagamento della somma già oggetto di decreto ingiuntivo e, quindi, in ordine alla sua rinuncia.
Vi è, quindi, acquiescenza alla statuizione di revoca del decreto ingiuntivo.
Sul rigetto della pretesa creditoria azionata nei confronti del fideiussore si è
ormai formato il giudicato e ciò determina la carenza di ogni interesse dell'appellante all'accertamento della validità ed efficacia della fideiussione che è oggetto dei motivi di appello e della domanda da essa proposta in questo grado.
Va rilevato che in primo grado l'accertamento della nullità della fideiussione
è stato richiesto solo in via incidentale e d'eccezione da parte dell'opponente in modo funzionale, con evidenza, alla contestazione della pretesa creditoria azionata nei suoi confronti, radicandosi altrimenti la competenza in capo alla sezione specializzata (la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma secondo, lett. a), della legge n.
287 del 1990, poiché l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata: cfr. Cass.
5 23112/2024, 21429/2022, 6523/2021, Sez. VI, 6/07/2022, n. 21429;
10/03/2021, n. 6523).
Il Tribunale ha compiuto l'esame di tale eccezione di nullità parziale, e in esito al suo accoglimento, di quella ex art. 1957 cod.civ.; ha, quindi, ritenuto infondata nel merito la pretesa creditoria azionata nei confronti del fideiussore con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Le enunciazioni contenute in sentenza riguardo a validità ed efficacia della fideiussione sono, quindi, inscindibilmente collegate con la revoca del decreto ingiuntivo di cui costituiscono l'antecedente logico-giuridico.
Posto che l'appellante non ha più riproposto in appello la domanda di pagamento (e, come esposto, sul punto non vi è questione né il tema è stato ulteriormente affrontato dall'appellante in sede di discussione orale) ed ha prestato acquiescenza alla revoca del decreto ingiuntivo vi è carenza d'interesse, ai sensi dell'art. 100 cod.proc.civ., ad una pronuncia sul primo e secondo motivo d'appello di gravame.
4. Persiste, invece, l'interesse dell'appellante ad una pronuncia in ordine al terzo motivo con cui si duole della entità delle spese oggetto della statuizione di condanna in relazione all'attività difensiva svolta da controparte in primo grado.
4.1. Il motivo è infondato.
Va rilevato che in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, il giudice deve solo quantificare il compenso tra il
6 minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo.
L'appellante invoca l'applicazione dello scaglione minimo ma l'oggetto della causa e le questioni in fatto ed in diritto esaminate depongono per una media complessità della controversia.
L'applicazione dello scaglione medio di riferimento è, parimenti, giustificata dall'attività difensiva esplicata dal controparte in relazione alle varie fasi;
del tutto infondate sono le doglianze relative alla liquidazione delle spese per la fase istruttoria, dal momento che il D.M. n. 55/2014 e succ. modd. non prevede un compenso specifico per la fase istruttoria ma un compenso unitario per la “fase istruttoria/di trattazione” che è comunque dovuto anche in caso di eventuale mancato svolgimento di attività di istruzione in senso stretto, nel qual caso l'importo rimane in ogni caso riferibile solo alla diversa fase della trattazione nella quale rientrano anche l'esame degli scritti della controparte e le deduzioni a verbale, come si ricava dal disposto di cui al
D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. c.
Inoltre, come si ricava sempre dalla citata norma comma 5, lett. d), ai fini del riconoscimento dei compensi per la fase decisionale, in tale fase rientrano svariate attività tra cui le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica,
compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di
7 consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio,
comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso;
il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e).
Ne consegue che l'attività di precisazione delle conclusioni e l'esame del provvedimento conclusivo del giudizio rientrano nella fase decisionale,
quantunque non vi sia stato il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica (Cass. Cass 5289/2023).
5. Pertanto l'appello va rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. (scaglione di riferimento da € 52.001
a € 260.000) ad eccezione della fase di trattazione liquidata in conformità al parametro minimo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in questa fase.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante,.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente
8 pronunciando, così provvede:
1.rigetta l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n.
3219/2024 pubblicata in data 24 luglio 2024;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del grado, che liquida in € 2.977,00 per la “fase di studio”, € 1.911,00 per la
“fase introduttiva” € 2.163,00 per la “fase di trattazione” ed € 5.103,00 per la
“fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
IT EL AR TI
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