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Sentenza 27 dicembre 2024
Sentenza 27 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 27/12/2024, n. 1809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1809 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE II COLLEGIO
R.G. 1161/2020
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Rel.
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1161/2020 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018 e promossa
DA
(C.F.: ) nella sua veste di titolare Parte_1 C.F._1 dell'omonima ditta individuale, corrente in Camerata Picena (AN), via Aldo Moro n. 8 (P.IVA: ), rappresentato e difeso dall'avv. Leda Craia e dall'avv. P.IVA_1
Villeado Craia con i quali è domiciliato in Ancona, al Viale della Vittoria n. 1 presso lo studio dell'avv. Massimo Belelli
APPELLANTE
CONTRO
(partita IVA con sede Controparte_1 P.IVA_2 legale e Direzione Generale in Roma, Viale A. Spinelli n. 30), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Coaccioli del Foro di Perugia elettivamente domiciliata in Ancona, presso lo Studio dell'Avv. Edoardo Baldoni
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1095 del Tribunale di Ancona pubblicata in data 14/09/2020 in materia di ripetizione indebito/contratti bancari
Conclusioni: come da note telematiche in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Ancona accoglieva parzialmente la domanda di accertamento di nullità e di ripetizione dell'indebito avanzata da Parte_1
Contr
avente ad oggetto due rapporti di conto corrente accesi con il n. 14492
[...]
ed il n. 7718 (su cui era confluito il saldo alla data del 30 ottobre 2013 del c/c n.
24055); il aveva eccepito l'illegittima capitalizzazione di interessi passivi, Pt_1
l'illegittimo addebito di poste a titolo di commissione di massimo scoperto, di spese, di costi e valute, l'illegittima applicazione di interessi superiori al tasso legale, l'omessa applicazione di interessi sui saldi attivi;
il tribunale di prime cure rigettava la domanda sul rapporto di conto corrente n. 14492, rilevando l'omesso deposito della scheda contrattuale e degli estratti conto dall'inizio del rapporto al 1/1/1993 e dal 1/8/1996 al
30/8/1996 (avendo la banca depositato gli estratti relativi al conto del c/c n. 14492 dal
31.3.2003 al 31.3.2004 e gli estratti scalari 31.12.1992 al 30.11.2003); il tribunale rigettava la domanda sul rapporto di conto corrente n. 24055 per omessa produzione della scheda contrattuale, essendo stati depositati gli estratti conto relativi al rapporto a partire dal 08.09.1997 alla sua estinzione avvenuta in data 12.2.2004; quanto al rapporto di conto corrente n. 7718 il Tribunale di prime cure, sul rilievo della produzione in giudizio del contratto di conto corrente di corrispondenza n. 7718 datato 25/9/2003 e tutti gli estratti conto dalla data di inizio del rapporto 25.09.2003 alla sua cessazione, riteneva la legittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, escludeva il superamento del tasso soglia relativamente alla pattuizione degli interessi passivi, riteneva la indeterminatezza delle commissioni di massimo scoperto per non essere stata pattuita la base di calcolo e la periodicità, riteneva l'illegittimo addebito di oneri non pattuiti tra cui “spese”, “costo libretto assegni”, “commissioni”, “spese rapporto titoli”, “canone conto PER TE”, “addebito per commissioni sull'affidamento”, “spese invio e/c””, per complessivi € 17.212,51, rideterminava il saldo finale del conto pag. 2/14 Contr corrente n. 7718 a favore del correntista in € 58.646,91, condannando alla restituzione della relativa somma.
impugnava la predetta decisione e prospettava le doglianze in seguito Parte_1
riportate.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata CP_3
sentenza.
La Corte di Appello disponeva approfondimento istruttorio mediante espletamento di
CTU contabile;
raccolte le precisazioni delle conclusioni mediante trattazione scritta, tratteneva la causa a sentenza.
Con i primi tre motivi di appello l'appellante censura la sentenza gravata nei capi relativi alla illecita capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi con riguardo ai rapporti di conto corrente nn. 14492 e 24055, alla errata applicazione dell'art. 119 TUB
e dell'art. 210 c.p.c., alla omessa pronuncia in ordine all'obbligo di rendicontazione della ed all'obbligo della di consegnare le schede contrattuali, alla CP_1 CP_1 contestazione dell'addebito in giroconto sul conto corrente n. 7718 del saldo passivo del conto corrente n. 24055.
Il Giudice di prime cure, con riferimento al conto corrente n. 14492, ha ritenuto che non era possibile determinare se il contratto fosse stato stipulato anteriormente all'entrata in vigore della Legge 154 del 10.3.1992, che la richiesta di rendiconto può riguardare solo la gestione del rapporto e non i documenti rappresentativi della fonte negoziale, che non era stato dedotto in maniera specifica e circostanziata l'inadempimento dell'obbligo della banca di consegna della documentazione contrattuale.
I motivi, da trattare congiuntamente risolvendosi sul piano della distribuzione dell'onere probatorio, sono solo parzialmente fondati.
pag. 3/14 Quanto all'onere della prova questa Corte territoriale segue la granitica giurisprudenza della Cassazione, che nelle azioni di ripetizione dell'indebito relative a rapporti bancari addossa l'onere della prova in capo al correntista.
La Suprema Corte sul punto è infatti univoca nell'affermare che il correntista “che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle” ha l'onere“... di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione” (cfr. Cass. n. 33009 del 13/12/2019; n. 6480 del
9/3/2021). Inoltre costituisce giurisprudenza pacifica quella per cui “l'onere della prova gravante, a norma dell'art. 2697 c.c. su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, in tal caso, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzione dalle quali possa desumersi il fatto negativo” (cfr. per tutte Cass. ord. n. 9201 del
7/5/2015). Sul punto, l'appellante si limita ad affermare di non avere stipulato i contratti di conto corrente in forma scritta, ma non fornisce alcune elemento presuntivo a sostegno di questa affermazione, specie a fronte della incertezza sul piano temporale circa l'epoca di inizio del rapporto bancario.
Il motivo è invece fondato con riguardo alla capitalizzazione.
Con ordinanza n. 35605 del 20 dicembre 2023 la Corte di Cassazione (Pres. De
Chiara, ) si è pronunciata sull'onere della prova in materia di interessi CP_4
anatocistici relativi a contratto di conto corrente sancendo il principio per cui, «In tema di contratti bancari, ove non vengano in questione le ipotesi di capitalizzazione
pag. 4/14 specificamente contemplate dall'art. 1283 c.c. […] il correntista attore in ripetizione dell'indebito che si dolga del comprovato addebito di interessi anatocistici non è tenuto
a dare dimostrazione delle condizioni pattuite con la con riguardo al periodo CP_1
anteriore a quello di vigenza della delib. CICR 9 febbraio 2000; infatti, nel periodo indicato […] siffatte clausole sono disciplinate dalla normativa precedentemente in vigore, che non consente alcuna capitalizzazione (salvo che nei casi sopra richiamati) posto che le pattuizioni anatocistiche basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, sono da considerare nulle per violazione del cit. art. 1283 c.c.».
Osserva la Corte che la decisione di prime cure si basa, fondamentalmente, sull'omessa produzione delle condizioni economiche – id est dei contratti – dei conti correnti nn.
14492 e 24055.
Sul punto, l'appellante sostiene che l'obbligo di rendicontazione gravante sulla banca determina, in caso di contestazione, il conseguente onere per la banca di produrre tutti i giustificativi delle annotazioni contestate.
Secondo Cass. Civ. I sez. sentenza n. 4064 del 14 febbraio 2024 Il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. n. 385 del 1993, anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell'esistenza del rapporto contrattuale, non potendosi ritenere corretta una diversa soluzione sul fondamento del disposto di cui all'art. 210 c.p.c., perché non può convertirsi un istituto di protezione del cliente in uno strumento di penalizzazione del medesimo, trasformando la sua richiesta di documentazione da libera facoltà ad onere vincolante. Lo stesso diritto spetta, inoltre, al fideiussore il quale, in ragione dell'accessorietà del rapporto di fideiussione rispetto al contratto di conto corrente, può definirsi, in senso lato, un cliente della banca, non diversamente dal correntista debitore principale.
Il quarto motivo di gravame, relativo alla contestazione dell'addebito operato in data
30.10.2003 sul conto 7718 pari a - € 158.975,58 quale giroconto del saldo negativo del pag. 5/14 c/c 24055 è assorbito, essendo stata disposta CTU contabile per l'eliminazione della capitalizzazione su entrambi i conti.
Infatti con il quinto motivo di appello, per quel che è d interesse, l'appellante contesta l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto la corretta pattuizione, nel contratto di c/c 7718, della condizione di reciprocità per la capitalizzazione di interessi attivi e passivi, pur a fronte di un interesse attivo irrisorio, pari allo 0.010%.
Il motivo è fondato.
Premesso che le circostanze de quibus sono immediatamente desumibili dalla documentazione tempestivamente acquisita in giudizio, a riguardo soccorre Cassazione
ordinanza n. 4321 del 10/2/2022, ove si afferma che “la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto di conto corrente mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell'anatocismo”. Quello che rileva in altre parole al fine di escludere la validità della clausola in questione non è l'eventuale ridotta misura degli interessi creditori (ritenuta dalla Corte non concludente), bensì la coincidenza dei due tassi. E ciò perché “o la capitalizzazione è solo figurativa, nel senso che la misura oltremodo esigua del tasso di interesse creditore non genera, di fatto, alcun effetto anatocistico: e allora la mancata indicazione dell'incremento del tasso discende dal fatto che, in concreto, gli interessi creditori non si capitalizzano affatto e, a fortiori, non si capitalizzano con la medesima periodicità degli interessi passivi, secondo quanto invece esige l'art. 3 della delibera;
oppure la contabilizzazione degli interessi sugli interessi genera un qualche reale incremento: e in questo caso occorre indicare il
valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione, giusta l'art. 6 della delibera stessa”.
Come sopra già esposto nel caso di specie il contratto di conto corrente ordinario n.
7718 prevede la coincidenza del TAN e del TAE, fissandoli nella misura dello 0,010%,
pag. 6/14 per cui la circostanza conduce ad affermare la mancata osservanza degli art. 2 e 6 della delibera CICR 9 febbraio 2000, con conseguente invalidità della relativa pattuizione.
Le conclusioni raggiunte impongono un approfondimento istruttorio teso alla rideterminazione del saldo dei predetti conti attraverso il ricalcolo delle poste con esclusione di ogni capitalizzazione.
Sempre nel quinto motivo di gravame, l'appellante contesta la validità del contratto c.d. mono firma, ossia privo della sottoscrizione della con riguardo al c/c 7118 CP_1
stipulato il 25.09.2003; afferma che dal primo estratto conto in atti relativo alla stipula del contratto si rileva come che non è stato applicato il tasso debitore del 13,25% indicato in contratto, ma è stato applicato il tasso del 13,00%, e che la circostanza esclude il comportamento concludente necessario per far ritenere l'intervenuto consenso sulle pattuizioni economiche, dovendosi pertanto applicare i tassi ex art. 117
TUB.
La questione di diritto prospettata è infondata alla luce dei principi ormai consolidati nella giurisprudenza della Suprema Corte per cui “In tema di contratti bancari, la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta prevista dall'art. 117, comma 3, del d.lgs. n. 385 del 1993, trattandosi di un requisito che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale. Ne consegue che è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti” (cfr. per tutte Cass. ord. n. 16070 del 18/06/2018; n. 22385 del 06/09/2019). La stessa Corte ha anche precisato che detti comportamenti concludenti possono essere individuati nella
“consegna del documento negoziale, da essa predisposto, la raccolta della firma del cliente e l'esecuzione del contratto” (cfr. Cass. Sez. Un. sent. 898 del 6/01/2018), condotte rilevabili anche nel caso in esame e alle quali possono essere aggiunti l'avvenuto invio degli estratti conto e la produzione in giudizio della documentazione medesima da parte della banca in sede di ricorso per DI.
pag. 7/14 Nel caso di specie il comportamento concludente idoneo a far ritenere l'avvenuta conclusione del contratto di conto corrente è proprio l'esecuzione dello stesso, provata dalla produzione degli estratti conto relativi al rapporto, ove si registrano ad esempio movimenti contabili su ordini impartiti dal cliente;
irrilevante pertanto la concreta applicazione di un tasso debitore più favorevole al correntista.
Ancora, nel motivo di gravame l'appellante deduce l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha escluso il superamento del tasso soglia con riguardo al contratto di c/c 7118 del 25.09.2003; deduce che il CTU ha effettuato il raffronto fra il tasso soglia e il TAEG considerando la classe di importo fino a € 5.000,00, che ha un tasso soglia più elevato rispetto a quella oltre € 5.000,00; argomenta in merito alla sussistenza della prova dell'apertura di credito in conto corrente, avendo il CTU osservato che “dagli estratti di conto corrente si evince l'esistenza di un fido, ma non è indicato né l'importo di tale fido, né la data di concessione dell'apertura di credito”; afferma che era onere della banca provare l'esistenza di un fido non superiore ad euro 5000,00, mediante la produzione del relativo contratto.
L'appellante aggiunge che la sentenza non coglie che la cms pattuita nella percentuale dello 0,75% è una percentuale trimestrale (come si evince dagli estratti conto) ed è un valore nominale e non effettivo (che quindi non tiene conto della capitalizzazione trimestrale); deduce che pertanto la cms annuale effettiva è pari al 3,034% e quindi superiore alla cms soglia annuale pari allo 0,90%
Tali aspetti della censura sono infondati.
Parafrasando Cass. Civ. SS.UU. sentenza n. 19597/2020, chi intende provare l'entità usuraria degli interessi di un rapporto bancario, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento.
pag. 8/14 E' quindi onere del correntista che eccepisce la nullità allegare e provare il tipo contrattuale e quindi la categoria delle operazioni in cui si iscrive, nonchè la classe di importo cui fare riferimento per l'individuazione del tasso soglia.
Quanto alla cms, non è corretto procede alla moltiplicazione del valore percentuale pattuito per 4, onde riportarla su base annuale: infatti Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d. I. n. 185 del 2008 inserito dalla legge di conversione n. 2 del
2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della I. n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto applicata rispettivamente con il tasso soglia e con la
'CMS SOGLIA', calcolata aumentando della metà la percentuale della commissione di massimo scoperto media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, I. n. 108 cit., compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della
CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il
'margine' degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati;
tale operazione va compiuta con riferimento ad ogni trimestre, dovendosi verificare il superamento della soglia usuraria con riferimento ai diversi valori medi che sono oggetto della rilevazione eseguita con tale periodicità, giusta l'art. 2, comma 1, I. n.
108/1996. (Cass. civ., sez. I, n.1464 del 18.01.2019).
Ciò premesso, occorre ricordare che il criterio alla luce del quale occorre verificare l'eventuale superamento del tasso soglia è dato dal principio di simmetria, il quale ha trovato riconoscimento da Corte di Cassazione, sez. I, n. 12965 del 22 giugno 2016: “la fattispecie della cd. usura oggettiva (presunta)… è integrata a seguito del mero superamento del tasso-soglia, che a sua volta viene ricavato mediante l'applicazione di un spread sul TEGM;
posto che il TEGM viene trimestralmente fissato dal Ministero dell'Economia sulla base delle rilevazioni della Banca d'Italia, a loro volta effettuate sulla scorta delle metodologie indicate dalle più volte richiamate Istruzioni, è
pag. 9/14 ragionevole che debba attendersi simmetria tra la metodologia di calcolo del TEGM e quella di calcolo del TEG contrattuale. Il giudizio in punto di usurarietà si basa infatti, in tal caso, sul raffronto tra un dato concreto (lo specifico TEG) e un dato astratto (il
TEGM), sicché – se detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo – il dato che se ne ricava non può che considerarsi in principio viziato. In definitiva, può sostenersi che quand'anche le rilevazioni effettuate dalla
Banca d'Italia dovessero considerarsi inficiate da un profilo di illegittimità (per contrarietà alle norme primarie regolanti la materia […]), questo non potrebbe in alcun modo tradursi nella possibilità, per l'interprete, di prescindervi, ove sia in gioco
– in una unitaria dimensione afflittiva della libertà contrattuale ed economica –
l'applicazione di sanzioni penali e civili, derivanti dalla fattispecie della c.d. usura presunta, dovendosi allora ritenere inapplicabile la disciplina antiusura per difetto dei tassi soglia rilevanti dall'amministrazione. Ed in effetti, l'utilizzo di metodologie e formule matematiche alternative, non potrebbe che riguardare tanto la verifica del concreto TEG contrattuale, quanto quella del TEGM: il che significa che il giudice – chiamato a verificare il rispetto della soglia anti-usura – non potrebbe limitarsi a raffrontare il TEG ricavabile mediante l'utilizzo dei criteri diversi da quelli elaborati dalla Banca d'Italia con il TEGM rilevato proprio a seguito dell'utilizzo di questi ultimi, ma sarebbe tenuto a procedere ad una nuova rilevazione del TEGM, sulla scorta dei parametri così ritenuti validi, per poi operare il confronto con il TEG del rapporto dedotto in giudizio.”
Il principio di simmetria/omogeneità trova poi definitiva consacrazione nella pronuncia a Sezioni unite della Corte di Cassazione n. 16303 del 2018: “inoltre una tale asimmetria contrasterebbe palesemente con il sistema di usura presunta come delineato dalla legge n. 108 del 1996, la quale definisce alla stessa maniera (usando le medesime parole: «commissioni», «remunerazioni a qualsiasi titolo», «spese», «escluse quelle per imposte e tasse») sia – all'art. 644, comma quarto, cod. pen. – gli elementi da considerare nella rilevazione trimestrale, con appositi decreti ministeriali, del TEGM e, conseguentemente, per la determinazione del tasso soglia con cui va confrontato il
pag. 10/14 tasso applicato in concreto;
con ciò indicando con chiarezza che gli elementi rilevanti sia agli uni che agli altri effetti sono gli stessi”
E ancora: “l'indicata esigenza di omogeneità, o simmetria, è indubbiamente avvertita dalla legge, la quale, come si è osservato, disciplina la determinazione del tasso in concreto e del TEGM prevedendo in considerazione i medesimi elementi, tra i quali va inclusa, per quanto pure sopra osservato, anche la commissione di massimo scoperto, quale corrispettivo della prestazione creditizia. La circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non includano nel calcolo di esso anche tale commissione rileva invece ai fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tener conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare.
La mancata inclusione delle commissioni di massimo scoperto nei decreti ministeriali, in altri termini, non sarebbe idonea ad escludere che la legge imponga di tenere conto delle stesse nel calcolo così del tasso praticato in concreto come del TEGM e, quindi, del tasso soglia con il quale confrontare il primo;
essa imporrebbe, semmai, al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e di disapplicarli (con conseguenti problemi quanto alla stessa configurabilità dell'usura presunta, basata sulla determinazione del tasso soglia sulla scorta delle rilevazioni dei tassi medi mediamente un atto amministrativo di carattere generale)”.
Il rispetto al principio di simmetria viene da ultimo ribadito dalla più recente pronuncia a Sezioni Unite n. 19597/2020: “va confermata la piena razionalità del c.d. principio di simmetria, in continuità con quanto affermato dalla Corte (Cass., sez. un., 20 giugno
2018, n. 16303; nonché Cass. 3 novembre 2016, n. 22270; Cass. 22 giugno 2016, n.
12965, secondo cui deve esservi simmetria tra il tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente a norma dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996 ed il tasso effettivo globale della singola operazione”.
Nel caso di specie, sul c/c 7118 l'indagine relativa al superamento del tasso soglia è stata ripetuta, ed in particolare è stato chiesto di effettuare la verifica seguendo le modalità indicate in Cassazione civile, sez. un., 20/06/2018, n. 16303 e sentenza n.
pag. 11/14 19597/2020, utilizzando il metodo elaborato da Banca d'Italia, considerando l'esistenza di un fido solo ove vi sia idonea prova scritta delle relative condizioni.
In assenza di prova della stipulazione di una apertura di credito, il CTU ha preso come riferimento la categoria di operazioni indicata nei D.M. ministeriali come “aperture di credito in conto corrente” fino a 5.000 Euro.
Il tasso soglia di usura per “aperture di credito in conto corrente” fino a 5.000 Euro è quindi pari a 18,225% = 12,15% + 50% di 12,15%; la cms soglia su base trimestrale è pari a 0,915%.
Il TAE pattuito, pari al 13,923%, risulta inferiore al relativo tasso soglia di usura, pari al
18,225%; la C.M.S. effettiva trimestrale, pari al 0,988%, è superiore di 0,073 alla cms soglia, tuttavia l'eccedenza della cms effettiva rimane assorbita dal margine residuo degli interessi.
Ad esito dell'indagine quindi il CTU ha concluso che non si ravvisa usura ab origine nel contratto di conto corrente n. 7118; dall'analisi degli estratti conto, è emerso inoltre che non vi sono state modifiche unilaterali dei tassi di interesse ex art. 118 TUB, sicchè non è stato necessario procedere ad ulteriori indagini.
Per completezza, va aggiunto che se anche si fosse seguito il ragionamento dell'appellante, che individua la categoria di operazioni come “aperture di credito in conto corrente” oltre 5.000 Euro, per la quale il tasso soglia è pari a 14,19% = 9,46%
+ 50% di 9,46%, non si sarebbe registrato il superamento del tasso soglia, in considerazione del tae pari a 13,923%, e del margine che avrebbe comunque coperto l'eccedenza della cms trimestrale pari a 0,073.
Il motivo è quindi infondato.
In definitiva l'appello va parzialmente accolto, con riguardo alla eliminazione della capitalizzazione trimestrale su tutti i rapporti di conto corrente.
pag. 12/14 A tale proposito, al CTU è stato assegnato il seguente quesito.
CP_5
provveda il CTU a determinare il saldo nei conti correnti n.14492 e n.24055 eliminando le somme relative alla capitalizzazione degli interessi passivi ed attivi;
effettui il CTU il conteggio per i diversi periodi coperti da una serie integrale di estratti conto;
il periodo del computo inizia dal primo saldo utile leggibile negli estratti conto prodotti (ovvero dalla prima operazione compresa nell'estratto conto più remoto); la data finale dei conteggi è quella dell'ultimo estratto conto depositato;
qualora il primo saldo utile leggibile non coincida con l'apertura del contratto di conto corrente, o qualora nel periodo in esame si dovesse rilevare una interruzione negli estratti conto prodotti il CTU dovrà a considerare come saldo iniziale il saldo esposto;
.
verifichi il CTU se il contratto di conto corrente 7718 presenti la condizione illustrata in Cassazione ordinanza n. 4321 del 10/2/2022, e in tal caso, ridetermini il saldo eliminando la capitalizzazione per gli interessi sia attivi che passivi;
gli interessi attivi e passivi da applicare vanno calcolati ai tassi convenzionali;
Provveda il CTU a determinare il saldo dare/avere sul c/c n. 7718 oggetto di giudizio, operando eventuali rettifiche derivanti dai conti correnti oggetto di estinzione e giroconto, e tenuti fermi inoltre i criteri già applicati nel giudizio di primo grado:
Applicazione dei tassi di interesse convenzionali;
eliminazione degli addebiti a titolo di commissioni di massimo scoperto;
eliminazione degli addebiti a titolo di spese non pattuite;
effettuazione dei conteggi in base alla data contabile.
Il CTU ha quindi così concluso : il saldo del rapporto di c/c n.14492 alla data del
15/4/2004 va ricalcolato in Euro 24.398,68 anziché in Euro zero;
il saldo del rapporto di c/c n. 7118 alla data del 12/9/2013 va ricalcolato in Euro 226.742,68 anziché in
Euro zero;
il saldo ricalcolato del conto corrente n.7718 ricomprende anche le rettifiche effettuate sul conto n.24055, il cui saldo negativo è stato girato, alla chiusura, sul c/c
7118.
pag. 13/14 In definitiva, in riforma della sentenza gravata, va condannata alla CP_3 restituzione in favore di delle somme pari a €. 24.398,68 +226.742,68 Parte_1
oltre interessi al tasso legale dal giorno della domanda (16.01.2013) al pagamento.
Ritiene questa Corte territoriale di compensare fra le parti le spese del doppio grado di giudizio, in considerazione del parziale accoglimento della domanda secondo l'esito finale della lite e del fatto che gli interventi nomofilattici della Cassazione sono intervenuti nelle more del giudizio;
rimane pertanto assorbita la censura relativa al governo delle spese di lite del grado da parte del giudice di prime cure.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro per la riforma della Parte_1 Controparte_1
sentenza in epigrafe, ogni altra e diversa istanza disattesa, così provvede:
Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata condanna alla restituzione in favore di Controparte_1 Parte_1
delle somme di €. 24.398,68 +226.742,68 oltre interessi al tasso legale dal
[...]
giorno della domanda (16.01.2013) al pagamento;
compensa fra le parti le spese di lite del doppio grado e pone definitivamente a carico di le spese di CTU come liquidate con separato Controparte_1
decreto.
Ancona, così deciso nella Camera di consiglio telematica del 2.10.2024
Il Presidente estensore
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE II COLLEGIO
R.G. 1161/2020
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Rel.
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1161/2020 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018 e promossa
DA
(C.F.: ) nella sua veste di titolare Parte_1 C.F._1 dell'omonima ditta individuale, corrente in Camerata Picena (AN), via Aldo Moro n. 8 (P.IVA: ), rappresentato e difeso dall'avv. Leda Craia e dall'avv. P.IVA_1
Villeado Craia con i quali è domiciliato in Ancona, al Viale della Vittoria n. 1 presso lo studio dell'avv. Massimo Belelli
APPELLANTE
CONTRO
(partita IVA con sede Controparte_1 P.IVA_2 legale e Direzione Generale in Roma, Viale A. Spinelli n. 30), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Coaccioli del Foro di Perugia elettivamente domiciliata in Ancona, presso lo Studio dell'Avv. Edoardo Baldoni
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1095 del Tribunale di Ancona pubblicata in data 14/09/2020 in materia di ripetizione indebito/contratti bancari
Conclusioni: come da note telematiche in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Ancona accoglieva parzialmente la domanda di accertamento di nullità e di ripetizione dell'indebito avanzata da Parte_1
Contr
avente ad oggetto due rapporti di conto corrente accesi con il n. 14492
[...]
ed il n. 7718 (su cui era confluito il saldo alla data del 30 ottobre 2013 del c/c n.
24055); il aveva eccepito l'illegittima capitalizzazione di interessi passivi, Pt_1
l'illegittimo addebito di poste a titolo di commissione di massimo scoperto, di spese, di costi e valute, l'illegittima applicazione di interessi superiori al tasso legale, l'omessa applicazione di interessi sui saldi attivi;
il tribunale di prime cure rigettava la domanda sul rapporto di conto corrente n. 14492, rilevando l'omesso deposito della scheda contrattuale e degli estratti conto dall'inizio del rapporto al 1/1/1993 e dal 1/8/1996 al
30/8/1996 (avendo la banca depositato gli estratti relativi al conto del c/c n. 14492 dal
31.3.2003 al 31.3.2004 e gli estratti scalari 31.12.1992 al 30.11.2003); il tribunale rigettava la domanda sul rapporto di conto corrente n. 24055 per omessa produzione della scheda contrattuale, essendo stati depositati gli estratti conto relativi al rapporto a partire dal 08.09.1997 alla sua estinzione avvenuta in data 12.2.2004; quanto al rapporto di conto corrente n. 7718 il Tribunale di prime cure, sul rilievo della produzione in giudizio del contratto di conto corrente di corrispondenza n. 7718 datato 25/9/2003 e tutti gli estratti conto dalla data di inizio del rapporto 25.09.2003 alla sua cessazione, riteneva la legittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, escludeva il superamento del tasso soglia relativamente alla pattuizione degli interessi passivi, riteneva la indeterminatezza delle commissioni di massimo scoperto per non essere stata pattuita la base di calcolo e la periodicità, riteneva l'illegittimo addebito di oneri non pattuiti tra cui “spese”, “costo libretto assegni”, “commissioni”, “spese rapporto titoli”, “canone conto PER TE”, “addebito per commissioni sull'affidamento”, “spese invio e/c””, per complessivi € 17.212,51, rideterminava il saldo finale del conto pag. 2/14 Contr corrente n. 7718 a favore del correntista in € 58.646,91, condannando alla restituzione della relativa somma.
impugnava la predetta decisione e prospettava le doglianze in seguito Parte_1
riportate.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata CP_3
sentenza.
La Corte di Appello disponeva approfondimento istruttorio mediante espletamento di
CTU contabile;
raccolte le precisazioni delle conclusioni mediante trattazione scritta, tratteneva la causa a sentenza.
Con i primi tre motivi di appello l'appellante censura la sentenza gravata nei capi relativi alla illecita capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi con riguardo ai rapporti di conto corrente nn. 14492 e 24055, alla errata applicazione dell'art. 119 TUB
e dell'art. 210 c.p.c., alla omessa pronuncia in ordine all'obbligo di rendicontazione della ed all'obbligo della di consegnare le schede contrattuali, alla CP_1 CP_1 contestazione dell'addebito in giroconto sul conto corrente n. 7718 del saldo passivo del conto corrente n. 24055.
Il Giudice di prime cure, con riferimento al conto corrente n. 14492, ha ritenuto che non era possibile determinare se il contratto fosse stato stipulato anteriormente all'entrata in vigore della Legge 154 del 10.3.1992, che la richiesta di rendiconto può riguardare solo la gestione del rapporto e non i documenti rappresentativi della fonte negoziale, che non era stato dedotto in maniera specifica e circostanziata l'inadempimento dell'obbligo della banca di consegna della documentazione contrattuale.
I motivi, da trattare congiuntamente risolvendosi sul piano della distribuzione dell'onere probatorio, sono solo parzialmente fondati.
pag. 3/14 Quanto all'onere della prova questa Corte territoriale segue la granitica giurisprudenza della Cassazione, che nelle azioni di ripetizione dell'indebito relative a rapporti bancari addossa l'onere della prova in capo al correntista.
La Suprema Corte sul punto è infatti univoca nell'affermare che il correntista “che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle” ha l'onere“... di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione” (cfr. Cass. n. 33009 del 13/12/2019; n. 6480 del
9/3/2021). Inoltre costituisce giurisprudenza pacifica quella per cui “l'onere della prova gravante, a norma dell'art. 2697 c.c. su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, in tal caso, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzione dalle quali possa desumersi il fatto negativo” (cfr. per tutte Cass. ord. n. 9201 del
7/5/2015). Sul punto, l'appellante si limita ad affermare di non avere stipulato i contratti di conto corrente in forma scritta, ma non fornisce alcune elemento presuntivo a sostegno di questa affermazione, specie a fronte della incertezza sul piano temporale circa l'epoca di inizio del rapporto bancario.
Il motivo è invece fondato con riguardo alla capitalizzazione.
Con ordinanza n. 35605 del 20 dicembre 2023 la Corte di Cassazione (Pres. De
Chiara, ) si è pronunciata sull'onere della prova in materia di interessi CP_4
anatocistici relativi a contratto di conto corrente sancendo il principio per cui, «In tema di contratti bancari, ove non vengano in questione le ipotesi di capitalizzazione
pag. 4/14 specificamente contemplate dall'art. 1283 c.c. […] il correntista attore in ripetizione dell'indebito che si dolga del comprovato addebito di interessi anatocistici non è tenuto
a dare dimostrazione delle condizioni pattuite con la con riguardo al periodo CP_1
anteriore a quello di vigenza della delib. CICR 9 febbraio 2000; infatti, nel periodo indicato […] siffatte clausole sono disciplinate dalla normativa precedentemente in vigore, che non consente alcuna capitalizzazione (salvo che nei casi sopra richiamati) posto che le pattuizioni anatocistiche basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, sono da considerare nulle per violazione del cit. art. 1283 c.c.».
Osserva la Corte che la decisione di prime cure si basa, fondamentalmente, sull'omessa produzione delle condizioni economiche – id est dei contratti – dei conti correnti nn.
14492 e 24055.
Sul punto, l'appellante sostiene che l'obbligo di rendicontazione gravante sulla banca determina, in caso di contestazione, il conseguente onere per la banca di produrre tutti i giustificativi delle annotazioni contestate.
Secondo Cass. Civ. I sez. sentenza n. 4064 del 14 febbraio 2024 Il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. n. 385 del 1993, anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell'esistenza del rapporto contrattuale, non potendosi ritenere corretta una diversa soluzione sul fondamento del disposto di cui all'art. 210 c.p.c., perché non può convertirsi un istituto di protezione del cliente in uno strumento di penalizzazione del medesimo, trasformando la sua richiesta di documentazione da libera facoltà ad onere vincolante. Lo stesso diritto spetta, inoltre, al fideiussore il quale, in ragione dell'accessorietà del rapporto di fideiussione rispetto al contratto di conto corrente, può definirsi, in senso lato, un cliente della banca, non diversamente dal correntista debitore principale.
Il quarto motivo di gravame, relativo alla contestazione dell'addebito operato in data
30.10.2003 sul conto 7718 pari a - € 158.975,58 quale giroconto del saldo negativo del pag. 5/14 c/c 24055 è assorbito, essendo stata disposta CTU contabile per l'eliminazione della capitalizzazione su entrambi i conti.
Infatti con il quinto motivo di appello, per quel che è d interesse, l'appellante contesta l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto la corretta pattuizione, nel contratto di c/c 7718, della condizione di reciprocità per la capitalizzazione di interessi attivi e passivi, pur a fronte di un interesse attivo irrisorio, pari allo 0.010%.
Il motivo è fondato.
Premesso che le circostanze de quibus sono immediatamente desumibili dalla documentazione tempestivamente acquisita in giudizio, a riguardo soccorre Cassazione
ordinanza n. 4321 del 10/2/2022, ove si afferma che “la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto di conto corrente mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell'anatocismo”. Quello che rileva in altre parole al fine di escludere la validità della clausola in questione non è l'eventuale ridotta misura degli interessi creditori (ritenuta dalla Corte non concludente), bensì la coincidenza dei due tassi. E ciò perché “o la capitalizzazione è solo figurativa, nel senso che la misura oltremodo esigua del tasso di interesse creditore non genera, di fatto, alcun effetto anatocistico: e allora la mancata indicazione dell'incremento del tasso discende dal fatto che, in concreto, gli interessi creditori non si capitalizzano affatto e, a fortiori, non si capitalizzano con la medesima periodicità degli interessi passivi, secondo quanto invece esige l'art. 3 della delibera;
oppure la contabilizzazione degli interessi sugli interessi genera un qualche reale incremento: e in questo caso occorre indicare il
valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione, giusta l'art. 6 della delibera stessa”.
Come sopra già esposto nel caso di specie il contratto di conto corrente ordinario n.
7718 prevede la coincidenza del TAN e del TAE, fissandoli nella misura dello 0,010%,
pag. 6/14 per cui la circostanza conduce ad affermare la mancata osservanza degli art. 2 e 6 della delibera CICR 9 febbraio 2000, con conseguente invalidità della relativa pattuizione.
Le conclusioni raggiunte impongono un approfondimento istruttorio teso alla rideterminazione del saldo dei predetti conti attraverso il ricalcolo delle poste con esclusione di ogni capitalizzazione.
Sempre nel quinto motivo di gravame, l'appellante contesta la validità del contratto c.d. mono firma, ossia privo della sottoscrizione della con riguardo al c/c 7118 CP_1
stipulato il 25.09.2003; afferma che dal primo estratto conto in atti relativo alla stipula del contratto si rileva come che non è stato applicato il tasso debitore del 13,25% indicato in contratto, ma è stato applicato il tasso del 13,00%, e che la circostanza esclude il comportamento concludente necessario per far ritenere l'intervenuto consenso sulle pattuizioni economiche, dovendosi pertanto applicare i tassi ex art. 117
TUB.
La questione di diritto prospettata è infondata alla luce dei principi ormai consolidati nella giurisprudenza della Suprema Corte per cui “In tema di contratti bancari, la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta prevista dall'art. 117, comma 3, del d.lgs. n. 385 del 1993, trattandosi di un requisito che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale. Ne consegue che è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti” (cfr. per tutte Cass. ord. n. 16070 del 18/06/2018; n. 22385 del 06/09/2019). La stessa Corte ha anche precisato che detti comportamenti concludenti possono essere individuati nella
“consegna del documento negoziale, da essa predisposto, la raccolta della firma del cliente e l'esecuzione del contratto” (cfr. Cass. Sez. Un. sent. 898 del 6/01/2018), condotte rilevabili anche nel caso in esame e alle quali possono essere aggiunti l'avvenuto invio degli estratti conto e la produzione in giudizio della documentazione medesima da parte della banca in sede di ricorso per DI.
pag. 7/14 Nel caso di specie il comportamento concludente idoneo a far ritenere l'avvenuta conclusione del contratto di conto corrente è proprio l'esecuzione dello stesso, provata dalla produzione degli estratti conto relativi al rapporto, ove si registrano ad esempio movimenti contabili su ordini impartiti dal cliente;
irrilevante pertanto la concreta applicazione di un tasso debitore più favorevole al correntista.
Ancora, nel motivo di gravame l'appellante deduce l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha escluso il superamento del tasso soglia con riguardo al contratto di c/c 7118 del 25.09.2003; deduce che il CTU ha effettuato il raffronto fra il tasso soglia e il TAEG considerando la classe di importo fino a € 5.000,00, che ha un tasso soglia più elevato rispetto a quella oltre € 5.000,00; argomenta in merito alla sussistenza della prova dell'apertura di credito in conto corrente, avendo il CTU osservato che “dagli estratti di conto corrente si evince l'esistenza di un fido, ma non è indicato né l'importo di tale fido, né la data di concessione dell'apertura di credito”; afferma che era onere della banca provare l'esistenza di un fido non superiore ad euro 5000,00, mediante la produzione del relativo contratto.
L'appellante aggiunge che la sentenza non coglie che la cms pattuita nella percentuale dello 0,75% è una percentuale trimestrale (come si evince dagli estratti conto) ed è un valore nominale e non effettivo (che quindi non tiene conto della capitalizzazione trimestrale); deduce che pertanto la cms annuale effettiva è pari al 3,034% e quindi superiore alla cms soglia annuale pari allo 0,90%
Tali aspetti della censura sono infondati.
Parafrasando Cass. Civ. SS.UU. sentenza n. 19597/2020, chi intende provare l'entità usuraria degli interessi di un rapporto bancario, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento.
pag. 8/14 E' quindi onere del correntista che eccepisce la nullità allegare e provare il tipo contrattuale e quindi la categoria delle operazioni in cui si iscrive, nonchè la classe di importo cui fare riferimento per l'individuazione del tasso soglia.
Quanto alla cms, non è corretto procede alla moltiplicazione del valore percentuale pattuito per 4, onde riportarla su base annuale: infatti Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d. I. n. 185 del 2008 inserito dalla legge di conversione n. 2 del
2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della I. n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto applicata rispettivamente con il tasso soglia e con la
'CMS SOGLIA', calcolata aumentando della metà la percentuale della commissione di massimo scoperto media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, I. n. 108 cit., compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della
CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il
'margine' degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati;
tale operazione va compiuta con riferimento ad ogni trimestre, dovendosi verificare il superamento della soglia usuraria con riferimento ai diversi valori medi che sono oggetto della rilevazione eseguita con tale periodicità, giusta l'art. 2, comma 1, I. n.
108/1996. (Cass. civ., sez. I, n.1464 del 18.01.2019).
Ciò premesso, occorre ricordare che il criterio alla luce del quale occorre verificare l'eventuale superamento del tasso soglia è dato dal principio di simmetria, il quale ha trovato riconoscimento da Corte di Cassazione, sez. I, n. 12965 del 22 giugno 2016: “la fattispecie della cd. usura oggettiva (presunta)… è integrata a seguito del mero superamento del tasso-soglia, che a sua volta viene ricavato mediante l'applicazione di un spread sul TEGM;
posto che il TEGM viene trimestralmente fissato dal Ministero dell'Economia sulla base delle rilevazioni della Banca d'Italia, a loro volta effettuate sulla scorta delle metodologie indicate dalle più volte richiamate Istruzioni, è
pag. 9/14 ragionevole che debba attendersi simmetria tra la metodologia di calcolo del TEGM e quella di calcolo del TEG contrattuale. Il giudizio in punto di usurarietà si basa infatti, in tal caso, sul raffronto tra un dato concreto (lo specifico TEG) e un dato astratto (il
TEGM), sicché – se detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo – il dato che se ne ricava non può che considerarsi in principio viziato. In definitiva, può sostenersi che quand'anche le rilevazioni effettuate dalla
Banca d'Italia dovessero considerarsi inficiate da un profilo di illegittimità (per contrarietà alle norme primarie regolanti la materia […]), questo non potrebbe in alcun modo tradursi nella possibilità, per l'interprete, di prescindervi, ove sia in gioco
– in una unitaria dimensione afflittiva della libertà contrattuale ed economica –
l'applicazione di sanzioni penali e civili, derivanti dalla fattispecie della c.d. usura presunta, dovendosi allora ritenere inapplicabile la disciplina antiusura per difetto dei tassi soglia rilevanti dall'amministrazione. Ed in effetti, l'utilizzo di metodologie e formule matematiche alternative, non potrebbe che riguardare tanto la verifica del concreto TEG contrattuale, quanto quella del TEGM: il che significa che il giudice – chiamato a verificare il rispetto della soglia anti-usura – non potrebbe limitarsi a raffrontare il TEG ricavabile mediante l'utilizzo dei criteri diversi da quelli elaborati dalla Banca d'Italia con il TEGM rilevato proprio a seguito dell'utilizzo di questi ultimi, ma sarebbe tenuto a procedere ad una nuova rilevazione del TEGM, sulla scorta dei parametri così ritenuti validi, per poi operare il confronto con il TEG del rapporto dedotto in giudizio.”
Il principio di simmetria/omogeneità trova poi definitiva consacrazione nella pronuncia a Sezioni unite della Corte di Cassazione n. 16303 del 2018: “inoltre una tale asimmetria contrasterebbe palesemente con il sistema di usura presunta come delineato dalla legge n. 108 del 1996, la quale definisce alla stessa maniera (usando le medesime parole: «commissioni», «remunerazioni a qualsiasi titolo», «spese», «escluse quelle per imposte e tasse») sia – all'art. 644, comma quarto, cod. pen. – gli elementi da considerare nella rilevazione trimestrale, con appositi decreti ministeriali, del TEGM e, conseguentemente, per la determinazione del tasso soglia con cui va confrontato il
pag. 10/14 tasso applicato in concreto;
con ciò indicando con chiarezza che gli elementi rilevanti sia agli uni che agli altri effetti sono gli stessi”
E ancora: “l'indicata esigenza di omogeneità, o simmetria, è indubbiamente avvertita dalla legge, la quale, come si è osservato, disciplina la determinazione del tasso in concreto e del TEGM prevedendo in considerazione i medesimi elementi, tra i quali va inclusa, per quanto pure sopra osservato, anche la commissione di massimo scoperto, quale corrispettivo della prestazione creditizia. La circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non includano nel calcolo di esso anche tale commissione rileva invece ai fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tener conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare.
La mancata inclusione delle commissioni di massimo scoperto nei decreti ministeriali, in altri termini, non sarebbe idonea ad escludere che la legge imponga di tenere conto delle stesse nel calcolo così del tasso praticato in concreto come del TEGM e, quindi, del tasso soglia con il quale confrontare il primo;
essa imporrebbe, semmai, al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e di disapplicarli (con conseguenti problemi quanto alla stessa configurabilità dell'usura presunta, basata sulla determinazione del tasso soglia sulla scorta delle rilevazioni dei tassi medi mediamente un atto amministrativo di carattere generale)”.
Il rispetto al principio di simmetria viene da ultimo ribadito dalla più recente pronuncia a Sezioni Unite n. 19597/2020: “va confermata la piena razionalità del c.d. principio di simmetria, in continuità con quanto affermato dalla Corte (Cass., sez. un., 20 giugno
2018, n. 16303; nonché Cass. 3 novembre 2016, n. 22270; Cass. 22 giugno 2016, n.
12965, secondo cui deve esservi simmetria tra il tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente a norma dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996 ed il tasso effettivo globale della singola operazione”.
Nel caso di specie, sul c/c 7118 l'indagine relativa al superamento del tasso soglia è stata ripetuta, ed in particolare è stato chiesto di effettuare la verifica seguendo le modalità indicate in Cassazione civile, sez. un., 20/06/2018, n. 16303 e sentenza n.
pag. 11/14 19597/2020, utilizzando il metodo elaborato da Banca d'Italia, considerando l'esistenza di un fido solo ove vi sia idonea prova scritta delle relative condizioni.
In assenza di prova della stipulazione di una apertura di credito, il CTU ha preso come riferimento la categoria di operazioni indicata nei D.M. ministeriali come “aperture di credito in conto corrente” fino a 5.000 Euro.
Il tasso soglia di usura per “aperture di credito in conto corrente” fino a 5.000 Euro è quindi pari a 18,225% = 12,15% + 50% di 12,15%; la cms soglia su base trimestrale è pari a 0,915%.
Il TAE pattuito, pari al 13,923%, risulta inferiore al relativo tasso soglia di usura, pari al
18,225%; la C.M.S. effettiva trimestrale, pari al 0,988%, è superiore di 0,073 alla cms soglia, tuttavia l'eccedenza della cms effettiva rimane assorbita dal margine residuo degli interessi.
Ad esito dell'indagine quindi il CTU ha concluso che non si ravvisa usura ab origine nel contratto di conto corrente n. 7118; dall'analisi degli estratti conto, è emerso inoltre che non vi sono state modifiche unilaterali dei tassi di interesse ex art. 118 TUB, sicchè non è stato necessario procedere ad ulteriori indagini.
Per completezza, va aggiunto che se anche si fosse seguito il ragionamento dell'appellante, che individua la categoria di operazioni come “aperture di credito in conto corrente” oltre 5.000 Euro, per la quale il tasso soglia è pari a 14,19% = 9,46%
+ 50% di 9,46%, non si sarebbe registrato il superamento del tasso soglia, in considerazione del tae pari a 13,923%, e del margine che avrebbe comunque coperto l'eccedenza della cms trimestrale pari a 0,073.
Il motivo è quindi infondato.
In definitiva l'appello va parzialmente accolto, con riguardo alla eliminazione della capitalizzazione trimestrale su tutti i rapporti di conto corrente.
pag. 12/14 A tale proposito, al CTU è stato assegnato il seguente quesito.
CP_5
provveda il CTU a determinare il saldo nei conti correnti n.14492 e n.24055 eliminando le somme relative alla capitalizzazione degli interessi passivi ed attivi;
effettui il CTU il conteggio per i diversi periodi coperti da una serie integrale di estratti conto;
il periodo del computo inizia dal primo saldo utile leggibile negli estratti conto prodotti (ovvero dalla prima operazione compresa nell'estratto conto più remoto); la data finale dei conteggi è quella dell'ultimo estratto conto depositato;
qualora il primo saldo utile leggibile non coincida con l'apertura del contratto di conto corrente, o qualora nel periodo in esame si dovesse rilevare una interruzione negli estratti conto prodotti il CTU dovrà a considerare come saldo iniziale il saldo esposto;
.
verifichi il CTU se il contratto di conto corrente 7718 presenti la condizione illustrata in Cassazione ordinanza n. 4321 del 10/2/2022, e in tal caso, ridetermini il saldo eliminando la capitalizzazione per gli interessi sia attivi che passivi;
gli interessi attivi e passivi da applicare vanno calcolati ai tassi convenzionali;
Provveda il CTU a determinare il saldo dare/avere sul c/c n. 7718 oggetto di giudizio, operando eventuali rettifiche derivanti dai conti correnti oggetto di estinzione e giroconto, e tenuti fermi inoltre i criteri già applicati nel giudizio di primo grado:
Applicazione dei tassi di interesse convenzionali;
eliminazione degli addebiti a titolo di commissioni di massimo scoperto;
eliminazione degli addebiti a titolo di spese non pattuite;
effettuazione dei conteggi in base alla data contabile.
Il CTU ha quindi così concluso : il saldo del rapporto di c/c n.14492 alla data del
15/4/2004 va ricalcolato in Euro 24.398,68 anziché in Euro zero;
il saldo del rapporto di c/c n. 7118 alla data del 12/9/2013 va ricalcolato in Euro 226.742,68 anziché in
Euro zero;
il saldo ricalcolato del conto corrente n.7718 ricomprende anche le rettifiche effettuate sul conto n.24055, il cui saldo negativo è stato girato, alla chiusura, sul c/c
7118.
pag. 13/14 In definitiva, in riforma della sentenza gravata, va condannata alla CP_3 restituzione in favore di delle somme pari a €. 24.398,68 +226.742,68 Parte_1
oltre interessi al tasso legale dal giorno della domanda (16.01.2013) al pagamento.
Ritiene questa Corte territoriale di compensare fra le parti le spese del doppio grado di giudizio, in considerazione del parziale accoglimento della domanda secondo l'esito finale della lite e del fatto che gli interventi nomofilattici della Cassazione sono intervenuti nelle more del giudizio;
rimane pertanto assorbita la censura relativa al governo delle spese di lite del grado da parte del giudice di prime cure.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro per la riforma della Parte_1 Controparte_1
sentenza in epigrafe, ogni altra e diversa istanza disattesa, così provvede:
Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata condanna alla restituzione in favore di Controparte_1 Parte_1
delle somme di €. 24.398,68 +226.742,68 oltre interessi al tasso legale dal
[...]
giorno della domanda (16.01.2013) al pagamento;
compensa fra le parti le spese di lite del doppio grado e pone definitivamente a carico di le spese di CTU come liquidate con separato Controparte_1
decreto.
Ancona, così deciso nella Camera di consiglio telematica del 2.10.2024
Il Presidente estensore
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 14/14