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Sentenza 29 novembre 2024
Sentenza 29 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 29/11/2024, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei IGnori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3748/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 20/07/2024
DA
( rappresentata e difesa, per PA C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. ARIOLI DILETTA
E
( ) rappresentato e difeso, per CP_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MILANI MANUELA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 473 bis.47 ss
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“1) La IA minore viene affidata ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento e fissazione della residenza presso la madre. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in via tra loro condivisa, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la IA, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione e/o modica importanza la responsabilità sarà esercitata in via disgiunta da entrambi i genitori. I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nell'interesse della IA, garantendo alla stessa, altresì, un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori, nonché conservando rapporti IGnificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. 2) Il IG. potrà vedere e tenere con sé la IA secondo il CP_1 Per_1 seguente calendario, che potrà essere modificato di comune accordo dai genitori in funzione delle eIGenze scolastiche ed impegni extrascolastici della minore:
• a fine settimana alternati, dal venerdì dalle ore 18,30 fino alle ore 21,00 della domenica sera (in periodo non scolastico alle ore 22,00);
• il martedì e il giovedì di ogni settimana dalle ore 17,00 alle ore 21,00 (in periodo non scolastico alle ore 22,00).
Il IG. potrà, inoltre, vedere e tenere con sé : CP_1 Per_1
• sette giorni durante le vacanze natalizie, avendo cura che tale periodo comprenda, ad anni alternati, Natale e S. Stefano, ovvero il 31 dicembre e Capodanno;
• tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di
Pasqua;
• quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive;
• 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre verranno trascorsi dalla minore, con alternanza annuale, presso ciascun genitore.
3) La IG.ra si occuperà dei trasferimenti della minore dalla PA propria abitazione a quella del IG. mentre quest'ultimo, coadiuvato CP_1 dai propri genitori nonché dalla sorella IG.ra , si occuperà dei Parte_2 trasferimenti della IA al termine dei propri periodi di visita. Per_1
4) Il IG. corrisponderà alla IG.ra , entro il giorno CP_1 PA
10 di ogni mese, a titolo di concorso nel mantenimento della IA , Per_1 l'importo mensile di € 500,00 oltre rivalutazione istat annuale, oltre al pagamento del 50% delle spese accessorie, come da protocollo del Tribunale di Mantova del 28.5.2024:
- senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie:
a) SPESE MEDICHE:
- tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal
SSN);
- quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
- quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
b) SPESE SCOLASTICHE:
- tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i/ il/la figli/o/a prosegua negli studi);
- acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
- corredo scolastico di inizio anno;
2 - spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
- spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
- spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dall'istituto oppure se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle eIGenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.);
- spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano);
- spese per baby-sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento oaltri parenti disponibili);
- spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento/00);
- spesa per la retta dell'asilo nido (se entrambi i genitori lavorano) e della scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali.
Si precisa che il costo della mensa scolastica è spesa ordinaria come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile (se previsto); pertanto, se la retta mensile dell'istituto include anche la quota relativa ai pasti, il loro costo dovrà essere diviso tra i genitori che comparteciperanno soltanto la quota fissa mensile relativa al servizio scolastico.
c) Spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami).
- Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno (o nella diversa misura concordata, o disposta dal giudice) secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.. Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
3 5) L'assegno unico verrà percepito nella misura del 100% dalla IG.ra PA
.
[...] Si dà atto che la IG.ra percepisce altresì l'importo mensile di € PA
324,00 a titolo di indennità di frequenza per la minore . Per_1
6) La IG.ra si impegna a dotare la IA di indumenti e PA Per_1 vestiario presso il padre nonché a rifornire la dotazione ad ogni cambio di stagione con il crescere della minore.
7) Le spese legali sono compensate tra le parti.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Rilevata dunque l'intervenuta cessazione della relazione more uxorio tra le parti, il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non siano contrarie alla legge e rispondano all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di conIGlio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 28.11.2024
La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Giorgio Bertola
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei IGnori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3748/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 20/07/2024
DA
( rappresentata e difesa, per PA C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. ARIOLI DILETTA
E
( ) rappresentato e difeso, per CP_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MILANI MANUELA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 473 bis.47 ss
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“1) La IA minore viene affidata ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento e fissazione della residenza presso la madre. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in via tra loro condivisa, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la IA, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione e/o modica importanza la responsabilità sarà esercitata in via disgiunta da entrambi i genitori. I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nell'interesse della IA, garantendo alla stessa, altresì, un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori, nonché conservando rapporti IGnificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. 2) Il IG. potrà vedere e tenere con sé la IA secondo il CP_1 Per_1 seguente calendario, che potrà essere modificato di comune accordo dai genitori in funzione delle eIGenze scolastiche ed impegni extrascolastici della minore:
• a fine settimana alternati, dal venerdì dalle ore 18,30 fino alle ore 21,00 della domenica sera (in periodo non scolastico alle ore 22,00);
• il martedì e il giovedì di ogni settimana dalle ore 17,00 alle ore 21,00 (in periodo non scolastico alle ore 22,00).
Il IG. potrà, inoltre, vedere e tenere con sé : CP_1 Per_1
• sette giorni durante le vacanze natalizie, avendo cura che tale periodo comprenda, ad anni alternati, Natale e S. Stefano, ovvero il 31 dicembre e Capodanno;
• tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di
Pasqua;
• quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive;
• 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre verranno trascorsi dalla minore, con alternanza annuale, presso ciascun genitore.
3) La IG.ra si occuperà dei trasferimenti della minore dalla PA propria abitazione a quella del IG. mentre quest'ultimo, coadiuvato CP_1 dai propri genitori nonché dalla sorella IG.ra , si occuperà dei Parte_2 trasferimenti della IA al termine dei propri periodi di visita. Per_1
4) Il IG. corrisponderà alla IG.ra , entro il giorno CP_1 PA
10 di ogni mese, a titolo di concorso nel mantenimento della IA , Per_1 l'importo mensile di € 500,00 oltre rivalutazione istat annuale, oltre al pagamento del 50% delle spese accessorie, come da protocollo del Tribunale di Mantova del 28.5.2024:
- senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie:
a) SPESE MEDICHE:
- tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal
SSN);
- quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
- quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
b) SPESE SCOLASTICHE:
- tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i/ il/la figli/o/a prosegua negli studi);
- acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
- corredo scolastico di inizio anno;
2 - spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
- spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
- spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dall'istituto oppure se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle eIGenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.);
- spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano);
- spese per baby-sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento oaltri parenti disponibili);
- spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento/00);
- spesa per la retta dell'asilo nido (se entrambi i genitori lavorano) e della scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali.
Si precisa che il costo della mensa scolastica è spesa ordinaria come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile (se previsto); pertanto, se la retta mensile dell'istituto include anche la quota relativa ai pasti, il loro costo dovrà essere diviso tra i genitori che comparteciperanno soltanto la quota fissa mensile relativa al servizio scolastico.
c) Spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami).
- Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno (o nella diversa misura concordata, o disposta dal giudice) secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.. Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
3 5) L'assegno unico verrà percepito nella misura del 100% dalla IG.ra PA
.
[...] Si dà atto che la IG.ra percepisce altresì l'importo mensile di € PA
324,00 a titolo di indennità di frequenza per la minore . Per_1
6) La IG.ra si impegna a dotare la IA di indumenti e PA Per_1 vestiario presso il padre nonché a rifornire la dotazione ad ogni cambio di stagione con il crescere della minore.
7) Le spese legali sono compensate tra le parti.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Rilevata dunque l'intervenuta cessazione della relazione more uxorio tra le parti, il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non siano contrarie alla legge e rispondano all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di conIGlio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 28.11.2024
La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Giorgio Bertola
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