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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 11/09/2025, n. 1256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1256 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1890/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1890/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 11 settembre 2025 ad ore 12.30 innanzi al dott. Margherita Longhi, sono comparsi:
Per l'avv. FORNASIERO MARCO Parte_1 Per nessuno Controparte_1
È altresì presente parte appellante personalmente.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'Avv. Fornasiero precisa come da ricorso in appello. Il procuratore discute la causa riportandosi integralmente agli atti e alle risultanze emerse dalla CTU depositata. Insiste pertanto per l'accoglimento dell'appello e per l'annullamento della sanzione. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio. Al termine della camera di consiglio, alle ore 15.30 il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per la lettura della motivazione, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c dandone lettura.
Il Giudice
dott. Margherita Longhi
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Margherita Longhi ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1890/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 FORNASIERO MARCO, elettivamente domiciliato in VIA MURE DEL BASTION 29 36061 BASSANO DEL GRAPPApresso il difensore avv. FORNASIERO MARCO
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 CONVENUTO
Conclusioni delle parti: parte appellante ha concluso come da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione 1.Con ricorso ritualmente depositato avanti al Giudice di Pace di CP_1 Parte_1 proponeva opposizione avverso il verbale serie 2017 n. 160773 dei Carabinieri della Legione Veneto Compagnia di Cittadella Nucleo Operativo e Radiomobile per la violazione dell'art 186 comma secondo lettera a) del Codice della Strada, e la relativa sanzione. In particolare, il ricorrente contestava gli esiti del test effettuato in quanto inficiati dall'assunzione di sciroppo mucolitico Fluibron, allo stesso prescritto in quanto affetto da grave forma asmatica sin da giovane età. Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_2
La causa veniva istruita mediante prova per testi. Con sentenza n. 572/2022, il Giudice di Pace rigettava l'opposizione svolta da Parte_1 compensando le spese di lite tra le parti. Con ricorso ritualmente depositato ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 indicata, chiedendone l'integrale riforma. pagina 2 di 5 Nessuno si è costituito per la convenuta che, verificata la regolarità della notifica, è CP_1 stata dichiarata contumace. La causa è stata istruita in appello mediante CTU medico legale. In data 5.3.2025 è stata riassegnata al ruolo di questo Giudice e trattenuta in decisione ex art 429 c.p.c all'udienza dell'11.9.2025.
2. Il ricorrente contesta la sentenza de Giudice di Pace in quanto:
-non avrebbe considerato tre precedenti sentenze emesse dal Giudice di Pace di Mestre, dal Tribunale di Treviso e dal Tribunale di Venezia favorevoli al ricorrente per la stessa fattispecie oggetto della presente causa, tutte passate in giudicato. Con la conseguenza che i presupposti di fatto ivi accertati (assunzione del Fluibron e alternazione dell'esito dell'alcoltest ma non delle normali capacità di guida dell'assuntore) non potevano essere oggetto di diversa valutazione, stante il giudicato intervenuto;
-non avrebbe considerato che il bugiardino del farmaco non riporta controindicazione per la guida dei veicoli a motore;
-non avrebbe tenuto in considerazione le conclusioni rese dalla perizia di parte redatta, da cui emergeva come l'assunzione del Fluibron è in grado di falsare gli esiti dell'alcoltest. Così riassunto il motivo di appello (errata valutazione dei fatti e dei documenti di causa), questo risulta fondato per le seguenti ragioni. Non persuade la difesa del ricorrente sulla necessità di considerare le tre sentenze passate in giudicato. A fronte di tre distinti accertamenti di violazione del codice della strada, a cui han fatto seguito tre distinte sanzioni, non si ritiene individuabile un unico (o medesimo) rapporto giuridico tra le parti. Inoltre, i giudizi presentavano diversità quantomeno nel petitum e della causa petendi, elementi da tenere in considerazione ai fini della determinazione del perimetro oggettivo del giudicato (cfr ex multis Cass. 18290/2024). In ogni caso, l'attività istruttoria svolta in primo grado ha consentito di accertare che:
-il ricorrente è affetto da asma allergico intrinseco ed assume, su prescrizione medica, il Fluibron Mucolitico 60 mg tre volte al dì (cfr doc. 6 del fascicolo di primo grado);
-pochi minuti prima di essere fermato e sottoposto a controllo, aveva assunto una dose di Fluibron Forte essendo sopraggiunto un attacco di tosse (cfr dichiarazione teste ); Tes_1
-il foglietto illustrativo del Fluibron non indica interazioni del farmaco con la capacità di guida (cfr doc. 3 del fascicolo di primo grado). Al fine di verificare se l'assunzione del Fluibron è in grado di alterare gli esiti dell'etilometro e determinare i tassi alcolemici individuati sul ricorrente (0,69 g/l e 0,62 g/l dopo alcuni minuti), è stata disposta CTU medico legale. Sul punto, infatti, va rilevato che la perizia depositata dal ricorrente (e utilizzata nel giudizio penale avanti al Tribunale di Venezia) costituisce mero documento di parte. Inoltre, trattandosi di un accertamento da compiere (verificare, cioè, se il Fluibron, nelle quantità e nelle modalità assunte dal ricorrente sia o meno in grado di alterare i risultati dell'alcoltest) e non un mero accadimento fattuale, non assume rilievo la mancata contestazione della controparte e, quindi, il principio di non contestazione. pagina 3 di 5 Le difese svolte sul punto dal ricorrente risultano quindi infondate, con conseguente rigetto dell'istanza di revoca della CTU avanzata in corso di causa. All'esito dell'accertamento, il consulente ha concluso che “il Fluibron, oltre al principio attivo ambroxolo, contiene conservanti parabenici, quali il metile-paraidrossibenzoato e il propile- paraidrossibenzoato, sintetizzati rispettivamente mediante esterificazione con alcol metanolo ed alcool propilico. Tra le condizioni che possono alterare l'analisi dell'aria alveolare espirata con etilometro patologiche si annovera la presenza alimenti/farmaci nel cavo orale o nei succhi gastrici in caso di reflusso di sostanze, contenenti alcoli quali toluene, isopropanolo, metanolo, esteri. Nel caso in esame le due prove etilometriche, effettuate ad una distanza di tempo di 12 minuti, dimostrano che il quel momento era nella fase metabolica di eliminazione Parte_1
(tasso alcolemico di 0.69 g/L alla prima prova e di 0.62 g/L alla seconda prova). Applicando i tassi di eliminazione dell'alcol etilico standardizzati dalla Letteratura scientifica emerge un macroscopico scostamento tra i valori attesi ed i valori riscontrati, a dimostrazione di inaccuratezza dell'analisi etilometrica, riconducibile con elevata probabilità agli esteri alcolici presenti nello sciroppo Fluibron, assunto dieci minuti prima dell'accertamento e quindi presenti per impregnazione nella mucosa orale e/o come vapori nei succhi gastrici”. Conclusione confermata anche a seguito dei chiarimenti richiesti: “l'assunzione di conservanti parabenici contenuti nello sciroppo Fluibron è una causa interferente sul risultato dell'analisi dell'etilometro. Non esistono studi che quantifichino il grado di interferenza in termini di numero di cucchiai, ma essendo l'assunzione del medicinale riferita “recente” rispetto al test, l'interferenza può dirsi significativa in quanto gli alcoli sono ancora nella mucosa orale e/o nel contenuto gastrico e quindi soggetti ad evaporazione”. Vanno in questa sede recepiti gli esiti della CTU espletata in corso di causa, che risulta, infatti, motivata in modo logico e coerente. Pertanto, non si ravvisano specifiche ragioni per discostarsi dagli esiti ivi espressi. Ne consegue che, stante l'interferenza prodotta dal Fluibron, non possono dirsi affidabili gli esiti dell'alcoltest e il superamento dei limiti del tasso alcolemico previsto dalla legge. La circostanza, poi, riportata a verbale per cui il ricorrente avrebbe presentato occhi lucidi o arrossati, da sola non può ritenersi sufficiente per affermare il superamento dei limiti. Alla luce degli esiti istruttori, e considerato anche il disposto dell'art 7 comma dieci del d.lgs 150/2011 (“…il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”), l'appello va quindi accolto. Resta assorbita ogni ulteriore contestazione svolta dal ricorrente.
3. La sentenza di primo grado va quindi riformata e il verbale di contestazione serie 2017 n. 1605773 del 30.6.2021 con le conseguenti sanzioni annullati. Le spese di lite di primo e secondo grado seguono la soccombenza (cfr Cass 1775/2017 “in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza pagina 4 di 5 impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c,, la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese”) e vanno poste a carico di parte appellata. Queste sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (scaglione sino ad € 1100 atteso il valore della sanzione erogata per € 543), della trattazione esperita (vi è stata attività istruttoria) e dei parametri di cui al DM 55/2014 secondo i valori medi ridotti del 30% per tutte le fasi del primo grado, attesa la non complessità delle questioni trattate. Per quanto riguarda, invece, il secondo grado, secondo i valori medi ridotti del 30% per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, e secondo i valori minimi per la fase decisionale stante la contumacia dell'amministrazione convenuta. Le spese di CTU seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellata. Quest'ultima deve essere altresì condannata al pagamento, in favore del ricorrente appellante, delle spese sostenute per il consulente tecnico di parte. Ricorrono, tuttavia, le condizioni di cui all'art 92 comma 1 c.p.c per disporre una loro riduzione, essendo l'importo richiesto eccessivo considerato anche quanto liquidato al CTU (cfr, ex multis, Cass. 9548/2017 “questa Corte ha più volte avuto modo di affermare che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. 3-1- 2013 n. 84; Cass. 16-6-1990 n. 6056; Cass. 11-6-1980 n. 3716)”). Alla convenuta deve quindi essere restituito, a tale titolo, l'importo di € 1.200 oltre IVA.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione respinte o assorbite, così provvede: ACCOGLIE l'appello proposto da e, in riforma della sentenza n. 572/2022 del Parte_2
Giudice di Pace di CP_1
ANNULLA il verbale di contestazione serie 2017 n. 1605773 del 30.6.2021 dei Carabinieri della Legione Veneto Compagnia di Cittadella Nucleo Operativo e Radiomobile e le relative sanzioni;
CONDANNA parte convenuta al pagamento, in favore di delle spese di lite che Parte_1 liquida, quanto al primo grado, in € 43 per spese ed € 242,20 per compenso oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e, quando al secondo grado, in € 355,50 per spese, € 1200 oltre accessori per consulente di parte ed € 423,40 per compensi oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
PONE le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Padova 11 settembre 2025
Il Giudice dott. Margherita Longhi pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1890/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 11 settembre 2025 ad ore 12.30 innanzi al dott. Margherita Longhi, sono comparsi:
Per l'avv. FORNASIERO MARCO Parte_1 Per nessuno Controparte_1
È altresì presente parte appellante personalmente.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'Avv. Fornasiero precisa come da ricorso in appello. Il procuratore discute la causa riportandosi integralmente agli atti e alle risultanze emerse dalla CTU depositata. Insiste pertanto per l'accoglimento dell'appello e per l'annullamento della sanzione. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio. Al termine della camera di consiglio, alle ore 15.30 il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per la lettura della motivazione, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c dandone lettura.
Il Giudice
dott. Margherita Longhi
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Margherita Longhi ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1890/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 FORNASIERO MARCO, elettivamente domiciliato in VIA MURE DEL BASTION 29 36061 BASSANO DEL GRAPPApresso il difensore avv. FORNASIERO MARCO
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 CONVENUTO
Conclusioni delle parti: parte appellante ha concluso come da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione 1.Con ricorso ritualmente depositato avanti al Giudice di Pace di CP_1 Parte_1 proponeva opposizione avverso il verbale serie 2017 n. 160773 dei Carabinieri della Legione Veneto Compagnia di Cittadella Nucleo Operativo e Radiomobile per la violazione dell'art 186 comma secondo lettera a) del Codice della Strada, e la relativa sanzione. In particolare, il ricorrente contestava gli esiti del test effettuato in quanto inficiati dall'assunzione di sciroppo mucolitico Fluibron, allo stesso prescritto in quanto affetto da grave forma asmatica sin da giovane età. Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_2
La causa veniva istruita mediante prova per testi. Con sentenza n. 572/2022, il Giudice di Pace rigettava l'opposizione svolta da Parte_1 compensando le spese di lite tra le parti. Con ricorso ritualmente depositato ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 indicata, chiedendone l'integrale riforma. pagina 2 di 5 Nessuno si è costituito per la convenuta che, verificata la regolarità della notifica, è CP_1 stata dichiarata contumace. La causa è stata istruita in appello mediante CTU medico legale. In data 5.3.2025 è stata riassegnata al ruolo di questo Giudice e trattenuta in decisione ex art 429 c.p.c all'udienza dell'11.9.2025.
2. Il ricorrente contesta la sentenza de Giudice di Pace in quanto:
-non avrebbe considerato tre precedenti sentenze emesse dal Giudice di Pace di Mestre, dal Tribunale di Treviso e dal Tribunale di Venezia favorevoli al ricorrente per la stessa fattispecie oggetto della presente causa, tutte passate in giudicato. Con la conseguenza che i presupposti di fatto ivi accertati (assunzione del Fluibron e alternazione dell'esito dell'alcoltest ma non delle normali capacità di guida dell'assuntore) non potevano essere oggetto di diversa valutazione, stante il giudicato intervenuto;
-non avrebbe considerato che il bugiardino del farmaco non riporta controindicazione per la guida dei veicoli a motore;
-non avrebbe tenuto in considerazione le conclusioni rese dalla perizia di parte redatta, da cui emergeva come l'assunzione del Fluibron è in grado di falsare gli esiti dell'alcoltest. Così riassunto il motivo di appello (errata valutazione dei fatti e dei documenti di causa), questo risulta fondato per le seguenti ragioni. Non persuade la difesa del ricorrente sulla necessità di considerare le tre sentenze passate in giudicato. A fronte di tre distinti accertamenti di violazione del codice della strada, a cui han fatto seguito tre distinte sanzioni, non si ritiene individuabile un unico (o medesimo) rapporto giuridico tra le parti. Inoltre, i giudizi presentavano diversità quantomeno nel petitum e della causa petendi, elementi da tenere in considerazione ai fini della determinazione del perimetro oggettivo del giudicato (cfr ex multis Cass. 18290/2024). In ogni caso, l'attività istruttoria svolta in primo grado ha consentito di accertare che:
-il ricorrente è affetto da asma allergico intrinseco ed assume, su prescrizione medica, il Fluibron Mucolitico 60 mg tre volte al dì (cfr doc. 6 del fascicolo di primo grado);
-pochi minuti prima di essere fermato e sottoposto a controllo, aveva assunto una dose di Fluibron Forte essendo sopraggiunto un attacco di tosse (cfr dichiarazione teste ); Tes_1
-il foglietto illustrativo del Fluibron non indica interazioni del farmaco con la capacità di guida (cfr doc. 3 del fascicolo di primo grado). Al fine di verificare se l'assunzione del Fluibron è in grado di alterare gli esiti dell'etilometro e determinare i tassi alcolemici individuati sul ricorrente (0,69 g/l e 0,62 g/l dopo alcuni minuti), è stata disposta CTU medico legale. Sul punto, infatti, va rilevato che la perizia depositata dal ricorrente (e utilizzata nel giudizio penale avanti al Tribunale di Venezia) costituisce mero documento di parte. Inoltre, trattandosi di un accertamento da compiere (verificare, cioè, se il Fluibron, nelle quantità e nelle modalità assunte dal ricorrente sia o meno in grado di alterare i risultati dell'alcoltest) e non un mero accadimento fattuale, non assume rilievo la mancata contestazione della controparte e, quindi, il principio di non contestazione. pagina 3 di 5 Le difese svolte sul punto dal ricorrente risultano quindi infondate, con conseguente rigetto dell'istanza di revoca della CTU avanzata in corso di causa. All'esito dell'accertamento, il consulente ha concluso che “il Fluibron, oltre al principio attivo ambroxolo, contiene conservanti parabenici, quali il metile-paraidrossibenzoato e il propile- paraidrossibenzoato, sintetizzati rispettivamente mediante esterificazione con alcol metanolo ed alcool propilico. Tra le condizioni che possono alterare l'analisi dell'aria alveolare espirata con etilometro patologiche si annovera la presenza alimenti/farmaci nel cavo orale o nei succhi gastrici in caso di reflusso di sostanze, contenenti alcoli quali toluene, isopropanolo, metanolo, esteri. Nel caso in esame le due prove etilometriche, effettuate ad una distanza di tempo di 12 minuti, dimostrano che il quel momento era nella fase metabolica di eliminazione Parte_1
(tasso alcolemico di 0.69 g/L alla prima prova e di 0.62 g/L alla seconda prova). Applicando i tassi di eliminazione dell'alcol etilico standardizzati dalla Letteratura scientifica emerge un macroscopico scostamento tra i valori attesi ed i valori riscontrati, a dimostrazione di inaccuratezza dell'analisi etilometrica, riconducibile con elevata probabilità agli esteri alcolici presenti nello sciroppo Fluibron, assunto dieci minuti prima dell'accertamento e quindi presenti per impregnazione nella mucosa orale e/o come vapori nei succhi gastrici”. Conclusione confermata anche a seguito dei chiarimenti richiesti: “l'assunzione di conservanti parabenici contenuti nello sciroppo Fluibron è una causa interferente sul risultato dell'analisi dell'etilometro. Non esistono studi che quantifichino il grado di interferenza in termini di numero di cucchiai, ma essendo l'assunzione del medicinale riferita “recente” rispetto al test, l'interferenza può dirsi significativa in quanto gli alcoli sono ancora nella mucosa orale e/o nel contenuto gastrico e quindi soggetti ad evaporazione”. Vanno in questa sede recepiti gli esiti della CTU espletata in corso di causa, che risulta, infatti, motivata in modo logico e coerente. Pertanto, non si ravvisano specifiche ragioni per discostarsi dagli esiti ivi espressi. Ne consegue che, stante l'interferenza prodotta dal Fluibron, non possono dirsi affidabili gli esiti dell'alcoltest e il superamento dei limiti del tasso alcolemico previsto dalla legge. La circostanza, poi, riportata a verbale per cui il ricorrente avrebbe presentato occhi lucidi o arrossati, da sola non può ritenersi sufficiente per affermare il superamento dei limiti. Alla luce degli esiti istruttori, e considerato anche il disposto dell'art 7 comma dieci del d.lgs 150/2011 (“…il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”), l'appello va quindi accolto. Resta assorbita ogni ulteriore contestazione svolta dal ricorrente.
3. La sentenza di primo grado va quindi riformata e il verbale di contestazione serie 2017 n. 1605773 del 30.6.2021 con le conseguenti sanzioni annullati. Le spese di lite di primo e secondo grado seguono la soccombenza (cfr Cass 1775/2017 “in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza pagina 4 di 5 impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c,, la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese”) e vanno poste a carico di parte appellata. Queste sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (scaglione sino ad € 1100 atteso il valore della sanzione erogata per € 543), della trattazione esperita (vi è stata attività istruttoria) e dei parametri di cui al DM 55/2014 secondo i valori medi ridotti del 30% per tutte le fasi del primo grado, attesa la non complessità delle questioni trattate. Per quanto riguarda, invece, il secondo grado, secondo i valori medi ridotti del 30% per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, e secondo i valori minimi per la fase decisionale stante la contumacia dell'amministrazione convenuta. Le spese di CTU seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellata. Quest'ultima deve essere altresì condannata al pagamento, in favore del ricorrente appellante, delle spese sostenute per il consulente tecnico di parte. Ricorrono, tuttavia, le condizioni di cui all'art 92 comma 1 c.p.c per disporre una loro riduzione, essendo l'importo richiesto eccessivo considerato anche quanto liquidato al CTU (cfr, ex multis, Cass. 9548/2017 “questa Corte ha più volte avuto modo di affermare che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. 3-1- 2013 n. 84; Cass. 16-6-1990 n. 6056; Cass. 11-6-1980 n. 3716)”). Alla convenuta deve quindi essere restituito, a tale titolo, l'importo di € 1.200 oltre IVA.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione respinte o assorbite, così provvede: ACCOGLIE l'appello proposto da e, in riforma della sentenza n. 572/2022 del Parte_2
Giudice di Pace di CP_1
ANNULLA il verbale di contestazione serie 2017 n. 1605773 del 30.6.2021 dei Carabinieri della Legione Veneto Compagnia di Cittadella Nucleo Operativo e Radiomobile e le relative sanzioni;
CONDANNA parte convenuta al pagamento, in favore di delle spese di lite che Parte_1 liquida, quanto al primo grado, in € 43 per spese ed € 242,20 per compenso oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e, quando al secondo grado, in € 355,50 per spese, € 1200 oltre accessori per consulente di parte ed € 423,40 per compensi oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
PONE le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Padova 11 settembre 2025
Il Giudice dott. Margherita Longhi pagina 5 di 5